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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Brunetti in virtù Parte_1
di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in San Giovanni in Fiore, Via D.
Alighieri n. 5;
- appellante - contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Morcavallo, in virtù di CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattese tutte le istanze ed eccezioni sollevate dall'appellata in primo grado, in riforma della decisione qui gravata, dichiarare inammissibile o quanto meno infondata l'avversa opposizione al D.I. 808/20 emesso dal Tribunale di Cosenza;
conseguentemente confermare in ogni sua parte l'opposto decreto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: - preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto da controparte ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- in ogni caso, nel merito, rigettare l'appello proposto con conferma integrale della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
La sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
808/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 48.264,98 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali vantati nei suoi confronti dal Parte_1
A detta dell'allora opponente, che svolge la professione di Dentista-
Odontoiatra, il predetto a far data dal 23/01/2007, avrebbe fornito Pt_1 supporto per la parte amministrativo-contabile dello studio dentistico, in virtù di un'amicizia datata, tant'è che mai veniva stipulato un contratto formale di consulenza con essa Congi. Affermava che tuttavia, pur in mancanza di tale accordo, in data 08/10/2019, avendo deciso di conferire incarico formale ad altro professionista, chiedeva al la restituzione di tutta la Pt_1 documentazione contabile in suo possesso, il quale a seguito di ciò aveva chiesto il pagamento delle competenze professionali svolte in favore della all'inizio del presunto mandato. CP_1
Sosteneva ancora l'attrice in corso di causa che il e la sua famiglia Pt_1 avevano, a loro volta, usufruito di prestazioni professionali odontoiatriche presso il suo studio, senza il versamento di alcun corrispettivo.
Eccepiva, altresì, che in ogni caso i crediti fossero prescritti ex art. 2956 c.c., mentre non si opponeva in merito al pagamento delle ultime tre mensilità, né ne contestava il quantum se non con la memoria depositata agli atti di causa ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., omettendo così di provvedervi puntualmente prima dello spirare delle preclusioni assertive. Si costituiva con comparsa di risposta in atti il il quale Parte_1 negava che le prestazioni professionali fossero avvenute a titolo di un rapporto di amicizia, ma che esistesse un incarico professionale conferito per iscritto, anche se in ogni caso la legge non richiedeva all'uopo la forma scritta ab substantiam. Affermava, poi, che la debitrice aveva corrisposto in varie soluzioni i compensi relativi alla sola attività di consulenza fiscale per gli anni dal 2007 al 2010. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi indicati dalle parti, la causa all'udienza del 15.12.2022, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata il 4-4-2023 n. 617, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva per quanto di ragione l'opposizione, e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava al pagamento in favore del CP_1 Pt_1 della somma di €uro 12.696,39, oltre iva e cassa, detratta la ritenuta
[...]
d'acconto al 20%, oltre interessi, nonché condannava al pagamento delle spese processuali.
Più nello specifico, a fondamento dell'adottata decisione il giudice di prime cure riteneva provato il rapporto dedotto dall'opposto alla stregua della eccezione di prescrizione ex art. 2956, n. 2 c.c. spiegata dalla stessa opponente, argomentando che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta;
inoltre, posto che il contratto di prestazione d'opera intellettuale si presume oneroso e non essendo stata proposta dalla altra CP_1 contestazione rispetto a quella relativa alla prescrizione, nè risultando fornita da parte di la prova della mancata soddisfazione del Parte_1 credito, riteneva dovuti i compensi per le prestazioni rese non anteriormente al luglio 2017, ossia limitatamente alla somma contestata dalla opponente solo con la memoria ex art. 183 co. VI, n.2, mentre le altre somme non venivano riconosciute perché il non ottemperava, sempre a detta Pt_1 dell'organo giudicante, all'onere di vincere la presunzione iuris tantum determinata dall'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da controparte.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato il notificato il giorno
27/04/2023, a fondamento del quale lamentava che il Parte_1 primo giudice avesse errato nel non considerare raggiunta in esito al giudizio la prova del credito, in quanto sebbene gravasse su esso appellante l'onere di vincere la presunzione iuris tantum determinata dall'eccezione avversaria di prescrizione presuntiva, tale presunzione risultava, ad avviso del medesimo, essere stata agevolmente vinta attraverso le difese poste in essere dalla stessa debitrice-opponente.
Evidenziava nello specifico che il Tribunale fosse incorso in una palese violazione o quantomeno in una falsa applicazione degli artt. 2956 e/o 2959
c.c., posto che la duplice ammissione in giudizio della che CP_1
l'obbligazione non era stata estinta (prestazioni a titolo mero di amicizia e quindi contestazione dell'an; separata contestazione del quantum) si traduceva in una chiara inefficacia della sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, la qual cosa avrebbe dovuto postulare il totale rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, dunque, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta depositata in data 6-
10-2023, la quale, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. in quanto non adeguatamente motivato e carente dell'indicazione, in modo chiaro e sintetico, del capo della decisione di primo grado che veniva impugnato, e, nel merito, ne contestava la fondatezza per mancanza di argomentazioni circa le ragioni su cui si fondava l'impugnazione in oggetto e opponendosi alle doglianze di parte appellante, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, eseguita, tra l'altro, in maniera spontanea, da essa appellata. Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale la causa era rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. All'esito di quest'ultima, la stessa, ex art. 352 c.p.c., era rinviata al 15-10-2024 ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le rispettive conclusioni dai procuratori delle parti nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati gli scritti difensivi finali, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzi tutto di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, CP_1
posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è fondato e, come tale, merita accoglimento.
Trovano fondamento, infatti, i rilievi addotti dall'appellante sotto il profilo della dedotta erroneità di quanto ritenuto con la decisione di primo grado in merito al mancato assolvimento da parte sua dell'onere probatorio circa la fondatezza del credito, a seguito dell'eccepita ex adverso prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956, c. 2, c.c., e, dunque, anche delle conseguenti statuizioni di rigetto della domanda conseguitene. A tal proposito, giova preliminarmente chiarire sul tema in punto di stretto diritto che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, in linea generale, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio
(cfr. Cass. Civ. sentenza 23 gennaio 2023, n. 1892), e, spetta al tempo stesso al debitore opponente, dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione, infatti, “l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando
i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5071 del
03/03/2009; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). È, infatti,
“coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.” (cfr. Cass S.U. n. 13533 del 2001).
Ciò posto, nel caso di specie, l'odierna appellata adduceva quale motivo a fondamento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo che le prestazioni fossero state svolte a titolo di amicizia ed eccepiva altresì la prescrizione del credito ex art. 2956, c. 2, c.c..
Come risaputo, tale istituto, si discosta dalla prescrizione estintiva ex art. 2934 c.c. in quanto mentre quest'ultima costituisce una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, la prescrizione ex art. 2956 c.c. si basa sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini indicati dalla legge (3 anni che decorrono ex art. 2957, c. 1, c.c. dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione). Ostano, tuttavia, alla operatività di tale eccezione tutti quei fatti che siano in contrasto con il fatto che il debito sia stato pagato e precisamente “il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la
“ratio” dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 28 giugno 2019, n. 17595).
In ogni caso “la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 c.c., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito (cfr. Cass. Civ. n. 32236/2019) e non già
l'incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni
e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza” (cfr. Cass. Civ. n. 26219/2009).
Ne discende che la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e
2060 c.c.) (cfr. Cass. Civ. n. 8735/2014), operando, quindi, non sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale (a differenza di quella estintiva), determinando così un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 21008/2019) e, infatti, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova del credito, grava sul creditore;
tuttavia, le prove ammesse in tal caso sono limitate, laddove “in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta
(cfr. Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza 16 giugno 2021, n. 17071).
Ciò posto, dall'applicazione dei principi interpretativi appena richiamati alla concreta fattispecie in disamina non può che discendere il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, su cui la aveva basato CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado, con conseguente meritevolezza di riforma sul punto della sentenza impugnata.
Laddove, infatti, la predetta opponente, attuale appellata, affermava in quella sede che nella vicenda di causa l'assistenza contabile prestata in suo favore era stata resa dal a titolo di amicizia, implicitamente Parte_1 negando con il sostenere la mancanza di onerosità delle prestazioni ricevute di avere pagato e, comunque, ancor più a monte la stessa esistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, nessuno spazio sarebbe potuto residuare per la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva da parte della medesima, in quanto presupponente al contrario l'avvenuto pagamento e, come tale, del tutto incompatibile con la prospettata linea difensiva in questione.
Da tutto ciò consegue, posta l'affermazione ormai irrefragabile contenuta nella decisione di primo grado secondo cui si sarebbe dovuta reputare provata in esito al giudizio l'esistenza di un rapporto obbligatorio inter partes in relazione al supporto prestato dal per la parte amministrativo- Pt_1 contabile dello studio dentistico della e di cui quest'ultima non aveva CP_1 neppure contestato l'esecuzione, e anche a prescindere dalla irrilevanza della considerazione che l'eccezione di prescrizione non possa in ogni caso valere come ammissione del debito, la illegittimità della limitazione del riconoscimento dei crediti relativamente agli ultimi tre anni in essa operata e, dunque, del disposto accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In definitiva, il complesso delle suesposte considerazioni comporta che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 808/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza proposta in primo grado vada rigettata, con conseguente conferma integrale del provvedimento monitorio in questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il giorno 27-4-2023, avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 4-4-2023 n. 617, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M.
55/2014 e succ. mod. in €uro 3.473,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Brunetti in virtù Parte_1
di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in San Giovanni in Fiore, Via D.
Alighieri n. 5;
- appellante - contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Morcavallo, in virtù di CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattese tutte le istanze ed eccezioni sollevate dall'appellata in primo grado, in riforma della decisione qui gravata, dichiarare inammissibile o quanto meno infondata l'avversa opposizione al D.I. 808/20 emesso dal Tribunale di Cosenza;
conseguentemente confermare in ogni sua parte l'opposto decreto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: - preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto da controparte ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- in ogni caso, nel merito, rigettare l'appello proposto con conferma integrale della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
La sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
808/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 48.264,98 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali vantati nei suoi confronti dal Parte_1
A detta dell'allora opponente, che svolge la professione di Dentista-
Odontoiatra, il predetto a far data dal 23/01/2007, avrebbe fornito Pt_1 supporto per la parte amministrativo-contabile dello studio dentistico, in virtù di un'amicizia datata, tant'è che mai veniva stipulato un contratto formale di consulenza con essa Congi. Affermava che tuttavia, pur in mancanza di tale accordo, in data 08/10/2019, avendo deciso di conferire incarico formale ad altro professionista, chiedeva al la restituzione di tutta la Pt_1 documentazione contabile in suo possesso, il quale a seguito di ciò aveva chiesto il pagamento delle competenze professionali svolte in favore della all'inizio del presunto mandato. CP_1
Sosteneva ancora l'attrice in corso di causa che il e la sua famiglia Pt_1 avevano, a loro volta, usufruito di prestazioni professionali odontoiatriche presso il suo studio, senza il versamento di alcun corrispettivo.
Eccepiva, altresì, che in ogni caso i crediti fossero prescritti ex art. 2956 c.c., mentre non si opponeva in merito al pagamento delle ultime tre mensilità, né ne contestava il quantum se non con la memoria depositata agli atti di causa ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., omettendo così di provvedervi puntualmente prima dello spirare delle preclusioni assertive. Si costituiva con comparsa di risposta in atti il il quale Parte_1 negava che le prestazioni professionali fossero avvenute a titolo di un rapporto di amicizia, ma che esistesse un incarico professionale conferito per iscritto, anche se in ogni caso la legge non richiedeva all'uopo la forma scritta ab substantiam. Affermava, poi, che la debitrice aveva corrisposto in varie soluzioni i compensi relativi alla sola attività di consulenza fiscale per gli anni dal 2007 al 2010. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi indicati dalle parti, la causa all'udienza del 15.12.2022, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza depositata il 4-4-2023 n. 617, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva per quanto di ragione l'opposizione, e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava al pagamento in favore del CP_1 Pt_1 della somma di €uro 12.696,39, oltre iva e cassa, detratta la ritenuta
[...]
d'acconto al 20%, oltre interessi, nonché condannava al pagamento delle spese processuali.
Più nello specifico, a fondamento dell'adottata decisione il giudice di prime cure riteneva provato il rapporto dedotto dall'opposto alla stregua della eccezione di prescrizione ex art. 2956, n. 2 c.c. spiegata dalla stessa opponente, argomentando che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta;
inoltre, posto che il contratto di prestazione d'opera intellettuale si presume oneroso e non essendo stata proposta dalla altra CP_1 contestazione rispetto a quella relativa alla prescrizione, nè risultando fornita da parte di la prova della mancata soddisfazione del Parte_1 credito, riteneva dovuti i compensi per le prestazioni rese non anteriormente al luglio 2017, ossia limitatamente alla somma contestata dalla opponente solo con la memoria ex art. 183 co. VI, n.2, mentre le altre somme non venivano riconosciute perché il non ottemperava, sempre a detta Pt_1 dell'organo giudicante, all'onere di vincere la presunzione iuris tantum determinata dall'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da controparte.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato il notificato il giorno
27/04/2023, a fondamento del quale lamentava che il Parte_1 primo giudice avesse errato nel non considerare raggiunta in esito al giudizio la prova del credito, in quanto sebbene gravasse su esso appellante l'onere di vincere la presunzione iuris tantum determinata dall'eccezione avversaria di prescrizione presuntiva, tale presunzione risultava, ad avviso del medesimo, essere stata agevolmente vinta attraverso le difese poste in essere dalla stessa debitrice-opponente.
Evidenziava nello specifico che il Tribunale fosse incorso in una palese violazione o quantomeno in una falsa applicazione degli artt. 2956 e/o 2959
c.c., posto che la duplice ammissione in giudizio della che CP_1
l'obbligazione non era stata estinta (prestazioni a titolo mero di amicizia e quindi contestazione dell'an; separata contestazione del quantum) si traduceva in una chiara inefficacia della sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, la qual cosa avrebbe dovuto postulare il totale rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, dunque, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta depositata in data 6-
10-2023, la quale, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. in quanto non adeguatamente motivato e carente dell'indicazione, in modo chiaro e sintetico, del capo della decisione di primo grado che veniva impugnato, e, nel merito, ne contestava la fondatezza per mancanza di argomentazioni circa le ragioni su cui si fondava l'impugnazione in oggetto e opponendosi alle doglianze di parte appellante, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, eseguita, tra l'altro, in maniera spontanea, da essa appellata. Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale la causa era rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. All'esito di quest'ultima, la stessa, ex art. 352 c.p.c., era rinviata al 15-10-2024 ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le rispettive conclusioni dai procuratori delle parti nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati gli scritti difensivi finali, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzi tutto di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, CP_1
posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è fondato e, come tale, merita accoglimento.
Trovano fondamento, infatti, i rilievi addotti dall'appellante sotto il profilo della dedotta erroneità di quanto ritenuto con la decisione di primo grado in merito al mancato assolvimento da parte sua dell'onere probatorio circa la fondatezza del credito, a seguito dell'eccepita ex adverso prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956, c. 2, c.c., e, dunque, anche delle conseguenti statuizioni di rigetto della domanda conseguitene. A tal proposito, giova preliminarmente chiarire sul tema in punto di stretto diritto che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, in linea generale, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio
(cfr. Cass. Civ. sentenza 23 gennaio 2023, n. 1892), e, spetta al tempo stesso al debitore opponente, dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione, infatti, “l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando
i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5071 del
03/03/2009; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). È, infatti,
“coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.” (cfr. Cass S.U. n. 13533 del 2001).
Ciò posto, nel caso di specie, l'odierna appellata adduceva quale motivo a fondamento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo che le prestazioni fossero state svolte a titolo di amicizia ed eccepiva altresì la prescrizione del credito ex art. 2956, c. 2, c.c..
Come risaputo, tale istituto, si discosta dalla prescrizione estintiva ex art. 2934 c.c. in quanto mentre quest'ultima costituisce una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, la prescrizione ex art. 2956 c.c. si basa sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini indicati dalla legge (3 anni che decorrono ex art. 2957, c. 1, c.c. dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione). Ostano, tuttavia, alla operatività di tale eccezione tutti quei fatti che siano in contrasto con il fatto che il debito sia stato pagato e precisamente “il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la
“ratio” dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 28 giugno 2019, n. 17595).
In ogni caso “la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 c.c., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito (cfr. Cass. Civ. n. 32236/2019) e non già
l'incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni
e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza” (cfr. Cass. Civ. n. 26219/2009).
Ne discende che la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e
2060 c.c.) (cfr. Cass. Civ. n. 8735/2014), operando, quindi, non sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale (a differenza di quella estintiva), determinando così un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 21008/2019) e, infatti, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova del credito, grava sul creditore;
tuttavia, le prove ammesse in tal caso sono limitate, laddove “in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta
(cfr. Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza 16 giugno 2021, n. 17071).
Ciò posto, dall'applicazione dei principi interpretativi appena richiamati alla concreta fattispecie in disamina non può che discendere il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, su cui la aveva basato CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado, con conseguente meritevolezza di riforma sul punto della sentenza impugnata.
Laddove, infatti, la predetta opponente, attuale appellata, affermava in quella sede che nella vicenda di causa l'assistenza contabile prestata in suo favore era stata resa dal a titolo di amicizia, implicitamente Parte_1 negando con il sostenere la mancanza di onerosità delle prestazioni ricevute di avere pagato e, comunque, ancor più a monte la stessa esistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, nessuno spazio sarebbe potuto residuare per la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva da parte della medesima, in quanto presupponente al contrario l'avvenuto pagamento e, come tale, del tutto incompatibile con la prospettata linea difensiva in questione.
Da tutto ciò consegue, posta l'affermazione ormai irrefragabile contenuta nella decisione di primo grado secondo cui si sarebbe dovuta reputare provata in esito al giudizio l'esistenza di un rapporto obbligatorio inter partes in relazione al supporto prestato dal per la parte amministrativo- Pt_1 contabile dello studio dentistico della e di cui quest'ultima non aveva CP_1 neppure contestato l'esecuzione, e anche a prescindere dalla irrilevanza della considerazione che l'eccezione di prescrizione non possa in ogni caso valere come ammissione del debito, la illegittimità della limitazione del riconoscimento dei crediti relativamente agli ultimi tre anni in essa operata e, dunque, del disposto accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In definitiva, il complesso delle suesposte considerazioni comporta che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 808/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza proposta in primo grado vada rigettata, con conseguente conferma integrale del provvedimento monitorio in questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il giorno 27-4-2023, avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 4-4-2023 n. 617, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M.
55/2014 e succ. mod. in €uro 3.473,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)