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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8407/22 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 16 ottobre 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
F. Crispi n. 211, presso lo studio dell'Avv. Alfio Maria Girgenti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante
contro
CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Catania, Via Novara n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giampiero M. Trovato, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
e
pagina 1 di 7
Controparte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...];
appellato contumace
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELPASSO N. 111/2021
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi la Parte_1
Giudice di Pace di Belpasso (CT) (quale compagnia assicuratrice della propria CP_1
autovettura) e (quale proprietario del veicolo coinvolto nel Controparte_3
sinistro), chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura
“Smart Fortwo” per il sinistro occorso e la condanna, in virtù del sistema di indennizzo diretto, della compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento dei danni patiti, quantificati complessivamente in €
1.450,00.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 22.06.2019 (ore 18:50 circa), Persona_1
, giunto, alla guida della autovettura di proprietà di , all'altezza
[...] Parte_1
dell'incrocio di via A. De Gaspari con via G. Falcone, veniva tamponato dal veicolo di proprietà
dell'odierno appellato, che lo urtava nella parte posteriore angolare sinistra. A seguito dello scontro, il veicolo di proprietà di riportava danni. L'odierno appellante provvedeva quindi, ai Parte_1
sensi del D. Lgs. n. 205/2007, a trasmettere la richiesta per il risarcimento dei danni direttamente alla compagnia assicuatrice della propria autovettura (c.d. indennizzo diretto ex D.Lgs. n. 205/2007).
Si costituiva in giudizio contestando in toto la pretesa risarcitoria in quanto infondata CP_1
in fatto ed in diritto nonché, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio richiesto.
pagina 2 di 7 , nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, anche con assunzione della prova per testi, a seguito della quale all'udienza del 20.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 111/2021 del 23.12.2021, il Giudice di Pace di Belpasso rigettava la domanda di
, considerando non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. ed affermando, alla Parte_1
luce delle risultanze istruttorie la responsabilità dell'odierno appellante per il sinistro per cui è causa,
così condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impungata e, per l'effetto, la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni materiali patiti;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava l'appello proposto in quanto infondato CP_1
in fatto ed in diritto, domandandone così il rigetto.
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
Disposta la rinnovazione dell'istruttoria non svolta in primo grado con il teste questa Tes_1
non veniva escussa a causa dlela rinuncia da parte dell'appellante.
All'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato. Parte_1
In particolare, con un unico motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie circa il mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., deducendo che, sulla base di quest'ultime, la dinamica del sinistro, sì come riferita da pagina 3 di 7 , avrebbe dovuto considerarsi provata e, conseguentemente, che il conducente Parte_1
dell'autovettura “Smart ForTwo” (di proprietà di , appellato Controparte_2
contumace) avrebbe dovuto considerarsi responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa.
Il giudice di prime cure, nello specifico, muovendo dalla considerazione secondo cui «nel caso in
specie questo Giudice non ravvisa alcuna violazione delle norme sulla circolazione stradale da parte
del convenuto , mentre di contra ritiene che il conducente l'auto di parte attrice abbia CP_2
violato il precetto che impone ai conducenti di dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dalla autorità competente e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale», giungeva a ritenere che «se è vero che il Giudice deve valutare anche il comportamento del
conducente il veicolo favorito è anche vero che tale valutazione dovrà essere svolta sulla scorta di
elementi che nella fattispecie sono inesistenti. Pertanto il Giudice di Pace ritiene superata la
presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. in capo al convenuto. La domanda di parte attrice deve
pertanto essere rigettata, perché non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2697».
La ricostruzione operata dal Giudice di Pace è da ritenersi corretta in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio non convergono e consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro per cui è
causa (come allegata da ) e, dunque, di considerare assolto, da parte dell'odierno attore, Parte_1
l'onere probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi della disposizione normativa richiamata, colui il quale intende far valere un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è
modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione. L'art. 2697 c.c. regola,
quindi, il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, suddividendo tra le stesse il c.d. rischio della mancata prova dei fatti allegati, il quale rischio è posto a carico della parte cui spettava l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento del proprio diritto.
In tal senso, si è espressa, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, la giurisprudenza pagina 4 di 7 della Suprema Corte, secondo la quale infatti «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente
provato, non si ha diritto al risarcimento» (ex multis, Cass. civ. n. 21072/2024; Cass. civ. n.
28662/2022).
Ciò posto, deve altresì precisarsi che la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. non viene meno nell'ipotesi di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass., la cui ratio (va ricordato) è quella di semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati unicamente danni a cosa e/o danni lievi alle persone.
Ne deriva che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui è
imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale
(ciò, anche quando agisca direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice) ha l'onere di provare come l'evento storico si sia realizzato, di esporre i fatti in modo attendibile e in assenza di contraddizioni nonché di fornire adeguata prova della relazione causale tra l'evento dannoso e i danni lamentati;
così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Ebbene, nel caso di specie, non ha sufficientemente provato la storicità del fatto per Parte_1
cui è causa, non assolvendo così all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
La dinamica del sinistro di cui si discute come riferita dall'odierno appellante, infatti, sebbene in parte confermata dalle talune delle risultanze istruttorie versate in atti, non può comunque considerarsi provata alla luce degli ulteriori elementi probatori e, nello specifico, delle incongruenze emerse in sede di prova testimoniale.
Ed invero, mentre il primo dei testi escussi in primo grado ( ) dichiarava che CP_4
l'autovettura “Smart ForTwo” andava ad impattare il veicolo di proprietà di parte appellante, così
confermando in parte le allegazioni di quest'ultima, il secondo teste ( ) invece, dichiarando Tes_2
che l'autovettura di proprietà di , proveniente da via A. De Gasperi, non si arrestava allo Parte_1
stop e che, quindi, l'altro conducente, per non impattare con tale vettura, sterzava verso dx (sebbene poi pagina 5 di 7 la tamponasse ugualmente), riferiva evidentemente una dinamica contraria e diversa rispetto a quella allegata da . Parte_1
La contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi (rispetto anche a quanto riferito da parte appellante) è tale da rendere incerta la dinamica del sinistro in esame e, per l'effetto, precludono una valutazione positiva e certa circa il raggiungimento della prova e la conseguente attribuzione della responsabilità esclusiva per il sinistro di cui si discute in capo al conducente dell'autovettura di proprietà di . Controparte_2
Alcun rilievo giuridico, infatti, può essere attribuito alla circostanza dedotta da parte appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe erroneamente valutato i contenuti della dichiarazione testimoniale di , dalla quale – asseriva – era possibile individuare chi Tes_2 Parte_1
aveva impattato chi. Ciò in quanto, tale dichiarazione, oltre a non escludere una responsabilità del sinistro anche in capo all'odierno appellante (stante eventualmente il mancato arresto alla prescrizione dello stop), non trova in ogni caso conferma nelle altre risultanze probatorie versate in atti, divergendo
a contrario da quest'ultime.
In armonia, pertanto, con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. civ. n. 29361/2022), secondo cui la valutazione delle risultanze istruttorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale è,
quindi, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti), si ritiene di non potere considerare provati i fatti di causa alla luce delle risultanze istruttorie.
Ciò posto è assolutamente evidente che nella specie non può trovare applicazione la presunzione ex art. 2054 c.c.. Invero è da ritenersi che l'appellante non si sia fermato allo stop presente sulla Via De
Gasperi, dalla quale lo stesso proveniva. Infatti l'urto è avvenuto oltre il suddetto stop lungo la via pagina 6 di 7 Falcone. In tal senso depongono concordemente le dichiarazioni di entrambi i testi. Nessun dubbio quindi sul fatto che l'appellante abbia impegnato l'incrocio senza fermarsi allo stop e non avvedendosi del sopraggiungere della Smart.
Sicché, la domanda di riforma della impugnata sentenza, formulata da , non può Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 CP_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della delle spese processuali CP_1
liquidate in complessivi € 1.701 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
3. dà atto della sussistenza del presupposti ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Catania addì 19.03.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8407/22 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 16 ottobre 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
F. Crispi n. 211, presso lo studio dell'Avv. Alfio Maria Girgenti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante
contro
CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Catania, Via Novara n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giampiero M. Trovato, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
e
pagina 1 di 7
Controparte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...];
appellato contumace
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELPASSO N. 111/2021
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi la Parte_1
Giudice di Pace di Belpasso (CT) (quale compagnia assicuratrice della propria CP_1
autovettura) e (quale proprietario del veicolo coinvolto nel Controparte_3
sinistro), chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura
“Smart Fortwo” per il sinistro occorso e la condanna, in virtù del sistema di indennizzo diretto, della compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento dei danni patiti, quantificati complessivamente in €
1.450,00.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 22.06.2019 (ore 18:50 circa), Persona_1
, giunto, alla guida della autovettura di proprietà di , all'altezza
[...] Parte_1
dell'incrocio di via A. De Gaspari con via G. Falcone, veniva tamponato dal veicolo di proprietà
dell'odierno appellato, che lo urtava nella parte posteriore angolare sinistra. A seguito dello scontro, il veicolo di proprietà di riportava danni. L'odierno appellante provvedeva quindi, ai Parte_1
sensi del D. Lgs. n. 205/2007, a trasmettere la richiesta per il risarcimento dei danni direttamente alla compagnia assicuatrice della propria autovettura (c.d. indennizzo diretto ex D.Lgs. n. 205/2007).
Si costituiva in giudizio contestando in toto la pretesa risarcitoria in quanto infondata CP_1
in fatto ed in diritto nonché, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio richiesto.
pagina 2 di 7 , nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, anche con assunzione della prova per testi, a seguito della quale all'udienza del 20.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 111/2021 del 23.12.2021, il Giudice di Pace di Belpasso rigettava la domanda di
, considerando non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. ed affermando, alla Parte_1
luce delle risultanze istruttorie la responsabilità dell'odierno appellante per il sinistro per cui è causa,
così condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impungata e, per l'effetto, la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni materiali patiti;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava l'appello proposto in quanto infondato CP_1
in fatto ed in diritto, domandandone così il rigetto.
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
Disposta la rinnovazione dell'istruttoria non svolta in primo grado con il teste questa Tes_1
non veniva escussa a causa dlela rinuncia da parte dell'appellante.
All'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato. Parte_1
In particolare, con un unico motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie circa il mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., deducendo che, sulla base di quest'ultime, la dinamica del sinistro, sì come riferita da pagina 3 di 7 , avrebbe dovuto considerarsi provata e, conseguentemente, che il conducente Parte_1
dell'autovettura “Smart ForTwo” (di proprietà di , appellato Controparte_2
contumace) avrebbe dovuto considerarsi responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa.
Il giudice di prime cure, nello specifico, muovendo dalla considerazione secondo cui «nel caso in
specie questo Giudice non ravvisa alcuna violazione delle norme sulla circolazione stradale da parte
del convenuto , mentre di contra ritiene che il conducente l'auto di parte attrice abbia CP_2
violato il precetto che impone ai conducenti di dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dalla autorità competente e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale», giungeva a ritenere che «se è vero che il Giudice deve valutare anche il comportamento del
conducente il veicolo favorito è anche vero che tale valutazione dovrà essere svolta sulla scorta di
elementi che nella fattispecie sono inesistenti. Pertanto il Giudice di Pace ritiene superata la
presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. in capo al convenuto. La domanda di parte attrice deve
pertanto essere rigettata, perché non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2697».
La ricostruzione operata dal Giudice di Pace è da ritenersi corretta in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio non convergono e consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro per cui è
causa (come allegata da ) e, dunque, di considerare assolto, da parte dell'odierno attore, Parte_1
l'onere probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi della disposizione normativa richiamata, colui il quale intende far valere un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è
modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione. L'art. 2697 c.c. regola,
quindi, il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, suddividendo tra le stesse il c.d. rischio della mancata prova dei fatti allegati, il quale rischio è posto a carico della parte cui spettava l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento del proprio diritto.
In tal senso, si è espressa, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, la giurisprudenza pagina 4 di 7 della Suprema Corte, secondo la quale infatti «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente
provato, non si ha diritto al risarcimento» (ex multis, Cass. civ. n. 21072/2024; Cass. civ. n.
28662/2022).
Ciò posto, deve altresì precisarsi che la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. non viene meno nell'ipotesi di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass., la cui ratio (va ricordato) è quella di semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati unicamente danni a cosa e/o danni lievi alle persone.
Ne deriva che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui è
imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale
(ciò, anche quando agisca direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice) ha l'onere di provare come l'evento storico si sia realizzato, di esporre i fatti in modo attendibile e in assenza di contraddizioni nonché di fornire adeguata prova della relazione causale tra l'evento dannoso e i danni lamentati;
così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Ebbene, nel caso di specie, non ha sufficientemente provato la storicità del fatto per Parte_1
cui è causa, non assolvendo così all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
La dinamica del sinistro di cui si discute come riferita dall'odierno appellante, infatti, sebbene in parte confermata dalle talune delle risultanze istruttorie versate in atti, non può comunque considerarsi provata alla luce degli ulteriori elementi probatori e, nello specifico, delle incongruenze emerse in sede di prova testimoniale.
Ed invero, mentre il primo dei testi escussi in primo grado ( ) dichiarava che CP_4
l'autovettura “Smart ForTwo” andava ad impattare il veicolo di proprietà di parte appellante, così
confermando in parte le allegazioni di quest'ultima, il secondo teste ( ) invece, dichiarando Tes_2
che l'autovettura di proprietà di , proveniente da via A. De Gasperi, non si arrestava allo Parte_1
stop e che, quindi, l'altro conducente, per non impattare con tale vettura, sterzava verso dx (sebbene poi pagina 5 di 7 la tamponasse ugualmente), riferiva evidentemente una dinamica contraria e diversa rispetto a quella allegata da . Parte_1
La contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi (rispetto anche a quanto riferito da parte appellante) è tale da rendere incerta la dinamica del sinistro in esame e, per l'effetto, precludono una valutazione positiva e certa circa il raggiungimento della prova e la conseguente attribuzione della responsabilità esclusiva per il sinistro di cui si discute in capo al conducente dell'autovettura di proprietà di . Controparte_2
Alcun rilievo giuridico, infatti, può essere attribuito alla circostanza dedotta da parte appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe erroneamente valutato i contenuti della dichiarazione testimoniale di , dalla quale – asseriva – era possibile individuare chi Tes_2 Parte_1
aveva impattato chi. Ciò in quanto, tale dichiarazione, oltre a non escludere una responsabilità del sinistro anche in capo all'odierno appellante (stante eventualmente il mancato arresto alla prescrizione dello stop), non trova in ogni caso conferma nelle altre risultanze probatorie versate in atti, divergendo
a contrario da quest'ultime.
In armonia, pertanto, con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. civ. n. 29361/2022), secondo cui la valutazione delle risultanze istruttorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale è,
quindi, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti), si ritiene di non potere considerare provati i fatti di causa alla luce delle risultanze istruttorie.
Ciò posto è assolutamente evidente che nella specie non può trovare applicazione la presunzione ex art. 2054 c.c.. Invero è da ritenersi che l'appellante non si sia fermato allo stop presente sulla Via De
Gasperi, dalla quale lo stesso proveniva. Infatti l'urto è avvenuto oltre il suddetto stop lungo la via pagina 6 di 7 Falcone. In tal senso depongono concordemente le dichiarazioni di entrambi i testi. Nessun dubbio quindi sul fatto che l'appellante abbia impegnato l'incrocio senza fermarsi allo stop e non avvedendosi del sopraggiungere della Smart.
Sicché, la domanda di riforma della impugnata sentenza, formulata da , non può Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 CP_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della delle spese processuali CP_1
liquidate in complessivi € 1.701 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
3. dà atto della sussistenza del presupposti ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Catania addì 19.03.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 7 di 7