Sentenza 23 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2004, n. 5758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5758 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI PE, elettivamente domiciliato in Roma Vle DEGLI AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell'avvocato OSVALDO FASSARI, che lo difende unitamente all'avvocato TARONI ARISTODEMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI RD, NI CE, VO TO, NI GE in VO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che li difende unitamente all'avvocato PE GUZZETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
AG TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 29/00 del Tribunale di COMO, depositata il 11/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato BOLOGNA Giuliano, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 gennaio 2000 il tribunale di Como ha rigettato l'appello proposto da GA IU avverso la sentenza del pretore della stessa città, con la quale, nel giudizio promosso dal predetto GA IU nei confronti di GA IC, CE, NA, NT NA e GA GE in NT, erano state rigettate le domande del primo di regolamento di confini tra i fondi di sua proprietà e quelli di proprietà dei convenuti e di restituzione di una porzione di terreno che egli assumeva essergli stata sottratta. Il tribunale ha così statuito, in quanto ha ritenuto che, non avendo l'attore prodotto il titolo di acquisto della proprietà dei suoi fondi (mappali 294 e 1477), e non essendo, d'altra parte, consentito al giudice di disporre d'ufficio delle prove oltre i termini di cui agli artt. 117, 118, 191 e 219 c.p.c., nella fattispecie in esame il confine tra i predetti fondi e quelli di proprietà dei convenuti (mappali 187/b e 187/d) deve essere necessariamente determinato sulla base delle deposizioni testimoniali, assumendo rilievo le risultanze catastali, per espresso disposto dell'art. 950 c.c., solo in via sussidiaria e, cioè, in mancanza di altri elementi.
Non merita censura, pertanto, secondo il tribunale, la sentenza pretorile che, disattendendo le conclusioni del consulente tecnico, che facevano esclusivamente riferimento alle risultanze catastali, ha fondato la decisione sulle deposizioni testimoniali, determinando, in conformità alle indicazioni fornite dai testi, il confine tra i fondi.
Ricorre per la cassazione della sentenza GA IU, deducendo quattro motivi di gravame. Resistono con controricorso IC GA, CE GA, NA NT e GE GA in NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente:
1) Violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il tribunale omesso di esaminare e valutare "la documentazione relativa agli atti attributivi del diritto di proprietà esercitato dal GA sul fondo in questione", contenuta nel fascicolo di primo grado, dalla quale avrebbe ricavato la prova della sottrazione operata dalle controparti di una porzione di terreno del predetto suo fondo.
2) Violazione degli artt. 950, 948 c.c. e art. 122 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per omessa pronuncia, da parte dei giudici di merito, sulla domanda di regolamento di confini proposta dall'attore, con l'errata motivazione che, sulla base delle indicazioni dei testi di parte convenuta, sarebbe risultato che la porzione di immobili contestata era ricompresa nella proprietà dei convenuti;
con ciò attribuendo a questi ultimi detta porzione di immobili, nonostante che nessuna domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'acquisto della stessa per usucapione fosse stata da loro proposta.
Il tribunale avrebbe dovuto determinare, invece, il confine, - come - richiesto, - tenendo - conto principalmente dei titoli di acquisto dei fondi delle parti in causa e, quindi, della descrizione degli immobili, della loro estensione e delle altre indicazioni contenute nei titoli stessi, integrando, poi, gli elementi ricavati dall'esame di questi con quelli risultanti dalla mappe catastali. 3) Violazione dell'art. 1350 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.. La denuncia di cui al motivo in esame è fatta con riferimento "all'eccezione con la quale si era rilevato che la proprietà di un bene immobile, sia pure nei limiti di una sola porzione di esso, non poteva essere provata a mezzo di testimoni", nonché con riguardo, ancora una volta, all'omessa pronuncia sulla domanda di regolamento di confini e all'attribuzione della proprietà di una porzione di terreno ai convenuti, senza che da questi fosse stata proposta all'uopo alcuna domanda riconvenzionale.
4) Violazione degli artt. 2697 c.c. e 215 c.p.c.. Con tale ultimo motivo il ricorrente censura la decisione del tribunale, in quanto basata esclusivamente sulle inattendibili deposizioni dei testimoni di parte convenuta, che avrebbero dovuto essere integrate quanto meno da un supplemento di consulenza tecnica ai fini dell'accertamento esatto della linea di confine tra i fondi. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge processuale e sostanziale, deduce, in effetti, l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale, che, nel confermare la decisione del primo giudice, di rigetto delle domande di regolamento di confine e di restituzione di una porzione di terreno da lui proposte, ha motivato la sua statuizione con l'affermazione che l'attore non avrebbe prodotto il titolo di acquisto della proprietà dei suoi fondi;
laddove nel fascicolo di primo grado è contenuta "la documentazione relativa agli atti attributivi del diritto di proprietà esercitato dal GA sul fondo in questione". Ma tale errore, che per il ricorrente avrebbe indotto il giudice ad adottare la decisione qui impugnata, potrebbe costituire, in ipotesi, motivo di impugnazione della sentenza per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (SS.UU., 20-5-1992 n. 6082), ma non di ricorso per
Cassazione.
La censura di cui al predetto motivo è pertanto inammissibile. Sono prive di pregio, invece, le censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente.
Non si riscontrano, infatti, le violazioni di legge con gli stessi denunciate, posto che:
a) il tribunale, nel confermare la decisione del pretore, con cui era stato determinato il confine tra i fondi, non ha affatto omesso di pronunciare sulla domanda di regolamento di confini proposta dall'attore;
b) ... e, viceversa, non ha accolto alcuna domanda riconvenzionale dei convenuti (avendo, se mai, semplicemente rigettato la domanda dell'attore, di restituzione di una porzione di a terreno asseritamene sottratta dai convenuti);
c) il tribunale ha motivato la sua decisione con l'affermazione che nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, il confine non poteva che essere determinato in base a quanto riferito dai testi;
con ciò statuendo in conformità alla leggo e con motivazione aderente alle risultanze processuali.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004