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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 44 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Contin ed elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre Via
Cappuccina n. 19/a presso lo studio dell'Avv. Raffaella Mainardi e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Micucci, con domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 971/2022 pubblicata in data 23 maggio 2022 del Tribunale
Ordinario di Venezia, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“…Riformarsi l'impugnata sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Venezia, GOP dott. Antonio Salerno, depositata in data 23.05.2022 all'esito del procedimento R.G. 7359/2019 e mai notificata, per tutti i motivi di appello esposti e che verranno reiterati negli scritti difensivi finali e quindi, nello specifico:
In via preliminare
Accertarsi il difetto di litisconsorzio necessario nel contesto del giudizio di prime cure e, per l'effetto, dichiararsi nulla la sentenza di primo grado impugnata da con conseguente rimessione al Giudice Parte_1 di prime cure ex art. 354 c.p.c.
Nel merito
1) Accertarsi la debenza in favore di dei maggiori importi dedotti in giudizio a titolo di (a) Parte_1 rivalutazione ISTAT e (b) maggiori costi per varianti in corso d'opera, il tutto come dettagliatamente esposto negli scritti difensivi depositati nell'interesse dell'appellante;
2) conseguentemente, condannarsi l' al pagamento a favore di Parte_2 Parte_1 della somma di € 35.485,70 (derivante dall'importo richiesto in prime cure € 48.281,31 detratto quanto
[...] CP_ già versato dall' all'esito della decisione di prime cure, pari ad € 12.795,61) oltre interessi moratori commerciali, dalla debenza al saldo, maturati alla data del ricorso per ingiunzione.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie avanzate nell'interesse di
in primo grado e disattese dall'ordinanza istruttoria dd.ta 16.10.2020”. Parte_1
Per la parte appellata:
"Piaccia all'onorevole Corte d'Appello adita:
- rigettare il proposto appello siccome infondato in fatto e in diritto per le motivazioni tutte di cui in proemio, anch'esse qui richiamate e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Vinte le spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Parte_1
Venezia avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1334/2019 emesso in favore di
[...] per l'importo di € 35.434,95 oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale corrispettivo del contratto di appalto per il servizio di ristorazione, CP_ tra gli altri effettuato presso l' suddetta, stipulato in data 24.02.2014 a seguito di aggiudicazione del bando di gara indetto dal Comune di Cavarzere (VE) con determinazione n. 180 del 01.07.2010.
A sostegno dell'atto oppositivo l'ingiunto, in particolare, deduceva l'illegittimità del credito asserendo che il costo per ogni singolo pasto, come anche previsto nell'articolo 31 del capitolato speciale allegato al contratto,
2 doveva intendersi fissato in € 4,03 oltre IVA laddove la fatturazione invece allegata a supporto della ingiunzione emessa indicava il maggior costo a pasto di € 4,186, poi ulteriormente aumentato ad € 4,236.
Nel contempo contestava l'illegittimità dell'aggiornamento ISTAT per come ex adverso rivendicato.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta contestava ogni avverso assunto argomentando in merito agli incrementi di prezzo, in particolare a suo dire imputabili a varianti d'opera concordate con l'Ente comunale ed alle quali l'opponente non si era tuttavia mai conformato.
La in ogni caso chiedeva di poter estendere il contraddittorio nei Parte_1 confronti del Comune di Cavarzere, al fine di sentirlo in subordine condannare al pagamento dei maggiori costi sostenuti per le suddette varianti d'opera.
Respinta la richiesta di autorizzazione a detta chiamata in causa e, parimenti, della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa veniva istruita mediante la mera acquisizione delle rispettive produzioni documentali.
Con sentenza n. 971/2022 il Tribunale Ordinario di Venezia, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Revoca il d.i. n. 1334/2019 emesso da questo Tribunale il 28 maggio 2019.
- Accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuta la rivalutazione ISTAT a Parte_1 decorrere dall'1 aprile 2015 e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_1 al pagamento del dovuto;
[...]
- condanna parte convenuta alle spese di lite nella misura di 2/3 dell'intero che liquida in complessivi €
4.487,00 oltre € 286,00 per spese vive, iva cpa e spese generali”.
Il Giudice di prime cure ha in sostanza negato l'imputabilità dei maggiori costi rivendicati in danno della opponente, evidenziando l'insussistenza di ragioni di fatto e di diritto per l'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato. CP_2
Il Tribunale, infine, riconosceva, in difetto di confortanti elementi probatori di segno contrario ed in accoglimento delle argomentazioni proposte dall'opponente, una diversa decorrenza dell'adeguamento
ISTAT rivendicato dall'ingiungente sul corrispettivo dovutole.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza,
[...] affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erroneo rigetto della chiamata in causa del Comune di Cavarzere (primo motivo);
• Errata interpretazione della delibera comunale n. 142 del 14.11.2018 e delle condizioni contrattuali generali. Errata valutazione circa gli importi dovuti per i maggiori costi (secondo motivo);
• Errata valutazione in merito alla decorrenza della rivalutazione ISTAT e dell'esecuzione anticipata del contratto (terzo ed ultimo motivo)
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio Controparte_1 per resistere all'avverso appello, instando per la conferma della sentenza appellata.
[...]
3 La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 17 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che entrambe le parti contendenti, con istanze depositate telematicamente, hanno dedotto il malfunzionamento del sistema informatico che avrebbe loro impedito il tempestivo deposito delle comparse conclusionali, così chiedendo di essere rimesse nei termini per tale incombente.
Le stesse hanno comunque allegato tali rispettivi scritti difensivi alle suddette istanze, senza nulla reciprocamente obiettarsi a riguardo.
Non rinvenendosi conseguentemente lesioni del contraddittorio e nell'ottica di economia processuale e di rispetto di un “giusto processo” si ritiene assorbita ogni questione protesa alla verifica della sussistenza di concrete e meritevoli ragioni per la invocata rimessione in termini.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
In particolare la Corte rileva l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Cavarzere, terzo chiamato dalla stessa.
Sul punto si rileva come la mancata autorizzazione del giudice di primo grado non costituisca un vizio del provvedimento impugnato, bensì una prerogativa del giudice stesso.
Tale provvedimento di diniego di autorizzazione alla chiamata in causa del suddetto terzo, coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello (cfr. in termini Cass. n. 2331 del 26 gennaio 2022) laddove, peraltro, non risulta in alcun modo individuabile il preteso litisconsorzio necessario ponendosi, il coinvolgimento del Comune di Cavarzere quale legittimato dal lato passivo in tutto o in parte alla pretesa creditoria azionata monitoriamente in ragione di un autonomo obbligo contrattuale, relativo a maggiori costi per “varianti d'opera” (relative a lavori di sistemazione/ristrutturazione dei locali da adibirsi a centro cottura per l'espletamento del servizio di fornitura pasti), al quale l'ingiunta è rimasta pacificamente estranea.
A giustificazione del diniego milita peraltro l'art. 31 (Prezzo e pagamento dei pasti) del “Capitolato Speciale
Appalto per Affidamento Servizio di Ristorazione per le mense scolastiche dei Comuni di Cavarzere e Cona,
Pasti Utenti SAD, Cittadella Socio Sanitaria e IPAB” allegato al contratto di appalto inter partes (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante) il quale escludeva espressamente incrementi del corrispettivo dandosi atto che quest'ultimo, come risultante dall'aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, doveva intendersi … ricomprendente e remunerativo di ogni onere… ed aggiungendosi che con il pagamento di tale corrispettivo le ditte saranno soddisfatte di ogni loro ragione e non avranno nulla da pretendere a qualsiasi titolo.
Appare in ogni caso dirimente la circostanza che in questa sede (cfr. note di trattazione scritta e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente da il Parte_1
16.10.2024) non vengono riproposte le richieste di condanna del terzo già spiegate in primo grado, così da non rendere comunque apprezzabile l'utilità della doglianza.
Da quanto precede risulta dunque infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente interpretato le risultanze di causa, con particolare riferimento alla delibera n. 142 del 14.11.2018 con la quale sarebbero stati concordati maggiori costi in dipendenza delle varianti in corso d'opera che si assumono eseguite dalla Parte_1
4 Una ripercorsa lettura di tale deliberazione (doc. 18 fascicolo di primo grado di parte appellante) consente invero di riscontrare come l'oggetto di essa “Ricognizione delle opere di compartimentazione antincendio del centro cottura presso la cittadella socio-sanitaria di Cavarzere e modalità di rimborso”, indipendentemente da quanto già precisato e dunque delle specifiche convenzioni negoziali escludenti compensi aggiuntivi, non CP_ giustifichi incrementi di corrispettivo per i pasti in danno della;
ciò essendo quest'ultima soggetto terzo e peraltro non diretto beneficiario degli interventi eseguiti, a nulla rilevando i contrari assunti secondo i quali questi ultimi sarebbero risultati indispensabili per la somministrazione delle prestazioni.
Simile convincimento al quale è pervenuto il Decidente di prime cure, in disparte l'ulteriore e condivisibile ingiustificata imputazione di costi aggiuntivi da parte della odierna appellante anche per un periodo (cfr. doc.
19 fascicolo di primo grado) nel quale le opere non avevano ancora avuto esecuzione, è peraltro rafforzato dal fatto che diretto beneficiario di essi è la , la quale infatti viene Controparte_3 indicata nel richiamato atto amministrativo quale soggetto partecipante ad un incontro tenutosi il 25 luglio
2011 tra l' , il e la stessa Parte_3 CP_2 Parte_1
La determina del Settore Amministrativo – Sociale Contabile del Comune di Cavarzere n. 180 dell'1.7.2010 richiamata nel contratto di appalto concluso tra le odierne parti in causa, a ben considerare, individua l'erogazione dei servizi di ristorazione per i plessi scolastici dello stesso Comune di Cavarzere e Cona, per gli utenti del Servizio Assistenza Domiciliare e, appunto, per la Cittadella Socio Sanitaria.
Ne consegue la conformità della argomentazione decisoria adottata nella parte in cui perviene ad affermare CP_ l'inimputabilità ad , da diverse angolazioni giuridiche, di maggiori costi.
Ad analoghe conclusioni di infondatezza, sulla scorta di quanto sin qui detto, si perviene anche declinando il terzo ed ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'adeguamento ISTAT sui corrispettivi pattuiti dalla stessa richiesto a decorrere dall'anno 2011, in cui venne ad aggiudicarsi l'appalto generatore del preteso credito al contempo deducendo l'avvenuta esecuzione anticipata delle varianti d'opera per l'effettuazione delle previste prestazioni.
La documentazione dimessa in atti dalla odierna appellata (cfr. in particolare docc. 4,5,6,7) consente in effetti di apprezzare puntuali contestazioni alle fatturazioni emesse per importi maggiori per dette causali rispetto a quelli risultanti dal contratto di appalto laddove, la convenuta opposta, non ha fornito, al di là di mere ed unilaterali affermazioni di parte, altrettanto adeguate giustificazioni del maggior credito rivendicato nei confronti della opponente, come sarebbe stato suo preciso onere probatorio.
Non è del resto rinvenibile in atti alcuna evidenza del periodo di esecuzione delle opere, né degli adempimenti previsti dall'art. 36 (Condizioni generali per l'adeguamento locali) del richiamato capitolato speciale allegato al contratto di appalto, quantunque gli stessi dovessero ritenersi a cura e spese della stessa come è dato riscontrare da una combinata lettura con il già richiamato Parte_1 art. 31.
Il documento riepilogativo degli importi corrisposti (cfr. doc. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellata), per altro verso, consente di constatare l'avvenuta corresponsione di quanto effettivamente previsto dall'intercorso contratto di appalto, dunque per complessivi € 1.034.886,81.
Non risulta dunque idonea ad inficiare la statuizione gravata la reiterazione delle istanze istruttorie genericamente proposta in questa sede atteso che nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal Giudice di primo grado senza formalmente censurare, con specifico motivo di gravame (come non ricorre tuttavia nella fattispecie), le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta ovvero dolersi della omessa pronuncia a riguardo.
5 Nel caso che occupa non risultano in effetti specificati i motivi che in concreto potrebbero indurre ad una diversa valutazione della questione ove le prove venissero ammesse ed espletate.
La sentenza gravata, per l'effetto, deve conclusivamente essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al valore dichiarato in atti (€ 48.281,31), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio, € 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
44/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 971/2022 pubblicata in data 23 Controparte_1
MAGGIO 2022 del Tribunale Ordinario di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 6.946,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 44 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Contin ed elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre Via
Cappuccina n. 19/a presso lo studio dell'Avv. Raffaella Mainardi e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Micucci, con domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 971/2022 pubblicata in data 23 maggio 2022 del Tribunale
Ordinario di Venezia, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“…Riformarsi l'impugnata sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Venezia, GOP dott. Antonio Salerno, depositata in data 23.05.2022 all'esito del procedimento R.G. 7359/2019 e mai notificata, per tutti i motivi di appello esposti e che verranno reiterati negli scritti difensivi finali e quindi, nello specifico:
In via preliminare
Accertarsi il difetto di litisconsorzio necessario nel contesto del giudizio di prime cure e, per l'effetto, dichiararsi nulla la sentenza di primo grado impugnata da con conseguente rimessione al Giudice Parte_1 di prime cure ex art. 354 c.p.c.
Nel merito
1) Accertarsi la debenza in favore di dei maggiori importi dedotti in giudizio a titolo di (a) Parte_1 rivalutazione ISTAT e (b) maggiori costi per varianti in corso d'opera, il tutto come dettagliatamente esposto negli scritti difensivi depositati nell'interesse dell'appellante;
2) conseguentemente, condannarsi l' al pagamento a favore di Parte_2 Parte_1 della somma di € 35.485,70 (derivante dall'importo richiesto in prime cure € 48.281,31 detratto quanto
[...] CP_ già versato dall' all'esito della decisione di prime cure, pari ad € 12.795,61) oltre interessi moratori commerciali, dalla debenza al saldo, maturati alla data del ricorso per ingiunzione.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie avanzate nell'interesse di
in primo grado e disattese dall'ordinanza istruttoria dd.ta 16.10.2020”. Parte_1
Per la parte appellata:
"Piaccia all'onorevole Corte d'Appello adita:
- rigettare il proposto appello siccome infondato in fatto e in diritto per le motivazioni tutte di cui in proemio, anch'esse qui richiamate e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Vinte le spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Parte_1
Venezia avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1334/2019 emesso in favore di
[...] per l'importo di € 35.434,95 oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale corrispettivo del contratto di appalto per il servizio di ristorazione, CP_ tra gli altri effettuato presso l' suddetta, stipulato in data 24.02.2014 a seguito di aggiudicazione del bando di gara indetto dal Comune di Cavarzere (VE) con determinazione n. 180 del 01.07.2010.
A sostegno dell'atto oppositivo l'ingiunto, in particolare, deduceva l'illegittimità del credito asserendo che il costo per ogni singolo pasto, come anche previsto nell'articolo 31 del capitolato speciale allegato al contratto,
2 doveva intendersi fissato in € 4,03 oltre IVA laddove la fatturazione invece allegata a supporto della ingiunzione emessa indicava il maggior costo a pasto di € 4,186, poi ulteriormente aumentato ad € 4,236.
Nel contempo contestava l'illegittimità dell'aggiornamento ISTAT per come ex adverso rivendicato.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta contestava ogni avverso assunto argomentando in merito agli incrementi di prezzo, in particolare a suo dire imputabili a varianti d'opera concordate con l'Ente comunale ed alle quali l'opponente non si era tuttavia mai conformato.
La in ogni caso chiedeva di poter estendere il contraddittorio nei Parte_1 confronti del Comune di Cavarzere, al fine di sentirlo in subordine condannare al pagamento dei maggiori costi sostenuti per le suddette varianti d'opera.
Respinta la richiesta di autorizzazione a detta chiamata in causa e, parimenti, della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa veniva istruita mediante la mera acquisizione delle rispettive produzioni documentali.
Con sentenza n. 971/2022 il Tribunale Ordinario di Venezia, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Revoca il d.i. n. 1334/2019 emesso da questo Tribunale il 28 maggio 2019.
- Accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuta la rivalutazione ISTAT a Parte_1 decorrere dall'1 aprile 2015 e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_1 al pagamento del dovuto;
[...]
- condanna parte convenuta alle spese di lite nella misura di 2/3 dell'intero che liquida in complessivi €
4.487,00 oltre € 286,00 per spese vive, iva cpa e spese generali”.
Il Giudice di prime cure ha in sostanza negato l'imputabilità dei maggiori costi rivendicati in danno della opponente, evidenziando l'insussistenza di ragioni di fatto e di diritto per l'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato. CP_2
Il Tribunale, infine, riconosceva, in difetto di confortanti elementi probatori di segno contrario ed in accoglimento delle argomentazioni proposte dall'opponente, una diversa decorrenza dell'adeguamento
ISTAT rivendicato dall'ingiungente sul corrispettivo dovutole.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza,
[...] affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erroneo rigetto della chiamata in causa del Comune di Cavarzere (primo motivo);
• Errata interpretazione della delibera comunale n. 142 del 14.11.2018 e delle condizioni contrattuali generali. Errata valutazione circa gli importi dovuti per i maggiori costi (secondo motivo);
• Errata valutazione in merito alla decorrenza della rivalutazione ISTAT e dell'esecuzione anticipata del contratto (terzo ed ultimo motivo)
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio Controparte_1 per resistere all'avverso appello, instando per la conferma della sentenza appellata.
[...]
3 La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 17 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che entrambe le parti contendenti, con istanze depositate telematicamente, hanno dedotto il malfunzionamento del sistema informatico che avrebbe loro impedito il tempestivo deposito delle comparse conclusionali, così chiedendo di essere rimesse nei termini per tale incombente.
Le stesse hanno comunque allegato tali rispettivi scritti difensivi alle suddette istanze, senza nulla reciprocamente obiettarsi a riguardo.
Non rinvenendosi conseguentemente lesioni del contraddittorio e nell'ottica di economia processuale e di rispetto di un “giusto processo” si ritiene assorbita ogni questione protesa alla verifica della sussistenza di concrete e meritevoli ragioni per la invocata rimessione in termini.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
In particolare la Corte rileva l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Cavarzere, terzo chiamato dalla stessa.
Sul punto si rileva come la mancata autorizzazione del giudice di primo grado non costituisca un vizio del provvedimento impugnato, bensì una prerogativa del giudice stesso.
Tale provvedimento di diniego di autorizzazione alla chiamata in causa del suddetto terzo, coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello (cfr. in termini Cass. n. 2331 del 26 gennaio 2022) laddove, peraltro, non risulta in alcun modo individuabile il preteso litisconsorzio necessario ponendosi, il coinvolgimento del Comune di Cavarzere quale legittimato dal lato passivo in tutto o in parte alla pretesa creditoria azionata monitoriamente in ragione di un autonomo obbligo contrattuale, relativo a maggiori costi per “varianti d'opera” (relative a lavori di sistemazione/ristrutturazione dei locali da adibirsi a centro cottura per l'espletamento del servizio di fornitura pasti), al quale l'ingiunta è rimasta pacificamente estranea.
A giustificazione del diniego milita peraltro l'art. 31 (Prezzo e pagamento dei pasti) del “Capitolato Speciale
Appalto per Affidamento Servizio di Ristorazione per le mense scolastiche dei Comuni di Cavarzere e Cona,
Pasti Utenti SAD, Cittadella Socio Sanitaria e IPAB” allegato al contratto di appalto inter partes (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante) il quale escludeva espressamente incrementi del corrispettivo dandosi atto che quest'ultimo, come risultante dall'aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, doveva intendersi … ricomprendente e remunerativo di ogni onere… ed aggiungendosi che con il pagamento di tale corrispettivo le ditte saranno soddisfatte di ogni loro ragione e non avranno nulla da pretendere a qualsiasi titolo.
Appare in ogni caso dirimente la circostanza che in questa sede (cfr. note di trattazione scritta e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente da il Parte_1
16.10.2024) non vengono riproposte le richieste di condanna del terzo già spiegate in primo grado, così da non rendere comunque apprezzabile l'utilità della doglianza.
Da quanto precede risulta dunque infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente interpretato le risultanze di causa, con particolare riferimento alla delibera n. 142 del 14.11.2018 con la quale sarebbero stati concordati maggiori costi in dipendenza delle varianti in corso d'opera che si assumono eseguite dalla Parte_1
4 Una ripercorsa lettura di tale deliberazione (doc. 18 fascicolo di primo grado di parte appellante) consente invero di riscontrare come l'oggetto di essa “Ricognizione delle opere di compartimentazione antincendio del centro cottura presso la cittadella socio-sanitaria di Cavarzere e modalità di rimborso”, indipendentemente da quanto già precisato e dunque delle specifiche convenzioni negoziali escludenti compensi aggiuntivi, non CP_ giustifichi incrementi di corrispettivo per i pasti in danno della;
ciò essendo quest'ultima soggetto terzo e peraltro non diretto beneficiario degli interventi eseguiti, a nulla rilevando i contrari assunti secondo i quali questi ultimi sarebbero risultati indispensabili per la somministrazione delle prestazioni.
Simile convincimento al quale è pervenuto il Decidente di prime cure, in disparte l'ulteriore e condivisibile ingiustificata imputazione di costi aggiuntivi da parte della odierna appellante anche per un periodo (cfr. doc.
19 fascicolo di primo grado) nel quale le opere non avevano ancora avuto esecuzione, è peraltro rafforzato dal fatto che diretto beneficiario di essi è la , la quale infatti viene Controparte_3 indicata nel richiamato atto amministrativo quale soggetto partecipante ad un incontro tenutosi il 25 luglio
2011 tra l' , il e la stessa Parte_3 CP_2 Parte_1
La determina del Settore Amministrativo – Sociale Contabile del Comune di Cavarzere n. 180 dell'1.7.2010 richiamata nel contratto di appalto concluso tra le odierne parti in causa, a ben considerare, individua l'erogazione dei servizi di ristorazione per i plessi scolastici dello stesso Comune di Cavarzere e Cona, per gli utenti del Servizio Assistenza Domiciliare e, appunto, per la Cittadella Socio Sanitaria.
Ne consegue la conformità della argomentazione decisoria adottata nella parte in cui perviene ad affermare CP_ l'inimputabilità ad , da diverse angolazioni giuridiche, di maggiori costi.
Ad analoghe conclusioni di infondatezza, sulla scorta di quanto sin qui detto, si perviene anche declinando il terzo ed ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'adeguamento ISTAT sui corrispettivi pattuiti dalla stessa richiesto a decorrere dall'anno 2011, in cui venne ad aggiudicarsi l'appalto generatore del preteso credito al contempo deducendo l'avvenuta esecuzione anticipata delle varianti d'opera per l'effettuazione delle previste prestazioni.
La documentazione dimessa in atti dalla odierna appellata (cfr. in particolare docc. 4,5,6,7) consente in effetti di apprezzare puntuali contestazioni alle fatturazioni emesse per importi maggiori per dette causali rispetto a quelli risultanti dal contratto di appalto laddove, la convenuta opposta, non ha fornito, al di là di mere ed unilaterali affermazioni di parte, altrettanto adeguate giustificazioni del maggior credito rivendicato nei confronti della opponente, come sarebbe stato suo preciso onere probatorio.
Non è del resto rinvenibile in atti alcuna evidenza del periodo di esecuzione delle opere, né degli adempimenti previsti dall'art. 36 (Condizioni generali per l'adeguamento locali) del richiamato capitolato speciale allegato al contratto di appalto, quantunque gli stessi dovessero ritenersi a cura e spese della stessa come è dato riscontrare da una combinata lettura con il già richiamato Parte_1 art. 31.
Il documento riepilogativo degli importi corrisposti (cfr. doc. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellata), per altro verso, consente di constatare l'avvenuta corresponsione di quanto effettivamente previsto dall'intercorso contratto di appalto, dunque per complessivi € 1.034.886,81.
Non risulta dunque idonea ad inficiare la statuizione gravata la reiterazione delle istanze istruttorie genericamente proposta in questa sede atteso che nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal Giudice di primo grado senza formalmente censurare, con specifico motivo di gravame (come non ricorre tuttavia nella fattispecie), le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta ovvero dolersi della omessa pronuncia a riguardo.
5 Nel caso che occupa non risultano in effetti specificati i motivi che in concreto potrebbero indurre ad una diversa valutazione della questione ove le prove venissero ammesse ed espletate.
La sentenza gravata, per l'effetto, deve conclusivamente essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al valore dichiarato in atti (€ 48.281,31), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio, € 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
44/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 971/2022 pubblicata in data 23 Controparte_1
MAGGIO 2022 del Tribunale Ordinario di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 6.946,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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