Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Emilio Sirianni Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 390 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.ta Maria Donata Tortorici, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e CP_1
Roberto Annovazzi,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1969/2021 , pubblicata in data 10/11/2021; opposizione ad Avviso di Addebito, omissione contributiva verso la gestione aziende con lavoratori dipendenti.
FATTO
1.In data 27/2/2020 ha proposto, davanti al Giudice del lavoro di Cosenza, opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 334 2020 0000122931000, notificatogli a mezzo pec in data 12/2/2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento di contributi in favore della gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 2/2010 al 4/2013.
1
2) la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99; 3) l'illegittimità della pretesa dell' per CP_1 indeterminatezza e genericità nonché per infondatezza 4) ad ogni modo, l'erronea determinazione del quantum.
2.Nella resistenza dell' , il Tribunale, verificata la tempestività dell'opposizione, l' ha rigettata CP_1
sulla scorta delle seguenti motivazioni:
<< Si premette che l'avviso di addebito per cui è causa – con cui è stato richiesto il pagamento dei contributi omessi in favore della gestione aziende con lavoratori dipendenti dal
2/2010 al 4/2013- trae origine dagli esiti del verbale unico di accertamento e notificazione del 27- 8-2013 con cui i funzionari ispettivi di Cosenza hanno Parte_2 riqualificato quali rapporti di lavoro subordinato i rapporti di lavoro a progetto intercorsi tra la società e i lavoratori , e;
la DTL ha Persona_1 Persona_2 Persona_3 poi trasmesso il verbale all' avendo accertato l'omesso versamento dei contributi CP_1 previdenziali in relazione ai suddetti rapporti di lavoro per come riqualificati.
L'opponente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
L'eccezione è infondata. Invero, è documentato che l' ha inviato alla società diffida di CP_1 pagamento dei contributi in questione in data 30-7-2014, interrompendo così il decorso del termine di prescrizione;
tale diffida di pagamento è stata, inoltre, opposta dalla società con ricorso depositato il 5/9/2014 innanzi al Tribunale di Cosenza che, con sentenza del 27/11/2019, ha dichiarato l'opposizione non sorretta da interesse ad agire (si vedano diffida di pagamento, avviso di ricevimento della raccomandata con cui la stessa è stata spedita e sentenza n. 2044 del 27-11-
2019).
Orbene, in applicazione dei principi posti dalla SC in controversia analoga (sentenza n.
21799/2021) La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione, con cui l' chiedeva solo il rigetto dell'azione di accertamento CP_1 negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie), deve affermarsi che, nel caso di specie, avendo l' nel predetto giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo di cui alla CP_1 diffida di pagamento, nel domandare il rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo, ribadito in concreto le ragioni del proprio credito (rinvenienti negli esiti dell'accertamento ispettivo compiuto dalla DTL) affermando così positivamente le proprie ragioni di credito, si sono prodotti i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2° c.c. con la conseguenza che alcuna prescrizione risulta maturata all'atto della notifica dell'avviso di addebito (peraltro non è dato sapere se la sentenza sia o meno passata in giudicato agli effetti della “ripresa” del decorso del termine di prescrizione) e ciò perché, così come chi agisce in mero accertamento negativo dell'altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l'esistenza di quel diritto, chi resiste ad un'azione siffatta, chiedendone la reiezione, esercita (rectius, può in concreto esercitare) un'azione
2 di accertamento negativo dell'altrui negazione del proprio vanto, che è precisamente un'azione di accertamento (mero) affermativo della propria titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui domanda (così la richiamata pronuncia in parte motiva).
Invero, nelle azioni di accertamento negativo dell'altrui diritto, se chi resiste manifesta l'inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, chiedendo il rigetto dell'altrui azione attraverso la riaffermazione delle ragioni del proprio credito, come nel caso di specie, vale il principio generale secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2°, c.c., con gli effetti permanenti di cui al successivo art. 2945, comma 2°, c.c. (così Cass. n. 5369 del 2019, cit., in motivazione).
L'eccezione di prescrizione si rivela, pertanto, infondata.
Ulteriormente, parte opponente eccepisce la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99 al fine di sostenere, per tale ragione, la non debenza dei contributi di cui all'avviso di addebito opposto.
Orbene, l'art. 25 d.lgs. 46/99 stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a) impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il 31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento e in questo caso il termine di decadenza è CP_1 quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita, rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36 6° comma del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38, 8° co., legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge. 24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su tale quadro normativo
è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Come osservato dalla Corte di Cassazione “E' chiaro l'intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della regola decadenziale.
Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell' applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta”.
3 La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza … priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018). CP_1
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità, che avalla le pronunce di merito che già avevano ritenuto inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata la eccezione di decadenza proposta dalla parte ricorrente.
Peraltro, va considerato che, come affermato dalla Corte di Cassazione, un eventuale vizio formale della cartella –o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini della iscrizione a ruolo- comporta soltanto la impossibilità, per l'Istituto ( di avvalersi del titolo esecutivo, ma CP_1 non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass. 3486/2016). Più specificamente la costante giurisprudenza della Corte ha chiarito che l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento (o avviso di addebito) emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. 23600/2009, Cass. 5763/2002).
Anche recentemente, ribadendo il proprio consolidato orientamento, la Corte di Cassazione (da ultimo ribadito da Cass. n. 1558/2020 che richiama numerosi precedenti tra cui, fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, ha affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. A fondamento di tali principi, osserva la SC, depongono: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del
2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di
4 decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019).
Inoltre, secondo i consolidati principi di legittimità non è neppure necessaria una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
invero, la Corte di legittimità ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e
22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007); se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod.proc.civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod.proc.civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;
in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito
(cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n. 264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002)
a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente; in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo Cass. n. 1558/2020 ha ribadito il principio secondo cui l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Orbene, in base a tali principi, si deve rilevare che, in ogni caso, il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
pertanto si rivela infondata anche sotto la profilo l'opposizione nella parte in cui sostiene che alla decadenza consegue la non debenza dei contributi considerato che l'opposizione nel merito si rivela infondata.
5 Invero, la società ricorrente contesta infondatamente la riqualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi con i predetti tre lavoratori che, formalmente, hanno prestato attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a progetto.
Orbene, com'è noto, l'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 stabilisce, al comma 1 (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012), che “ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409 n. 3 codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
Gli art. 62 ss. del D. Lgs. n. 276/2003 delineano la disciplina della fattispecie individuando requisiti formali e aspetti contenutistici della stessa, mentre la prassi amministrativa (cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 1 dell'8 gennaio 2004) ha contribuito ad evidenziare alcuni aspetti centrali della figura contrattuale, con particolare riguardo ai concetti di “progetto”, “programma” o
“fase” di esso.
L'art. 69 del testo normativo in parola (nella versione ratione temporis applicabile salvo che al contratto a progetto del 28-3-2013 stipulato con la signora – rubricato “divieto di Per_3 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto – dispone testualmente al primo comma che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”ed al comma secondo che “Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti”.
Orbene, come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (cfr. Cass., sez. L, sent. n. 12820/2016, succ. conf. n.17127/2016, 9471/2016, 8142/2017).
In particolare, in relazione all'ipotesi di cui al comma 1 del cit. art. 69, la Cassazione ha chiarito che “in tema di rapporti ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del medesimo decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia” (cfr. Cass. Sez. L sent. n. 8142/2017). Ed in relazione a tale ipotesi, la Suprema Corte, con la sentenza da ultimo citata, nel cassare la sentenza che aveva ritenuto che la presunzione affermata dall'art. dall'art.69, 1 comma del d.lgs. 276/2003 fosse di natura relativa e non assoluta, con possibilità quindi di accertare, in mancanza di specifico progetto, la vera natura del contratto con onere
6 probatorio a carico del committente, ha affermato che, “dopo una prima fase in cui era sembrata prevalere in giurisprudenza la tesi della presunzione relativa, in seguito è divenuta prevalente l'alternativa della presunzione assoluta. Di questo orientamento è espressione da ultimo la sentenza con la quale questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016) che "In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto "ope legis",restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti".Il principio è stato ancora più specificamente ribadito con Sentenza n.17127 del 17/08/2016 la quale ha affermato: "In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso" ; (in precedenza negli stessi termini Cass. 9471/20016).Occorre inoltre ricordare che lo stesso legislatore, con l'art. 24 della legge 92/2012, intervenendo con norma di interpretazione autentica ha affermato che "
L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".Ai profili di incostituzionalità relativi a questa ultima normativa va replicato che la norma interpretativa rispecchia il contenuto della norma precedente, in relazione al quale va pure messo in rilievo che se davvero il legislatore si fosse limitato a prevedere una sanzione iuris tantum, avrebbe dovuto introdurre un riferimento alla prova contraria, che invece manca del tutto nel corpo della disposizione. Determinante poi nel rendere più convincente la tesi della presunzione assoluta risulta un'ulteriore considerazione: secondo il D.Igs. 276/2003 le collaborazioni coordinate e continuative consentite sono tassativamente individuate nel comma 3 dell'art. 61, per cui certamente la prova dell'autonomia in difetto di progetto non potrebbe determinare il sorgere di un rapporto di co.co.co ., al di fuori delle ipotesi che residuano. Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati in relazione all'art. 69 cit., così come sopra interpretato, va osservato che essi rileverebbero se fossero stati sottratti al giudice i poteri qualificatori, mentre nel caso in esame viene introdotta una sanzione che consiste nell'applicazione delle garanzie del lavoro dipendente. Si deve inoltre obiettare che il principio di indisponibilità del tipo è stato dettato dalla Corte Cost. (con le pronunce n. 115/1994 e 121/1993) nel caso opposto, ovvero per statuire l'illegittimità di una norma che dettasse una presunzione assoluta di autonomia, sottraendo un rapporto subordinato alle garanzie inderogabili stabilite dall'ordinamento (Corte Cost.121/1993). Mentre qui si tratta del caso inverso;
non sottrazione di garanzie ma norme di miglior favore (quelle che assistono il lavoro subordinato) estese ad altri rapporti;
quindi non vengono in questione i principi inderogabili stabiliti nella Costituzione a favore del lavoro subordinato. D'altra parte, il nostro ordinamento non è estraneo alla previsione dell'applicazione delle regole del lavoro subordinato come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di contratti di lavoro (v.artt. 1 c. 5 della L. 1369/1960, 1 della L. 230 del 1962 e 1 del D.Ig.vo 368/2001). Ammettere la conversione (ab initio o postuma) di una mera
7 collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in mancanza di progetto, non contraddice perciò principi superiori né costituzionali;
si tratta di realizzare una parificazione di disciplina, di garantire uno standard di trattamento minimo per rapporti continuativi (in mancanza di progetto) e connotati da una comune subordinazione di tipo economico. Ciò rientra nella potestà del legislatore e non sembra né irrazionale, né ingiustificato, appunto in ragione della comune appartenenza all'area della"dipendenza economica" e della connessione funzionale delle stesse prestazioni lavorative continuative con l'impresa altrui (in ragione cioè della esistenza della para- subordinazione in capo al co.co.co ).Resta da aggiungere che 1"assenza del progetto" prevista dal primo comma concretizza il venir meno dell'elemento costitutivo della fattispecie legale, che si caratterizza proprio in virtù dell'esistenza di uno specifico progetto, con i requisiti e le caratteristiche dettati dalla legge. Tale ipotesi ricorre sia quando non sia stata provata (mediante la produzione del contratto o l'espletamento delle prove ammissibili) la pattuizione di alcun progetto, sia quando il progetto effettivamente pattuito non sia conforme alle sue caratteristiche, difettando gli elementi di specificità ed autonomia che sono ritenuti necessari” (cfr. Cass. Sez. L sent. n.8142/2017).
Tanto premesso, nel caso di specie, tutti i contratti -stipulati anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 - (con la sola eccezione del contratto datato 28-3-2013 sottoscritto dalla lavoratrice sono del tutto privi dell'indicazione di un progetto o programma di Per_3 lavoro;
invero, dalla disamina del testo contrattuale si evince che al lavoratore è stato affidato l'attività di realizzazione di un programma di lavoro consistente in “REPARTO IMBOTTIGLIAMENTO”: è evidente che il contratto non declina minimamente un'attività produttiva che sia chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale limitandosi a indicare – piuttosto – l'adibizione del lavoratore ad un reparto produttivo. Difetta, pertanto, ictu oculi, la pattuzione di un progetto con le necessarie caratteristiche di autonomia e specificità. Ed allora, posto che è principio giurisprudenziale ,ormai consolidato, secondo cui la disposizione (nella versione "ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta poi nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso ( Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018), gli esiti degli accertamenti ispettivi sono del tutto fondati avendo, per l'appunto, i funzionari della DTL riqualificato i rapporti quali rapporti di lavoro subordinati proprio evidenziando l'assenza di enucleazione di un progetto o programma di lavoro;
peraltro, per come condivisibilmente rilevato in sede ispettiva, il “programma di lavoro” – reparto imbottigliamento – coincide con l'oggetto sociale della società vale a dire l'imbottigliamento ed il commercio di olio. Sul punto, per come ribadito anche di recente da Cass. n. 17707/2020, Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali.
Stante la conversione ope legis, del tutto superflua era, pertanto, la prova per testi chiesta in ricorso (volta a dimostrare l'assenza di subordinazione) che, per tale ragione, non è stata ammessa.
8 Per quanto concerne il contratto a progetto stipulato con la signora in data 28-3-2013 Per_3 (rilevato che l'accertamento ispettivo ha riguardato il periodo fino ad aprile 2013 e che con l'avviso di addebito sono richiesti i contributi sino a tale mese), trova applicazione la normativa del dlgs. N. 276/2003, per come modificata dalla L. n. 92/2012 siccome concluso dopo la sua entrata in vigore, per come previsto dalla disciplina transitoria dettata dall'art.1, comma 25, legge n. 92/2012. Ai sensi degli artt. 61 e ss. per come modificati dalla legge n. 92/2012, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»; Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) « descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 24, L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Orbene, nel contratto in esame, difetta del tutto un progetto che sia funzionalmente collegato a un determinato risultato finale posto che il progetto non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, trattandosi, al di là dell'individuazione di obiettivi minimali che in nulla si differenziano da una corretta esecuzione della prestazione di lavoro, nell'imbottigliamento e confezionamento degli oli, vale a dire l'oggetto sociale della società, come tali attività del tutto analoghe a quelle di un lavoratore dipendente (né la società ha chiesto di offrire prova contraria ex art. 69 comma 2). Difettando, anche in questo caso, l'individuazione di uno specifico progetto, i rapporti di lavoro a progetto sono stati correttamente riqualificati come rapporti subordinati.
Infine, rilevato che il quantum dei contributi è genericamente contestato, in ordine al regime sanzionatorio (art. 116 comma 8 legge n. 388/2000) si osserva che <in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali l dell tra le parti un contratto lavoro subordinato in luogo a progetto la mancanza uno specifico bench regolarmente denunciato e registrato concretizza>"evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno
9 grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede> (cfr. Cass. n. 6405/2017). Nel caso di specie, non essendo stato assolto tale onere, deve affermarsi la piena legittimità delle sanzioni applicate.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.>>
4. con ricorso depositato il 7.5.2022, ha appellato la sentenza articolando tre distinti Parte_1
motivi di doglianza.
4.1-Con il primo motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., addebitando al
Tribunale di avere erroneamente considerato interrotto/sospeso il termine prescrizionale per effetto della pendenza del giudizio r.g.n. 4093/2014, quando invece: a) il citato giudizio - in quanto di accertamento negativo della pretesa di cui alla diffida di pagamento- non esplica detto effetto, in CP_ ossequio al più recente insegnamento della giurisprudenza;
b) l' costituendosi nel giudizio, si è limitato a richiedere il rigetto della domanda attorea, senza agire in via riconvenzionale per l'accertamento del proprio presunto credito e per la condanna al pagamento, sicchè non sussiste alcuna domanda efficace ai sensi degli artt. 2945 co. 2 e 2943 co. 1 e 2 c.c.
4.2- Con il secondo motivo , ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 D.lgs.
46/99 e 38, comma 12 del D.L. 78/2010, addebitando al Giudice di prime cure di non avere considerato che in realtà, con il decreto legge 78/2010 è stata disposta una mera sospensione nell'applicazione dei termini di decadenza relativamente al periodo 1/1/2010 – 31/12/2012, per cui, decorso tale periodo, la norma ritorna ad essere pienamente efficace e, dunque, operativa nella presente fattispecie.
4.3-Con il terzo motivo, ha addebitato al Giudice di prime cure di avere erroneamente applicato ai rapporti di lavoro oggetto di controversia le modifiche introdotte agli artt. 61 ss. d.lgs. 273/2003 dalla L. 92/2012, novella che, invece, riguarda esclusivamente i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della riforma Fornero.
A tal fine, l'appellante evidenzia che tutti i contratti di lavoro verificati dall'ispettore (a eccezione di quello stipulato con la sig.ra in data 28.03.2013) sono stati sottoscritti in epoca Per_3 precedente rispetto all'entrata in vigore della L. 92/1992 (18 luglio 1992); con la conseguenza che in relazione ad essi non sarebbe possibile asserire che la mancanza di un progetto ne infici la
10 validità, richiedendo la normativa- ante riforma la mera indicazione (nel caso di specie sussistente) di un programma di lavoro.
Quanto alla posizione della sig.ra l'appellante fa rilevare che <<… è necessario Per_3 evidenziare come l'ultimo contratto di collaborazione a progetto dalla stessa sottoscritto in data
28.03.2013, quindi, nel vigore della l. 92/2012, contrariamente a quanto affermato erroneamente dall'ispettore, contenga tutti gli elementi richiesti dalla riforma (all. 3 al fascicolo di parte di primo grado). Ed invero in esso è chiaramente individuato e descritto il progetto con il suo contenuto caratterizzante ed il risultato finale che si è inteso conseguire, allegato al contratto, ed è chiaro come tale progetto non corrisponda con l'oggetto sociale della società né che si tratti di attività ripetitiva. Pertanto, erra del tutto la sentenza impugnata che non ha ben preso in considerazione e vagliato il contratto a progetto della sig.ra arrivando, in maniera del tutto apodittica e Per_3 carente di motivazione, tra l'altro, anche in questo caso senza minimamente sondare, attraverso la prova testi richiesta in primo grado, come si fosse, nei fatti, svolto il rapporto di collaborazione della sig.ra con l'odierna appellante, a ritenere che il progetto in esso contenuto fosse Per_3 carente e consistente “in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente”.>>
CP_ Infine , l'appellante fa rilevare che l' non ha provato, com'era suo specifico onere, la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa di pagamento, ossia la sussistenza degli elementi della subordinazione.
CP_ 5.L' ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello, assumendone l'integrale infondatezza .
6.All'udienza del 4.2.2025, la Corte, sentiti i procuratori delle parti costituite, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
7. L'appello va respinto.
8.Infondati risultano i motivi di gravame sub 4.1 e sub 4.2, perché:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è pacifico in giurisprudenza che La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente
11 di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito). (Cass.ordinanza n.31435/24);
- anche ove configurabile la decadenza ex art. 25 dlgs n.46/99, in ogni caso In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo…>(Cass.12025/2019).
Deve dunque ritenersi che il Tribunale in maniera corretta in quanto coerente con gli esposti principi, ha riconnesso efficacia interruttiva alla memoria dell' di costituzione nel giudizio CP_1
r.g.n. 4093/2014, instaurato dalla società per l' accertamento negativo del suo obbligo contributivo,
e ha proceduto ad esaminare nel merito la pretesa azionata dall'Istituto con il titolo opposto.
9. Le residue censure non colgono nel segno.
9.1-Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha tenuto conto della diversa formulazione dell'art. 69 dlgs 276/2003 ante e post riforma Fornero e ha espressamente affermato che l'articolo in questione nel testo novellato si applica esclusivamente all'ultimo contratto di collaborazione a progetto sottoscritto dalla sig.ra in data 28.03.2013. Pt_3
Con riguardo ai contratti stipulati ante riforma fornero, il Tribunale si è conformato all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui la disposizione (nella versione "ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del
2012), si interpreta poi nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (
Cass. n. 17127 del 17/08/2016, Cass. n. 28156 del 5/11/2018 e da ultimo ordinanza
17707/2020).
12 Altrimenti detto, i contratti stipulati ante riforma fornero si convertono in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in base all'opzione ermeneutica invalsa in giurisprudenza1 e che il legislatore ha recepito nella disposizione di interpretazione autentica dettata all'art. 1, c. 24, della l. 92/20122.
9.2-Dalla semplice lettura dei contratti, emerge la mancanza del progetto , circostanza questa che, in ossequio ai principi giurisprudenziali dianzi esposti e alla normativa applicabile ratione temporis, esime il giudice dal compimento di quell' attività istruttoria nel quale ha invece insistito l'odierna appellante al fine potere dimostrare che le prestazioni dei lavoratori e Per_1 Per_2 Per_2 Pt_3
sono state eseguite con modalità compatibili con la collaborazione coordinata e continuativa.
9.2.1 Ed invero, in quelli stipulati dal 2010 al 2012, non vi è la descrizione di alcun progetto ma al più l'indicazione di un obiettivo generale al quale essi sono finalizzati, in nessun altro modo potendosi intendere la laconica locuzione .
Non vi è alcuna descrizione di uno specifico programma di lavoro nè di un collegamento funzionale dell'attività richiesta ai lavoratori con quello che, per quanto detto, risulta essere l'obiettivo generale.
9.2.2--Analoghe considerazioni investono l'ultimo dei contratti stipulato con la sig.ra nel Pt_3
2013.
E' ben vero che in esso si prevede che il collaboratore dovrà svolgere la prestazione di specialista di processi di imbottigliamento in funzione del progetto di oleificio i cui contenuti specifici obiettivi generali e risultati da raggiungere sono Parte_1
riportati…in allegato congiuntamente alle capacità e conoscenze richieste al collaboratore>.
Ma è altresì vero che in detto allegato:
- ai punti da 1 a 3, vengono individuati degli che eccedono la capacità del singolo lavoratore e che non si vede come possano connotare il progetto per il quale viene assunto;
-al punto 4 è stabilito che < nell'esecuzione del progetto il collaboratore, sulla base delle indicazioni ricevute, provvederà in autonomia a pianificare le attività di indagine ed investigazione congiuntamente alla verifica sperimentale dei metodi e delle procedure individuate per misurare il livello dei risultati raggiunti.>.La genericità dei compiti affidati alla e la sua Pt_3
frammentarietà rispetto alla più ampia attività (indicata nei punti da 1 a 3) che la società intendeva svolgere per lo sviluppo di metodi e procedure di imbottigliamento si prestano ad essere apprezzati come indici della carenza di un progetto specifico, delimitato, funzionalmente e temporalmente, in vista di un preciso risultato di lavoro;
risultato che avrebbe dovuto essere, anch'esso, adeguatamente descritto e che, invece è menzionato in termini che, in realtà, identificano il suo semplice mansionario.
10. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni esposte, la sentenza va confermata.
11. Le spese del grado, regolate in base alla soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri del DM 55/2014 e al valore della controversia.
12. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 07/05/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1969/2021 , pubblicata in data 10/11/2021 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 7.160,00, oltre accessori di legge;
14 -si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Catanzaro, 04/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 9400/2017: “Nel contratto di lavoro a progetto la specificità del progetto, programma o fase deve essere indicata ex ante in forma scritta affinché sia chiaro l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere e il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo. Tale specificità diviene l'elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto stipulato per celare un rapporto di lavoro subordinato;
in mancanza, il lavoro nominalmente a progetto si trasforma ope legis in lavoro subordinato fin dalla sua costituzione, a nulla rilevando le concrete modalità di svolgimento”.Vds. anche Cass. 744/2017: “E' corretta la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha fatto discendere dall'accertamento della mancanza di un programma di lavoro specifico la trasformazione ope legis del lavoro
(nominalmente) a progetto in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, a nulla rilevando le concrete modalità di svolgimento del rapporto”. Conf. Cass. 17448/2016. 2 Che così recita: “L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
13