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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2560/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...] n.7, rappresentata e difesa, dall'avv. Gianni Spina e dall'avv. Luca Marcari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Campobasso al C.so G. Mazzini n.80;
Ricorrente in riassunzione-Appellata
E
in persona del legale rapp.p.t., il Controparte_1
dott.ssa , con sede in Campobasso, alla via Ugo Controparte_2 CP_3 Petrella, n°1, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Caruso, con studio in Benevento, alla Via Almerico Meomartini, n°3; Controriccorente in riassunzione-Appellante
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Campobasso, , dirigente Parte_1 medico presso l' (d'ora innanzi indicata con l'acronimo Controparte_4
con qualifica di tecnico di laboratorio biomedico, in servizio presso l'Ospedale CP_5 Cardarelli di Campobasso, deduceva che con nota prot. 5143 del 2.12.2005 l' datrice di CP_4 lavoro le aveva comunicato l'assoggettamento alla tassa IRAP degli importi a lei corrisposti a fronte dell'attività lavorativa prestata per l'esecuzione del progetto “Mimosa” e della più generale attività di intramoenia. Lamentava l'illegittimità delle trattenute operate dall' evidenziando come CP_4 l'IRAP, il cui presupposto applicativo è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, non potesse gravare sui medici per le prestazioni rese in regime intramurario.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva accertarsi la non imponibilità ai fini IRAP di tutti i proventi percepiti in esecuzione del progetto “Mimosa” e/o della più generale attività in regime di “Intramoenia”; accertarsi l'illegittimità di ogni trattenuta stipendiale operata dall'amministrazione a titolo di rimborso dell'IRAP e chiedeva che l' fosse condannata al rimborso e/o alla CP_5 restituzione in proprio favore delle somme trattenute per questo titolo, con riferimento ai periodi d'imposta successivi all'assoggettamento ad IRAP delle somme spettanti per l'esecuzione del progetto “Mimosa” e/o dell'attività in generale di intramoenia, sino alla data della sentenza, nella complessiva somma di euro 765,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche previa nomina di CTU contabile, con l'aggiunta degli interessi come per legge dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza della CP_5 domanda, chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, con conseguente vittoria di spese.
In particolare, l' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei CP_4 crediti relativi alle prestazioni rese per l'esecuzione del progetto “Mimosa” maturate in epoca antecedente al 10.02.2005 (dato che l'interruzione della prescrizione era avvenuta solo con nota del 10.02.2010 di convocazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione) e nel merito deduceva che con il provvedimento del DG n. 698 del 22.12.2004 veniva adottato il nuovo regolamento della disciplina delle attività intramoenia con il quale si stabiliva che l' trattenesse dalle tariffe CP_4 riscosse dall'utenza tutta una serie di importi tra i quali una quota individuata come “imposte e tasse”, all'evidenza comprendente anche l'IRAP dati i precedenti verbali di riunione con le OO.SS. ed i provvedimenti aziendali ad essi correlati, senza quantificarla nel dettaglio ma solo per evitare di dover procedere a nuove modifiche regolamentari in ipotesi di aumento o diminuzione delle aliquote.
All'esito della discussione, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 377/2014 del 18.11.2014, accoglieva la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, condannava parte resistente alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 765,00, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Il Tribunale evidenziava come, pacificamente, l' fosse assoggettata all'imposizione IRAP e CP_4 come non potesse ritenersi legittimo il riaddebito dell'imposta in detrazione degli esborsi sostenuti dall' quale datrice di lavoro. In particolare, il Tribunale concludeva affermando che nei CP_4 provvedimenti richiamati dall' a fondamento della pretesa di rimborso non fosse CP_5 ravvisabile, sulla scorta di quanto sancito nella materia de qua dalla Suprema Corte con sentenza n. 20917/2013, una chiara clausola di traslazione dell'onere economico dell' dall' a Pt_2 CP_5 soggetti diversi ed estranei al rapporto in questione. Motivava il Giudice che proprio parlare di applicazione di imposte di legge evocasse oggettivamente l'adempimento di un obbligo legislativo, non di uno convenzionale, e che nei provvedimenti del DG si utilizzava, per l'appunto, l'analoga formula di imposte e tasse. Ad avviso del Tribunale di Campobasso, inoltre, andava ribadita l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di IRAP sulle retribuzioni dei dipendenti esercenti attività libero professionale intramuraria anche in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, che in detta attività – non a caso assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente – non riconosce il requisito dell'organizzazione dell'impresa. Per tali motivi, il primo giudice, ritenuta la sussistenza del diritto di credito e considerata la genericità della contestazione relativa al quantum della pretesa, accoglieva interamente il ricorso.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, l' proponeva ricorso in CP_5 appello, depositato in data 19.02.2015, a mezzo del quale ne chiedeva l'integrale riforma.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio in sede di gravame, si costituiva Parte_1 eccependone l'infondatezza. Concludeva affinché la Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro, disattesa ogni avversa istanza e/o eccezione, rigettasse il ricorso in appello promosso dall' siccome infondato. CP_5
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 335/2015 depositata il 31.3.2016, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata rigettava il ricorso dell'odierna ricorrente. Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di Campobasso, la Corte territoriale - dopo aver premesso che l'appellata, tecnico di laboratorio biometrico in servizio presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, aveva agito in giudizio denunciando l'illegittimità della condotta datoriale e degli accordi aziendali con i quali l' aveva trasferito sui dipendenti, non tenuti al versamento dell'IRAP, l'obbligo di CP_5 pagamento dell'imposta alla quale solo l'ente era assoggettato - osservava che le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro, ivi comprese quelle erogate per l'attività libero professionale intramuraria, costituiscono la base imponibile dell'IRAP e, pertanto, la maggiore imposta che gravava sull' integrava un costo della prestazione professionale intramuraria che non poteva ricadere CP_4 sulla collettività ma doveva essere detratta, secondo la previsione del regolamento, dal quantum, in quanto integrava un costo per l'ente. Precisava che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 466 del
1999, che aveva elevato l'aliquota all'8,5% del fatturato, l' aveva avviato trattative con le CP_4 organizzazioni sindacali che in occasione degli incontri del 22 ottobre e del 23 novembre 2004 avevano prestato adesione all'azione di recupero del costo.
Avverso tale pronuncia l'odierna istante proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L' resisteva con controricorso. CP_4
Conla sentenza n. 24889/2022 pubblicata in data 18.8.2022, la Suprema Corte, accolto il ricorso, cassava la sentenza della Corte di Appello di Campobasso sulla base dei principi di diritto espressi e di seguito riportati.
All'esito della riassunzione e della ricostituzione del contraddittorio dinanzi a questa Corte, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della odierna udienza attraverso lo scambio di note, il collegio riservava la causa in decisione.
DIRITTO
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti giudiziali, appare opportuno effettuare una breve premessa circa i poteri della Corte nel giudizio di rinvio.
A questo riguardo è stato più volte stabilito, con una giurisprudenza alla quale va data convinta adesione, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Civ, 7 agosto 2014, n. 17790, e 24 ottobre 2019, n. 27337). D'altra parte - com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte 18 ottobre 2021, n.
28646 - il giudizio di rinvio è, appunto, un giudizio chiuso, “in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale” (così l'ordinanza n. 28646 del 2021).
La ricostruzione sistematica effettuata è indispensabile per precisare quale sia il thema decidendum sul quale la Corte, in sede di rinvio, è chiamata a pronunciarsi e per fare ciò occorre interpretare la statuizione della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questo Giudice.
Ebbene, con la sentenza n. 24889/2022 la Suprema Corte decideva sull'unico motivo di ricorso proposto dall'odierna istante che in primo luogo aveva lamentato la violazione dell'art. 1362 c.c., deducendo che l'atto negoziale dell' doveva essere interpretato alla luce del quadro normativo CP_4 vigente, secondo il quale l'IRAP è imposta che grava solo su chi esercita abitualmente un'attività autonoma organizzata e, pertanto, non poteva l'ente, violando la riserva relativa di legge, addebitare l'ammontare dell'imposta al dirigente, non costituendo la stessa un “costo diretto o indiretto” della prestazione;
aveva poi aggiunto che la formula “imposte e tasse” che compare negli atti adottati dal
Direttore Generale è equivalente a quella “imposte di legge” ritenuta dal giudice di legittimità, con la sentenza n. 20917/2013, non idonea ad operare una traslazione convenzionale dell'IRAP. Aveva dedotto, infine, che in assenza di uno specifico titolo attributivo del diritto “non sono validi gli accordi aziendali in base ai quali l'azienda sanitaria locale recupera dai medici l'IRAP sulle prestazioni rese in regime di intramoenia”.
Il Giudice di legittimità, invero, così statuiva: “3. La censura, in tali termini formulata, impone di ricostruire il complesso quadro normativo e contrattuale, snodatosi a partire dalla L. 12 febbraio
1968 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), che già aveva riconosciuto al personale medico degli istituti di cura e degli enti ospedalieri la possibilità, nelle ore libere dalle attività istituzionali, di svolgere la libera professione, anche nell'ambito della struttura sanitaria di appartenenza.
3.1. Tralasciando gli interventi normativi più risalenti nel tempo, che non rilevano ratione temporis nella fattispecie e dei quali dà conto, in motivazione, Corte Cost. m. 54/2015, occorre prendere le mosse dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, consente ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio delle diverse tipologie di attività professionale, indicate nel comma 2, lett. da a) a d), e stabilisce che “le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma, e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.”.
3.2. La L. n. 488 del 1999, art. 28, che specificamente disciplina le modalità di determinazione delle tariffe e della partecipazione ai proventi dell'attività libero - professionale, al comma 5, stabilisce che “Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale
e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali” ed al comma successivo aggiunge che, nel rispetto dei principi fissati dal legislatore, è riservato ai contratti collettivi nazionali di lavoro l'indicazione dei criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari per le prestazioni rese. 3.3. Sul tema della determinazione delle tariffe e della quantificazione dei compensi è poi intervenuto il D.P.C.M. 27 marzo 2000, che, all'art. 5, nell'indicare quale deve essere il contenuto dell'atto aziendale, ribadisce il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale ed a quella decentrata, nei limiti delle rispettive competenze, ed aggiunge che una percentuale dei proventi, pari al 5% dell'intera massa, al netto delle quote a favore dell'azienda, deve essere destinato ad un fondo aziendale perequativo in favore delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
3.4. Il principio secondo cui la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi devono essere concordemente stabilite e devono realizzare “l'integrale copertura di tutti i costi direttamente
e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari” è stato poi ribadito dalla
L. n. 120 del 2007, art. 1, che, anche nella formulazione attuale, successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 158 del 2012 prevede che gli importi da corrispondere a cura dell'assistito devono, da un lato, remunerare il professionista, l'equipe e il personale di supporto, dall'altro assicurare la copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli di ammortamento delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni rese in regime libero- professionale.
3.5. Si tratta di un principio risalente nel tempo, che sta alla base della previsione, dettata dalla L.
n. 724 del 1994, tuttora vigente (cfr. anche deliberazione n. 3/sezaut/2021/qmig della Sezione
Centrale delle Autonomie della Corte dei Conti), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo (recita la disposizione richiamata, comma 7: “Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6, presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.”).
3.7. La contrattazione collettiva nazionale ha tenuto conto delle indicazioni date dal legislatore e già con il CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale nonché con l'analogo CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l'area della dirigenza sanitaria non medica, oltre a richiamare significativamente la L. n. 724 del 1994, art. 3 (comma 2, lett. e), ha ribadito il principio della determinazione concordata delle tariffe e dei proventi (l'art. 57 rinvia all'art. 54, comma 1, che a sua volta richiama la competenza della contrattazione integrativa, legittimata, dall'art. 4, comma 2, lett. g, a stabilire “criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1, per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”) e, per quel che qui rileva, ha precisato che le tariffe “devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'èquipe, del personale di supporto, i costi - pro quota - anche forfetariamente stabiliti - per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature”.
3.7. La disciplina contrattuale è rimasta sostanzialmente immutata nel tempo ed è stata ripresa anche dal più recente CCNL per il triennio 2016/2018 che, nel ribadire la necessità di tener conto nella determinazione delle tariffe e dei compensi dei costi sostenuti dall , ha rinviato alla L. n. 120 CP_4 del 2007, art. 1, comma 4, lett. c), che, si è già detto, richiama tutti i costi, diretti ed indiretti, connessi all'esercizio dell'attività professionale.
4. Dal quadro normativo e contrattuale sopra richiamato nonché dalle disposizioni, che non rilevano specificamente in questa sede, inerenti alle modalità ed ai limiti nel rispetto dei quali l'attività professionale può essere resa (in relazione alle quali si rinvia alla motivazione di Cass. n.
6153/2022), si desume che attraverso la previsione dell'attività libero professionale intramuraria il legislatore, da un lato, ha inteso incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare le capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione la citata Corte Cost. n. 54/2015), dall'altro ha dettato una serie di prescrizioni volte principalmente ad impedire che
l'intramoenia possa pregiudicare l'attività istituzionale e risolversi in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
Infatti l'attività, seppure definita libero professionale, rientra fra le prestazioni connesse al rapporto di impiego e svolte in ragione della onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, deroga che in tanto può essere invocata in quanto si sia in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e risultino rispettati i limiti da queste imposti.
5. Venendo al tema che più specificamente rileva nella fattispecie, ossia quello dell'incidenza dell'IRAP dovuta dalle sui compensi corrisposti al personale per le prestazioni rese in regime CP_4 libero professionale, occorre ribadire in premessa il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l'imposta regionale sulle attività produttive, che presuppone “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” (art. 2 della L. n. 446/1997), grava sull'azienda e non sul dipendente CP_1 che rende la prestazione (Cass. n. 199/2016; Cass. n. 2333/2016; Cass. n. 155/2020).
Ciò implica che, come affermato dalle pronunce citate, l'ammontare dell'imposta non può essere oggetto di “traslazione”, nel senso che l non può pretendere di porla ad esclusivo carico del CP_4 dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell'ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio.
5.1. Il principio, qui ribadito, va, peraltro, correttamente inteso, perché dallo stesso non discende l'assoluta irrilevanza dell'ammontare dell'imposta ai fini della determinazione delle tariffe e delle quote rispettivamente spettanti all e al sanitario che rende la prestazione professionale. CP_4
Si è già detto, nel ricostruire il quadro normativo e contrattuale, che l'attività libero professionale in regime di intra moenia non può risolversi in un aggravio di costi per il Servizio Sanitario Nazionale, tenuto, quanto agli aspetti contabili della gestione, al rispetto del principio del necessario pareggio. Tutte le disposizioni richiamate nei punti che precedono obbligano le aziende e le parti collettive a tener conto, dapprima in sede di contrattazione decentrata e, poi, nell'adozione degli atti datoriali che le indicazioni concordate recepiscono, dell'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, che gravano sull , ossia di tutte le voci di spesa che, a livello contabile, derivano, direttamente CP_4
o indirettamente, dall'attività intramuraria, fra le quali rientra il maggior importo dell'imposta che l' è tenuta a versare in conseguenza dell'aumento della base imponibile determinata ai sensi CP_4 della L. n. 446 del 1997, art. 10 bis.
Quell'importo va apprezzato sia nella determinazione delle tariffe, che devono essere satisfattive delle spese e delle quote rispettivamente spettanti alle parti del rapporto, sia nella ripartizione di quanto incassato per effetto dell'attività intramuraria, ripartizione che deve essere effettuata sulla quota che residua dopo avere assicurato la copertura delle spese.
In altri termini, così come accade in altri comparti della Pubblica Amministrazione, dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (cfr. Cass. n. 21398/2019), nel rispetto dei principi sui quali si incentra il D.Lgs. n. 165 del
2001, le cui disposizioni, pur nella diversità delle formulazioni succedutesi nel tempo, hanno sempre perseguito l'obiettivo di armonizzare l'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico con l'esigenza primaria di garantire il controllo ed il contenimento della spesa, esigenza dalla quale derivano, da un lato, il divieto per il datore di corrispondere trattamenti economici che non trovino fondamento nella contrattazione collettiva o nella legge (ciò, perché entrambe dette fonti presuppongono la previa valutazione della sostenibilità finanziaria), dall'altro la previsione di nullità delle clausole della contrattazione integrativa non compatibili con i vincoli di bilancio delle amministrazioni.
5.2. Sulla base dei richiamati principi, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione di norma imperativa nell'ipotesi in cui la contrattazione integrativa e gli atti regolamentari che la stessa recepiscono prevedano la detrazione dal quantum ripartibile del maggior importo gravante sull a titolo CP_4 di IRAP, posto che una previsione siffatta non realizza una non consentita traslazione dell'imposta, che resta a carico dell'ente, bensì attua il principio, al quale più volte si è fatto riferimento, secondo cui dall'esercizio dell'attività libero professionale non devono derivare oneri aggiuntivi per il
Servizio Sanitario Nazionale.
5.3. Dei richiamati principi occorre, poi, tener conto per risolvere la questione, che in questa sede viene in rilievo, dell'individuazione della parte sulla quale devono ricadere le conseguenze dell'aumento di costi non apprezzati nella determinazione delle tariffe e, nello specifico, della variazione in aumento dell'aliquota IRAP. Dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione delle tariffe e dei compensi discende, innanzitutto, che gli atti adottati non possono essere modificati unilateralmente dal datore (Cass. n. 22692/2018 e Cass. n. 32333/2018), il che esclude che l' possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre CP_4
l'ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l'attività professionale già prestata.
Ferma la necessaria condizione del rispetto delle forme richieste dalla contrattazione collettiva, è parimenti da escludere che l'aumento dell'aliquota possa gravare solo sul professionista che ha reso la prestazione perché, tenuto conto di quanto si è detto sulle ragioni per le quali l'incidenza IRAP deve essere apprezzata e sui limiti dell'apprezzamento nonché sulle modalità attraverso le quali lo stesso si realizza, affinché non si determini di fatto una non consentita traslazione dell'imposta è necessario che il maggior costo venga ripartito fra entrambe le parti del rapporto, con riduzione proporzionale delle rispettive quote.
5.4. La sentenza impugnata, che ha ritenuto legittima la traslazione dell'imposta, senza verificare
l'avvenuto rispetto da parte dell'Amministrazione delle condizioni e dei limiti sopra indicati, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano: a) l'imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi della L. n. 446 del 1997, sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la "traslazione" a carico del dipendente; b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Controparte_6 stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base CP_4 imponibile per effetto dell'attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto;
c) le non possono unilateralmente Controparte_6 modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata;
d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota
IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale”.
Ciò posto, risulta chiaro che la Suprema Corte - che ha ritenuto corretta l'individuazione dell' CP_4 quale soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in esame - ha sancito l'illegittimità della traslazione pura e semplice dell'IRAP sul professionista posto che un atto negoziale non può incidere sulla individuazione del soggetto legittimato passivamente all'esborso; ha evidenziato che le tariffe, da determinarsi in sede di contrattazione decentrata (cui rimanda la contrattazione nazionale), devono prevedere, nella determinazione dei compensi, un metodo di compensazione dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante CP_4 dall'aumento della base imponibile;
ha stabilito che i criteri di ripartizione, una volta determinati in sede di contrattazione, non possono essere modificati unilateralmente ed infine ha precisato che nel caso in cui, poi, si sia determinato un aumento imprevisto dell'aliquota IRAP, il maggior esborso non può gravare sul solo personale medico ma deve essere ripartito in ragione delle quote di partecipazione ai proventi.
Per applicare correttamente tali principi al caso in esame - considerata la natura ed i limiti del giudizio di rinvio, come sopra precisati - occorre considerare il tenore del gravame proposto dall' CP_5 avverso la sentenza di accoglimento integrale del ricorso proposto da le difese Parte_1 svolte dalla parte appellata, nei limiti della domanda proposta (stante il divieto di nova in sede di appello), ed occorre esaminare i documenti rilevanti per interpretarne il contenuto.
Ebbene, la Corte rileva che l' appellante, oltre a censurare la decisione nella parte in cui aveva CP_4 riconosciuto la legittimazione passiva dell' (censura non riproposta in questa sede e CP_4 comunque superata alla luce della statuizione della Suprema Corte che ha riconosciuto, implicitamente, la sussistenza della legittimazione), lamentava l'erroneità della sentenza perché il Tribunale di Campobasso non aveva considerato che la condotta aziendale contestata dall'originaria ricorrente aveva fatto seguito ad una serie di accordi e che il regolamento adottato per la determinazione dei compensi, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, aveva previsto la ripartizione dei proventi tenuto conto anche delle imposte e tasse (voce in cui doveva comprendersi anche l'IRAP).
L'appello, come proposto dall' è infondato. CP_5
In primo luogo si rileva che l'appellante non ha contestato l'esecuzione dell'attività libero professionale in regime intramurario da parte della professionista appellata;
non ha negato che la stessa abbia partecipato al progetto “Mimosa” per la prevenzione del cancro alla mammella né che abbia proseguito nello svolgimento di tale attività nell'ambito delle attività attuative del Piano Nazionale della Prevenzione secondo quanto statuito con la deliberazione n. 1940 del 20.11.2006
(che prevedeva la cessazione del progetto Mimosa a far tempo dal giorno 1.12.2006 e la prosecuzione dell'attività di screening e prevenzione ivi indicata) e non ha contestato in modo puntuale la quantificazione dell'importo IRAP che la ricorrente lamenta esserle stato ingiustamente addebitato. L infatti, ha invocato la legittimità del recupero degli importi IRAP alla luce del CP_5
Regolamento Aziendale adottato con provvedimento n. 698/04 e successive modifiche, preceduto da accordi assunti con le rappresentanze sindacali.
Orbene, dalla lettura del provvedimento n. 698 del 22.12.2004 intitolato “Presa d'atto progetto di regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione” si evince che i compensi spettanti ai professionisti sono determinati dagli artt. 8 (intitolato “La Costruzione delle tariffe e la loro ripartizione”) e 9 (intitolato “ALPIM dei medici e veterinari del dipartimento di Prevenzione e dei Servizi Extraospedalieri”) nei quali è statuito che gli importi spettanti all' ed al medico CP_4 vengano calcolati su una base di calcolo ottenuta al netto dei costi relativi al materiale di consumo e alle spese documentate. Alla somma così ottenuta vengono ulteriormente sottratte le somme gravanti sull'Azienda per imposte e tasse (in cui l' include l'importo a titolo di IRAP). Sulla CP_5 somma finale, poi, si determina la percentuale del 5% spettante all'Azienda ed infine il compenso del professionista.
Una statuizione di tale tipo - peraltro non approvata dalle Organizzazioni Sindacali quanto all'art. 9, dato che le stesse formulavano espressa riserva di valutazione (cfr. verbale del 4.11.2004 allegato al fascicolo telematico - finisce per far gravare per intero sul professionista gli importi CP_5 dovuti a titolo di IRAP, determinando una traslazione dell'imposta che non risponde ai principi stabiliti dalla Suprema Corte. Infatti, l'importo sul quale si calcola la percentuale dell' è già al netto dell'imposta che quindi CP_4 grava interamente sul professionista il cui compenso è calcolato al netto delle imposte, dell'IRAP ed anche della percentuale di competenza dell'Azienda.
Il sistema di determinazione dei compensi, a fondamento del quale l' invoca i “Regolamenti CP_4 Aziendali” ed i verbali di accordo collettivo, non appare quindi rispondente ai criteri espressamente stabiliti dalla Suprema Corte.
L chiamata in giudizio per l'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, avrebbe CP_4 dovuto dedurre e provare l'esistenza di un sistema di equa ripartizione dell'imposta in ragione delle percentuali assegnate. Tale prova non è rinvenibile nell'invocato Regolamento 698/04. Né può essere individuata nel Regolamento n. 1655 del 31.12.2009, irrilevante ai fini del presente giudizio che ha ad oggetto la restituzione di importi detratti a titolo di IRAP in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto atto regolamentare, che ha previsto per ogni tipo di prestazione le tariffe con le percentuali di ripartizione dei ricavi fra le parti (sistema che consentirebbe di ripartire il costo dell'IRAP tra le parti, diversamente dal precedente metodo di calcolo che depura l'importo spettante al professionista di tutti i costi e le tasse, ivi compresa l'imposta in esame, finendo per gravare per intero il libero professionista in violazione delle previsioni di legge).
A ciò si aggiunga che non vi è traccia in atti di una contrattazione decentrata confluita in un testo negoziale finale sottoscritto dalle organizzazioni di categoria nel periodo in esame (precedente, si ribadisce, all'entrata in vigore del Regolamento n. 1655/2009).
In conclusione, quindi, tenuto conto del fatto che l' ha pacificamente inteso recuperare CP_5 interamente gli esborsi sostenuti anche a seguito dell'aggravio dell'IRAP, onde epurare la propria quota del 5% da ogni “appesantimento” ed in tal senso debbano quindi essere intese le clausole del Regolamento n. 698/04 (artt. 8 e 9), vigente ratione temporis, deve dedursi l'illegittimità del recupero operato ad esclusivo carico del professionista.
Di conseguenza, merita piena condivisione la statuizione del Tribunale di Campobasso che deve essere integralmente confermata anche in considerazione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (tenuto conto che il periodo di riferimento per la determinazione del credito attiene agli anni decorrenti dal 2006 e che l'eccezione è stata sollevata in riferimento alle somme maturate prima del 10.02.2005).
Quanto alle spese dei gradi di giudizio, le stesse devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 765,00), dell'epoca di liquidazione delle stesse (con conseguente applicazione del DM n. 55/2014 per il giudizio di appello dinanzi alla Corte di
Campobasso e del DM n. 147 del 13.08.2022 per il giudizio di Cassazione ed il giudizio di rinvio) e della presenza delle tre sole fasi di studio, introduttiva e decisionale. Il tutto con distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per la corresponsione della somma integrativa a titolo di contributo unificato da parte dell' CP_5
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 377/2014 del 18.11.2014 a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 335/2015 avvenuta con la sentenza della Suprema Corte n. 24889/2022 pubblicata il 18.08.2022, così provvede: 1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)condanna l' al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di appello, CP_5 liquidate in euro 236,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con distrazione;
3) condanna l' l pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio di cassazione CP_5
e del presente giudizio di rinvio che liquida, rispettivamente, in euro 339,00 ed euro 247,00, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione. 4)Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02, introdotto dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di CP_5 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2560/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...] n.7, rappresentata e difesa, dall'avv. Gianni Spina e dall'avv. Luca Marcari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Campobasso al C.so G. Mazzini n.80;
Ricorrente in riassunzione-Appellata
E
in persona del legale rapp.p.t., il Controparte_1
dott.ssa , con sede in Campobasso, alla via Ugo Controparte_2 CP_3 Petrella, n°1, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Caruso, con studio in Benevento, alla Via Almerico Meomartini, n°3; Controriccorente in riassunzione-Appellante
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Campobasso, , dirigente Parte_1 medico presso l' (d'ora innanzi indicata con l'acronimo Controparte_4
con qualifica di tecnico di laboratorio biomedico, in servizio presso l'Ospedale CP_5 Cardarelli di Campobasso, deduceva che con nota prot. 5143 del 2.12.2005 l' datrice di CP_4 lavoro le aveva comunicato l'assoggettamento alla tassa IRAP degli importi a lei corrisposti a fronte dell'attività lavorativa prestata per l'esecuzione del progetto “Mimosa” e della più generale attività di intramoenia. Lamentava l'illegittimità delle trattenute operate dall' evidenziando come CP_4 l'IRAP, il cui presupposto applicativo è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, non potesse gravare sui medici per le prestazioni rese in regime intramurario.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva accertarsi la non imponibilità ai fini IRAP di tutti i proventi percepiti in esecuzione del progetto “Mimosa” e/o della più generale attività in regime di “Intramoenia”; accertarsi l'illegittimità di ogni trattenuta stipendiale operata dall'amministrazione a titolo di rimborso dell'IRAP e chiedeva che l' fosse condannata al rimborso e/o alla CP_5 restituzione in proprio favore delle somme trattenute per questo titolo, con riferimento ai periodi d'imposta successivi all'assoggettamento ad IRAP delle somme spettanti per l'esecuzione del progetto “Mimosa” e/o dell'attività in generale di intramoenia, sino alla data della sentenza, nella complessiva somma di euro 765,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche previa nomina di CTU contabile, con l'aggiunta degli interessi come per legge dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza della CP_5 domanda, chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, con conseguente vittoria di spese.
In particolare, l' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei CP_4 crediti relativi alle prestazioni rese per l'esecuzione del progetto “Mimosa” maturate in epoca antecedente al 10.02.2005 (dato che l'interruzione della prescrizione era avvenuta solo con nota del 10.02.2010 di convocazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione) e nel merito deduceva che con il provvedimento del DG n. 698 del 22.12.2004 veniva adottato il nuovo regolamento della disciplina delle attività intramoenia con il quale si stabiliva che l' trattenesse dalle tariffe CP_4 riscosse dall'utenza tutta una serie di importi tra i quali una quota individuata come “imposte e tasse”, all'evidenza comprendente anche l'IRAP dati i precedenti verbali di riunione con le OO.SS. ed i provvedimenti aziendali ad essi correlati, senza quantificarla nel dettaglio ma solo per evitare di dover procedere a nuove modifiche regolamentari in ipotesi di aumento o diminuzione delle aliquote.
All'esito della discussione, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 377/2014 del 18.11.2014, accoglieva la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, condannava parte resistente alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 765,00, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Il Tribunale evidenziava come, pacificamente, l' fosse assoggettata all'imposizione IRAP e CP_4 come non potesse ritenersi legittimo il riaddebito dell'imposta in detrazione degli esborsi sostenuti dall' quale datrice di lavoro. In particolare, il Tribunale concludeva affermando che nei CP_4 provvedimenti richiamati dall' a fondamento della pretesa di rimborso non fosse CP_5 ravvisabile, sulla scorta di quanto sancito nella materia de qua dalla Suprema Corte con sentenza n. 20917/2013, una chiara clausola di traslazione dell'onere economico dell' dall' a Pt_2 CP_5 soggetti diversi ed estranei al rapporto in questione. Motivava il Giudice che proprio parlare di applicazione di imposte di legge evocasse oggettivamente l'adempimento di un obbligo legislativo, non di uno convenzionale, e che nei provvedimenti del DG si utilizzava, per l'appunto, l'analoga formula di imposte e tasse. Ad avviso del Tribunale di Campobasso, inoltre, andava ribadita l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di IRAP sulle retribuzioni dei dipendenti esercenti attività libero professionale intramuraria anche in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, che in detta attività – non a caso assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente – non riconosce il requisito dell'organizzazione dell'impresa. Per tali motivi, il primo giudice, ritenuta la sussistenza del diritto di credito e considerata la genericità della contestazione relativa al quantum della pretesa, accoglieva interamente il ricorso.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, l' proponeva ricorso in CP_5 appello, depositato in data 19.02.2015, a mezzo del quale ne chiedeva l'integrale riforma.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio in sede di gravame, si costituiva Parte_1 eccependone l'infondatezza. Concludeva affinché la Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro, disattesa ogni avversa istanza e/o eccezione, rigettasse il ricorso in appello promosso dall' siccome infondato. CP_5
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 335/2015 depositata il 31.3.2016, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata rigettava il ricorso dell'odierna ricorrente. Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di Campobasso, la Corte territoriale - dopo aver premesso che l'appellata, tecnico di laboratorio biometrico in servizio presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, aveva agito in giudizio denunciando l'illegittimità della condotta datoriale e degli accordi aziendali con i quali l' aveva trasferito sui dipendenti, non tenuti al versamento dell'IRAP, l'obbligo di CP_5 pagamento dell'imposta alla quale solo l'ente era assoggettato - osservava che le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro, ivi comprese quelle erogate per l'attività libero professionale intramuraria, costituiscono la base imponibile dell'IRAP e, pertanto, la maggiore imposta che gravava sull' integrava un costo della prestazione professionale intramuraria che non poteva ricadere CP_4 sulla collettività ma doveva essere detratta, secondo la previsione del regolamento, dal quantum, in quanto integrava un costo per l'ente. Precisava che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 466 del
1999, che aveva elevato l'aliquota all'8,5% del fatturato, l' aveva avviato trattative con le CP_4 organizzazioni sindacali che in occasione degli incontri del 22 ottobre e del 23 novembre 2004 avevano prestato adesione all'azione di recupero del costo.
Avverso tale pronuncia l'odierna istante proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L' resisteva con controricorso. CP_4
Conla sentenza n. 24889/2022 pubblicata in data 18.8.2022, la Suprema Corte, accolto il ricorso, cassava la sentenza della Corte di Appello di Campobasso sulla base dei principi di diritto espressi e di seguito riportati.
All'esito della riassunzione e della ricostituzione del contraddittorio dinanzi a questa Corte, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della odierna udienza attraverso lo scambio di note, il collegio riservava la causa in decisione.
DIRITTO
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti giudiziali, appare opportuno effettuare una breve premessa circa i poteri della Corte nel giudizio di rinvio.
A questo riguardo è stato più volte stabilito, con una giurisprudenza alla quale va data convinta adesione, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Civ, 7 agosto 2014, n. 17790, e 24 ottobre 2019, n. 27337). D'altra parte - com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte 18 ottobre 2021, n.
28646 - il giudizio di rinvio è, appunto, un giudizio chiuso, “in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale” (così l'ordinanza n. 28646 del 2021).
La ricostruzione sistematica effettuata è indispensabile per precisare quale sia il thema decidendum sul quale la Corte, in sede di rinvio, è chiamata a pronunciarsi e per fare ciò occorre interpretare la statuizione della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questo Giudice.
Ebbene, con la sentenza n. 24889/2022 la Suprema Corte decideva sull'unico motivo di ricorso proposto dall'odierna istante che in primo luogo aveva lamentato la violazione dell'art. 1362 c.c., deducendo che l'atto negoziale dell' doveva essere interpretato alla luce del quadro normativo CP_4 vigente, secondo il quale l'IRAP è imposta che grava solo su chi esercita abitualmente un'attività autonoma organizzata e, pertanto, non poteva l'ente, violando la riserva relativa di legge, addebitare l'ammontare dell'imposta al dirigente, non costituendo la stessa un “costo diretto o indiretto” della prestazione;
aveva poi aggiunto che la formula “imposte e tasse” che compare negli atti adottati dal
Direttore Generale è equivalente a quella “imposte di legge” ritenuta dal giudice di legittimità, con la sentenza n. 20917/2013, non idonea ad operare una traslazione convenzionale dell'IRAP. Aveva dedotto, infine, che in assenza di uno specifico titolo attributivo del diritto “non sono validi gli accordi aziendali in base ai quali l'azienda sanitaria locale recupera dai medici l'IRAP sulle prestazioni rese in regime di intramoenia”.
Il Giudice di legittimità, invero, così statuiva: “3. La censura, in tali termini formulata, impone di ricostruire il complesso quadro normativo e contrattuale, snodatosi a partire dalla L. 12 febbraio
1968 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), che già aveva riconosciuto al personale medico degli istituti di cura e degli enti ospedalieri la possibilità, nelle ore libere dalle attività istituzionali, di svolgere la libera professione, anche nell'ambito della struttura sanitaria di appartenenza.
3.1. Tralasciando gli interventi normativi più risalenti nel tempo, che non rilevano ratione temporis nella fattispecie e dei quali dà conto, in motivazione, Corte Cost. m. 54/2015, occorre prendere le mosse dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, consente ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio delle diverse tipologie di attività professionale, indicate nel comma 2, lett. da a) a d), e stabilisce che “le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma, e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.”.
3.2. La L. n. 488 del 1999, art. 28, che specificamente disciplina le modalità di determinazione delle tariffe e della partecipazione ai proventi dell'attività libero - professionale, al comma 5, stabilisce che “Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale
e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali” ed al comma successivo aggiunge che, nel rispetto dei principi fissati dal legislatore, è riservato ai contratti collettivi nazionali di lavoro l'indicazione dei criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari per le prestazioni rese. 3.3. Sul tema della determinazione delle tariffe e della quantificazione dei compensi è poi intervenuto il D.P.C.M. 27 marzo 2000, che, all'art. 5, nell'indicare quale deve essere il contenuto dell'atto aziendale, ribadisce il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale ed a quella decentrata, nei limiti delle rispettive competenze, ed aggiunge che una percentuale dei proventi, pari al 5% dell'intera massa, al netto delle quote a favore dell'azienda, deve essere destinato ad un fondo aziendale perequativo in favore delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
3.4. Il principio secondo cui la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi devono essere concordemente stabilite e devono realizzare “l'integrale copertura di tutti i costi direttamente
e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari” è stato poi ribadito dalla
L. n. 120 del 2007, art. 1, che, anche nella formulazione attuale, successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 158 del 2012 prevede che gli importi da corrispondere a cura dell'assistito devono, da un lato, remunerare il professionista, l'equipe e il personale di supporto, dall'altro assicurare la copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli di ammortamento delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni rese in regime libero- professionale.
3.5. Si tratta di un principio risalente nel tempo, che sta alla base della previsione, dettata dalla L.
n. 724 del 1994, tuttora vigente (cfr. anche deliberazione n. 3/sezaut/2021/qmig della Sezione
Centrale delle Autonomie della Corte dei Conti), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo (recita la disposizione richiamata, comma 7: “Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6, presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.”).
3.7. La contrattazione collettiva nazionale ha tenuto conto delle indicazioni date dal legislatore e già con il CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale nonché con l'analogo CCNL 8 giugno 2000, art. 57, per l'area della dirigenza sanitaria non medica, oltre a richiamare significativamente la L. n. 724 del 1994, art. 3 (comma 2, lett. e), ha ribadito il principio della determinazione concordata delle tariffe e dei proventi (l'art. 57 rinvia all'art. 54, comma 1, che a sua volta richiama la competenza della contrattazione integrativa, legittimata, dall'art. 4, comma 2, lett. g, a stabilire “criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1, per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”) e, per quel che qui rileva, ha precisato che le tariffe “devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'èquipe, del personale di supporto, i costi - pro quota - anche forfetariamente stabiliti - per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature”.
3.7. La disciplina contrattuale è rimasta sostanzialmente immutata nel tempo ed è stata ripresa anche dal più recente CCNL per il triennio 2016/2018 che, nel ribadire la necessità di tener conto nella determinazione delle tariffe e dei compensi dei costi sostenuti dall , ha rinviato alla L. n. 120 CP_4 del 2007, art. 1, comma 4, lett. c), che, si è già detto, richiama tutti i costi, diretti ed indiretti, connessi all'esercizio dell'attività professionale.
4. Dal quadro normativo e contrattuale sopra richiamato nonché dalle disposizioni, che non rilevano specificamente in questa sede, inerenti alle modalità ed ai limiti nel rispetto dei quali l'attività professionale può essere resa (in relazione alle quali si rinvia alla motivazione di Cass. n.
6153/2022), si desume che attraverso la previsione dell'attività libero professionale intramuraria il legislatore, da un lato, ha inteso incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare le capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione la citata Corte Cost. n. 54/2015), dall'altro ha dettato una serie di prescrizioni volte principalmente ad impedire che
l'intramoenia possa pregiudicare l'attività istituzionale e risolversi in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
Infatti l'attività, seppure definita libero professionale, rientra fra le prestazioni connesse al rapporto di impiego e svolte in ragione della onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, deroga che in tanto può essere invocata in quanto si sia in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e risultino rispettati i limiti da queste imposti.
5. Venendo al tema che più specificamente rileva nella fattispecie, ossia quello dell'incidenza dell'IRAP dovuta dalle sui compensi corrisposti al personale per le prestazioni rese in regime CP_4 libero professionale, occorre ribadire in premessa il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l'imposta regionale sulle attività produttive, che presuppone “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” (art. 2 della L. n. 446/1997), grava sull'azienda e non sul dipendente CP_1 che rende la prestazione (Cass. n. 199/2016; Cass. n. 2333/2016; Cass. n. 155/2020).
Ciò implica che, come affermato dalle pronunce citate, l'ammontare dell'imposta non può essere oggetto di “traslazione”, nel senso che l non può pretendere di porla ad esclusivo carico del CP_4 dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell'ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio.
5.1. Il principio, qui ribadito, va, peraltro, correttamente inteso, perché dallo stesso non discende l'assoluta irrilevanza dell'ammontare dell'imposta ai fini della determinazione delle tariffe e delle quote rispettivamente spettanti all e al sanitario che rende la prestazione professionale. CP_4
Si è già detto, nel ricostruire il quadro normativo e contrattuale, che l'attività libero professionale in regime di intra moenia non può risolversi in un aggravio di costi per il Servizio Sanitario Nazionale, tenuto, quanto agli aspetti contabili della gestione, al rispetto del principio del necessario pareggio. Tutte le disposizioni richiamate nei punti che precedono obbligano le aziende e le parti collettive a tener conto, dapprima in sede di contrattazione decentrata e, poi, nell'adozione degli atti datoriali che le indicazioni concordate recepiscono, dell'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, che gravano sull , ossia di tutte le voci di spesa che, a livello contabile, derivano, direttamente CP_4
o indirettamente, dall'attività intramuraria, fra le quali rientra il maggior importo dell'imposta che l' è tenuta a versare in conseguenza dell'aumento della base imponibile determinata ai sensi CP_4 della L. n. 446 del 1997, art. 10 bis.
Quell'importo va apprezzato sia nella determinazione delle tariffe, che devono essere satisfattive delle spese e delle quote rispettivamente spettanti alle parti del rapporto, sia nella ripartizione di quanto incassato per effetto dell'attività intramuraria, ripartizione che deve essere effettuata sulla quota che residua dopo avere assicurato la copertura delle spese.
In altri termini, così come accade in altri comparti della Pubblica Amministrazione, dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (cfr. Cass. n. 21398/2019), nel rispetto dei principi sui quali si incentra il D.Lgs. n. 165 del
2001, le cui disposizioni, pur nella diversità delle formulazioni succedutesi nel tempo, hanno sempre perseguito l'obiettivo di armonizzare l'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico con l'esigenza primaria di garantire il controllo ed il contenimento della spesa, esigenza dalla quale derivano, da un lato, il divieto per il datore di corrispondere trattamenti economici che non trovino fondamento nella contrattazione collettiva o nella legge (ciò, perché entrambe dette fonti presuppongono la previa valutazione della sostenibilità finanziaria), dall'altro la previsione di nullità delle clausole della contrattazione integrativa non compatibili con i vincoli di bilancio delle amministrazioni.
5.2. Sulla base dei richiamati principi, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione di norma imperativa nell'ipotesi in cui la contrattazione integrativa e gli atti regolamentari che la stessa recepiscono prevedano la detrazione dal quantum ripartibile del maggior importo gravante sull a titolo CP_4 di IRAP, posto che una previsione siffatta non realizza una non consentita traslazione dell'imposta, che resta a carico dell'ente, bensì attua il principio, al quale più volte si è fatto riferimento, secondo cui dall'esercizio dell'attività libero professionale non devono derivare oneri aggiuntivi per il
Servizio Sanitario Nazionale.
5.3. Dei richiamati principi occorre, poi, tener conto per risolvere la questione, che in questa sede viene in rilievo, dell'individuazione della parte sulla quale devono ricadere le conseguenze dell'aumento di costi non apprezzati nella determinazione delle tariffe e, nello specifico, della variazione in aumento dell'aliquota IRAP. Dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione delle tariffe e dei compensi discende, innanzitutto, che gli atti adottati non possono essere modificati unilateralmente dal datore (Cass. n. 22692/2018 e Cass. n. 32333/2018), il che esclude che l' possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre CP_4
l'ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l'attività professionale già prestata.
Ferma la necessaria condizione del rispetto delle forme richieste dalla contrattazione collettiva, è parimenti da escludere che l'aumento dell'aliquota possa gravare solo sul professionista che ha reso la prestazione perché, tenuto conto di quanto si è detto sulle ragioni per le quali l'incidenza IRAP deve essere apprezzata e sui limiti dell'apprezzamento nonché sulle modalità attraverso le quali lo stesso si realizza, affinché non si determini di fatto una non consentita traslazione dell'imposta è necessario che il maggior costo venga ripartito fra entrambe le parti del rapporto, con riduzione proporzionale delle rispettive quote.
5.4. La sentenza impugnata, che ha ritenuto legittima la traslazione dell'imposta, senza verificare
l'avvenuto rispetto da parte dell'Amministrazione delle condizioni e dei limiti sopra indicati, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano: a) l'imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi della L. n. 446 del 1997, sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la "traslazione" a carico del dipendente; b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Controparte_6 stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base CP_4 imponibile per effetto dell'attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto;
c) le non possono unilateralmente Controparte_6 modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata;
d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota
IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale”.
Ciò posto, risulta chiaro che la Suprema Corte - che ha ritenuto corretta l'individuazione dell' CP_4 quale soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in esame - ha sancito l'illegittimità della traslazione pura e semplice dell'IRAP sul professionista posto che un atto negoziale non può incidere sulla individuazione del soggetto legittimato passivamente all'esborso; ha evidenziato che le tariffe, da determinarsi in sede di contrattazione decentrata (cui rimanda la contrattazione nazionale), devono prevedere, nella determinazione dei compensi, un metodo di compensazione dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante CP_4 dall'aumento della base imponibile;
ha stabilito che i criteri di ripartizione, una volta determinati in sede di contrattazione, non possono essere modificati unilateralmente ed infine ha precisato che nel caso in cui, poi, si sia determinato un aumento imprevisto dell'aliquota IRAP, il maggior esborso non può gravare sul solo personale medico ma deve essere ripartito in ragione delle quote di partecipazione ai proventi.
Per applicare correttamente tali principi al caso in esame - considerata la natura ed i limiti del giudizio di rinvio, come sopra precisati - occorre considerare il tenore del gravame proposto dall' CP_5 avverso la sentenza di accoglimento integrale del ricorso proposto da le difese Parte_1 svolte dalla parte appellata, nei limiti della domanda proposta (stante il divieto di nova in sede di appello), ed occorre esaminare i documenti rilevanti per interpretarne il contenuto.
Ebbene, la Corte rileva che l' appellante, oltre a censurare la decisione nella parte in cui aveva CP_4 riconosciuto la legittimazione passiva dell' (censura non riproposta in questa sede e CP_4 comunque superata alla luce della statuizione della Suprema Corte che ha riconosciuto, implicitamente, la sussistenza della legittimazione), lamentava l'erroneità della sentenza perché il Tribunale di Campobasso non aveva considerato che la condotta aziendale contestata dall'originaria ricorrente aveva fatto seguito ad una serie di accordi e che il regolamento adottato per la determinazione dei compensi, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, aveva previsto la ripartizione dei proventi tenuto conto anche delle imposte e tasse (voce in cui doveva comprendersi anche l'IRAP).
L'appello, come proposto dall' è infondato. CP_5
In primo luogo si rileva che l'appellante non ha contestato l'esecuzione dell'attività libero professionale in regime intramurario da parte della professionista appellata;
non ha negato che la stessa abbia partecipato al progetto “Mimosa” per la prevenzione del cancro alla mammella né che abbia proseguito nello svolgimento di tale attività nell'ambito delle attività attuative del Piano Nazionale della Prevenzione secondo quanto statuito con la deliberazione n. 1940 del 20.11.2006
(che prevedeva la cessazione del progetto Mimosa a far tempo dal giorno 1.12.2006 e la prosecuzione dell'attività di screening e prevenzione ivi indicata) e non ha contestato in modo puntuale la quantificazione dell'importo IRAP che la ricorrente lamenta esserle stato ingiustamente addebitato. L infatti, ha invocato la legittimità del recupero degli importi IRAP alla luce del CP_5
Regolamento Aziendale adottato con provvedimento n. 698/04 e successive modifiche, preceduto da accordi assunti con le rappresentanze sindacali.
Orbene, dalla lettura del provvedimento n. 698 del 22.12.2004 intitolato “Presa d'atto progetto di regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione” si evince che i compensi spettanti ai professionisti sono determinati dagli artt. 8 (intitolato “La Costruzione delle tariffe e la loro ripartizione”) e 9 (intitolato “ALPIM dei medici e veterinari del dipartimento di Prevenzione e dei Servizi Extraospedalieri”) nei quali è statuito che gli importi spettanti all' ed al medico CP_4 vengano calcolati su una base di calcolo ottenuta al netto dei costi relativi al materiale di consumo e alle spese documentate. Alla somma così ottenuta vengono ulteriormente sottratte le somme gravanti sull'Azienda per imposte e tasse (in cui l' include l'importo a titolo di IRAP). Sulla CP_5 somma finale, poi, si determina la percentuale del 5% spettante all'Azienda ed infine il compenso del professionista.
Una statuizione di tale tipo - peraltro non approvata dalle Organizzazioni Sindacali quanto all'art. 9, dato che le stesse formulavano espressa riserva di valutazione (cfr. verbale del 4.11.2004 allegato al fascicolo telematico - finisce per far gravare per intero sul professionista gli importi CP_5 dovuti a titolo di IRAP, determinando una traslazione dell'imposta che non risponde ai principi stabiliti dalla Suprema Corte. Infatti, l'importo sul quale si calcola la percentuale dell' è già al netto dell'imposta che quindi CP_4 grava interamente sul professionista il cui compenso è calcolato al netto delle imposte, dell'IRAP ed anche della percentuale di competenza dell'Azienda.
Il sistema di determinazione dei compensi, a fondamento del quale l' invoca i “Regolamenti CP_4 Aziendali” ed i verbali di accordo collettivo, non appare quindi rispondente ai criteri espressamente stabiliti dalla Suprema Corte.
L chiamata in giudizio per l'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, avrebbe CP_4 dovuto dedurre e provare l'esistenza di un sistema di equa ripartizione dell'imposta in ragione delle percentuali assegnate. Tale prova non è rinvenibile nell'invocato Regolamento 698/04. Né può essere individuata nel Regolamento n. 1655 del 31.12.2009, irrilevante ai fini del presente giudizio che ha ad oggetto la restituzione di importi detratti a titolo di IRAP in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto atto regolamentare, che ha previsto per ogni tipo di prestazione le tariffe con le percentuali di ripartizione dei ricavi fra le parti (sistema che consentirebbe di ripartire il costo dell'IRAP tra le parti, diversamente dal precedente metodo di calcolo che depura l'importo spettante al professionista di tutti i costi e le tasse, ivi compresa l'imposta in esame, finendo per gravare per intero il libero professionista in violazione delle previsioni di legge).
A ciò si aggiunga che non vi è traccia in atti di una contrattazione decentrata confluita in un testo negoziale finale sottoscritto dalle organizzazioni di categoria nel periodo in esame (precedente, si ribadisce, all'entrata in vigore del Regolamento n. 1655/2009).
In conclusione, quindi, tenuto conto del fatto che l' ha pacificamente inteso recuperare CP_5 interamente gli esborsi sostenuti anche a seguito dell'aggravio dell'IRAP, onde epurare la propria quota del 5% da ogni “appesantimento” ed in tal senso debbano quindi essere intese le clausole del Regolamento n. 698/04 (artt. 8 e 9), vigente ratione temporis, deve dedursi l'illegittimità del recupero operato ad esclusivo carico del professionista.
Di conseguenza, merita piena condivisione la statuizione del Tribunale di Campobasso che deve essere integralmente confermata anche in considerazione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (tenuto conto che il periodo di riferimento per la determinazione del credito attiene agli anni decorrenti dal 2006 e che l'eccezione è stata sollevata in riferimento alle somme maturate prima del 10.02.2005).
Quanto alle spese dei gradi di giudizio, le stesse devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 765,00), dell'epoca di liquidazione delle stesse (con conseguente applicazione del DM n. 55/2014 per il giudizio di appello dinanzi alla Corte di
Campobasso e del DM n. 147 del 13.08.2022 per il giudizio di Cassazione ed il giudizio di rinvio) e della presenza delle tre sole fasi di studio, introduttiva e decisionale. Il tutto con distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per la corresponsione della somma integrativa a titolo di contributo unificato da parte dell' CP_5
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 377/2014 del 18.11.2014 a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 335/2015 avvenuta con la sentenza della Suprema Corte n. 24889/2022 pubblicata il 18.08.2022, così provvede: 1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)condanna l' al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di appello, CP_5 liquidate in euro 236,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con distrazione;
3) condanna l' l pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio di cassazione CP_5
e del presente giudizio di rinvio che liquida, rispettivamente, in euro 339,00 ed euro 247,00, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione. 4)Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02, introdotto dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di CP_5 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano