CA
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/08/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 724 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
Mazzeo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luca Frasca, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 339 del
Tribunale Ordinario di Avezzano, pubblicata in data 29/12/2022 in materia di contratti bancari.
Conclusioni dell'appellante
“Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello Adita, rigettata ogni avversa istanza conclusione, eccezione e difesa, così provvedere:
- Preliminarmente, previa, rimessione della causa sul ruolo, ammettere CTU Contabile ai sensi dell'art. 346 cpc, già richiesta in I° grado ma non ammessa, in ordine al superamento del tasso soglia applicato dalla banca appellata necessaria al fine di rideterminare il corretto rapporto dare avere tra le parti
1) Nel merito, accogliere l'appello proposto per i motivi indicati e per lo effetto riformare la sentenza impugnata nei capi censurati
2) per l'effetto) accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato condizioni usurarie per ben 16 trimestri e per
l'effetto rideterminare il rapporto bancario tra le parti senza interessi;
3) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle obbligazioni determinati la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra legale in riferimento al rapporto di c/c de quo, determinato in violazione dell'art. 1284 cc. in quanto mai pattuito contrattualmente e comunque variati successivamente in senso sfavorevole all'attrice senza pattuizione scritta;
4) ritenere e dichiarare illegittima e non dovute le somme corrisposte a titolo di commissioni massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporto di credito;
per l'effetto rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della domanda, riliquidando gli stessi per tutta la durata e sin dall'apertura, calcolando gli interessi passivi al tasso legale, sulla base della valuta effettiva dalla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
5) condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle somme che la stessa ha corrisposto indebitamente alla medesima pari all'importo di euro CP_2
25.048,05 o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa dal tribunale adito, oltre interessi di legge;
3) Confermare per il resto la sentenza impugnata
4) Condannare la convenuta al pagamento in favore CP_2 dell'appellante delle spese, competenze processuali con ogni accessorio di Legge”.
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero rigettare perché infondato l'appello proposto dal Sig. e Parte_2 confermare la decisione di primo grado.
Vinte le spese ed i compensi del grado”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 339 pubblicata in data 29/12/2022 il
Tribunale Ordinario di Avezzano dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito proposta dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_3
accertava la nullità della clausola di
[...] capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenuta nel contratto di conto corrente, stipulato il 2/6/1999 dall'attore con , poi incorporata da Controparte_4
a sua volta incorporata dalla convenuta, Controparte_5
e rideterminava il saldo del rapporto tra le parti alla data del
30/9/2017 in euro 6.959,92 a debito del correntista;
rigettava le altre domande proposte dall'attore, aventi ad oggetto l'accertamento dell'applicazione da parte della banca di interessi usurari, fissati ad un tasso ultralegale non validamente pattuito, dell'indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e dell'illegittima variazione degli interessi e delle valute;
compensava nella misura di un terzo le spese processuali, condannando la banca a rifondere al sig. la residua quota di due terzi, e Parte_1 poneva integralmente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica espletata.
1.1. Il giudice di prime cure rilevava che era inammissibile la domanda dell'attore di ripetizione della somma di euro
25.048,05 che egli asseriva illegittimamente addebitatagli dalla convenuta, atteso che, essendo il conto ancora aperto alla data di instaurazione del giudizio, mancava il requisito dell'avvenuto pagamento da parte del correntista di importi non dovuti, ma che tale domanda essere esaminata quale richiesta di rideterminazione del saldo del conto corrente mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi, avendone il correntista interesse;
che era fondata la censura dell'attore in ordine all'illegittimità dell'addebito di interessi anatocistici, sia per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9/02/2000 sia per il periodo successivo, non risultando che le parti avessero validamente pattuito per iscritto la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità e non essendo sufficiente a tal fine il mero adeguamento della banca al disposto della delibera;
che erano infondate le contestazioni dell'attore in ordine all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, atteso che la consulente di parte del sig. era giunta a tale Pt_3 risultato sommando il tasso fissato nel contratto per gli interessi debitori con il tasso della commissione di massimo scoperto, in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte;
che inoltre il superamento del tasso soglia secondo l'attore sarebbe avvenuto nel corso del rapporto, ed era conseguentemente irrilevante, trattandosi di usura sopravvenuta;
che erano generiche le deduzioni dell'attore in ordine all'applicazione da parte della banca di interessi, spese e valute non previamente pattuiti ed all'uso illegittimo dello ius variandi, in quanto formulate in via astratta, senza specifica indicazione delle partite che sarebbero state indebitamente addebitate sul conto;
che nel contratto era espressamente indicato il tasso per scoperto di conto nella misura del 13,50% annuo;
che era inoltre precisata la misura della commissione di massimo scoperto, nella percentuale dello 0,625%, da calcolarsi sul massimo scoperto raggiunto nel trimestre.
1.2. Il Tribunale osservava che era fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta con riguardo alle rimesse anteriori al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione del presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato il 29/5/2018, e che dovevano pertanto ritenersi irripetibili tutte le rimesse solutorie effettate dal correntista sino al 30/5/2008, giacché il conto corrente risultava assistito da affidamento solo a partire dal
17/11/2015; che il sig. aveva prodotto gli estratti Parte_1 conto a partire dal 1° gennaio 2007 e sino al 30 settembre 2017; che correttamente il consulente tecnico d'ufficio aveva ricostruito il saldo del conto corrente alla predetta data del
30/9/2017 partendo dal saldo a debito del sig. al 1° Parte_1 gennaio 2007, pari ad euro 7.709,87, aveva quindi espunto gli addebiti per interessi anatocistici a decorrere dal 30/5/2008 ed aveva determinato il saldo del conto in euro 6.959,92 a debito del correntista, a fronte del saldo di euro 7.903,63 a debito dell'attore indicato nell'estratto conto bancario.
2. Con atto di citazione notificato il 23/6/2023 il sig. proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di cinque motivi, concludendo come riportato in rubrica, con richiesta di condanna della banca alla restituzione della somma di euro 25.048,05.
2.1. Con comparsa depositata in data 18/10/2023 si costituiva in giudizio Controparte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
2.2. Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, che si è svolta secondo le modalità fissate dall'art. 127-ter
c.p.c.
2.2.1. Nelle memorie depositate le parti hanno reiterato le conclusioni contenute nei rispettivi scritti difensivi.
2.2.2. Con ordinanza in data 23/1/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di appello il sig. lamenta Parte_1 che il primo giudice aveva errato nel ritenere inammissibile la domanda di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto, omettendo di pronunciarsi su tutte le richieste da lui avanzate, e deduce che la Corte di Cassazione aveva evidenziato che il correntista anche nel corso del rapporto ha interesse all'accertamento della illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca al fine di impedire, in futuro, annotazioni indebite, nonché di vedere riespandersi l'affidamento concessogli, eroso da addebiti non dovuti, nonché di veder ridurre il credito vantato dalla banca, sicché la sua domanda avrebbe dovuto essere interpretata dal Tribunale come intesa ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente e come tale esaminata.
3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, tenuto conto che il giudice di primo grado, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte citata dall'appellante (Cass.
n. 21646 del 2018), ha ritenuto sussistente l'interesse dell'attore ad ottenere l'espunzione degli addebiti illegittimamente effettuati sul conto dalla banca, ha quindi interpretato la domanda restitutoria del sig. come Parte_1 domanda volta ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente, ha esaminato tutte le censure sollevate in primo grado dall'odierno appellante ed ha accertato il saldo del conto alla data del 30/9/2017 in euro 6.959,92 a debito del correntista, sulla scorta dei conteggi effettuati dal consulente, che ha riaccreditato sul conto gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi debitori.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellate contesta l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, deducendo che il giudice aveva erroneamente posto a suo carico l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente, mentre spettava alla banca individuare le singole rimesse solutorie in relazione alle quali aveva eccepito la prescrizione del diritto di ripetizione.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Fermo restando che secondo la giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di indebito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (vedi Cass. S.U. n. 15895 del
2019), va osservato che può parlarsi di rimesse ripristinatorie solo ove il conto corrente sia assistito da un'apertura di credito ed i versamenti del correntista siano volti a ripristinare la provvista, essendo altrimenti tutte le rimesse solutorie in quanto pagamenti volti a ripianare lo scoperto del conto (sulla distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie vedi Cass. S.U. n. 24418 del 2010).
4.1.2. Nel caso in esame lo stesso sig. nella Parte_1 propria consulenza di parte ha dedotto che il conto corrente n. 277.55, aperto il 2/6/1999, fu assistito da una linea di credito solo a partire dal 13/11/2014. Ne consegue che tutte le rimesse effettuate sino a quest'ultima data risultano solutorie con conseguente prescrizione del diritto del correntista di ripetere gli addebiti illegittimi applicati dalla banca sino al
30/5/2008, essendo stata la prescrizione decennale interrotta mediante la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi in data 29/5/2018.
5. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta quanto affermato nella sentenza impugnata, che ha ritenuto generiche le sue deduzioni sia in ordine all'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali ad un tasso non determinato contrattualmente per effetto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi sia in ordine all'applicazione di giorni valuta non pattuiti;
deduce che su entrambi i punti la sua consulenza di parte conteneva specifiche indicazioni e reitera la contestazione di indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato la genericità delle deduzioni del sig. , che si è Parte_1 limitato a contestare l'illegittima variazione del tasso contrattualmente pattuito senza indicare le singole modifiche che sarebbero state apportate nei vari periodi, i tassi risultanti dalla variazione e l'efficacia temporale di ogni singola modifica e gli effetti di essa, rimettendo di fatto al giudice non già l'accertamento della fondatezza della censura, ma la sua individuazione. Né tali indicazioni sono ricavabili dalla consulenza di parte, nella quale la consulente si è limitata a contestare l'indeterminatezza della clausola contrattuale che consentiva alla banca di variare il tasso pattuito, ma non ha specificato se e in quali periodi e con quali effetti tali variazioni fossero state apportate. 5.1.2. Analoghi rilievi valgono per ciò che riguarda i giorni valuta, non avendo il sig. indicato quali valute Parte_1 fossero state applicate dalla banca alle varie operazioni compiute sul conto corrente in difformità dal disposto di cui all'art. 120 TUB, nel testo via via vigente, né risultando tali indicazioni dalla consulenza tecnica di parte.
5.1.3. Per quanto poi attiene alla commissione di massimo scoperto, correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che nel contratto di conto corrente del 2/6/1999 era indicata sia la percentuale della commissione, pari allo 0,650%, sia il periodo di riferimento per l'applicazione dell'addebito sia la base di calcolo, consistente nella punta massima dello scoperto del conto nel trimestre, risultando pertanto infondata la censura del correntista di indeterminatezza della relativa clausola.
6. Con il quarto motivo di appello il sig. Parte_1 contesta il rigetto delle sue censure in ordine all'applicazione da parte della banca di interessi usurari per sedici trimestri, come indicato nella consulenza di parte, e lamenta che, anche a voler considerare irrilevante l'usura sopravvenuta, il giudice avrebbe dovuto rideterminare il rapporto di dare avere fra le parti mediante la riduzione entro la soglia usuraria del tasso illegittimo applicato nei sedici trimestri indicati, avendo la banca in tal modo violato una norma imperativa. Chiede quindi che sia integrata la consulenza tecnica espletata in primo grado al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati e della rideterminazione del saldo del conto corrente.
6.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
6.2. L'appellante non ha contestato il rilievo contenuto nella sentenza di primo grado che ha evidenziato l'erroneità del conteggio della consulente di parte del sig. in ordine Pt_3 al superamento del tasso soglia, avendo la consulente sommato il tasso degli interessi debitori alla percentuale della commissione di massimo scoperto, in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte (su cui vedi Cass. S.U. n. 16303 del 2018).
Ne consegue che sul punto si è formato il giudicato.
6.3. Ferma l'assorbente considerazione sopra esposta, corretto risulta il rilievo del Tribunale in ordine all'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, secondo quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24675 del 2017, secondo cui allorché il tasso degli interessi concordato tra il cliente e la banca superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base ai decreti ministeriali adottati ai sensi della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione degli interessi stipulata per un tasso non eccedente la soglia fissata dai decreti ministeriali al momento della pattuizione, né la pretesa dell'istituto di credito di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (nello stesso senso
Cass. n. 24743 del 2023).
6.3.1. Tali principi assumono una valenza generale e non sono riferibili ai soli contratti di mutuo, come rilevato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 14220 del 2019, che ne ha fatto applicazione in riferimento ad un contratto di conto corrente bancario.
6.4. Ne consegue la superfluità di un supplemento di consulenza tecnica.
7. Con il quinto motivo di gravame il sig. Parte_1 evidenzia di avere richiesto alla banca sia prima dell'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 119 TUB, sia in corso di causa, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., copia di tutti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa, ma che la banca gli aveva fornito solo la documentazione relativa agli ultimi dieci anni di vigenza del conto. Deduce pertanto che l'odierna appellata era venuta meno ai suoi obblighi e che il saldo del conto corrente avrebbe dovuto essere ricostruito partendo dal saldo zero ed insiste nella richiesta di rinnovo in tal senso della consulenza tecnica espletata.
7.1. Anche tale motivo è infondato.
7.1.1. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte sottolineato che il correntista che contesti il saldo negativo del conto corrente e chieda di rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali che ne costituiscono il regolamento pattizio, è gravato dal corrispondente onere probatorio che investe sia il profilo della mancanza di una valida “causa debendi” sia quello dei versamenti effettuati (vedi tra le altre
Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 33009 del 2019; Cass. n. 7895 del 2020) essendo, per un verso, onerato della produzione del contratto contenente le clausole denunciate di nullità e per altro verso della ricostruzione del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto.
7.1.2. Può considerarsi superato l'orientamento interpretativo secondo cui il correntista che agisce per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto
(Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n.24948 del 2017). Secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte (Cass. n. 22290 del 2023, Cass. n. 30822 del 2018 - in motivazione -, Cass. n. 11543 del 2019, Cass. n. 23852 del 2020) nel caso di incompletezza degli estratti conto il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza, atteso che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi, in quanto non vi sarebbe ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti.
7.1.3. La Corte ha precisato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”. (Cass. n. 37800 del 2022).
7.2. Nel caso in esame il sig. ha prodotto il Parte_1 contratto di conto corrente del 2 giugno 1999 e gli estratti del conto a decorrere dal 1° gennaio 2007 sino al 30 settembre 2017.
Ne consegue che correttamente il consulente tecnico d'ufficio ha ricostruito il rapporto partendo dal saldo negativo esposto dal primo estratto conto prodotto dall'attore in difetto di prova da parte del sig. del pregresso andamento del rapporto. Parte_1
7.3. Sul punto va anche osservato che la banca ha correttamente ottemperato ai propri obblighi nei confronti del cliente, consegnandogli tutti gli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni a decorrere dalla data della richiesta inviatale dal sig. in data 2/10/2017, non essendo Parte_1 tenuta a conservare la documentazione anteriore (vedi Cass. n.
35039 del 2022, citata dall'appellata).
7.4. Va conseguentemente disattesa la richiesta dell'appellante di integrazione della consulenza tecnica espletata.
8. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, calcolato in base alla somma algebrica fra il saldo negativo del conto corrente accertato dal giudice di primo grado e l'importo di euro 25.048,05 di cui l'appellante ha chiesto la restituzione, con esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione che non si è svolta.
10. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, Controparte_3 che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/7/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi