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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 20263/2024, vertente
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Esposito e Persona_1
Tiziana Noioso, presso il cui studio a via G. Gonzaga 4 sono elettivamente costituti;
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Capannolo ed Erminio Capasso, domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Napoli sito in via De Gasperi 55;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “che l'Ill.ma Autorità giudicante adita voglia fissare l'udienza di discussione in contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 per emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: - accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' al pagamento delle prestazioni dovute in virtù del CP_1 decreto di omologa decreto rg n. 9753/2022 Tribunale di Napoli a titolo di ratei di indennità di accompagnamento, dal 01/07/2022 al 14/02/2023 pari ad euro 3.500,00 oltre interessi e rivalutazione, avendo ottenuto l'interessata già il positivo riconoscimento del requisito sanitario con decreto di omologa del Tribunale come in premessa narrato;
- condannare l' al pagamento di spese diritti ed onorari di CP_1 giudizio con attribuzione agli scriventi avvocati per fattane anticipazione”. Per l : “Voglia l'adito Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere. CP_1
Con compensazione delle spese di causa, tenuto conto che il ritardo nel pagamento è da scriversi alla mancata collaborazione di parte ricorrente, che non ha ottemperato alla richiesta dell'Istituto del 21.6.2024, omettendo di inviare il mod. AP 70 e di presentare la domanda di liquidazione dei ratei in modalità telematica a mezzo di un intermediario a ciò preposto (essendo notorio che – all'uopo – sono preposti i patronati)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 i ricorrenti in epigrafe - premesso che nel procedimento per ATP recante il n. R. G. 9753/2022 era stato riconosciuto il diritto della loro dante causa, al beneficio dell'indennità di Persona_1 accompagnamento per il periodo dall'1.7.2022 al 4.2.2023 - deducevano che l' CP_1 non aveva provveduto al pagamento delle prestazioni dovute entro il termine di legge di centoventi giorni e, pertanto, ne chiedevano la condanna.
Avverso tale ricorso si costituiva in giudizio l' , il quale contestava la pretesa CP_1 tardività del proprio operato e rappresentava di aver domandato, già in data 21.6.2024, agli eredi ricorrenti la presentazione del modello “AP70” senza, però, che questi vi addivenissero.
Pertanto, l' argomentava di aver potuto provvedere al versamento dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento spettante alla de cuius in favore degli eredi soltanto all'esito dell'aggiornamento delle banche dati del Ministero della Salute, ossia in data 5.12.2023, stante la mancata comunicazione da parte degli interessati del modello predetto.
Infine, allegando il cedolino di avvenuto pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, l'istituto convenuto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, depositate ritualmente le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., aderiva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma chiedeva condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Il Giudice decideva, quindi, la causa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, secondo la prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Nel caso di specie, la declaratoria della cessazione della materia del contendere riposa sulla circostanza dell'avvenuto pagamento in corso di lite dei ratei che formavano oggetto di causa.
Quanto alle spese di lite non può non rilevarsi che l soccombente virtuale, si era CP_1 attivato per l'adempimento ben prima del deposito del ricorso (24.9.2024) avendo documentato che già in data 21.6.2024 aveva sollecitato i ricorrenti a depositare il Mod. AP 70 per consentire il celere pagamento della prestazione.
Gli istanti non hanno raccolto tale invito né hanno dedotto alcunchè nell'odierna sede per giustificare tale omissione che ha certamente ritardato il pagamento.
Alla luce del rilievo svolto le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Napoli, 08/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta dal Dott. Giacomo Camamarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 20263/2024, vertente
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Esposito e Persona_1
Tiziana Noioso, presso il cui studio a via G. Gonzaga 4 sono elettivamente costituti;
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Capannolo ed Erminio Capasso, domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Napoli sito in via De Gasperi 55;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “che l'Ill.ma Autorità giudicante adita voglia fissare l'udienza di discussione in contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 per emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: - accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' al pagamento delle prestazioni dovute in virtù del CP_1 decreto di omologa decreto rg n. 9753/2022 Tribunale di Napoli a titolo di ratei di indennità di accompagnamento, dal 01/07/2022 al 14/02/2023 pari ad euro 3.500,00 oltre interessi e rivalutazione, avendo ottenuto l'interessata già il positivo riconoscimento del requisito sanitario con decreto di omologa del Tribunale come in premessa narrato;
- condannare l' al pagamento di spese diritti ed onorari di CP_1 giudizio con attribuzione agli scriventi avvocati per fattane anticipazione”. Per l : “Voglia l'adito Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere. CP_1
Con compensazione delle spese di causa, tenuto conto che il ritardo nel pagamento è da scriversi alla mancata collaborazione di parte ricorrente, che non ha ottemperato alla richiesta dell'Istituto del 21.6.2024, omettendo di inviare il mod. AP 70 e di presentare la domanda di liquidazione dei ratei in modalità telematica a mezzo di un intermediario a ciò preposto (essendo notorio che – all'uopo – sono preposti i patronati)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 i ricorrenti in epigrafe - premesso che nel procedimento per ATP recante il n. R. G. 9753/2022 era stato riconosciuto il diritto della loro dante causa, al beneficio dell'indennità di Persona_1 accompagnamento per il periodo dall'1.7.2022 al 4.2.2023 - deducevano che l' CP_1 non aveva provveduto al pagamento delle prestazioni dovute entro il termine di legge di centoventi giorni e, pertanto, ne chiedevano la condanna.
Avverso tale ricorso si costituiva in giudizio l' , il quale contestava la pretesa CP_1 tardività del proprio operato e rappresentava di aver domandato, già in data 21.6.2024, agli eredi ricorrenti la presentazione del modello “AP70” senza, però, che questi vi addivenissero.
Pertanto, l' argomentava di aver potuto provvedere al versamento dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento spettante alla de cuius in favore degli eredi soltanto all'esito dell'aggiornamento delle banche dati del Ministero della Salute, ossia in data 5.12.2023, stante la mancata comunicazione da parte degli interessati del modello predetto.
Infine, allegando il cedolino di avvenuto pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, l'istituto convenuto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, depositate ritualmente le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., aderiva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma chiedeva condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Il Giudice decideva, quindi, la causa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, secondo la prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Nel caso di specie, la declaratoria della cessazione della materia del contendere riposa sulla circostanza dell'avvenuto pagamento in corso di lite dei ratei che formavano oggetto di causa.
Quanto alle spese di lite non può non rilevarsi che l soccombente virtuale, si era CP_1 attivato per l'adempimento ben prima del deposito del ricorso (24.9.2024) avendo documentato che già in data 21.6.2024 aveva sollecitato i ricorrenti a depositare il Mod. AP 70 per consentire il celere pagamento della prestazione.
Gli istanti non hanno raccolto tale invito né hanno dedotto alcunchè nell'odierna sede per giustificare tale omissione che ha certamente ritardato il pagamento.
Alla luce del rilievo svolto le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Napoli, 08/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta dal Dott. Giacomo Camamarano.