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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1409/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 824/2023 del 10.05.2023, pubblicata l'11.05.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Barletta alla via Alvisi n.3, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Antonino D'Accorso, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Caterina D'Accorso, giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1 CP_2 CP_1 alla Piazza Umberto I (c/o Palazzo Di Città – Avvocatura Comunale), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.09.2020 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il in persona del p.t., per Controparte_1 CP_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella persona del legale rappresentante p.t. nella causazione del Controparte_1 sinistro per cui si controverte per quanto in narrativa. B) Condannare, conseguentemente, il convenuto all'immediato risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra a cagione del sinistro de Parte_1 quo, ammontanti alla somma di € 17.439,52 … o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, e comunque nei limiti
1 della competenza del Giudice adito. C) Condannare il convenuto all'immediato pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate come per legge.”
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - in data 19.05.2019, alle ore 18,00 circa, in alla guida del motociclo Yamaha tg. EM93560, di proprietà di , CP_1 Controparte_3 assicurato con la compagnia , percorreva la tangenziale comunale allorquando, CP_4 giunta in prossimità del Km 1, a causa del dissesto della pavimentazione/manto stradale, in cattivo stato di manutenzione, perdeva il controllo del mezzo, cadendo al suolo;
- nell'immediatezza del sinistro veniva trasportata, con l'ausilio dei mezzi di soccorso del Servizio
118, presso l'Ospedale Civile L. Bonomo di ove le venivano riscontrate “escoriazioni CP_1 multiple a livello degli arti superiori ed inferiori, politrauma: trauma cranico non commotivo, trauma toracico chiuso dx, ferita lc fossa iliaca dx e dolore locale, trauma arto superiore dx e sin. Trauma ginocchio sin..” e la frattura della falange distale del I dito, dalle quali, dopo un periodo di inabilità totale e parziale, residuavano postumi permanenti pari al 7%; - sul luogo del sinistro interveniva il personale dipendente della Polizia Municipale di CP_1
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita con prova orale la causa, con sentenza n. 824/2023 del 10.05.2023, il Tribunale di Trani rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello chiedendo, per i motivi di seguito esposti, in totale riforma della Parte_1 sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna Controparte_1 dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 19.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che: “La parte attrice ha inteso dimostrare la effettiva verificazione del sinistro a mezzo di prova testimoniale. Sennonchè il teste escusso ha riferito di essere venuto a conoscenza dei fatti di causa per essere ”sopraggiunto” sui luoghi teatro dell'incidente e per aver visto “la parte attrice per terra” (v. verbale del 15.12.2021). Ora, è vero che il teste ha dichiarato che la
“pavimentazione era dissestata”, ma non è men vero che non vi è certezza in ordine al nesso causale tra insidia stradale ed incidente, non avendo il teste assistito al momento esatto della caduta dell'attrice e potendo tale caduta essere stata determinata da cause diverse dal “dissesto” in questione, come da un malore dell'odierna istante, un'errata manovra di guida o altro”.
1. Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che “non vi è certezza in ordine al nesso causale tra insidia stradale ed incidente …potendo tale caduta essere stata determinata da cause diverse dal “dissesto” in questione, come da un malore dell'odierna istante, un'errata manovra di guida o altro”.
2 Deduce che tale valutazione è errata, non avendo il primo Giudice considerato tutti gli elementi addotti da parte attrice, provati documentalmente e mai specificatamente contestati dall'ente convenuto;
contesta inoltre che “la parte attrice ha inteso dimostrare la effettiva verificazione del sinistro
a mezzo di prova testimoniale”.
Osserva l'appellante che è stato documentalmente provato che sul luogo del sinistro è intervenuto il personale dipendente della Polizia Municipale di che ha provveduto a redigere lo scambio CP_1 delle generalità, dato atto della natura dell'incidente: infortunio per caduta da veicolo, stato pavimentazione: PAVIMENTATA DISSESTATA, e che in data 19.06.2019 ha provveduto a stilare verbale inerente l'esecuzione della documentazione fotografica, dando atto che a seguito dei rilievi effettuati per l'incidente stradale occorso in data 19.05.2019 erano state eseguite n. 24 fotografie, dalla visione ravvicinata delle quali soprattutto la n. 4) e 5) è possibile rilevare lo stato della pavimentazione dissestata;
inoltre preso atto del pessimo stato della pavimentazione, parte della carreggiata, a seguito del sinistro occorso, veniva messa in sicurezza, (vds foto n. 22 e 23 fascicolo attoreo). Rileva inoltre che alcuna sanzione è stata applicata nei confronti dell'attrice, che in occasione del sinistro procedeva regolarmente, osservando le norme del codice della strada.
Tutti gli elementi emersi in corso di causa, non contestati dal convenuto in primo grado, sarebbero stati confermati dall'escusso testimone oculare del sinistro, . Testimone_1
Aggiunge che, a seguito del sinistro de quo, anche il motociclo di proprietà di Controparte_3 riportava ingenti danni materiali, per il ristoro dei quali era stato instaurato un procedimento innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di conclusosi con l'accoglimento integrale della CP_1 domanda, all'esito di espletamento di c.t.u..
Conclude l'appellante che, se il Giudice di prime cure avesse letto attentamente le carte processuali, anche a prescindere dalla prova testimoniale resa da (il quale Testimone_1 comunque confermava la dinamica dell'evento, come evidenziato anche nel giudizio innanzi il giudice di pace di Andria), avrebbe accolto la domanda attorea, in quanto l'evento risulta provato, le riproduzioni fotografiche del luogo confermano l'insidia creata dalla sconnessione e la pericolosità, avvalorata anche dagli agenti della Polizia Municipale e dal Responsabile del CP_ Settore Patrimonio del geom. , che aveva disposto l'immediata chiusura al Controparte_1 traffico di quel tratto di strada “al fine di scongiurare eventuali ulteriori pericoli … era necessario provvedere ad interdire la circolazione stradale sul tratto della corsia di destra interessata dal
[...]
”). Parte_2
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Rileva la Corte che la fattispecie va inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., a norma del quale , in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento,
3 riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Con riferimento all'onere della prova a carico del danneggiato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “"non sussiste responsabilita' ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa" (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare "l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa" (Cass.
Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le piu' recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre
2018, n. 27724, Rv. 651374-01), dovendo escludersi l'applicazione della norma suddetta allorche' la "res" sia stata "mera occasione" dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12895, Rv. 640508-
01; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2013, n. 23584, Rv. 628725-01; Cass. Sez. 3, sem. 5 dicembre 2008, n.
28811, Rv. 60594301);” ( Cass. Civ. Ord. 1 febbraio 2022 n. 3046).
In tema di danno cagionato da cose in custodia, dunque, la natura oggettiva della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno “ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito”. Il custode quindi non è tenuto a risarcire qualunque ipotesi di danno collegata all'uso della res (sì che la responsabilità del custode debba assumere una sorta di connotazione lato sensu "assicurativa", quasi che egli fosse chiamato a risarcire qualunque ipotesi di danno verificatosi durante l'utilizzo della res), essendo onere della parte dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. (cfr. Cass. Civ. Ord. 14 giugno 2024 n. 16666).
Sulla scorta dei suesposti principi, ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, correttamente il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata dalla danneggiata.
Va innanzitutto evidenziato che l'attrice, nell'atto introduttivo, aveva descritto in maniera scarna e generica la dinamica dell'incidente, limitandosi ad allegare che “a causa del dissesto della pavimentazione/manto stradale, in cattivo stato di manutenzione, perdeva il controllo del mezzo sul quale viaggiava, cadendo rovinosamente al suolo e procurandosi così lesioni personali”.
A seguito dell'attività istruttoria espletata, non solo non è stata chiarita la dinamica dell'incidente, ma non è stato dimostrato il nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e la perdita di controllo del mezzo, con la conseguente caduta.
L'unico teste , escusso all'udienza del 15.12.2021 ha dichiarato: “ …. ero anche Testimone_1 io in moto, sono sopraggiunto al momento del sinistro vedendo la parte attrice a terra;
la pavimentazione era dissestata”
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto insufficiente, a fondare la dimostrazione del nesso causale tra la pavimentazione dissestata e la caduta della moto, la deposizione del teste
, evidenziando come lo stesso non avesse assistito al sinistro, essendo sopraggiunto Tes_1 subito dopo.
4 A tal proposito, va rilevato che, già in sede di dichiarazioni rese alla Polizia Municipale di CP_1 in data 5.08.2019, il aveva dichiarato di non aver assistito all'incidente (… il giorno Tes_1
19/05/2019 verso le ore 18:00, conducevo il motociclo Marca “Beta”…..da solo a bordo e percorrevo la
Tangenziale Comunale proveniente da Via Trani e diretto verso il casello autostradale e mi trovavo davanti al motociclo condotto dalla mia ragazza e, dopo essere giunto alla rotatoria presente sulla Tangenziale alla fine di Via Pacuvio, mi sono accorto di non avere più nelle vicinanze la moto con la mia ragazza. Mi sono così fermato e dopo qualche istante, si è avvicinato un motociclista chiedendomi se ero in attesa di un'altra moto guidata da una ragazza. Dopo avergli dato risposta positiva mi diceva che poco prima si trovava una moto per terra a causa di un incidente. Sono subito ritornato sui miei passi e sono subito andato a prestare soccorso alla mia ragazza. Arrivato sul posto vi erano già alcuni automobilisti che si erano fermati a prestare le prime cure e vi era anche il 118 sul posto).
Della predetta dichiarazione si dà atto anche nella RELAZIONE INCIDENTE STRADALE E
LUOGO DELL'INCIDENTE del 5.08.2019 della Polizia Municipale di nella quale, ancora CP_1 una volta, si precisa che riferiva di non aver assistito all'evento infortunistico. Testimone_1
Da una piana lettura delle dichiarazioni rese da è agevole desumere come lo Testimone_1 stesso nulla ha potuto mai riferire in merito alla causa ed alla esatta dinamica del sinistro occorso alla . Pt_1
Privo di pregio è l'assunto dell'appellante, che ritiene assolto documentalmente l'onere della prova, sulla base del rapporto della Polizia Municipale e della sentenza resa dal Giudice di Pace di prodotti in giudizio. CP_1
Dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale - che fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (Cass. civ. n. 10376 del 17/04/2024)- non è dato infatti inferire la prova della dinamica del sinistro e quindi del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta. I verbalizzanti, infatti, pur avendo dato atto dello stato della pavimentazione stradale relativa alla corsia di marcia percorsa dal motociclo condotto dall'odierna appellante, che presentava
“evidenti fessurazioni poligonali del manto stradale per tutta la larghezza di detta corsia con contestuale lieve depressione del livello stradale che avrebbe potuto costituire pregiudizio per la pubblica incolumità”, come si evince anche dalla documentazione fotografica, nulla affermano riguardo alla dinamica del sinistro, né dal verbale si evincono elementi utili alla ricostruzione della stessa e del nesso causale.
L'essersi il sinistro verificato in un tratto di strada dove vi è una parte del manto fessurato (come si evince dalle fotografie in atti) non implica automaticamente, e per ciò solo, che il sinistro sia stato causato dallo stato del manto stradale. Peraltro, dalla visione delle fotografie versate in atti,
è apprezzabile una parte della carreggiata non interessata dal dissesto, su cui era possibile transitare, in difetto di allegazione della presenza di ostacoli sulla carreggiata, ed attese le condizioni di visibilità in cui si verificava il sinistro.
5 Semmai, dal predetto verbale si evince che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il sinistro per cui è causa, altri motociclisti (il teste e un altro motociclista, Tes_1 che gli riferiva della caduta dell'attrice) erano transitati “indenni” sul medesimo tratto di strada.
Né rilevanza probatoria può trarsi dalla sentenza resa dal Giudice di Pace di in giudizio CP_1 promosso dal proprietario del motociclo ), ove si consideri che la stessa si fonda Controparte_3 sulle dichiarazioni del teste che, tuttavia, come ampiamente evidenziato, non risulta aver Tes_1 assistito al sinistro.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del CP_1
in persona del p.t., delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo,
[...] CP_2 tenuto conto del petitum, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, alla luce della limitata attività espletata e della semplicità delle questioni trattate
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 824/2023 emessa dal Tribunale di Trani, in CP_2 composizione monocratica, pubblicata l'11.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 2 aprile
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1409/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 824/2023 del 10.05.2023, pubblicata l'11.05.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Barletta alla via Alvisi n.3, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Antonino D'Accorso, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Caterina D'Accorso, giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1 CP_2 CP_1 alla Piazza Umberto I (c/o Palazzo Di Città – Avvocatura Comunale), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.09.2020 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il in persona del p.t., per Controparte_1 CP_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella persona del legale rappresentante p.t. nella causazione del Controparte_1 sinistro per cui si controverte per quanto in narrativa. B) Condannare, conseguentemente, il convenuto all'immediato risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra a cagione del sinistro de Parte_1 quo, ammontanti alla somma di € 17.439,52 … o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, e comunque nei limiti
1 della competenza del Giudice adito. C) Condannare il convenuto all'immediato pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate come per legge.”
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - in data 19.05.2019, alle ore 18,00 circa, in alla guida del motociclo Yamaha tg. EM93560, di proprietà di , CP_1 Controparte_3 assicurato con la compagnia , percorreva la tangenziale comunale allorquando, CP_4 giunta in prossimità del Km 1, a causa del dissesto della pavimentazione/manto stradale, in cattivo stato di manutenzione, perdeva il controllo del mezzo, cadendo al suolo;
- nell'immediatezza del sinistro veniva trasportata, con l'ausilio dei mezzi di soccorso del Servizio
118, presso l'Ospedale Civile L. Bonomo di ove le venivano riscontrate “escoriazioni CP_1 multiple a livello degli arti superiori ed inferiori, politrauma: trauma cranico non commotivo, trauma toracico chiuso dx, ferita lc fossa iliaca dx e dolore locale, trauma arto superiore dx e sin. Trauma ginocchio sin..” e la frattura della falange distale del I dito, dalle quali, dopo un periodo di inabilità totale e parziale, residuavano postumi permanenti pari al 7%; - sul luogo del sinistro interveniva il personale dipendente della Polizia Municipale di CP_1
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita con prova orale la causa, con sentenza n. 824/2023 del 10.05.2023, il Tribunale di Trani rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello chiedendo, per i motivi di seguito esposti, in totale riforma della Parte_1 sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna Controparte_1 dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 19.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che: “La parte attrice ha inteso dimostrare la effettiva verificazione del sinistro a mezzo di prova testimoniale. Sennonchè il teste escusso ha riferito di essere venuto a conoscenza dei fatti di causa per essere ”sopraggiunto” sui luoghi teatro dell'incidente e per aver visto “la parte attrice per terra” (v. verbale del 15.12.2021). Ora, è vero che il teste ha dichiarato che la
“pavimentazione era dissestata”, ma non è men vero che non vi è certezza in ordine al nesso causale tra insidia stradale ed incidente, non avendo il teste assistito al momento esatto della caduta dell'attrice e potendo tale caduta essere stata determinata da cause diverse dal “dissesto” in questione, come da un malore dell'odierna istante, un'errata manovra di guida o altro”.
1. Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che “non vi è certezza in ordine al nesso causale tra insidia stradale ed incidente …potendo tale caduta essere stata determinata da cause diverse dal “dissesto” in questione, come da un malore dell'odierna istante, un'errata manovra di guida o altro”.
2 Deduce che tale valutazione è errata, non avendo il primo Giudice considerato tutti gli elementi addotti da parte attrice, provati documentalmente e mai specificatamente contestati dall'ente convenuto;
contesta inoltre che “la parte attrice ha inteso dimostrare la effettiva verificazione del sinistro
a mezzo di prova testimoniale”.
Osserva l'appellante che è stato documentalmente provato che sul luogo del sinistro è intervenuto il personale dipendente della Polizia Municipale di che ha provveduto a redigere lo scambio CP_1 delle generalità, dato atto della natura dell'incidente: infortunio per caduta da veicolo, stato pavimentazione: PAVIMENTATA DISSESTATA, e che in data 19.06.2019 ha provveduto a stilare verbale inerente l'esecuzione della documentazione fotografica, dando atto che a seguito dei rilievi effettuati per l'incidente stradale occorso in data 19.05.2019 erano state eseguite n. 24 fotografie, dalla visione ravvicinata delle quali soprattutto la n. 4) e 5) è possibile rilevare lo stato della pavimentazione dissestata;
inoltre preso atto del pessimo stato della pavimentazione, parte della carreggiata, a seguito del sinistro occorso, veniva messa in sicurezza, (vds foto n. 22 e 23 fascicolo attoreo). Rileva inoltre che alcuna sanzione è stata applicata nei confronti dell'attrice, che in occasione del sinistro procedeva regolarmente, osservando le norme del codice della strada.
Tutti gli elementi emersi in corso di causa, non contestati dal convenuto in primo grado, sarebbero stati confermati dall'escusso testimone oculare del sinistro, . Testimone_1
Aggiunge che, a seguito del sinistro de quo, anche il motociclo di proprietà di Controparte_3 riportava ingenti danni materiali, per il ristoro dei quali era stato instaurato un procedimento innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di conclusosi con l'accoglimento integrale della CP_1 domanda, all'esito di espletamento di c.t.u..
Conclude l'appellante che, se il Giudice di prime cure avesse letto attentamente le carte processuali, anche a prescindere dalla prova testimoniale resa da (il quale Testimone_1 comunque confermava la dinamica dell'evento, come evidenziato anche nel giudizio innanzi il giudice di pace di Andria), avrebbe accolto la domanda attorea, in quanto l'evento risulta provato, le riproduzioni fotografiche del luogo confermano l'insidia creata dalla sconnessione e la pericolosità, avvalorata anche dagli agenti della Polizia Municipale e dal Responsabile del CP_ Settore Patrimonio del geom. , che aveva disposto l'immediata chiusura al Controparte_1 traffico di quel tratto di strada “al fine di scongiurare eventuali ulteriori pericoli … era necessario provvedere ad interdire la circolazione stradale sul tratto della corsia di destra interessata dal
[...]
”). Parte_2
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Rileva la Corte che la fattispecie va inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., a norma del quale , in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento,
3 riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Con riferimento all'onere della prova a carico del danneggiato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “"non sussiste responsabilita' ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa" (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare "l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa" (Cass.
Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le piu' recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre
2018, n. 27724, Rv. 651374-01), dovendo escludersi l'applicazione della norma suddetta allorche' la "res" sia stata "mera occasione" dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12895, Rv. 640508-
01; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2013, n. 23584, Rv. 628725-01; Cass. Sez. 3, sem. 5 dicembre 2008, n.
28811, Rv. 60594301);” ( Cass. Civ. Ord. 1 febbraio 2022 n. 3046).
In tema di danno cagionato da cose in custodia, dunque, la natura oggettiva della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno “ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito”. Il custode quindi non è tenuto a risarcire qualunque ipotesi di danno collegata all'uso della res (sì che la responsabilità del custode debba assumere una sorta di connotazione lato sensu "assicurativa", quasi che egli fosse chiamato a risarcire qualunque ipotesi di danno verificatosi durante l'utilizzo della res), essendo onere della parte dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. (cfr. Cass. Civ. Ord. 14 giugno 2024 n. 16666).
Sulla scorta dei suesposti principi, ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, correttamente il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata dalla danneggiata.
Va innanzitutto evidenziato che l'attrice, nell'atto introduttivo, aveva descritto in maniera scarna e generica la dinamica dell'incidente, limitandosi ad allegare che “a causa del dissesto della pavimentazione/manto stradale, in cattivo stato di manutenzione, perdeva il controllo del mezzo sul quale viaggiava, cadendo rovinosamente al suolo e procurandosi così lesioni personali”.
A seguito dell'attività istruttoria espletata, non solo non è stata chiarita la dinamica dell'incidente, ma non è stato dimostrato il nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e la perdita di controllo del mezzo, con la conseguente caduta.
L'unico teste , escusso all'udienza del 15.12.2021 ha dichiarato: “ …. ero anche Testimone_1 io in moto, sono sopraggiunto al momento del sinistro vedendo la parte attrice a terra;
la pavimentazione era dissestata”
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto insufficiente, a fondare la dimostrazione del nesso causale tra la pavimentazione dissestata e la caduta della moto, la deposizione del teste
, evidenziando come lo stesso non avesse assistito al sinistro, essendo sopraggiunto Tes_1 subito dopo.
4 A tal proposito, va rilevato che, già in sede di dichiarazioni rese alla Polizia Municipale di CP_1 in data 5.08.2019, il aveva dichiarato di non aver assistito all'incidente (… il giorno Tes_1
19/05/2019 verso le ore 18:00, conducevo il motociclo Marca “Beta”…..da solo a bordo e percorrevo la
Tangenziale Comunale proveniente da Via Trani e diretto verso il casello autostradale e mi trovavo davanti al motociclo condotto dalla mia ragazza e, dopo essere giunto alla rotatoria presente sulla Tangenziale alla fine di Via Pacuvio, mi sono accorto di non avere più nelle vicinanze la moto con la mia ragazza. Mi sono così fermato e dopo qualche istante, si è avvicinato un motociclista chiedendomi se ero in attesa di un'altra moto guidata da una ragazza. Dopo avergli dato risposta positiva mi diceva che poco prima si trovava una moto per terra a causa di un incidente. Sono subito ritornato sui miei passi e sono subito andato a prestare soccorso alla mia ragazza. Arrivato sul posto vi erano già alcuni automobilisti che si erano fermati a prestare le prime cure e vi era anche il 118 sul posto).
Della predetta dichiarazione si dà atto anche nella RELAZIONE INCIDENTE STRADALE E
LUOGO DELL'INCIDENTE del 5.08.2019 della Polizia Municipale di nella quale, ancora CP_1 una volta, si precisa che riferiva di non aver assistito all'evento infortunistico. Testimone_1
Da una piana lettura delle dichiarazioni rese da è agevole desumere come lo Testimone_1 stesso nulla ha potuto mai riferire in merito alla causa ed alla esatta dinamica del sinistro occorso alla . Pt_1
Privo di pregio è l'assunto dell'appellante, che ritiene assolto documentalmente l'onere della prova, sulla base del rapporto della Polizia Municipale e della sentenza resa dal Giudice di Pace di prodotti in giudizio. CP_1
Dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale - che fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (Cass. civ. n. 10376 del 17/04/2024)- non è dato infatti inferire la prova della dinamica del sinistro e quindi del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta. I verbalizzanti, infatti, pur avendo dato atto dello stato della pavimentazione stradale relativa alla corsia di marcia percorsa dal motociclo condotto dall'odierna appellante, che presentava
“evidenti fessurazioni poligonali del manto stradale per tutta la larghezza di detta corsia con contestuale lieve depressione del livello stradale che avrebbe potuto costituire pregiudizio per la pubblica incolumità”, come si evince anche dalla documentazione fotografica, nulla affermano riguardo alla dinamica del sinistro, né dal verbale si evincono elementi utili alla ricostruzione della stessa e del nesso causale.
L'essersi il sinistro verificato in un tratto di strada dove vi è una parte del manto fessurato (come si evince dalle fotografie in atti) non implica automaticamente, e per ciò solo, che il sinistro sia stato causato dallo stato del manto stradale. Peraltro, dalla visione delle fotografie versate in atti,
è apprezzabile una parte della carreggiata non interessata dal dissesto, su cui era possibile transitare, in difetto di allegazione della presenza di ostacoli sulla carreggiata, ed attese le condizioni di visibilità in cui si verificava il sinistro.
5 Semmai, dal predetto verbale si evince che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il sinistro per cui è causa, altri motociclisti (il teste e un altro motociclista, Tes_1 che gli riferiva della caduta dell'attrice) erano transitati “indenni” sul medesimo tratto di strada.
Né rilevanza probatoria può trarsi dalla sentenza resa dal Giudice di Pace di in giudizio CP_1 promosso dal proprietario del motociclo ), ove si consideri che la stessa si fonda Controparte_3 sulle dichiarazioni del teste che, tuttavia, come ampiamente evidenziato, non risulta aver Tes_1 assistito al sinistro.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del CP_1
in persona del p.t., delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo,
[...] CP_2 tenuto conto del petitum, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, alla luce della limitata attività espletata e della semplicità delle questioni trattate
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 824/2023 emessa dal Tribunale di Trani, in CP_2 composizione monocratica, pubblicata l'11.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 2 aprile
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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