Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 972
CASS
Sentenza 4 febbraio 1999

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La disposizione di cui all'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. non è applicabile ai procedimenti promossi mediante ricorso (nella specie, di fallimento), in quanto, in tale ipotesi, la costituzione della parte rappresentata coincide con il deposito del ricorso in cancelleria, con la conseguenza che l'eventuale mancanza della procura al momento del deposito stesso comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo (per mancanza di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale), mentre, tutte le volte in cui il giudizio risulti introdotto mediante ricorso con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso.

La nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio di motivazione può essere determinata soltanto dalla totale carenza di quest'ultima, e non anche dalla sua mera insufficienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 972
    Data del deposito : 4 febbraio 1999

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