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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5615/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5615.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Maggio e Umberto Parte_1
Casale;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, TR
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elio Trombetta e Vincenzo Mercurio;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione, produzione e conclusione respinta, così provvedere:
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e l'azione illegittimamente intrapresa dalla convenuta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.; 2. accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto e dell'azione esecutiva preannunciata dalla in danno TR della IG.ra ,in particolare, per l'omesso esperimento preventivo di azioni Parte_1
esecutive nei confronti del patrimonio sociale che è idoneo a soddisfare il credito reclamato dalla convenuta;
3. in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite da attribuirsi agli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari.” Per il convenuto: “- preliminarmente,
pagina 1 di 5 non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito e condannando l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta siccome errata ed infondata in fatto e diritto, con analoga vittoria di spese e compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 11.10.2021, con il quale la TR
, agendo sulla scorta della sentenza resa dal Tribunale Civile di Nocera Inferiore
[...]
n. 1247/2018, emessa all'esito del giudizio Rg n. 4009/12, le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 18.275,42. A sostegno della domanda eccepiva la violazione dell'art. 2304 c.c. avendo la convenuta proceduto alla notifica del precetto non nei confronti della bensì nei confronti della socia - per la Parte_2 Parte_1
mancata previa escussione del patrimonio sociale (in violazione del c.d. beneficium excussionis), chiedendo pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Più in particolare, parte opponente precisava che era socia ed amministratrice della
[...]
, società attiva nel settore immobiliare, e pertanto, trattandosi di una società in Parte_2
nome collettivo, parte opponente avrebbe dovuto rispondere con il proprio patrimonio dei debiti societari ai sensi dell'art. 2304 c.c., previa escussione del patrimonio sociale. Di fatto, la anziché promuovere l'azione esecutiva nei confronti della società, aveva TR
intimato il pagamento direttamente alla IG.ra , in quanto secondo un Parte_1
pagina 2 di 5 giudizio prognostico operato da parte opposta le azioni esecutive che avrebbero potuto gravare sui beni societari non avrebbero sortito effetti per due motivi: a) sui beni immobili
(ovvero immobile-appartamento-sito nel Comune di Angri alla Via Semetelle-piano S1-T, categoria A/2- abitazione di tipo civile di n. 4 vani-individuato in catasto fabbricati al foglio 8, particella 728, subalterno 3) della era stato trascritto un Parte_2 pignoramento immobiliare per € 133.718,74 da parte della b) il 30.7.2018 Controparte_2
era stata invece iscritta ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di
Nocera Inferiore per € 100.000,00 (centomila/00).
Tuttavia, parte opponente eccepiva la pretestuosità delle motivazioni addotte da parte opposta, giustificative della notifica del precetto direttamente nei confronti di T_
poiché in primis, non sussisteva alcuna procedura esecutiva immobiliare che
[...] riguardasse l'immobile descritto di proprietà della , dal momento che Parte_2
la aveva trascritto il pignoramento, ma non aveva instaurato la procedura Controparte_2 che, per l'effetto, era ormai estinta, mentre con riguardo all'ipoteca del valore di € 100.000,00, si evidenziava che il valore dell'immobile era pari a circa € 170.000,00, di talchè lo stesso era di gran lunga superiore all'ammontare della garanzia (pari ad € 70.000,00).
Con comparsa depositata in data 10.2.2022 si costituiva la TR
, in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva, in via preliminare, il
[...] rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta siccome errata ed infondata in fatto e diritto in quanto sull'immobile indicato di proprietà della
[...]
risultavano numerose formalità pregiudizievoli che avrebbero reso difficile, Parte_2 lunga ed incerta la liquidazione dell'immobile; nel dettaglio, dalle allegate visure ipotecarie del
16.12.21 e 4.2.22 si evincevano: un pignoramento immobiliare trascritto il 23.12.2011; un ulteriore pignoramento immobiliare trascritto il 4.4.14; un'ipoteca giudiziale per € 100.000,00= iscritta il 30.7.18 su decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda il valore di mercato dell'immobile stimato dal perito dell'opponente, lo stesso era pari ad € 152.000,00 e non € 170.000,00 come indicato da parte opponente, e considerato che l'opposta non era creditore privilegiato sull'immobile in questione i ribassi conseguenti alle varie vendite (già in prima asta) nonché le spese ed i compensi a vario titolo connessi al suo svolgimento (spese e compensi di perizia, oneri di custodia, pubblicazioni e vendite, cancellazioni, ecc.), avrebbero eroso notevolmente il ricavato netto della vendita, che sarebbe stato inoltre destinato innanzitutto al creditore garantito da ipoteca (per oltre € 70.000,00=, oltre spese e compensi legali dovuti al suo procuratore in sede di intervento). Ciò non senza considerare l'evenienza (molto probabile)
pagina 3 di 5 che nella procedura esecutiva vi potevano essere ulteriori interventi (anche da parte di creditori privilegiati), con ulteriore assottigliamento delle (già esigue) probabilità di soddisfazione del credito. Pertanto, tenuto conto di tutte queste evenienze, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 2304 c.c., ovvero del cd beneficium excussionis.
Nelle more del presente giudizio, con ordinanza del 9.4.2024 ritenuta la sussistenza di un fumus di fondatezza dell'opposizione proposta da , veniva disposta la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'art. 2304 c.c. (sancendo il principio del beneficium excussionis) prevede una forma di responsabilità - del socio di una snc - solidale e sussidiaria, sicché lo stesso socio risponde dei debiti societari soltanto successivamente all'infruttuosa azione esecutiva promossa del creditore sociale sul patrimonio della società. Tale ordine di escussione può essere disatteso
(e dunque il creditore sociale può agire direttamente contro il socio) qualora vi sia la dimostrazione – la cui prova grava sul creditore – dell'insufficienza del patrimonio societario a soddisfare il creditore o comunque la probabile infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti della società (ex multis Cass. civ. n. 4606/1983). Nel caso di specie, parte opponente agiva per la soddisfazione di un credito di euro 18.275,42 direttamente nei confronti di T_
, sostenendo l'incapienza del patrimonio della , in virtù di un
[...] Parte_2 pignoramento trascritto il 4.4.2014 e di un'iscrizione ipotecaria (iscritta il 30.07.2018) per euro
100.000,00 sull'immobile innanzi descritto di proprietà della . Tali Parte_2
circostanze avrebbero giustificato la notifica del precetto direttamente nei confronti di T_
, in qualità di socia della , senza previamente escutere il
[...] Parte_2
patrimonio della società.
Tuttavia, le argomentazioni addotte da parte opposta risultano smentite dalla documentazione depositata in atti da parte opponente;
in relazione alla trascrizione del pignoramento immobiliare, come attestato dalla certificazione rilasciata in data 2.11.2019 dall'Ufficio
Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari del Tribunale di Nocera Inferiore, non risultava pendente presso il ruolo esecutivo dell'ufficio alcuna procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare in danno della . Parte_3
In relazione all'ipoteca iscritta il 30.7.2018 per € 100.000,00 (capitale garantito € 70.000,00), dalla relazione redatta dal perito di parte opponente, il valore di mercato dell'immobile veniva stimato in € 152 099,18; pertanto, posto che per il credito per cui procedeva l'odierna opposta ammontava ad euro 18.275,42 e che l'immobile della presentava un Parte_2
pagina 4 di 5 valore di mercato di euro 152.099,18, è presumibile che un'eventuale espropriazione immobiliare promossa su tale immobile avrebbe consentito in ogni caso la soddisfazione del credito dell'odierna opposta, pur non trattandosi di creditore privilegiato. Di guisa, qualsiasi ulteriore giustificazione a supporto dell'azione diretta spiegata nei confronti di T_
sarebbe superflua oltre che dilatoria e temeraria, essendo palese la violazione del
[...]
“beneficum excussionis” sancito dall'art. 2304 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e dichiara l'illegittimità del precetto opposto;
2) Condanna al pagamento in favore di TR Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 2.921,00 per compenso professionale, oltre
[...]
accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
20.03.2025. Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5615.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Maggio e Umberto Parte_1
Casale;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, TR
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elio Trombetta e Vincenzo Mercurio;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione, produzione e conclusione respinta, così provvedere:
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e l'azione illegittimamente intrapresa dalla convenuta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.; 2. accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto e dell'azione esecutiva preannunciata dalla in danno TR della IG.ra ,in particolare, per l'omesso esperimento preventivo di azioni Parte_1
esecutive nei confronti del patrimonio sociale che è idoneo a soddisfare il credito reclamato dalla convenuta;
3. in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite da attribuirsi agli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari.” Per il convenuto: “- preliminarmente,
pagina 1 di 5 non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito e condannando l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta siccome errata ed infondata in fatto e diritto, con analoga vittoria di spese e compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 11.10.2021, con il quale la TR
, agendo sulla scorta della sentenza resa dal Tribunale Civile di Nocera Inferiore
[...]
n. 1247/2018, emessa all'esito del giudizio Rg n. 4009/12, le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 18.275,42. A sostegno della domanda eccepiva la violazione dell'art. 2304 c.c. avendo la convenuta proceduto alla notifica del precetto non nei confronti della bensì nei confronti della socia - per la Parte_2 Parte_1
mancata previa escussione del patrimonio sociale (in violazione del c.d. beneficium excussionis), chiedendo pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Più in particolare, parte opponente precisava che era socia ed amministratrice della
[...]
, società attiva nel settore immobiliare, e pertanto, trattandosi di una società in Parte_2
nome collettivo, parte opponente avrebbe dovuto rispondere con il proprio patrimonio dei debiti societari ai sensi dell'art. 2304 c.c., previa escussione del patrimonio sociale. Di fatto, la anziché promuovere l'azione esecutiva nei confronti della società, aveva TR
intimato il pagamento direttamente alla IG.ra , in quanto secondo un Parte_1
pagina 2 di 5 giudizio prognostico operato da parte opposta le azioni esecutive che avrebbero potuto gravare sui beni societari non avrebbero sortito effetti per due motivi: a) sui beni immobili
(ovvero immobile-appartamento-sito nel Comune di Angri alla Via Semetelle-piano S1-T, categoria A/2- abitazione di tipo civile di n. 4 vani-individuato in catasto fabbricati al foglio 8, particella 728, subalterno 3) della era stato trascritto un Parte_2 pignoramento immobiliare per € 133.718,74 da parte della b) il 30.7.2018 Controparte_2
era stata invece iscritta ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di
Nocera Inferiore per € 100.000,00 (centomila/00).
Tuttavia, parte opponente eccepiva la pretestuosità delle motivazioni addotte da parte opposta, giustificative della notifica del precetto direttamente nei confronti di T_
poiché in primis, non sussisteva alcuna procedura esecutiva immobiliare che
[...] riguardasse l'immobile descritto di proprietà della , dal momento che Parte_2
la aveva trascritto il pignoramento, ma non aveva instaurato la procedura Controparte_2 che, per l'effetto, era ormai estinta, mentre con riguardo all'ipoteca del valore di € 100.000,00, si evidenziava che il valore dell'immobile era pari a circa € 170.000,00, di talchè lo stesso era di gran lunga superiore all'ammontare della garanzia (pari ad € 70.000,00).
Con comparsa depositata in data 10.2.2022 si costituiva la TR
, in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva, in via preliminare, il
[...] rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta siccome errata ed infondata in fatto e diritto in quanto sull'immobile indicato di proprietà della
[...]
risultavano numerose formalità pregiudizievoli che avrebbero reso difficile, Parte_2 lunga ed incerta la liquidazione dell'immobile; nel dettaglio, dalle allegate visure ipotecarie del
16.12.21 e 4.2.22 si evincevano: un pignoramento immobiliare trascritto il 23.12.2011; un ulteriore pignoramento immobiliare trascritto il 4.4.14; un'ipoteca giudiziale per € 100.000,00= iscritta il 30.7.18 su decreto ingiuntivo. Per quanto riguarda il valore di mercato dell'immobile stimato dal perito dell'opponente, lo stesso era pari ad € 152.000,00 e non € 170.000,00 come indicato da parte opponente, e considerato che l'opposta non era creditore privilegiato sull'immobile in questione i ribassi conseguenti alle varie vendite (già in prima asta) nonché le spese ed i compensi a vario titolo connessi al suo svolgimento (spese e compensi di perizia, oneri di custodia, pubblicazioni e vendite, cancellazioni, ecc.), avrebbero eroso notevolmente il ricavato netto della vendita, che sarebbe stato inoltre destinato innanzitutto al creditore garantito da ipoteca (per oltre € 70.000,00=, oltre spese e compensi legali dovuti al suo procuratore in sede di intervento). Ciò non senza considerare l'evenienza (molto probabile)
pagina 3 di 5 che nella procedura esecutiva vi potevano essere ulteriori interventi (anche da parte di creditori privilegiati), con ulteriore assottigliamento delle (già esigue) probabilità di soddisfazione del credito. Pertanto, tenuto conto di tutte queste evenienze, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 2304 c.c., ovvero del cd beneficium excussionis.
Nelle more del presente giudizio, con ordinanza del 9.4.2024 ritenuta la sussistenza di un fumus di fondatezza dell'opposizione proposta da , veniva disposta la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'art. 2304 c.c. (sancendo il principio del beneficium excussionis) prevede una forma di responsabilità - del socio di una snc - solidale e sussidiaria, sicché lo stesso socio risponde dei debiti societari soltanto successivamente all'infruttuosa azione esecutiva promossa del creditore sociale sul patrimonio della società. Tale ordine di escussione può essere disatteso
(e dunque il creditore sociale può agire direttamente contro il socio) qualora vi sia la dimostrazione – la cui prova grava sul creditore – dell'insufficienza del patrimonio societario a soddisfare il creditore o comunque la probabile infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti della società (ex multis Cass. civ. n. 4606/1983). Nel caso di specie, parte opponente agiva per la soddisfazione di un credito di euro 18.275,42 direttamente nei confronti di T_
, sostenendo l'incapienza del patrimonio della , in virtù di un
[...] Parte_2 pignoramento trascritto il 4.4.2014 e di un'iscrizione ipotecaria (iscritta il 30.07.2018) per euro
100.000,00 sull'immobile innanzi descritto di proprietà della . Tali Parte_2
circostanze avrebbero giustificato la notifica del precetto direttamente nei confronti di T_
, in qualità di socia della , senza previamente escutere il
[...] Parte_2
patrimonio della società.
Tuttavia, le argomentazioni addotte da parte opposta risultano smentite dalla documentazione depositata in atti da parte opponente;
in relazione alla trascrizione del pignoramento immobiliare, come attestato dalla certificazione rilasciata in data 2.11.2019 dall'Ufficio
Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari del Tribunale di Nocera Inferiore, non risultava pendente presso il ruolo esecutivo dell'ufficio alcuna procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare in danno della . Parte_3
In relazione all'ipoteca iscritta il 30.7.2018 per € 100.000,00 (capitale garantito € 70.000,00), dalla relazione redatta dal perito di parte opponente, il valore di mercato dell'immobile veniva stimato in € 152 099,18; pertanto, posto che per il credito per cui procedeva l'odierna opposta ammontava ad euro 18.275,42 e che l'immobile della presentava un Parte_2
pagina 4 di 5 valore di mercato di euro 152.099,18, è presumibile che un'eventuale espropriazione immobiliare promossa su tale immobile avrebbe consentito in ogni caso la soddisfazione del credito dell'odierna opposta, pur non trattandosi di creditore privilegiato. Di guisa, qualsiasi ulteriore giustificazione a supporto dell'azione diretta spiegata nei confronti di T_
sarebbe superflua oltre che dilatoria e temeraria, essendo palese la violazione del
[...]
“beneficum excussionis” sancito dall'art. 2304 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e dichiara l'illegittimità del precetto opposto;
2) Condanna al pagamento in favore di TR Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 2.921,00 per compenso professionale, oltre
[...]
accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
20.03.2025. Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5