Corte Cost., sentenza 27/03/2026, n. 42
CCOST
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l e art. 17 dello statuto speciale

    La Corte ritiene che l’interpretazione del ricorrente secondo cui la norma regionale prevedrebbe concorsi riservati ai soli non obiettori sia errata. La norma, interpretata restrittivamente, si limita a imporre alle aziende sanitarie di dotare le aree IVG di personale non obiettore e di reintegrare tale personale in caso di carenza, ma non introduce esclusioni selettive all’accesso ai concorsi, che rimangono aperti a tutti. La qualificazione di 'non obiettore' rileva solo in fase di assegnazione funzionale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost.

    La Corte ritiene che, interpretata restrittivamente, la norma non preveda concorsi riservati e, pertanto, non violi i principi di eguaglianza, buon andamento e proporzionalità. L'accesso ai concorsi resta invariato e la qualificazione di non obiettore è rilevante solo per l'assegnazione funzionale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2, 19 e 21 Cost.

    La Corte ritiene che, interpretata restrittivamente, la norma non discrimini né mini la libertà di coscienza, poiché non prevede concorsi riservati e l'accesso alle procedure concorsuali rimane aperto a tutti.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 42 del 2026, si è pronunciata sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23, recante norme in materia di sanità. Il ricorrente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana. L'impugnato comma 3 della legge regionale, nel disciplinare l'istituzione di aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) presso le aziende sanitarie e ospedaliere, prevede che tali aree vengano dotate di personale non obiettore di coscienza attraverso le ordinarie procedure selettive e che, in caso di carenza, vengano avviate procedure per reintegrare tale personale. Il Presidente del Consiglio ha censurato tale disposizione ritenendola lesiva dei principi in materia di accesso agli impieghi pubblici, in quanto configurerebbe procedure concorsuali riservate ai non obiettori, violando così il principio di eguaglianza, il buon andamento dell'amministrazione e la libertà di coscienza, nonché la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La Regione siciliana, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la norma impugnata non preveda concorsi riservati, ma operi solo sul piano organizzativo per l'assegnazione del personale, mantenendo l'accesso alle procedure concorsuali aperto a tutti.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, accogliendo l'interpretazione restrittiva proposta dalla Regione siciliana e ritenendo possibile una lettura della norma regionale conforme a Costituzione. Il Collegio ha innanzitutto disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale, ritenendo che l'erroneità del presupposto interpretativo attenga al merito e non all'ammissibilità del ricorso. Nel merito, la Corte ha evidenziato come l'interpretazione del ricorrente, secondo cui la norma regionale prefigurerebbe concorsi riservati ai soli non obiettori, condurrebbe a una violazione dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego e di tutela della salute, nonché della libertà di coscienza. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, sia possibile e doverosa. Tale interpretazione, sostenuta dalla Regione, considera la disposizione impugnata come volta a imporre alle aziende sanitarie l'obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, ma senza introdurre esclusioni selettive o requisiti di ammissione ai concorsi basati sull'obiezione di coscienza. I concorsi rimarrebbero aperti a tutti, e la qualificazione di "non obiettore" rileverebbe solo nella fase di assegnazione funzionale del personale. In tal modo, la norma regionale opererebbe sul piano organizzativo, senza incidere sull'accesso alle procedure concorsuali, e risulterebbe quindi compatibile con i principi costituzionali invocati, in particolare con l'art. 9 della legge n. 194 del 1978, che valorizza l'obiezione di coscienza ma impone comunque alle strutture sanitarie di assicurare l'espletamento delle procedure e degli interventi di IVG, anche attraverso la mobilità del personale o altre forme di convenzionamento.

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Commentari2

  • 1Servizi per interruzione volontaria della gravidanza: no ai concorsi per i soli “non obiettori”Accesso limitato
    Cesare Trapuzzano · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2026

  • 2Anno 2026
    https://dirittifondamentali.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 27/03/2026, n. 42
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 42
Data del deposito : 27 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo