Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto da
Società Semplice Agricola ILra di IL TO e RA RL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Emanuela Antonuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Elena Maccolini, Salvatore Catamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marco OT, Boschini Società Agricola, Azienda Agricola Gamberini S.S., Azienda Agricola Ferrari Remigio e Goldoni Giuliana Società Agricola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. U.INAIL.18600.14/04/2025.0015646 emesso dall’INAIL – Sede di Piacenza, notificato a mezzo pec in data 14/04/2025, con il quale, a seguito di riesame ex art. 19 dell’Avviso Pubblico, è stata disposta l’inammissibilità della domanda ISI n. I185123-000019 e la esclusione definitiva dell’impresa dalla procedura di finanziamento previsto dal Bando ISI INAIL 2023, per presunta violazione degli articoli 7 e 11 dell’Avviso Pubblico;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, eventualmente adottato e ancorché non conosciuto dalla società ricorrente;
- del preavviso di rigetto (prot. U.INAIL.18600.26/03/2025.0013126) redatto e trasmesso dall’INAIL – Sede di Piacenza in data 26/03/2025, in quanto atto presupposto del provvedimento definitivo impugnato e contenente le motivazioni anticipate del rigetto;
- delle disposizioni dell’Avviso Pubblico ISI INAIL 2023 Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito anche Bando), assegnatamente gli articoli 7 e 11, nella misura in cui limitino l’accesso al finanziamento per la tipologia soggettiva della ricorrente, quindi ritenuti lesivi dei diritti soggettivi della società e sproporzionati rispetto alla ratio dell’Avviso Pubblico;
- dell’elenco cronologico definitivo aggiornato dell’Avviso Pubblico ISI 2023, nella parte in cui ha escluso dal finanziamento la Società ricorrente, originariamente ammessa in posizione utile;
- nonché di tutti gli atti della suddetta procedura di finanziamento, ivi compresi tutti gli atti istruttori relativi alla fase di verifica ex art. 19 Avviso Pubblico, nella parte in cui risultino lesivi degli interessi della ricorrente;
… nonché per l’accertamento …
- della sussistenza in capo alla società dei requisiti soggettivi previsti dall’Avviso Pubblico ISI 2023 Direzione Regionale Emilia Romagna per l’ammissione al finanziamento;
- del diritto della ricorrente alla riammissione nell’elenco cronologico definitivo delle domande ISI INAIL 2023 e al ripristino della legittima posizione nella graduatoria;
- del diritto al finanziamento richiesto, nei limiti dell’importo ritenuto ammissibile, con eventuale ricalcolo del punteggio e/o rettifica degli esiti della verifica amministrativa ex art. 19.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa TE UP e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, la Società Semplice Agricola ILra di IL TO e RA RL ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento prot. n. U.INAIL.18600.14/04/2025.0015646 del 14 aprile 2025, con cui l’INAIL, a seguito di riesame, ha disposto l’inammissibilità della domanda proposta dalla società ricorrente in relazione alla procedura di finanziamento di cui all’Avviso Pubblico ISI 2023, insieme agli atti connessi e collegati.
La società ricorrente espone in punto di fatto:
- di aver presentato la domanda di ammissione al finanziamento di cui all’Avviso Pubblico ISI 2023, per la concessione di incentivi a fondo perduto destinati alla realizzazione di progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aderendo all’Asse di finanziamento 5 – Asse 5.1, specificamente dedicato alla “ generalità delle imprese agricole per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli ”, con un progetto finalizzato all’acquisto “ di un trattore agricolo alimentato a gasolio, avente, per almeno tre parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 50% rispetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente ”;
- che, a seguito dell’ammissione al finanziamento, è stata data esecuzione al progetto, con l’acquisto, in data 23 dicembre 2024, del trattore agricolo marca Fendt, modello 211 Vario Gen3, con telaio n. WAM29821J00F06008, per un importo complessivo di € 164.700,00;
- che, ad esito della prima fase di verifica ai sensi dell’art. 19 dell’Avviso Pubblico, con comunicazione del 26 febbraio 2025 l’INAIL ha rilevato la sussistenza di una irregolarità contributiva in capo al socio RA PI UI, risultante dal DURC INPS, irregolarità immediatamente sanata dalla società;
- che, con nota del 26 marzo 2025, l’INAIL ha comunicato alla società richiedente il preavviso di esclusione dal finanziamento “ per mancato rispetto dei requisiti relativi a: soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità (art. 7 e 11 Avviso Pubblico ISI 2023) - Posizione contributiva dipendenti sospesa dal 2022. Valutazione tecnica: Il progetto sarebbe potuto essere ammesso con importo finanziabile ridotto a € 88.530 in quanto il totale ammissibile è limitato alla previsione di spesa riportata nella perizia fornita (€ 136.200), inferiore a quanto richiesto ”;
- che con comunicazione del 27 marzo 2025, la società ricorrente ha presentato osservazioni, contestando i rilievi dell’Amministrazione, fornendo documentazione necessaria a dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi e della regolarità contributiva, e chiedendo il riesame dell’istanza, tutto ciò in ragione del fatto che i soci lavoratori (RA PI UI e IL TO) erano regolarmente iscritti alla gestione previdenziale INPS per Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, come da Cassetto previdenziale e DURC, e che l’asserita assenza di posizione INPS della società quale soggetto giuridico era irrilevante, in quanto nel settore agricolo la contribuzione è riferita ai singoli soci e non alla società semplice priva di dipendenti;
- che, con provvedimento prot. n. U.INAIL.18600.14/04/2025.0015646 del 14 aprile 2025, l’INAIL ha comunicato alla società la definitiva esclusione dalla procedura di finanziamento « per violazione del combinato disposto degli articoli 7 e 11 del Bando in quanto tra i destinatari del finanziamento non sono previste le società agricole non titolari di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento; si precisa inoltre, in riferimento all’eccezione sull’impresa come “diversi enti con personalità giuridica distinta...come una singola unità economica”, che la ditta individuale RA RL ha già ottenuto un finanziamento con il bando ISI 2021 (I1821- 000018) che configura un ulteriore motivo di esclusione per violazione della condizione posta dall’art.7 di “non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi, ISI Agricoltura 2019/202021, ISI 2021 e 2022” ».
Ritenendo illegittima l’esclusione dalla procedura di finanziamento, in quanto erroneamente fondata sulla violazione degli articoli 7 e 11 dell’Avviso Pubblico ISI 2023, la società ricorrente ne chiede l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, con contestuale accertamento del suo diritto all’ammissione al finanziamento richiesto.
Si è costituito in giudizio l’INAIL, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 128 del 4 settembre 2025, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze di parte ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato ad un primo motivo di diritto, con cui si deducono “ Violazione, falsa ed errata interpretazione ed applicazione della lex specialis di cui agli artt. 7 e 11 dell’Avviso Pubblico ISI INAIL 2023 Direzione Regionale Emilia-Romagna ”, in ragione del fatto che l’INAIL avrebbe escluso la società ricorrente dal finanziamento ritenendola non titolare di “ un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento ”. Tale motivazione, secondo la prospettazione attorea, sarebbe errata in quanto, ai sensi dell’art. 7, comma 3, dell’Avviso pubblico, requisito richiesto per l’accesso al finanziamento in questione è l’assoggettamento e la regolarità contributiva e assicurativa sia per i lavoratori subordinati che per gli stessi soci che svolgano attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti a gestioni separate INPS, non potendosi ritenere escluse dal finanziamento le società agricole prive di dipendenti. In tale ottica, quindi, per la Società Agricola ILra, in quanto priva di dipendenti, l’assoggettamento assicurativo e contributivo avrebbe dovuto essere verificato esclusivamente in capo ai soci lavoratori, regolarmente iscritti alle competenti gestioni INPS e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi.
A conferma del fatto che la società ricorrente deve ritenersi ammissibile al finanziamento richiesto (relativo all’Asse di finanziamento 5 – Asse 5.1), si precisa che ove l’Avviso Pubblico abbia ritenuto di escludere dal finanziamento società prive di dipendenti lo ha chiarito claris verbis (richiama, a tal fine, l’art. 3 dell’Avviso Pubblico nella parte in cui precisa che “ i progetti di cui all’Allegato 1.2: non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci ”). L’Amministrazione, quindi, avrebbe illegittimamente introdotto un requisito ulteriore non previsto dalla lex specialis , estendendo erroneamente il contenuto dell’art. 3 a tutti gli assi dell’Avviso Pubblico.
Con un secondo motivo di diritto, recante “ Illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico ISI INAIL 2023 – Erronea esclusione per assenza di lavoratori subordinati – Discriminazione irragionevole delle forme organizzative e lavorative nelle imprese agricole ”, parte ricorrente contesta la propria esclusione dal finanziamento disposta sulla base della mancanza di dipendenti, ritenendo che in siffatto modo si determinerebbe una irragionevole discriminazione tra imprese “ identiche sotto il profilo sostanziale, ma diverse solo per la forma contrattuale dei soggetti che vi lavorano ”, in violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Precisa, poi, che pur non avendo formalmente alle proprie dipendenze lavoratori subordinati, l’attività aziendale è svolta dai soci lavoratori, i quali partecipano attivamente all’organizzazione e allo svolgimento delle attività agricole oggetto del progetto.
Con un terzo ordine di censure, recante “ Illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione, falsa ed errata interpretazione ed applicazione della lex specialis di cui agli artt. 7 comma 5 - precedente partecipazione di un socio a un bando ISI ”, la ricorrente contesta il segmento motivazionale del provvedimento nella parte in cui motiva l’esclusione dal finanziamento anche in ragione del fatto che “ la ditta individuale RA RL ha già ottenuto un finanziamento con il bando ISI 2021 ”, dal momento che il requisito previsto dall’art. 7, comma 5, dell’Avviso Pubblico ( i.e. “ non aver ottenuto (...) il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi, Isi Agricoltura 2019/2020, Isi 2021 e 2022 ”) deve riguardare esclusivamente il soggetto giuridico che presenta la domanda e non può essere esteso a soggetti terzi, ancorché soci, titolari di precedenti benefici. Nel caso di specie, infatti, il beneficio è stato concesso all’Impresa Individuale RA RL, soggetto giuridico diverso dalla Società Semplice Agricola ILra.
Con un ulteriore profilo di censura, poi, contesta che questo motivo di rigetto dell’istanza sarebbe stato opposto alla società richiedente solo con il provvedimento finale di rigetto, senza costituire oggetto della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Con il quarto motivo di ricorso, recante “ Illegittimità per eccesso di potere. Arbitrarietà. Irragionevolezza. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione del provvedimento impugnato ”, oltre a denunciare l’erronea ed arbitraria interpretazione del combinato disposto degli articoli 7 e 11 dell’Avviso Pubblico ISI 2023 e ad imputare all’Amministrazione un grave travisamento dei fatti ed una contraddittorietà e illogicità interna del provvedimento, la ricorrente contesta il provvedimento di esclusione dal finanziamento sotto il profilo motivazionale, in quanto fondato su considerazioni generiche e stereotipate, con conseguente grave violazione del diritto di difesa e del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Con il quinto motivo di diritto, recante “ Illegittimità del provvedimento per violazione di norme e principi costituzionali ”, parte ricorrente sostiene che l’interpretazione restrittiva fornita dall’INAIL si porrebbe in evidente contrasto con i principi costituzionali e, segnatamente, con il principio di uguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.), con la tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.), con la tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori (art. 38, comma 2, Cost.), con la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), con il riconoscimento del ruolo dei lavoratori nella gestione delle imprese (art. 46 Cost.) e con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Con l’ultimo motivo di diritto, recante “ Illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 dell’Avviso pubblico ISI INAIL 2023 – Tardività della verifica tecnica e dell’adozione del provvedimento di esclusione ”, la ricorrente postula un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento, ritenendo violato il termine per provvedere, dal momento che il provvedimento di esclusione è stato adottato in data 14 aprile 2025, oltre i 120 giorni dalla presentazione della domanda previsti dall’art. 19 dell’Avviso pubblico ISI 2023.
A giudizio del Collegio, il ricorso è fondato per le ragioni che innanzi si illustrano.
Il provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla procedura di finanziamento è espressamente fondato sulla violazione degli articoli 7 e 11 dell’Avviso Pubblico, in ragione del duplice rilievo che « tra i destinatari del finanziamento non sono previste le società agricole non titolari di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento » e che « la ditta individuale RA RL ha già ottenuto un finanziamento con il bando ISI 2021 (I1821- 000018) che configura un ulteriore motivo di esclusione per violazione della condizione posta dall’art.7 di “non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi, ISI Agricoltura 2019/202021, ISI 2021 e 2022 ”».
Quanto al primo aspetto, è fondata la censura con cui parte ricorrente deduce una errata e fuorviante interpretazione dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2023, dal momento che la circostanza che la società ricorrente non abbia posizioni assicurative e contributive riferite a dipendenti, ma solo quelle relative ai soci, non può ritenersi preclusiva della partecipazione alla procedura di finanziamento.
L’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2023 prevede che “ Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’articolo 6 del presente Avviso devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: (...) essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati); (...) Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all'attività di impresa oggetto del finanziamento ”.
Dalla piana lettura della disposizione dell’Avviso Pubblico emerge che il requisito della regolarità assicurativa e contributiva è richiesto non solo per i lavoratori delle imprese, ma anche per i soci che prestano la propria attività lavorativa per l’impresa, con ciò dovendosi ritenere ammesse alle procedure di finanziamento in questione anche quelle società che non hanno alle dipendenze lavoratori, ma che sono costituite dai soli soci. Tale impostazione ermeneutica è peraltro confermata, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, dalla previsione di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico nella parte in cui precisa che “ i progetti di cui all’Allegato 1.2: non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci ”, con ciò dovendosi ritenere assentibili tutti i residui progetti anche ove presentati da imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci.
In tal senso si è espresso recentemente anche il T.A.R. Toscana, sez. II, con la sentenza 13 marzo 2025 n. 470, precisando che “(...) se anche la società agricola richiedente (...) non è dotata di propri lavoratori dipendenti, ciò non esclude che la stessa, per poter operare, si avvalga dell’opera prestata dal proprio socio, e che costui eserciti comunque un’attività lavorativa, che merita di essere protetta al pari di quella del lavoratore subordinato. Tale logica appare del resto permeare lo stesso Avviso ISI 2018, in quanto lo stesso non richiede, tra i requisiti di ammissione, che il beneficiario occupi lavoratori dipendenti. Nel contempo, l’attività lavorativa del socio è direttamente contemplata dall’art. 7 dell’Avviso ISI 2018, che nell’individuare il requisito di partecipazione della regolarità contributiva, afferma esplicitamente che: «Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate INPS. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio». ”.
Orbene, dovendosi ritenere ammesse al finanziamento di cui all’avviso Pubblico ISI 2023 anche le società prive di dipendenti e risultando nel caso di specie incontestata la regolarità assicurativa e contributiva dei soci, risulta illegittimo il primo motivo di esclusione della ricorrente dalla procedura in questione.
Quanto all’ulteriore profilo di esclusione della società ricorrente in ragione del fatto che “ la ditta individuale RA RL ha già ottenuto un finanziamento con il bando ISI 2021 ”, in disparte la circostanza che, come eccepito nel ricorso, trattasi di motivazione nuova rispetto a quanto opposto con preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sono corrette le deduzioni attoree relative al fatto che la sussistenza della causa di esclusione dalla procedura per pregresso “ provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi, Isi Agricoltura 2019/2020, Isi 2021 e 2022 ” deve essere valutata con riferimento alla società che ha presentato l’istanza e, quindi, alla Società Semplice Agricola ILra, sussistendo un’alterità soggettiva rispetto alla invocata ditta individuale RA RL.
Anche sulla questione della alterità soggettiva tra la ditta individuale del socio e la società di persone si è pronunciato il T.A.R. Toscana, sez. II, con la sentenza 13 marzo 2025 n. 470, che ha così argomentato: “ Il finanziamento percepito dall’impresa individuale del signor FI nel 2016 non può infatti essere imputato alla società, attesa la palese diversità dei due soggetti. Invero, mentre la ditta individuale coincide a tutti gli effetti con l’imprenditore-persona fisica che ne è titolare, lo stesso non può dirsi per la società, sia pure di persone. La società in accomandita semplice presuppone invero una compagine societaria che ne detiene il capitale, e che esclude che la stessa possa essere identificata con alcuno dei soci medesimi, oltre che con la persona fisica che ne è legale rappresentante. La dimostrazione della suddetta affermazione, ove ve ne fosse bisogno, può ritrarsi dalle stesse norme che disciplinano le società di persone, e in particolare dall’art. 2266 c.c., che rende palese la differenza soggettiva tra la società di persone da un lato, e i soci ed amministratori dall’altro, prevedendo che: «la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi»; inoltre, l’art. 2267 c.c. evidenzia la separazione patrimoniale tra la società e i soci: «I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci […]»; mentre l’art. 2260 c.c. puntualizza la distinzione soggettiva tra società di persone ed amministratori: «[…] Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. […]». Anche in giurisprudenza, si è del resto affermato che: «la società di persone è dotata di una propria autonomia patrimoniale, oltre che di una soggettività distinta dai soci» (Cassazione civile, sezione tributaria, 21 gennaio 2021 n. 1225); «L'art. 2260 c.c. […] concede alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge o dall'atto costitutivo» (Tribunale di Roma, XVI, 8 luglio 2024 n. 11701); «Tra le società di persone, la società in accomandita semplice non è dotata di personalità giuridica; tuttavia essa costituisce un centro di interessi e di imputazione di rapporti giuridici distinti da quelli configurabili in capo ai singoli soci ed è dotata di autonomia patrimoniale e di capacità processuale: in ragione di questa specifica soggettività giuridica, distinta da quella dei singoli soci, nei giudizi instaurati la legittimazione passiva spetta, di norma, alla società e non ai singoli soci» (Corte d’Appello di Cagliari, I, 8 agosto 2022 n. 382) ”.
In conclusione, assorbite le restanti censure, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e riammissione della società ricorrente alla procedura di finanziamento di cui all’Avviso Pubblico ISI 2023.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia, con obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere alla ricorrente il contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con l’effetto conformativo della riammissione della società ricorrente alla procedura di finanziamento indetta con Avviso Pubblico ISI 2023.
Spese compensate, con obbligo dell’INAIL di rifondere alla ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
TE UP, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE UP | Italo CA |
IL SEGRETARIO