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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
r.g. n. 1860 /2024
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, premesso in diritto che lo strumento processuale di cui all'art. 696 cpc, quale species del genus dei mezzi di istruzione preventiva, ha natura cautelare ed è ammissibile al ricorrere dei presupposti del fumus e periculum, declinati in ragione della peculiarità dell'istituto ed identificabili:
a. nella probabilità che il mezzo di prova richiesto sia giudicato ammissibile e rilevante e,
dunque, ammesso ed assunto nel giudizio di merito, la quale va esclusa qualora si palesi fin da subito la radicale ed insanabile carenza di alcuno dei presupposti sostanziali o processuali della domanda di merito, mentre invece la probabile fondatezza della domanda stessa - ovvero la probabile esistenza del diritto sostanziale cautelato - non rappresenta requisito per l'ammissibilità del mezzo di istruzione preventiva;
b. nell'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, la quale ricorre quando l'attesa del momento normale per l'istruzione nel giudizio di merito impedirebbe o renderebbe più difficile assumere la prova con uguale fruttuosità, in ragione del fatto che lo stato dei luoghi sia destinato a venir meno od a mutare con il passare del tempo, o perché il preservarlo importerebbe oneri o costi sproporzionati, ovvero comprometterebbe l'accertamento della verità dei fatti;
ritenuto che
, nel caso di specie, appare evidente il ricorrere dei presupposti di legge per disporre l'accertamento tecnico preventivo richiesto, perché:
- sotto il profilo del fumus, appare evidente che l'accertamento tecnico richiesto si manifesterebbe ammissibile e rilevante nel giudizio di merito in funzione del quale il mezzo di istruzione preventiva è richiesto, con specifico riferimento all'indagine sulle cause dell'incendio verificatosi, ed in ragione delle posizioni sul punto radicalmente differenti assunte dalle parti in causa;
- sotto il profilo del periculum, poiché non appare contestato che, in conseguenza dell'incendio verificatosi, l'attività d'impresa delle ricorrenti non possa allo stato neppure parzialmente essere svolta, quantomeno presso gli impianti de quibus, sì che il protrarsi di tale condizione imporrebbe oneri o costi che è corretto ritenere sproporzionati rispetto alle condizioni delle parti, e che giustificano l'anticipazione dell'accertamento a momento anteriore la prossima necessaria modifica dello stato dei luoghi;
ritenuto infine che, quanto al perimetro dell'accertamento richiesto, si manifesta ammissibile e rilevante disporre che esso comprenda
(i) le indagini richieste da parte ricorrente ma anche dalle parti resistenti circa la individuazione delle cause dell'incendio per cui è lite, considerando anche gli interventi e le opere eseguite da tutte le parti del presente giudizio;
(ii) l'indagine volta alla estrazione della memoria del PLC di gestione dell'essiccatoio per cui è causa, al fine di verificare l'attendibilità e l'integrità dei dati in esso contenuti, richiesta dalla convenuta in ragione del fatto che anche sull'esame di dati estratti dal detto PLC appaiono fondate le CP_1
considerazioni tecniche di parte ricorrente;
e non anche, invece,
(a) il profilo della quantificazione del danno, dal momento che, quanto al danno diretto cagionato sull'essiccatoio, esso non è oggetto della ipotetica domanda risarcitoria che la ricorrente dichiara di voler proporre in giudizio, sì che difetta ogni strumentalità del mezzo istruttorio preventivo richiesto;
quanto ai danni indiretti, non appare contestato in causa che le conseguenze dannose derivanti dall'incendio non siano, di fatto, ancora stabilizzate;
né
(b) l'indagine - richiesta dalla terza chiamata (dalla ) - sulla CP_2 Controparte_3
riconducibilità dei danni ad “opere in costruzione” ovvero a “cose sulle quali si eseguono lavori”, poiché non è stato neppure allegato che l'essiccatoio danneggiato sia una “opera in costruzione”, e poiché, a monte, il giudizio di merito in funzione del quale l'ATP è richiesto non attiene al risarcimento dei “danni materiali subiti dall ”, bensì solo ai “danni patrimoniali indiretti Parte_1
patiti e patiendi” (ricorso, §§ 45 e 46); né
(c) le ulteriori indagini richieste dalla convenuta , diverse da quelle riversate nel quesito CP_2
formulato in dispositivo e comunque ricomprese nell'indagine sulle cause dell'incendio, con particolare riferimento alle caratteristiche ed alla formazione del personale dei soggetti giuridici intervenuti, perché esplorative in quanto non sorrette da allegazioni specifiche circa la loro rilevanza anche eziologica nell'evento per cui è causa;
p.q.m.
dispone l'accertamento tecnico, richiesto da parte ricorrente, sul seguente quesito:
“Letti gli atti ed i documenti di causa ed esperita ogni opportuna indagine di cui al primo comma dell'art. 194 cpc con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire rilievi, provveda il consulente d'ufficio, previa eventuale nomina di ausiliare esperto in materia informatica (da comunicare alle parti via mail o PEC), nel contraddittorio con le parti ovvero i rispettivi consulenti tecnici:
1) a descrivere lo stato dei luoghi, e le caratteristiche tecniche e di impiego dell'essiccatoio oggetto di causa, anche all'epoca dell'incendio;
2) ad estrarre ogni informazione utile al giudizio dalla memoria del PLC di gestione dell'essiccatoio per cui è causa, al fine di verificare l'attendibilità e l'integrità dei dati in esso contenuti;
3) a ricostruire la dinamica dell'incendio per cui è causa e ad individuare le cause dell'incendio medesimo;
4) a descrivere e ricostruire le opere e gli interventi eseguiti sull'essiccatoio dalla convenuta
e a determinare se ed in che misura l'esecuzione di tali interventi Controparte_4
ovvero la loro non corretta esecuzione abbia avuto incidenza nella causazione dell'incendio;
5) a descrivere e ricostruire le opere e gli interventi eseguiti sull'essiccatoio dalla convenuta
e a determinare se ed in che misura l'esecuzione di tali interventi ovvero la loro CP_1
non corretta esecuzione abbia avuto incidenza nella causazione dell'incendio;
6) a ricostruire il comportamento tenuto da parte ricorrente, in occasione dell'incendio ed anche nell'immediatezza dell'evento, in considerazione delle difese delle parti convenute, ed a verificare se, ed in che misura, abbia a sua volta avuto incidenza nella causazione dell'incendio; nomina ctu l'ing. iscritto all'albo ctu di questo Tribunale;
Persona_1 visto l'art. 193 co. 2 cpc mod. dal d.l. 149/2022, assegna al ctu nominato termine di dieci giorni dalla comunicazione di questo provvedimento per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale (non sono consentite forme alternative quali il deposito di atto in forma cartacea in
Cancelleria, ovvero l'inoltro di pec) contenente l'espressa manifestazione della volontà di accettare l'incarico conferito e, in caso di accettazione, la prestazione del seguente giuramento, a norma dell'art. 193 co. 1 cpc: “giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni che mi vengono affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”; assegna alle parti lo stesso termine di dieci giorni dalla comunicazione di questo provvedimento per la nomina di eventuale CTP, copia della quale nomina dovrà essere inviata anche al CTU;
autorizza le parti, nell'eventualità di nomina da parte del CTU di un ausiliare in materia informatica, di provvedere alla nomina di una proprio secondo CTP esperto in materia informatica entro lo stesso termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione della nomina dell'ausiliare da parte del CTU;
fissa il seguente calendario delle operazioni peritali: ₋ 28.4.2025 per l'invio della bozza alle parti;
₋ 16.5.2025 per l'invio di eventuali osservazioni di parte al ctu;
₋ 30.5.2025 per il deposito dell'elaborato peritale;
pone provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido tra loro fondo spese dell'importo di €
1.000,00 oltre accessori;
dichiara definito il presente giudizio.
Si comunichi.
Rovigo, 12/02/2025 il Giudice dott. Pier Francesco Bazzega
SEZIONE PRIMA
r.g. n. 1860 /2024
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, premesso in diritto che lo strumento processuale di cui all'art. 696 cpc, quale species del genus dei mezzi di istruzione preventiva, ha natura cautelare ed è ammissibile al ricorrere dei presupposti del fumus e periculum, declinati in ragione della peculiarità dell'istituto ed identificabili:
a. nella probabilità che il mezzo di prova richiesto sia giudicato ammissibile e rilevante e,
dunque, ammesso ed assunto nel giudizio di merito, la quale va esclusa qualora si palesi fin da subito la radicale ed insanabile carenza di alcuno dei presupposti sostanziali o processuali della domanda di merito, mentre invece la probabile fondatezza della domanda stessa - ovvero la probabile esistenza del diritto sostanziale cautelato - non rappresenta requisito per l'ammissibilità del mezzo di istruzione preventiva;
b. nell'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, la quale ricorre quando l'attesa del momento normale per l'istruzione nel giudizio di merito impedirebbe o renderebbe più difficile assumere la prova con uguale fruttuosità, in ragione del fatto che lo stato dei luoghi sia destinato a venir meno od a mutare con il passare del tempo, o perché il preservarlo importerebbe oneri o costi sproporzionati, ovvero comprometterebbe l'accertamento della verità dei fatti;
ritenuto che
, nel caso di specie, appare evidente il ricorrere dei presupposti di legge per disporre l'accertamento tecnico preventivo richiesto, perché:
- sotto il profilo del fumus, appare evidente che l'accertamento tecnico richiesto si manifesterebbe ammissibile e rilevante nel giudizio di merito in funzione del quale il mezzo di istruzione preventiva è richiesto, con specifico riferimento all'indagine sulle cause dell'incendio verificatosi, ed in ragione delle posizioni sul punto radicalmente differenti assunte dalle parti in causa;
- sotto il profilo del periculum, poiché non appare contestato che, in conseguenza dell'incendio verificatosi, l'attività d'impresa delle ricorrenti non possa allo stato neppure parzialmente essere svolta, quantomeno presso gli impianti de quibus, sì che il protrarsi di tale condizione imporrebbe oneri o costi che è corretto ritenere sproporzionati rispetto alle condizioni delle parti, e che giustificano l'anticipazione dell'accertamento a momento anteriore la prossima necessaria modifica dello stato dei luoghi;
ritenuto infine che, quanto al perimetro dell'accertamento richiesto, si manifesta ammissibile e rilevante disporre che esso comprenda
(i) le indagini richieste da parte ricorrente ma anche dalle parti resistenti circa la individuazione delle cause dell'incendio per cui è lite, considerando anche gli interventi e le opere eseguite da tutte le parti del presente giudizio;
(ii) l'indagine volta alla estrazione della memoria del PLC di gestione dell'essiccatoio per cui è causa, al fine di verificare l'attendibilità e l'integrità dei dati in esso contenuti, richiesta dalla convenuta in ragione del fatto che anche sull'esame di dati estratti dal detto PLC appaiono fondate le CP_1
considerazioni tecniche di parte ricorrente;
e non anche, invece,
(a) il profilo della quantificazione del danno, dal momento che, quanto al danno diretto cagionato sull'essiccatoio, esso non è oggetto della ipotetica domanda risarcitoria che la ricorrente dichiara di voler proporre in giudizio, sì che difetta ogni strumentalità del mezzo istruttorio preventivo richiesto;
quanto ai danni indiretti, non appare contestato in causa che le conseguenze dannose derivanti dall'incendio non siano, di fatto, ancora stabilizzate;
né
(b) l'indagine - richiesta dalla terza chiamata (dalla ) - sulla CP_2 Controparte_3
riconducibilità dei danni ad “opere in costruzione” ovvero a “cose sulle quali si eseguono lavori”, poiché non è stato neppure allegato che l'essiccatoio danneggiato sia una “opera in costruzione”, e poiché, a monte, il giudizio di merito in funzione del quale l'ATP è richiesto non attiene al risarcimento dei “danni materiali subiti dall ”, bensì solo ai “danni patrimoniali indiretti Parte_1
patiti e patiendi” (ricorso, §§ 45 e 46); né
(c) le ulteriori indagini richieste dalla convenuta , diverse da quelle riversate nel quesito CP_2
formulato in dispositivo e comunque ricomprese nell'indagine sulle cause dell'incendio, con particolare riferimento alle caratteristiche ed alla formazione del personale dei soggetti giuridici intervenuti, perché esplorative in quanto non sorrette da allegazioni specifiche circa la loro rilevanza anche eziologica nell'evento per cui è causa;
p.q.m.
dispone l'accertamento tecnico, richiesto da parte ricorrente, sul seguente quesito:
“Letti gli atti ed i documenti di causa ed esperita ogni opportuna indagine di cui al primo comma dell'art. 194 cpc con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire rilievi, provveda il consulente d'ufficio, previa eventuale nomina di ausiliare esperto in materia informatica (da comunicare alle parti via mail o PEC), nel contraddittorio con le parti ovvero i rispettivi consulenti tecnici:
1) a descrivere lo stato dei luoghi, e le caratteristiche tecniche e di impiego dell'essiccatoio oggetto di causa, anche all'epoca dell'incendio;
2) ad estrarre ogni informazione utile al giudizio dalla memoria del PLC di gestione dell'essiccatoio per cui è causa, al fine di verificare l'attendibilità e l'integrità dei dati in esso contenuti;
3) a ricostruire la dinamica dell'incendio per cui è causa e ad individuare le cause dell'incendio medesimo;
4) a descrivere e ricostruire le opere e gli interventi eseguiti sull'essiccatoio dalla convenuta
e a determinare se ed in che misura l'esecuzione di tali interventi Controparte_4
ovvero la loro non corretta esecuzione abbia avuto incidenza nella causazione dell'incendio;
5) a descrivere e ricostruire le opere e gli interventi eseguiti sull'essiccatoio dalla convenuta
e a determinare se ed in che misura l'esecuzione di tali interventi ovvero la loro CP_1
non corretta esecuzione abbia avuto incidenza nella causazione dell'incendio;
6) a ricostruire il comportamento tenuto da parte ricorrente, in occasione dell'incendio ed anche nell'immediatezza dell'evento, in considerazione delle difese delle parti convenute, ed a verificare se, ed in che misura, abbia a sua volta avuto incidenza nella causazione dell'incendio; nomina ctu l'ing. iscritto all'albo ctu di questo Tribunale;
Persona_1 visto l'art. 193 co. 2 cpc mod. dal d.l. 149/2022, assegna al ctu nominato termine di dieci giorni dalla comunicazione di questo provvedimento per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale (non sono consentite forme alternative quali il deposito di atto in forma cartacea in
Cancelleria, ovvero l'inoltro di pec) contenente l'espressa manifestazione della volontà di accettare l'incarico conferito e, in caso di accettazione, la prestazione del seguente giuramento, a norma dell'art. 193 co. 1 cpc: “giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni che mi vengono affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”; assegna alle parti lo stesso termine di dieci giorni dalla comunicazione di questo provvedimento per la nomina di eventuale CTP, copia della quale nomina dovrà essere inviata anche al CTU;
autorizza le parti, nell'eventualità di nomina da parte del CTU di un ausiliare in materia informatica, di provvedere alla nomina di una proprio secondo CTP esperto in materia informatica entro lo stesso termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione della nomina dell'ausiliare da parte del CTU;
fissa il seguente calendario delle operazioni peritali: ₋ 28.4.2025 per l'invio della bozza alle parti;
₋ 16.5.2025 per l'invio di eventuali osservazioni di parte al ctu;
₋ 30.5.2025 per il deposito dell'elaborato peritale;
pone provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido tra loro fondo spese dell'importo di €
1.000,00 oltre accessori;
dichiara definito il presente giudizio.
Si comunichi.
Rovigo, 12/02/2025 il Giudice dott. Pier Francesco Bazzega