Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11157 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04200/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4200 del 2024, proposto da
Roberto GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6.12.2023 (prat. n. 423/VP/2018) con la quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento; del decreto ministeriale del 28.12.2023, con cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’incarico di VPO della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 116/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’avv. Roberto GA ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6.12.2023 (prat. n. 423/VP/2018) con la quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento; del decreto ministeriale del 28.12.2023, con cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’incarico di VPO della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 116/2017.
In sintesi è accaduto: che in data 10.1.2018 il ricorrente, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento, ha trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale la “ dichiarazione relativa ad eventuali cause di incompatibilità ”, indicando di “ avere rapporti di coniugio con altro magistrato onorario in servizio presso lo stesso ufficio di appartenenza e di esercitare la professione forense innanzi al Tribunale ordinario di Agrigento - Sezione Lavoro – Civile ”; che a seguito di tale dichiarazione in data 8.2.2018 il Presidente della Corte di Appello di Palermo ha contestato al ricorrente la sussistenza della causa d'incompatibilità di cui all'art. 5, comma 4 del d.lgs. 116/2017 (“ in quanto coniugato con altro magistrato onorario in servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento ”): profilo, nondimeno, la cui sussistenza è stata esclusa con delibera del 6.10.2020, restando, di contro, soggetta a verifica la possibile sussistenza della causa di incompatibilità riconducibile all'esercizio della professione forense nel circondario; che, infatti, con nota del 19.11.2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ha contestato al ricorrente la predetta incompatibilità; che, pertanto, attivato il contraddittorio, il ricorrente ha respinto l’addebito in questione (memoria difensiva del 26.11.2020), evidenziando, nel contempo, la volontà di rimettere i mandati delle controversie eventualmente risultanti; che, però, il predetto Procuratore ha trasmesso gli atti alla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Palermo con proposta di decadenza del ricorrente ai sensi degli artt. 21 e 5 del d.lgs. 116/2017.
E’, inoltre, emerso, a seguito di specifica istruttoria fondata sull’acquisizione di informazioni dalla cancelleria del Tribunale di Agrigento (nota dirigenziale del 9.2.2021), che “ alla data del 4 febbraio 2021, esistevano n. 4 procedimenti (n. 1 nel settore civile e n. 3 nel settore lavoro) pendenti, nei quali il magistrato onorario risultava essere procuratore costituito ”; cosicché, nella seduta dell’8.4.2021, la Sezione autonoma ha disposto la convocazione del ricorrente alla successiva seduta del 6.5.2021 al fine di deliberare “ in ordine alla proposta di decadenza del dott. Roberto GA dall'incarico di viceprocuratore onorario ”: decisione in vista della quale sarebbe emerso che il ricorrente, “ dalla data della dichiarazione di incompatibilità, resa in data 10 gennaio 2018, aveva svolto nel complesso, le funzioni di procuratore costituito nell'ambito di n. 14 procedimenti, di cui n. 5 nel settore civile e n. 9 nel settore lavoro, come da attestazioni dei Funzionari della Cancelleria Civile e della Cancelleria della Sezione Lavoro del 26 aprile 2021 ”; a ciò ha fatto seguito la nota del 30.4.2021, con cui il ricorrente ha comunicato “ di avere provveduto alla rinuncia di tutti i mandati difensivi in epoca precedente alla notifica della convocazione disposta dal Consiglio giudiziario nella seduta dell'8 aprile 2021, dichiarando altresì di non aver alcuna causa pendente come procuratore costituito ed allegando la relativa certificazione del Tribunale di Agrigento ”; ed ha soggiunto, per il tramite dei propri difensori, che “ l'esistenza di un numero ridottissimo di cause pendenti dinanzi al Tribunale di Agrigento non apparisse idonea a giustificare un'eventuale decadenza dall'ufficio ”, soprattutto alla luce del fatto che “ essendo stata rimossa la causa di incompatibilità, (…) non si sarebbe più dovuta disporre la decadenza, tenuto altresì conto della circostanza che trattavasi di risalenti e sporadici incarichi che non hanno determinato interferenza con le funzioni di magistrato onorario né hanno costituito abituale e continuativo esercizio della professione forense nel circondario di Agrigento ”; e, da ultimo, significando che “ l’esercizio della professione forense del dott. GA nel circondario non pareva integrare alcuna concreta ed effettiva lesione dell'immagine e dell'indipendenza della magistratura né ha mai cagionato alcun nocumento al regolare andamento dei servizi d'Ufficio ”.
A consuntivo degli elementi di valutazione, il CSM ha rilevato che “ il dott. GA abbia sempre svolto attività forense in modo effettivo, sia alla data della dichiarazione di incompatibilità in cui egli stesso rappresentava di svolgere attività forense, che successivamente In tal senso depongono gli esiti degli accertamenti demandati alla Guardia di Finanza - Sezione di P.G. - e trasmessi, da ultimo, dal Procuratore della Repubblica f.f. di Agrigento con nota del 13 luglio 2023 da cui risulta che il GA ha concretamente svolto attività forense nel corso degli anni. Tanto basta a determinare la decadenza del magistrato onorario ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 116 del 2017 a mente del quale: “il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei presupposti per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità” ”.
Ad ulteriore avallo dei ravvisati presupposti per la decadenza ha osservato che “ sin dall'assunzione dell'incarico, il dott. GA abbia sempre svolto attività forense così che lo stesso deve essere dichiarato decaduto in forza del combinato disposto degli artt. 21 e 5 d.lgs. 116 del 2017 versando, al momento della assunzione dell'incarico, ed anche negli anni successivi, in una situazione di radicale incompatibilità, non potendo, come detto, assumere rilevanza l'entità circoscritta delle cause in cui ha espletato mandato difensivo o il fatto che in un momento successivo il magistrato onorario si sia adoperato per tentare di eliminare la causa di incompatibilità rinunciando ai mandati difensivi. Anzi, a tal riguardo, non può non evidenziarsi che persino nell'anno 2023 il dott. GA risulta avere svolto attività forense in un procedimento instaurato davanti al Giudice di Pace e definito in tempi assai rapidi (trattasi del procedimento nr. 626/2023 iscritto in data 24/02/2023 e definito in data 31/03/2023), evenienza che appare concretamente incompatibile con l'asserita volontà di eliminare la situazione di incompatibilità. D'altra parte, appare circostanza allarmante, sotto questo aspetto, e certo degna di nota, quella per cui il dott. GA, di recente, e proprio in costanza del presente procedimento, non ha esitato a candidarsi alle elezioni quale componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, pur risultando, all'esito, non eletto. Si tratta di circostanza che denota la volontà di non dismettere certo, nel medesimo circondario, il proprio ruolo di avvocato e le attività ad esso connesse ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 21 d.lgs. n. 116/2017 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della delibera CSM del 15 novembre 2017 – insussistenza dell’incompatibilità effettiva e non meramente formale – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza – ingiustizia manifesta ”.
In prima battuta, il ricorrente ha sostenuto che la contestazione sarebbe erronea sull’assunto che, nel proprio caso, si tratterebbe “ di una incompatibilità prevista per gli Avvocati e non per i Magistrati onorari ”, opponendo che “ per i magistrati onorari, invece, vige la diversa incompatibilità prevista dall’art. 5 comma 2 d.lgs. n. 116/2017 che inibisce lo svolgimento dell’attività di magistrato onorario a chi eserciti l’attività professionale di avvocato davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario nel quale il Magistrato onorario svolge le sue funzioni ” (cfr. pag. 8).
2°) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 21 d.lgs. n. 116/2017 in relazione all’avvenuta conferma del ricorrente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1 comma 629 L. n. 234/2021 – violazione degli artt. 21 quinquies, 21 octies e 21 novies L. n. 241/1990 – violazione dell’art. 11 comma 10 e dell’art. 13 della circolare CSM del 15 novembre 2017 – dichiarazione di decadenza per fatti antecedenti alla conferma fino ai settanta anni di età disposta con delibera CSM del 14 dicembre 2023 nonostante la rimozione delle asserite incompatibilità – omessa valutazione della rimozione delle cause di incompatibilità – omesso trasferimento per rimuovere l’incompatibilità eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza – ingiustizia manifesta ”.
Il ricorrente ha soggiunto che “ sia la delibera del CSM impugnata che il DM che le ha dato attuazione sono intervenuti dopo la conferma del ricorrente disposta con delibera CSM del 14 dicembre 2022 (…) nella quale, a differenza della precedente delibera CSM del 21 luglio 2021 di conferma in servizio (…) fino al 31 maggio 2024 (…), non esprimeva alcuna riserva sulla verifica della eventuale sussistenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 116/2017 ”; e che, quindi, “ la decadenza dal servizio per sussistenza di incompatibilità disposta con la delibera CSM si sostanzia in una revoca della delibera di conferma della permanenza in servizio del ricorrente come VPO fino a settanta anni di età in violazione di ogni norma sulla revoca dei provvedimenti amministrativi ” (cfr. pag. 11).
Ha, pertanto, stigmatizzato che “ il CSM pur avendo preso atto che tutti gli episodici procedimenti civili (incluso quello del 2023 davanti al GDP) si erano conclusi e che, quindi, non sussisteva alcuna incompatibilità avendo anche rinunciato il ricorrente ai mandati, non dichiarava il non luogo a procedere trasmettendo gli atti al Procuratore generale per l’instaurazione dell’eventuale e diverso procedimento di revoca, ma “forzava la mano” dichiarando direttamente la decadenza in manifesto eccesso di potere e violazione di legge, costituiti dalla violazione delle regole che esso CSM si era dato con la menzionata circolare ”; e, in aggiunta, che l’organo di autogoverno non avrebbe neppure provveduto “ sulla domanda di trasferimento ripetutamente presentata dal ricorrente fin dalla dichiarazione di incompatibilità del 10 gennaio 2018 e ripetuta in ogni memoria difensiva proposta nel procedimento di decadenza e finanche in data 2 febbraio 2024 ” (cfr. pag. 12).
3°) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 21 d.lgs. n. 116/2017 in relazione all’omessa contestazione dell’asserito patrocinio in una causa davanti al GDP di Agrigento – insussistenza del fatto – omessa contestazione della candidatura alle elezioni del COA di Agrigento – irrilevanza della candidatura quale atto di esercizio di attività professionale – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza – ingiustizia manifesta ”.
Da ultimo, ha dedotto che gli episodi sulla scorta dei quali sarebbe stata pronunciata la decadenza sarebbero stati accertati “ di ufficio ma fuori da qualsiasi partecipazione al procedimento del dott. GA mediante l’impiego della Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza presso la Procura di Agrigento in modo del tutto esorbitante dalle attribuzioni di quest’ultima dalle funzioni proprie della polizia giudiziaria ”; una modalità di accertamento che avrebbe privato il ricorrente “ dei più basilari diritti di partecipazione al procedimento di decadenza, trasformato in sostanza in un procedimento disciplinare-penale, con la conseguenza che egli solo ex post – ossia con il presente ricorso – poteva manifestare tutto il suo disappunto per un siffatto modo di procedere e chiarire i veri fatti senza rinuncia alcuna alle eccezioni di nullità per violazione di legge ed eccesso di potere dovute alla mancata contestazione dei dedotti episodi (patrocinio nella detta causa davanti al GDP e candidatura infruttuosa alle elezioni del COA di Agrigento) ” (cfr. pag. 13).
Senza contare che per uno dei predetti contenziosi la difesa del ricorrente sarebbe stata soltanto formale, in quanto la professionista che aveva effettivamente curato l’attività di difesa, “ prima di diventare avvocato “integrato” il 28 aprile 2020, era iscritta all’albo come “abogado” con la conseguente necessità, ai sensi del d.lgs. n. 96/2001 attuativo cella direttiva 98/5/CE, di svolgere la professione presso lo studio di un collega iscritto al locale albo forense che, nel caso di specie, era il ricorrente il cui nominativo era rimasto poi in alcuni degli atti utilizzati come modelli ” (cfr. pag. 14).
Il ricorrente ha, infine, fatto riserva di proporre domanda di risarcimento del danno derivante dall’adozione dell’impugnato provvedimento.
Si sono congiuntamente costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia (20.4.2024).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 4 giugno 2025, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 3.5.2025 le Amministrazioni resistenti hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato; e, nel merito, hanno opposto che “ la condotta contestata al ricorrente, legata al fatto di aver svolto nel tempo ed in relazione ad una nutrita serie di procedimenti (da ultimo anche nel 2023) l’attività forense dinanzi al Tribunale di Agrigento, circostanze queste non smentite dal ricorrente, integra dunque l’ipotesi contemplata all’art. 5 del d.lgs. n. 116 del 2017 ed in particolare di quella contestata al comma 3 del medesimo decreto legislativo ” (cfr. pag. 17); e che, comunque, il ricorrente avrebbe concretamente svolto un’attività professionale “ che il Consiglio Superiore ha correttamente ritenuto non occasionale e rispetto alla quale, l’ulteriore condotta del 2023 (acquisita attraverso i successivi accertamenti disposti dal Procuratore della Repubblica di Agrigento) è stata dalla delibera valorizzata quale conferma ulteriore del disinteresse del ricorrente per la disciplina sulle incompatibilità avendo lo stesso, ancora nel 2023 e nonostante le precedenti contestazioni, continuato a svolgere attività professionale al medesimo preclusa in virtù delle funzioni onorarie svolte presso la Procura della Repubblica di Agrigento ” (cfr. pag. 18);
- nella replica del 14.5.2025 il ricorrente ha contestato la tardività della memoria della difesa erariale ed ha evidenziato che il CSM “ avrebbe dovuto – quanto meno – essere considerata la spontanea rinuncia ai mandati da parte del ricorrente che aveva determinato la cessazione di ogni attività professionale, risultando tutte le attività concluse al momento dell’emissione del DM di decadenza impugnato e, di conseguenza, non più attuali. (…) Quest’ultimo requisito, ossia l’attualità, è necessaria proprio per l’assenza di natura sanzionatoria del procedimento di decadenza, in quanto non aveva rilevanza alcuna l’attività professionale davanti agli uffici giudiziari del circondario per la quale sia cessato l’esercizio, come nel caso in esame, al momento della delibera del CSM e, inoltre, al momento di emissione del già menzionato DM di decadenza ” (cfr. pag. 3); in ogni caso, ha contestato l’automaticità dell’effetto decadenziale, deducendo “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 comma 1 d.lgs. n. 116/2017 nella parte in cui prevede la decadenza quale unica ed automatica conseguenza quando sopravviene la causa di incompatibilità dell’esercizio professionale da parte del magistrato onorario ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, senza la possibilità – per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 51/2025 – di applicare le conseguenze previste nei casi di scarsa rilevanza del fatto o l’ammonimento o la sospensione temporanea dalle funzioni per minore gravità previste dall’art. 30 sexies d.lgs. n. 116/2017 come introdotto dall’art. 1 L. n. 51/2025, per violazione degli artt. in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui prevede che sia sottratta al CSM la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della conseguenza ” (cfr. pagg. 10 – 11).
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo, essendo emerso, dall’istruttoria procedimentale, che il ricorrente “ alla data del 4 febbraio 2021, esistevano n. 4 procedimenti (n. 1 nel settore civile e n. 3 nel settore lavoro) pendenti, nei quali il magistrato onorario risultava essere procuratore costituito ”; e, a seguito di ulteriori accertamenti, che “ dalla data della dichiarazione di incompatibilità, resa in data 10 gennaio 2018, aveva svolto nel complesso, le funzioni di procuratore costituito nell'ambito di n. 14 procedimenti, di cui n. 5 nel settore civile e n. 9 nel settore lavoro, come da attestazioni dei Funzionari della Cancelleria Civile e della Cancelleria della Sezione Lavoro del 26 aprile 2021 ”.
E’, pertanto, provato che il ricorrente ha esercitato la professione forense in un arco di tempo antecedente al 10.1.2018 e perdurante (quanto meno) al 4.2.2021: cioè, anche dopo che, come si legge nell’impugnata deliberazione, “ il dott. GA in data 26 novembre 2020 depositava una memoria difensiva nella quale negava la circostanza dell'esercizio della professione forense nel circondario del Tribunale di Agrigento e nel caso in cui fossero risultate pendenti ancora cause da lui patrocinate assumeva l'obbligo di rimettere i mandati ”.
Pertanto, è sostanziata la condotta trasfusa nell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 116/2017, secondo cui “ gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio ”.
Non è, invece, applicabile alla situazione fattuale sopra illustrata la disciplina di cui al precedente comma 2, secondo cui “ gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ”.
La differenza tra le due previsione è, ad avviso del Collegio, piana e inequivoca: il comma 3, applicato nella specie, riguarda gli avvocati che, come appunto il ricorrente, già “ svolgono le funzioni di magistrato onorario ”; laddove il comma 2 riguarda la difesa ipotesi di preclusione di un (futuro) svolgimento delle funzioni di giudice onorario da parte di avvocati (“ non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario ”).
Parimenti infondato è il secondo motivo, dovendosi richiamare i plurimi precedenti della Sezione (cfr. sentenze 28 febbraio 2025, n. 4441; 20 giugno 2024, n. 12575; 12 febbraio 2024, n. 2724), nei quali è stato evidenziato che con la legge n. 57/2016, recante la “ delega al Governo per la riforma organica per la magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ”, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, per quanto più interessa i fatti di causa, a regolamentare proprio i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio (art. 1, lett. i); e, mediante il d.lgs. 116/2017, il Governo ha dato attuazione alla delega legislativa per conferire definitezza al quadro di diritto positivo riguardante i casi di decadenza dall’incarico, di revoca o di dispensa dal servizio del giudice onorario, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 10.
Ed infatti, all’art. 21, commi da 1 a 5 del d.lgs. 116/17, rubricata “ decadenza, dispensa e revoca ”, sono stati espressamente individuati i fatti che danno luogo a detti provvedimenti, nonché il procedimento con il quale essi devono essere adottati, prevedendone espressamente il carattere partecipato (comma 9).
Nella specie, tale disposizione prevede, al comma 1, che “ il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità ”, queste ultime espressamente regolate dal precedente art. 5.
In giurisprudenza la decadenza è stata “ intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio) ”; e “ non presenta, invece, nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: (…) della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa ” (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 11 settembre 2020, n. 18).
Per tali ragioni, tale provvedimento è connotato dalla produzione di un effetto ipso iure : effetto che determina l’impossibilità di accomunarlo, come infondatamente prospettato dal ricorrente, alla diversa fattispecie della revoca, quest’ultima disciplinata dall’art. 21, comma 2 (“ il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura ”), nella quale, di contro, può assumere rilevanza un apprezzamento in concreto (“ nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'incarico, il giudice amministrativo deve limitare il proprio sindacato ad un esame estrinseco della ragionevolezza della misura adottata dall'organo di autogoverno della magistratura alla luce dei presupposti considerati, non potendo sostituire una propria valutazione, in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, oppure al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico, ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi, se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal CSM si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2466; TAR Lazio, 10 dicembre 2020, n. 13312; id. 24 maggio 2017, n. 6137).
Pertanto, il precedente di questo Tribunale (5 febbraio 2024, n. 2148) è da ritenere inconferente ai fini del decidere; senza contare che, in ogni caso, tale pronuncia è stata riformata dal giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8212).
Neppure coglie nel segno il terzo ed ultimo motivo.
La consistenza dell’attività professionale non è stata contestata dal ricorrente e, pertanto, integra una circostanza pacifica ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.: il che depone per il (parziale) rigetto del terzo motivo, salvo quanto si dirà appresso.
Opinabili restano gli apprezzamenti circa l’effettivo apporto d’opera professionale: profilo che, alla luce dell’automaticità dell’effetto decadenziale, nulla rileva.
Né sono ravvisabili i profili di (presunta) illegittimità costituzionale.
L’art. 21, comma 1 del d.lgs. 116/2017 costituisce puntuale attuazione della delega di cui alla legge 57/2016, la quale all’art. 1, comma 1 ha prescritto al legislatore delegato di “ operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario ” (lett. d) e di “ regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio ” (lett. i); la sopra citata disposizione ha, pertanto, sostanziato una quasi letterale riproposizione della legge delega (art. 2, rubricato “ criteri e principi direttivi ”, in cui è previsto che “ nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (…) c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio ”).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in €. 1.500,00, oltre accessori, che il ricorrente dovrà corrispondere al Consiglio Superiore della Magistratura; restano compensate le spese processuali nei confronti del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori, in favore del Consiglio Superiore della Magistratura; compensate le spese processuali nei confronti del Ministero della Giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO