CASS
Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2024, n. 13087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13087 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere UC RO;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità per rinuncia al ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 29 MAR. 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13087 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RO UC Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di più reati tributari, di un'imbarcazione Pershing 54 modello D2840LE403, Shadow II, alla Sea Rent s.r.I., di cui è legale rappresentante NI LO ma ritenuta nella disponibilità dell'indagato FA Coscione. 2. Il difensore del legale rappresentante della società Sea Rent S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione, senza alcuna indicazione delle ragioni della rinuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/02/2024.
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità per rinuncia al ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 29 MAR. 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13087 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RO UC Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di più reati tributari, di un'imbarcazione Pershing 54 modello D2840LE403, Shadow II, alla Sea Rent s.r.I., di cui è legale rappresentante NI LO ma ritenuta nella disponibilità dell'indagato FA Coscione. 2. Il difensore del legale rappresentante della società Sea Rent S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione, senza alcuna indicazione delle ragioni della rinuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/02/2024.