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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3209/2023 RG
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66, Parte_1
presso la sede legale dell'ente unitamente agli avv.ti Eduardo Martucci e Giovanni Rajola Perscarini che la rappresentano e la difendono in virtù delle procure alle liti apposte in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
[... in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come da mandato in calce al ricorso CP_1
monitorio, dall'avv. Vincenzo Guida
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 706/2023 del 8.5.2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: come da atti e verbali d'udienza del 6.2.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 706/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 8.5.2023, attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva CP_1
somma di euro 12.096,10 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie erogate nei mesi di Febbraio e Giugno dell'anno 2013.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati per le prestazioni odontoiatriche relative all'anno 2013, e quindi non ricomprese nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
In particolare, l' deduceva che il contratto di accreditamento, stipulato tra le parti Parte_2
nell'anno 2012 ( con fissazione del tetto di spesa anche per le prestazioni da erogarsi nell'anno
2013), sarebbe stato integrato – in ottemperanza al Decreto n. 123 del 10.10.2012 emesso dal
Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione Campania -con un addendum nel medesimo anno 2012, prevedente una riduzione, nella misura del 1,7 %, del tetto di spesa già stabilito per l'anno 2013; riduzione, nell'assunto di essa opponente, debitamente accettata dalla struttura oggi opposta mercè sottoscrizione del cennato addendum.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
2 Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e instando per il relativo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione spiegata dalla non è fondata e va rigettata, per i motivi che seguono. Parte_2
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261); orbene, la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, non è contestato che l'opposta quale soggetto accreditato con CP_1
l' opponente, sia autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge Controparte_2
833/78; nonché che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2013 (cfr. all. alla produzione della società opposta).
Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate ( rispettivamente, nei mesi di Febbraio e Giugno del 2013) in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per le prestazioni odontoiatriche.
Segnatamente, l'opponente ha rilevato che, come sopra anticipato, il contratto di accreditamento, stipulato tra le parti nell'anno 2012 ( con fissazione del tetto di spesa anche per le prestazioni da erogarsi nell'anno 2013), sarebbe stato integrato – in ottemperanza al Decreto n. 123 del
10.10.2012 emesso dal Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione Campania - con un addendum nel medesimo anno 2012, prevedente una riduzione, nella misura del 1,7 %, del tetto di spesa già stabilito per l'anno 2013; riduzione, nell'assunto di essa opponente, debitamente accettata dalla struttura oggi opposta mercè sottoscrizione del cennato addendum.
3 Nondimeno, non può non rilevarsi come, in ragione di un complessivo esame della documentazione versata in atti da essa opponente, non vi è prova del dedotto fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria e, precipuamente, della avvenuta accettazione, mercè sottoscrizione, da parte della società opposta, della convenzione integrativa, prevedente una riduzione del tetto di spesa ( già fissato per l'anno 2013) nella misura dell'1,7 %. Part A ben vedere, infatti, l' opponente ha allegato all'atto di opposizione solo atti unilaterali, e cioè le determine nn. 47 del 22.7.2013 e 72 del 28.10.2013 le quali, in quanto, ripetesi, frutto di mere determinazioni unilaterali, non sono certamente opponibili alla società opposta, la quale, per l'anno
2013, aveva sottoscritto un contratto formale con il SSN per la fissazione, tra l'altro, del tetto di spesa.
Tutto quanto premesso, l'opposizione va rigettata, con declaratoria della definitiva esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00): nondimeno, in ragione della non complessità della vicenda, si giustifica l'applicazione dei parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 706/2023 del 8.5.2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II;
B) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore della in pers. del legale CP_1
rapp.te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 00,00 per spese vive ed euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, 23.2.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3209/2023 RG
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66, Parte_1
presso la sede legale dell'ente unitamente agli avv.ti Eduardo Martucci e Giovanni Rajola Perscarini che la rappresentano e la difendono in virtù delle procure alle liti apposte in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
[... in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come da mandato in calce al ricorso CP_1
monitorio, dall'avv. Vincenzo Guida
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 706/2023 del 8.5.2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: come da atti e verbali d'udienza del 6.2.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 706/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 8.5.2023, attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva CP_1
somma di euro 12.096,10 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie erogate nei mesi di Febbraio e Giugno dell'anno 2013.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati per le prestazioni odontoiatriche relative all'anno 2013, e quindi non ricomprese nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
In particolare, l' deduceva che il contratto di accreditamento, stipulato tra le parti Parte_2
nell'anno 2012 ( con fissazione del tetto di spesa anche per le prestazioni da erogarsi nell'anno
2013), sarebbe stato integrato – in ottemperanza al Decreto n. 123 del 10.10.2012 emesso dal
Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione Campania -con un addendum nel medesimo anno 2012, prevedente una riduzione, nella misura del 1,7 %, del tetto di spesa già stabilito per l'anno 2013; riduzione, nell'assunto di essa opponente, debitamente accettata dalla struttura oggi opposta mercè sottoscrizione del cennato addendum.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
2 Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e instando per il relativo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione spiegata dalla non è fondata e va rigettata, per i motivi che seguono. Parte_2
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261); orbene, la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, non è contestato che l'opposta quale soggetto accreditato con CP_1
l' opponente, sia autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge Controparte_2
833/78; nonché che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2013 (cfr. all. alla produzione della società opposta).
Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate ( rispettivamente, nei mesi di Febbraio e Giugno del 2013) in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per le prestazioni odontoiatriche.
Segnatamente, l'opponente ha rilevato che, come sopra anticipato, il contratto di accreditamento, stipulato tra le parti nell'anno 2012 ( con fissazione del tetto di spesa anche per le prestazioni da erogarsi nell'anno 2013), sarebbe stato integrato – in ottemperanza al Decreto n. 123 del
10.10.2012 emesso dal Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione Campania - con un addendum nel medesimo anno 2012, prevedente una riduzione, nella misura del 1,7 %, del tetto di spesa già stabilito per l'anno 2013; riduzione, nell'assunto di essa opponente, debitamente accettata dalla struttura oggi opposta mercè sottoscrizione del cennato addendum.
3 Nondimeno, non può non rilevarsi come, in ragione di un complessivo esame della documentazione versata in atti da essa opponente, non vi è prova del dedotto fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria e, precipuamente, della avvenuta accettazione, mercè sottoscrizione, da parte della società opposta, della convenzione integrativa, prevedente una riduzione del tetto di spesa ( già fissato per l'anno 2013) nella misura dell'1,7 %. Part A ben vedere, infatti, l' opponente ha allegato all'atto di opposizione solo atti unilaterali, e cioè le determine nn. 47 del 22.7.2013 e 72 del 28.10.2013 le quali, in quanto, ripetesi, frutto di mere determinazioni unilaterali, non sono certamente opponibili alla società opposta, la quale, per l'anno
2013, aveva sottoscritto un contratto formale con il SSN per la fissazione, tra l'altro, del tetto di spesa.
Tutto quanto premesso, l'opposizione va rigettata, con declaratoria della definitiva esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00): nondimeno, in ragione della non complessità della vicenda, si giustifica l'applicazione dei parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 706/2023 del 8.5.2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II;
B) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore della in pers. del legale CP_1
rapp.te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 00,00 per spese vive ed euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, 23.2.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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