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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CATANI GIANCARLO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. VERRILLO CP_1 C.F._2
BIANCA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 14.4.2025 chiedono che sia pronunciata sentenza sullo status
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Matelica in data 24.09.2005 con CP_1
(estratto di matrimonio, anno 2005 numero 16 Parte II Serie A- doc. n. 2 all. al ricorso)
Il ricorrente ha in particolare dedotto che:
- tra le parti è già stata pronunciata la separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Perugia in data 17.07.2023 (doc. n 3 all. al ricorso)
- dalla presentazione del ricorso di separazione le parti hanno vissuto separatamente, per di più in due Comuni diversi, in quanto la risiede a Matelica e il ricorrente a Civitanova (doc. n. 4 CP_1
e doc. 5 all. al ricorso);
- che quanto ai figli minorenni le condizioni della separazione prevedevano l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre ma il figlio vive con il padre, Per_1
presumibilmente in ragione del rapporto conflittuale tra lo stesso e la madre, mentre la figlia
Per_ abita con la madre, pur frequentando regolarmente il padre;
- che il figlio è affetto da diabete e le spese per fronteggiare tale patologia sono Per_1
sostenute interamente dal ricorrente;
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente notificato a controparte in data 18.01.2025, la quale si è costituita il 14.03.2025 e, seppur contestando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, non si è opposta alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 14.04.2025, comparivano, assistite dai rispettivi legali, entrambe le parti, le quali, sentite personalmente, hanno ribadito la volontà di divorziarsi.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge ex art. all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta definitivamente meno e non può più essere ricostituita;
difatti, dall'omologa della separazione consensuale a luglio 2023 (come da doc. 3 di parte ricorrente) le parti non hanno più ripreso la coabitazione, anzi, risiedono in due Comuni differenti: la abita a Matelica, unitamente alla figlia, in un appartamento a titolo di locazione, CP_1
pagina 2 di 3 mentre il ricorrente abita a Civitanova Marche unitamente al figlio , di tal ché è trascorso il Per_1
termine di 6 mesi richiesto dalla legge ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con rimessione della Parte_1 CP_1
causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Matelica in data
24/09/2005 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Matelica, n. 16, parte II Serie A, anno 2005;
- Manda alla cancelleria per le relative incombenze di legge
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CATANI GIANCARLO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. VERRILLO CP_1 C.F._2
BIANCA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 14.4.2025 chiedono che sia pronunciata sentenza sullo status
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Matelica in data 24.09.2005 con CP_1
(estratto di matrimonio, anno 2005 numero 16 Parte II Serie A- doc. n. 2 all. al ricorso)
Il ricorrente ha in particolare dedotto che:
- tra le parti è già stata pronunciata la separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Perugia in data 17.07.2023 (doc. n 3 all. al ricorso)
- dalla presentazione del ricorso di separazione le parti hanno vissuto separatamente, per di più in due Comuni diversi, in quanto la risiede a Matelica e il ricorrente a Civitanova (doc. n. 4 CP_1
e doc. 5 all. al ricorso);
- che quanto ai figli minorenni le condizioni della separazione prevedevano l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre ma il figlio vive con il padre, Per_1
presumibilmente in ragione del rapporto conflittuale tra lo stesso e la madre, mentre la figlia
Per_ abita con la madre, pur frequentando regolarmente il padre;
- che il figlio è affetto da diabete e le spese per fronteggiare tale patologia sono Per_1
sostenute interamente dal ricorrente;
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente notificato a controparte in data 18.01.2025, la quale si è costituita il 14.03.2025 e, seppur contestando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, non si è opposta alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 14.04.2025, comparivano, assistite dai rispettivi legali, entrambe le parti, le quali, sentite personalmente, hanno ribadito la volontà di divorziarsi.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge ex art. all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta definitivamente meno e non può più essere ricostituita;
difatti, dall'omologa della separazione consensuale a luglio 2023 (come da doc. 3 di parte ricorrente) le parti non hanno più ripreso la coabitazione, anzi, risiedono in due Comuni differenti: la abita a Matelica, unitamente alla figlia, in un appartamento a titolo di locazione, CP_1
pagina 2 di 3 mentre il ricorrente abita a Civitanova Marche unitamente al figlio , di tal ché è trascorso il Per_1
termine di 6 mesi richiesto dalla legge ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con rimessione della Parte_1 CP_1
causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Matelica in data
24/09/2005 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Matelica, n. 16, parte II Serie A, anno 2005;
- Manda alla cancelleria per le relative incombenze di legge
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3