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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 400/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il 25 Parte_1 C.F._1
maggio 1988, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Saija, giusta procura allegata in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tribulato, giusta procura allegata in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: avviamento obbligatorio ex legge n. 68/1999
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.1.2024 esponeva che, a Parte_1 seguito di avviso pubblico pubblicato in data 18 ottobre 2022, il Centro per l'Impiego di
Messina e Villafranca Tirrena aveva provveduto a formare la graduatoria relativa all'assunzione di una unità di personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate rientrante nella categoria disabili da avviare al lavoro presso il Comune di ai sensi della CP_1
legge n.68/99, nella quale egli risultava collocato in prima posizione, giusta comunicazione del c.p.i. del 27 dicembre 2022 prot.74385.
Riferiva che, a seguito dell'esercizio della scelta per la sede del Comune di , CP_1 egli era stato avviato al lavoro con nota del Centro per l'impiego del 29 dicembre 2022 prot.74698. Lamentava che, nonostante i molteplici solleciti, non erano state ultimate le procedure di assunzione, nonostante fosse decorso il termine di 45 giorni per l'espletamento delle procedure di selezione e di avviamento previste dall'art.32 comma 3 D.P.R. n. 487/94.
Con nota del 10 marzo 2023 il C.P.I. aveva richiesto al Comune di di conoscere CP_1
l'esito della prova selettiva del lavoratore ed il Comune lo aveva convocato “per la verifica degli atti riguardanti la sua assunzione” ma non aveva poi provveduto di fatto all'assunzione stessa.
A seguito di ulteriore diffida del 6 aprile 2023, il , con nota prot.2131 CP_1 CP_1 del 20 aprile 2023, comunicava “che il soggetto di che trattasi è parso nelle condizioni psicofisiche non idonee a svolgere le mansioni di profilo di operaio, cat.B, per il quale è stato selezionato da codesto Ente” e chiedeva al C.P.I. “di poter rilasciare copia degli atti riguardanti la sua selezione al fine di poter valutare più specificamente il caso”.
Con ricorso del 10 luglio 2023, il ricorrente si rivolgeva al TAR Sicilia – Sezione di
Catania per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in relazione al procedimento di assunzione, per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione al medesimo avviamento al lavoro, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo.
Il TAR, con sentenza n.3077/2023, si pronunciava qualificando il diritto del ricorrente come diritto soggettivo all'assunzione e, pertanto, dichiarando la competenza del giudice ordinario.
Lamentava la violazione dei termini di cui al comma 3 dell'art.32 del D.P.R. n. 487/94, evidenziando altresì che la nota prot.2131 del 20 aprile 2023 non poteva sostituire né le procedure selettive né il provvedimento di assunzione né il giudizio di inidoneità.
Chiedeva quindi di accertare l'obbligo del Comune di all'avviamento al lavoro CP_1
o, in subordine, a sottoporre il ricorrente alle prove selettive;
di accertare e condannare il al risarcimento del danno in forma specifica o in via equitativa, mediante Controparte_1
corresponsione di tutte le mensilità stipendiali a far data dal 13 febbraio 2023 alla data di assunzione o, in subordine, alla data delle prove selettive, oltre contributi previdenziali. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- Il si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 11.4.2024. Controparte_1
Evidenziava che la mancata assunzione in servizio del ricorrente era dipesa unicamente dal rifiuto di quest'ultimo di sottoporsi alla visita medica preassuntiva volta ad accertare le sue residue capacità lavorative e la idoneità specifica alle mansioni di avviamento “Operaio –
Personale non qualificato”. In particolare, a seguito del colloquio del 21.03.2023, il aveva dichiarato di non Pt_1
potere svolgere le mansioni di operaio per le sue patologie e chiedeva di svolgere mansioni meno gravose. Il Comune di con nota n. prot. 2131 del 20.04.2023 aveva richiesto CP_1 pertanto al Centro per l'Impiego copia degli atti riguardanti la sua selezione e, soprattutto, i certificati medici di idoneità allo svolgimento delle mansioni oggetto dell'avviamento.
Il Centro per l'Impiego aveva riscontrato la richiesta con nota n. prot. 18453 del
26.04.2023 e dalla scheda di avviamento era emerso che il verbale della Commissione medica per l'accertamento delle invalidità risaliva all'anno 2007 (12.04.2007) e la scheda per la definizione delle capacità lavorative (DPCM 13.01.2000) era stata predisposta nell'anno 2008
(26.02.2008). Nella scheda di avviamento, inoltre, si rinvenivano le seguenti limitazioni “Non può sostenere un tempo pieno;
Non può sostenere turni;
Posizioni sopraelevate;
Movimentazione manuale di carichi;
Situazioni di responsabilità, Situazioni richiedenti autonomia decisionale senza supervisione;
Uso di macchine semoventi (veicoli agricoli, carrelli elevatori, ed altro)”.
Conseguentemente, il con nota dell'01.08.2023, aveva richiesto di Controparte_1
sottoporre il Tricomi alla visita medica per accertare la idoneità specifica alla mansione di avviamento e lo stesso, con pec del 06.08.2023, aveva comunicato l'impossibilità a presentarsi a visita medica contestando il modus operandi del Comune, che, a propria volta, replicava con nota prot. 4502 dell'11.08.2023. In assenza di riscontro, il di , con nota prot. CP_1 CP_1
n. 5088 del 14.09.2023 invitava nuovamente il a sottoporsi a visita medica, anche Pt_1
stavolta senza ottenere riscontro.
Eccepiva l'inammissibilità delle domande formulate dal ricorrente, poiché il Pt_1
era stato già avviato al lavoro e mancava sia la domanda volta a far accertare e dichiarare il diritto alla assunzione sia la prova dei presupposti legittimanti la predetta assunzione, tra cui la capacità fisica di potere svolgere le mansioni di operaio.
Riteneva lecita la richiesta del datore di lavoro di far sottoporre il lavoratore avviato a una visita medica preassuntiva e sottolineava che il ricorrente si era rifiutato per tre volte di sottoporsi a visita medica. Rimarcava che la mancata assunzione del ricorrente era dipesa e giustificata dalla sua inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di avviamento “Operaio
– Personale non qualificato”.
Affermava la legittimità della condotta comunale escludendo la violazione dell'art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 per la mancata prova selettiva, perché il doveva prima CP_1
conoscere per quali mansioni il Tricomi era idoneo fisicamente e solo successivamente avrebbe potuto sottoporlo alle prove volte ad accertare la capacità di svolgere le predette mansioni. Chiedeva di ritenere inammissibile e comunque rigettare ogni domanda ex adverso spiegata e condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite.
3.- Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza dell'11 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4.- In via generale, si rileva che, in ordine all'ammissibilità della tutela ex art. 2932 cod. civ. in tema di avviamento obbligatorio al lavoro, la Suprema Corte di Cassazione “ha escluso la possibilità di una pronuncia costituiva essenzialmente sul rilievo che il sistema delle assunzioni obbligatorie è strutturato in modo tale da dar luogo all'obbligo del datore di lavoro di stipulare il contratto con i soggetti avviati dall , ma non alla costituzione automatica e Pt_2
autoritativa del rapporto, la cui nascita richiede necessariamente l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali quali la retribuzione, le mansioni, la qualifica;
in conseguenza si è ritenuto che, ove
l'obbligo del datore di lavoro sia rimasto inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ma ha (soltanto) il diritto all'integrale risarcimento dei danni, ossia al ristoro delle utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi di detto inadempimento (ex plurims Cass. n. 4853 del 1998, Cass. n. 488 del 2009).
La ragione della esclusione della possibilità di tutela costitutiva è dunque fondata sulla necessità della determinazione negoziale ad opera delle parti degli elementi essenziali del contratto, quali la qualifica, la retribuzione, l'eventuale periodo di prova ecc..
In caso di insussistenza di tale necessità, come ad esempio nella ipotesi in cui è la legge medesima a prevedere la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato non sono stati ravvisati ostacoli alla possibilità di tutela costitutiva (Cass.
n. 15913 del 2004)” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 03.03.2014, n.4915).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente era stato avviato al lavoro presso il Comune di con nota del Centro per l'Impiego di Messina e Villafranca Tirrena prot. 74698 del CP_1
29.12.2022 con qualifica di “operaio-personale non qualificato”.
Il ricorrente lamenta che il non abbia proceduto all'esperimento delle prove CP_1 selettive di cui all'art. 32 D.P.R. n. 487/1994 ed all'effettivo avviamento del lavoratore, con condotta illegittima e foriera di danno di cui richiede il risarcimento.
Occorre osservare che l'art. 32 D.P.R. n. 487/1994, commi 2, 3 e 4, dispone che “
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche al centro per l'impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare
l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione”.
L'avviamento del lavoratore disabile presso un Ente Pubblico non determina dunque l'automatica instaurazione del rapporto di lavoro, dovendosi previamente verificare l'idoneità del lavoratore stesso allo svolgimento delle mansioni del profilo per il quale è prevista l'assunzione.
Nel concetto di idoneità del lavoratore alle mansioni, va inevitabilmente inclusa anche quella di idoneità fisica allo svolgimento delle medesime;
l'art. 35, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 ribadisce che “le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere…”.
5.- Orbene, nel caso di specie, il ha sollevato perplessità in ordine alla compatibilità CP_1 dell'invalidità del lavoratore con le mansioni per le quali era stato avviato dal Centro per l'Impiego, e cioè per la qualifica di “operaio-personale non qualificato”.
È documentale che, sebbene il Comune effettivamente si sia attivato tardivamente per le verifiche dell'idoneità del lavoratore, nel corso di tali verifiche sono emersi fondati dubbi sulla sussistenza dell'idoneità del lavoratore avviato e sulla possibilità di procedere alla sua assunzione.
A seguito del colloquio del 21.3.2023, il ricorrente era parso in condizioni non idonee a svolgere le mansioni di operaio, ragion per cui, con nota prot. 2131 del 20.4.2023, il Comune aveva richiesto al Centro per l'Impiego la trasmissione degli atti relativi alla sua selezione.
Dall'esame di tali atti e, in particolare, dalla scheda di avviamento emerge che il
Comitato provinciale per il sostegno dei disabili aveva espresso parere favorevole all'avviamento sulla base di un verbale di invalidità risalente al 12.4.2007 e di una scheda di valutazione delle capacità risalente al 26.2.2008 (dunque molto risalenti nel tempo), prevedendo peraltro molteplici limitazioni: “Non può sostenere un tempo pieno;
Non può sostenere turni;
uso di scale;
Posizioni sopraelevate;
Movimentazione manuale di carichi;
Situazioni di responsabilità, Situazioni richiedenti autonomia decisionale senza supervisione;
Uso di macchine semoventi (veicoli agricoli, carrelli elevatori, ed altro)”.
Il resistente, in conseguenza di ciò, aveva invitato il ricorrente a sottoporsi a CP_1
visita medica di idoneità, senza ottenere positivo riscontro.
6.- Risultando dunque controversa la sussistenza dell'idoneità del ricorrente alle mansioni per le quali è stato avviato a lavoro, è stata disposta c.t.u. medico legale proprio per accertare la idoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di “Operaio – Personale non qualificato” del CCNL Enti Locali.
Il consulente, specialista in medicina legale, ha concluso rilevando che “Dal confronto fra le limitazioni previste dalla scheda di avviamento al lavoro, in virtù della quale il Pt_1
dovrebbe essere assunto, e le mansioni previste dal CCNL per la qualifica di operaio-personale non qualificato, si deve rilevare che non ci sia la dovuta e necessaria idoneità.
In risposta al quesito del sig. Magistrato, oggetto del presente incarico, ossia di accertare la idoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di << Operaio – Personale non qualificato >> del CCNL Enti Locali, si deve rispondere per la non idoneità fisica del ricorrente per le mansioni previste dalla qualifica lavorativa”.
Le conclusioni rese dal c.t.u., assunte con procedimento immune da vizi logico giuri- dici e adeguatamente motivate sotto il profilo medico-legale, dopo aver esaurientemente replicato alle osservazioni formulate dalle parti, sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente decisione.
7.- L'accertata assenza dell'idoneità del ricorrente per lo svolgimento delle mansioni di
“operaio-personale non qualificato” per le quali era stato avviato al lavoro determina il conseguente rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso spiegata, poiché egli non avrebbe potuto essere assunto dal con la qualifica di avviamento e percepire le relative CP_1
mensilità stipendiali. Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento.
8.- Tuttavia, il colpevole ritardo del nell'attivazione delle procedure interne per la CP_1 verifica dell'idoneità del lavoratore rispetto alla data dell'avviamento da parte del Centro per l'Impiego giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono a carico del ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , nel Parte_1
ricorso depositato in data 25.1.2024 nei confronti del , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese giudiziali;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 12 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo