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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7089 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
222, ed elettivamente domiciliata in Bronte, Corso Umberto n. 495, presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinzone, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Pier Luigi CP_1
Tomaselli, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar Per_1 di Roma.
[...]
Resistente
OGGETTO: Pagamento emolumenti Fondo Garanzia CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
18.07.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' premettendo di aver svolto attività lavorativa presso la CP_1 dal 23.11.2018 al 30.04.2019, ovvero fino alla cessazione del rapporto in seguito a Controparte_2 scadenza naturale del contratto a termine;
che essendo sorte contestazioni sulle somme ancora spettante a vario titolo e sulla risoluzione del rapporto, tra le parti fu raggiunto un accordo conciliativo in data 27.05.2019, con il quale fu pattuito che ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 30.04.2019, la si impegnava a corrisponderle di € 1.700,00, per residui di retribuzione diretta e indiretta Controparte_2
1 (retribuzione e TFR); che, in virtù dell'accordo sottoscritto in sede sindacale in data 27.05.2019, la società si impegnava a corrispondere la suindicata somma, omnia comprensiva ratealmente, ed in Controparte_2 particolare € 300,00 entro il 30.06.2019; € 500,00 entro il 30.07.2019; € 500,00 entro il 30.08.2019 ed €
400,00 entro il 30.09.2019; che la società ha corrisposto solamente la prima rata dell'importo di € 300,00, rimanendo quindi debitrice della differenza pattuita pari a €. 1.400,00; che, a seguito del mancato rispetto dell'accordo sindacale, veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 11034/2019 R.G. del
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che con provvedimento monitorio n. 2487/2019, ingiungeva alla
[...] il pagamento della somma di € 1.400,00, oltre spese e competenze del giudizio monitorio per € CP_2
225,00 ed accessori come per legge;
che il predetto decreto ingiuntivo, a seguito di mancata opposizione, veniva dichiarato definitivamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 24.01.2020; che veniva notificato atto di precetto, rimasto inevaso;
che con sentenza n. 186/21 del 13.09.2021 (Fallimento n. 183/2021) la
, è stata dichiarata fallita;
che era stata presentata tempestivamente istanza di Controparte_3 ammissione al passivo, esaminata all'udienza del 25.12.2021; che il Tribunale di Catania ammetteva, con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., la sua domanda di insinuazione iscritta al n. 15, per € 1.400,00, come da stato passivo del 25.01.2022; che, sebbene regolarmente richiesta a mezzo p.e.c., il curatore fallimentare non trasmetteva la dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale “Mod. SR52”; che, in data CP_ 27.06.2022, veniva regolarmente presentata richiesta di intervento al Fondo di Garanzia dell' per il pagamento delle somme spettanti a titolo di T.F.R. e delle ultime tre mensilità, in forza dell'ammissione allo CP_ stato passivo;
che con comunicazione datata 18.12.2023 l comunicava che la domanda non era stata accolta, perché “non appare ricostruibile alcuna imputazione dell'importo ammesso al passivo a TFR né da stato passivo, né da proposta del curatore, né da richiesta di ammissione al passivo richiamando la Circolare CP_
n. 70/2023 Par.
5.1 Lett. C.)”; che avverso tale rigetto veniva presentato ricorso amministrativo, che CP_ l , con Delibera n. 2415643 del 29.04.2024, rigettava.
Che in forza di quanto previsto dagli articoli dalla vigente normativa il Fondo di garanzia presso l CP_1 interviene anche per le somme spettanti ai lavoratori a titolo di TFR e per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo.
La ricorrente non condividendo le argomentazioni di cui al provvedimento di rigetto e successiva delibera le CP_ impugnava in questa sede, contestando la posizione assunta dall' , sul presupposto che l non CP_1 poteva più contestare il credito ammesso nello stato passivo.
Conseguentemente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto al pagamento della somma di Euro 1.400,00 a favore della Sig.ra nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...], C.F. in virtù di quanto stabilito con decreto emesso C.F._2 dal Giudice fallimentare del Tribunale di Catania con cui è stato dichiarato chiuso ed esecutivo lo stato passivo, sì come formatosi all'udienza di esame e di formazione dello stato passivo, relativa alle domande tempestive;
Conseguentemente condannare l – sede Provinciale di Catania al pagamento della CP_1
2 somma di Euro 1.400,00 in favore della ricorrente con interessi fino al deposito del primo piano di riparto e rivalutazione fino al decreto di esecutività dello stato passivo, oltre gli ulteriori interessi dal giorno del deposito della richiesta telematica fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l , il quale insisteva Controparte_4 nella legittimità dei provvedimenti di rigetto e rilevava come vi era l'assoluta impossibilità di ricostruire una imputazione a titolo di TFR dell'importo ammesso al passivo, sia analizzando lo stato passivo, sia la proposta del Curatore, sia la domanda di ammissione presentata per conto della lavoratrice, nonché tenuto conto che il
TFR rientra, piuttosto, nella retribuzione “differita” e non tra quella qualificata “indiretta”. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 16.04.2025, reso all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 06.08.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.09.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L'art. 2 comma 1 della L. 82/1997 prevede che “è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
L'accesso al Fondo di Garanzia istituito presso l è, dunque, subordinato all'accertamento CP_1 dell'insolvenza del datore di lavoro con le modalità e nelle sedi proprie delle procedure concorsuali per il caso di datori di lavoro soggetti alla legge fallimentare. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il presupposto per l'accesso al Fondo di Garanzia è costituito
“dall'inadempimento della impresa datrice di lavoro determinato da uno stato di insolvenza (non un mero inadempimento, ma un mancato pagamento determinato dallo stato di insolvenza, e cioè dal fallimento, dalla liquidazione coatta amministrativa), o per le imprese non soggette al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dall'esito negativo della esecuzione forzata, secondo l'articolazione di situazioni delineata dalla L. n. 297 del 1982, art.
2, commi 2-5)” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 15.04.2013 n. 9068).
La Suprema Corte (ex plurimis: Sentenza n 1886 del 28 01 2020) ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte CP_ del Fondo di Garanzia istituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, L. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo,
3 ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, L. 297/1982, cit. (Cass. n. 11945 e n. 13305 del 2007).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, L. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un CP_5 lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso.
Inoltre, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di Garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Orbene nel caso di specie, l contesta l'esistenza di un titolo esecutivo che accerti l'an ed Controparte_6 in quantum della prestazione, cioè di un titolo nel quale sia consacrato il diritto della ricorrente al TFR, alle ultime tre mensilità e la misura degli stessi.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, nell'Ordinanza del 02.02.2022 n. 3165, ha così statuito “… va premesso che questa Corte ha ormai chiarito che il trattamento di fine rapporto, che il Fondo di garanzia è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, pur costituendo oggetto un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, per come definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (così già Cass. n. 27917 del 2005, seguita, tra le tante, da Cass. nn.
16617 del 2011, 12971 del 2014, 17643 del 2020); che, nel caso di specie, risulta dalla stessa sentenza
4 impugnata che il provvedimento di ammissione al passivo del credito dell'odierno controricorrente, ancorché concernente il complessivo importo di C 11.128,69 fatto valere in sede d'insinuazione, non reca alcuna espressa imputazione della somma a titolo di TFR, risultando per contro come il curatore avesse osservato che il credito fosse "ammissibile a titolo di differenze retributive e non anche di TFR in quanto non specificamente rivendicato" e il giudice delegato, nell'ammettere il credito, avesse dato atto che "non vi sono contestazioni né eccezioni" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che, risultando in specie il decreto di ammissione al passivo motivato per relationem al parere del curatore, l'imputazione del credito in tal modo operata, ove reputata erronea, ben avrebbe potuto formare oggetto di opposizione allo stato passivo, essendo consolidato il principio secondo cui la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione (così da ult. Cass. n. 19937 del 2017); che, in mancanza di opposizione in sede fallimentare all'imputazione operata nel provvedimento di ammissione allo stato passivo, deve logicamente escludersi che il giudice adito per la corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia possa autonomamente procedere ad un'imputazione differente rispetto a quella operata in sede fallimentare, atteso che l'art. 2, comma 2°, I. n. 297/1982, vincola l'intervento del Fondo di garanzia alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso ex art. 99
I. fall.;”
Ciò premesso, nel verbale di conciliazione in sede sindacale si legge, al punto 3 che “La per Controparte_2 come oggi rappresentata, offre al lavoratore la complessiva somma di €. 1.700,00 (millesettecento/00) per residui di retribuzione diretta e indiretta e per la parte eccedente si intende corrisposta da entrambe le società
a titolo transattivo e novativo senza alcun riconoscimento di alcuna pretesa ed al solo fine di evitare le spese di un eventuale giudizio.” ed ancora al punto 7, viene ribadito che “L'importo [viene] erogato a titolo transattivo
e novativo, …”.
Quindi, da un lato, non risultano specificati né l'importo di quanto dovuto a titolo di TFR, né il numero delle mensilità non pagate ed il relativo importo;
dall'altro, il datore di lavoro offre la somma omnicomprensiva di €
1.700,00, senza alcuna specificazione o imputazione, a titolo transattivo e novativo allo scopo di evitare l'alea di un futuro ed eventuale giudizio.
Le parti, pertanto, attribuendo efficacia novativa all'accordo hanno sostituito all'originaria obbligazione derivante del rapporto di lavoro, l'obbligazione di pagare la somma di € 1.700,00.
La novazione costituisce un modo di estinzione delle obbligazioni non satisfattivo. La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, che si estingue, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Ed è rispetto a detto nuovo rapporto che il verbale di conciliazione in sede sindacale costituisce titolo esecutivo. Da quanto sopra consegue, nel caso di specie, che manca un titolo in cui sia consacrata l'esistenza e la misura del credito per TFR e mensilità, presupposto necessario per attivare la
5 tutela apprestata dalla normativa.
Tali rilievi non sono superabili neppure facendo riferimento ad altra documentazione presentata dalla ricorrente in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare;
infatti, la specifica delle somme non solo non si evince dal verbale di conciliazione, ma neppure dal decreto ingiuntivo emesso sulla base dello stesso, nella quale viene riproposta la generica indicazione delle somme a credito e da ultimo nello stato passivo.
Ne consegue che la ricorrente non può soddisfare il suo credito facendo ricorso al Fondo di Garanzia gestito CP_ dall' , per la mancanza di un titolo esecutivo validamente opponibile ad esso.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante la peculiarità della materia trattata, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.07.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 29.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7089 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
222, ed elettivamente domiciliata in Bronte, Corso Umberto n. 495, presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinzone, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Pier Luigi CP_1
Tomaselli, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar Per_1 di Roma.
[...]
Resistente
OGGETTO: Pagamento emolumenti Fondo Garanzia CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
18.07.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' premettendo di aver svolto attività lavorativa presso la CP_1 dal 23.11.2018 al 30.04.2019, ovvero fino alla cessazione del rapporto in seguito a Controparte_2 scadenza naturale del contratto a termine;
che essendo sorte contestazioni sulle somme ancora spettante a vario titolo e sulla risoluzione del rapporto, tra le parti fu raggiunto un accordo conciliativo in data 27.05.2019, con il quale fu pattuito che ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 30.04.2019, la si impegnava a corrisponderle di € 1.700,00, per residui di retribuzione diretta e indiretta Controparte_2
1 (retribuzione e TFR); che, in virtù dell'accordo sottoscritto in sede sindacale in data 27.05.2019, la società si impegnava a corrispondere la suindicata somma, omnia comprensiva ratealmente, ed in Controparte_2 particolare € 300,00 entro il 30.06.2019; € 500,00 entro il 30.07.2019; € 500,00 entro il 30.08.2019 ed €
400,00 entro il 30.09.2019; che la società ha corrisposto solamente la prima rata dell'importo di € 300,00, rimanendo quindi debitrice della differenza pattuita pari a €. 1.400,00; che, a seguito del mancato rispetto dell'accordo sindacale, veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 11034/2019 R.G. del
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che con provvedimento monitorio n. 2487/2019, ingiungeva alla
[...] il pagamento della somma di € 1.400,00, oltre spese e competenze del giudizio monitorio per € CP_2
225,00 ed accessori come per legge;
che il predetto decreto ingiuntivo, a seguito di mancata opposizione, veniva dichiarato definitivamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 24.01.2020; che veniva notificato atto di precetto, rimasto inevaso;
che con sentenza n. 186/21 del 13.09.2021 (Fallimento n. 183/2021) la
, è stata dichiarata fallita;
che era stata presentata tempestivamente istanza di Controparte_3 ammissione al passivo, esaminata all'udienza del 25.12.2021; che il Tribunale di Catania ammetteva, con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., la sua domanda di insinuazione iscritta al n. 15, per € 1.400,00, come da stato passivo del 25.01.2022; che, sebbene regolarmente richiesta a mezzo p.e.c., il curatore fallimentare non trasmetteva la dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale “Mod. SR52”; che, in data CP_ 27.06.2022, veniva regolarmente presentata richiesta di intervento al Fondo di Garanzia dell' per il pagamento delle somme spettanti a titolo di T.F.R. e delle ultime tre mensilità, in forza dell'ammissione allo CP_ stato passivo;
che con comunicazione datata 18.12.2023 l comunicava che la domanda non era stata accolta, perché “non appare ricostruibile alcuna imputazione dell'importo ammesso al passivo a TFR né da stato passivo, né da proposta del curatore, né da richiesta di ammissione al passivo richiamando la Circolare CP_
n. 70/2023 Par.
5.1 Lett. C.)”; che avverso tale rigetto veniva presentato ricorso amministrativo, che CP_ l , con Delibera n. 2415643 del 29.04.2024, rigettava.
Che in forza di quanto previsto dagli articoli dalla vigente normativa il Fondo di garanzia presso l CP_1 interviene anche per le somme spettanti ai lavoratori a titolo di TFR e per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo.
La ricorrente non condividendo le argomentazioni di cui al provvedimento di rigetto e successiva delibera le CP_ impugnava in questa sede, contestando la posizione assunta dall' , sul presupposto che l non CP_1 poteva più contestare il credito ammesso nello stato passivo.
Conseguentemente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto al pagamento della somma di Euro 1.400,00 a favore della Sig.ra nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...], C.F. in virtù di quanto stabilito con decreto emesso C.F._2 dal Giudice fallimentare del Tribunale di Catania con cui è stato dichiarato chiuso ed esecutivo lo stato passivo, sì come formatosi all'udienza di esame e di formazione dello stato passivo, relativa alle domande tempestive;
Conseguentemente condannare l – sede Provinciale di Catania al pagamento della CP_1
2 somma di Euro 1.400,00 in favore della ricorrente con interessi fino al deposito del primo piano di riparto e rivalutazione fino al decreto di esecutività dello stato passivo, oltre gli ulteriori interessi dal giorno del deposito della richiesta telematica fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l , il quale insisteva Controparte_4 nella legittimità dei provvedimenti di rigetto e rilevava come vi era l'assoluta impossibilità di ricostruire una imputazione a titolo di TFR dell'importo ammesso al passivo, sia analizzando lo stato passivo, sia la proposta del Curatore, sia la domanda di ammissione presentata per conto della lavoratrice, nonché tenuto conto che il
TFR rientra, piuttosto, nella retribuzione “differita” e non tra quella qualificata “indiretta”. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 16.04.2025, reso all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 06.08.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.09.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L'art. 2 comma 1 della L. 82/1997 prevede che “è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
L'accesso al Fondo di Garanzia istituito presso l è, dunque, subordinato all'accertamento CP_1 dell'insolvenza del datore di lavoro con le modalità e nelle sedi proprie delle procedure concorsuali per il caso di datori di lavoro soggetti alla legge fallimentare. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il presupposto per l'accesso al Fondo di Garanzia è costituito
“dall'inadempimento della impresa datrice di lavoro determinato da uno stato di insolvenza (non un mero inadempimento, ma un mancato pagamento determinato dallo stato di insolvenza, e cioè dal fallimento, dalla liquidazione coatta amministrativa), o per le imprese non soggette al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dall'esito negativo della esecuzione forzata, secondo l'articolazione di situazioni delineata dalla L. n. 297 del 1982, art.
2, commi 2-5)” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 15.04.2013 n. 9068).
La Suprema Corte (ex plurimis: Sentenza n 1886 del 28 01 2020) ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte CP_ del Fondo di Garanzia istituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, L. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo,
3 ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, L. 297/1982, cit. (Cass. n. 11945 e n. 13305 del 2007).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, L. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un CP_5 lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso.
Inoltre, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di Garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Orbene nel caso di specie, l contesta l'esistenza di un titolo esecutivo che accerti l'an ed Controparte_6 in quantum della prestazione, cioè di un titolo nel quale sia consacrato il diritto della ricorrente al TFR, alle ultime tre mensilità e la misura degli stessi.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, nell'Ordinanza del 02.02.2022 n. 3165, ha così statuito “… va premesso che questa Corte ha ormai chiarito che il trattamento di fine rapporto, che il Fondo di garanzia è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, pur costituendo oggetto un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, per come definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (così già Cass. n. 27917 del 2005, seguita, tra le tante, da Cass. nn.
16617 del 2011, 12971 del 2014, 17643 del 2020); che, nel caso di specie, risulta dalla stessa sentenza
4 impugnata che il provvedimento di ammissione al passivo del credito dell'odierno controricorrente, ancorché concernente il complessivo importo di C 11.128,69 fatto valere in sede d'insinuazione, non reca alcuna espressa imputazione della somma a titolo di TFR, risultando per contro come il curatore avesse osservato che il credito fosse "ammissibile a titolo di differenze retributive e non anche di TFR in quanto non specificamente rivendicato" e il giudice delegato, nell'ammettere il credito, avesse dato atto che "non vi sono contestazioni né eccezioni" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che, risultando in specie il decreto di ammissione al passivo motivato per relationem al parere del curatore, l'imputazione del credito in tal modo operata, ove reputata erronea, ben avrebbe potuto formare oggetto di opposizione allo stato passivo, essendo consolidato il principio secondo cui la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione (così da ult. Cass. n. 19937 del 2017); che, in mancanza di opposizione in sede fallimentare all'imputazione operata nel provvedimento di ammissione allo stato passivo, deve logicamente escludersi che il giudice adito per la corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia possa autonomamente procedere ad un'imputazione differente rispetto a quella operata in sede fallimentare, atteso che l'art. 2, comma 2°, I. n. 297/1982, vincola l'intervento del Fondo di garanzia alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso ex art. 99
I. fall.;”
Ciò premesso, nel verbale di conciliazione in sede sindacale si legge, al punto 3 che “La per Controparte_2 come oggi rappresentata, offre al lavoratore la complessiva somma di €. 1.700,00 (millesettecento/00) per residui di retribuzione diretta e indiretta e per la parte eccedente si intende corrisposta da entrambe le società
a titolo transattivo e novativo senza alcun riconoscimento di alcuna pretesa ed al solo fine di evitare le spese di un eventuale giudizio.” ed ancora al punto 7, viene ribadito che “L'importo [viene] erogato a titolo transattivo
e novativo, …”.
Quindi, da un lato, non risultano specificati né l'importo di quanto dovuto a titolo di TFR, né il numero delle mensilità non pagate ed il relativo importo;
dall'altro, il datore di lavoro offre la somma omnicomprensiva di €
1.700,00, senza alcuna specificazione o imputazione, a titolo transattivo e novativo allo scopo di evitare l'alea di un futuro ed eventuale giudizio.
Le parti, pertanto, attribuendo efficacia novativa all'accordo hanno sostituito all'originaria obbligazione derivante del rapporto di lavoro, l'obbligazione di pagare la somma di € 1.700,00.
La novazione costituisce un modo di estinzione delle obbligazioni non satisfattivo. La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, che si estingue, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Ed è rispetto a detto nuovo rapporto che il verbale di conciliazione in sede sindacale costituisce titolo esecutivo. Da quanto sopra consegue, nel caso di specie, che manca un titolo in cui sia consacrata l'esistenza e la misura del credito per TFR e mensilità, presupposto necessario per attivare la
5 tutela apprestata dalla normativa.
Tali rilievi non sono superabili neppure facendo riferimento ad altra documentazione presentata dalla ricorrente in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare;
infatti, la specifica delle somme non solo non si evince dal verbale di conciliazione, ma neppure dal decreto ingiuntivo emesso sulla base dello stesso, nella quale viene riproposta la generica indicazione delle somme a credito e da ultimo nello stato passivo.
Ne consegue che la ricorrente non può soddisfare il suo credito facendo ricorso al Fondo di Garanzia gestito CP_ dall' , per la mancanza di un titolo esecutivo validamente opponibile ad esso.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante la peculiarità della materia trattata, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.07.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 29.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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