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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1485/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Anna Cerrone, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pontecagnano Faiano (Sa), Via Torino n. 3;
- Opponente -
CONTRO
Controparte_1
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cesaro, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Battipaglia (SA),
Via Adige n. 78;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3792/2017 del 19/12/2017 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla
[...]
, ha ingiunto all'odierno opponente di pagare la Controparte_1
somma di € 36.220,04, oltre interessi convenzionali moratori al tasso dell'8,50% sulla sorta capitale e successivi al 20.04.2017 e spese monitorie, per lo scoperto maturato in ordine alle aperture di credito in c.c. n. 409380 del 30.09.2009, n. 004427
dell'11.02.2011, n. 004427 del 30.09.2010 e n. 410936 del 16.06.2010.
Eccepiva: l'improcedibilità dell'azione giudiziale promossa da parte opposta originaria ricorrente per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria per mancata documentazione del diritto di credito preteso;
con richiesta all'opposta di produrre ai sensi dell'art. 119, co. 4 del TUB, in giudizio tutta la documentazione in originale inerente il rapporto bancario per cui è causa. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione dichiarando la domanda inammissibile ed improcedibile in virtù
del mancato esperimento del tentativo di mediazione;
accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'opposto, in quanto non dovuta così per come richiesta, essendo infondata e per l'effetto non dovuta la complessiva somma ingiunta di euro 36.220,04 con conseguente revoca del decreto n. 3702/2017;
accertare e determinare l'esatto ed eventuale dare da parte dell'opponente e in base ai risultati del ricalcolo di interessi e competenze dovuto per Legge, con ogni eventuale compensazione;
con condanna della parte opposto alla refusione delle spese.
Con comparsa depositata in data 28.06.2018, la Controparte_1
si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto
[...]
l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: l'infondatezza dell'eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la correttezza e la buona fede del comportamento tenuto dalla banca con la produzione dell'elenco movimenti dall'inizio del rapporto 2004 e fino al 2017, degli estratti conto ed estratto conto scalare;
la pattuizione per iscritto degli interessi;
con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, senza alcun approfondimento istruttorio, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.01.2025;la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 05.02.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Il merito
Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
Nel merito, l'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In
tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533
del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale. In conformità ai principi espressi, l'esame della documentazione depositata in atti rivela che solo parte opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando: i) i contratti di apertura di credito in c.c. n. 409380 del
30.09.2009, n. 004427 dell'11.02.2011, n. 004427 del 30.09.2010 e n. 410936 del
16.06.2010, completi delle condizioni contrattuali applicate, tutte debitamente sottoscritte da parte del cliente;
ii) elenco movimenti dall'inizio del rapporto 2004 e fino al 2017, gli estratti conto ed estratto conto scalare;
iii) l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB con la conseguenza che l'eccezione formulata da parte opponente in ordine alla carenza documentale probatoria della domanda monitoria deve ritenersi rigettata.
A fronte della produzione dell'opposta, parte opponente si è limitato ad una generica contestazione del credito, mai supportata sotto il profilo documentale.
Inoltre vi è da considerare che il convenuto deve prendere posizione
tempestivamente sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167,
primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”. Inoltre la Corte di Cassazione,
Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del
fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n.
21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata
contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del
fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere
del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere
posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale
onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti
specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a
tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003,
n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento
univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio,
con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia
controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale
processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento
difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass.,
09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 3702/2017 deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di , soccombente in giudizio, Parte_1
e sono liquidate in € 2.906 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3702/2017, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 3702/2017
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte opposta che si liquidano in euro 2.906,00 (Fase Studio € 851,00, Fase Introduttiva € 602,00, Fase Decisoria € 1.453,00), oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 27-5-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1485/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Anna Cerrone, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pontecagnano Faiano (Sa), Via Torino n. 3;
- Opponente -
CONTRO
Controparte_1
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cesaro, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Battipaglia (SA),
Via Adige n. 78;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3792/2017 del 19/12/2017 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla
[...]
, ha ingiunto all'odierno opponente di pagare la Controparte_1
somma di € 36.220,04, oltre interessi convenzionali moratori al tasso dell'8,50% sulla sorta capitale e successivi al 20.04.2017 e spese monitorie, per lo scoperto maturato in ordine alle aperture di credito in c.c. n. 409380 del 30.09.2009, n. 004427
dell'11.02.2011, n. 004427 del 30.09.2010 e n. 410936 del 16.06.2010.
Eccepiva: l'improcedibilità dell'azione giudiziale promossa da parte opposta originaria ricorrente per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria per mancata documentazione del diritto di credito preteso;
con richiesta all'opposta di produrre ai sensi dell'art. 119, co. 4 del TUB, in giudizio tutta la documentazione in originale inerente il rapporto bancario per cui è causa. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione dichiarando la domanda inammissibile ed improcedibile in virtù
del mancato esperimento del tentativo di mediazione;
accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'opposto, in quanto non dovuta così per come richiesta, essendo infondata e per l'effetto non dovuta la complessiva somma ingiunta di euro 36.220,04 con conseguente revoca del decreto n. 3702/2017;
accertare e determinare l'esatto ed eventuale dare da parte dell'opponente e in base ai risultati del ricalcolo di interessi e competenze dovuto per Legge, con ogni eventuale compensazione;
con condanna della parte opposto alla refusione delle spese.
Con comparsa depositata in data 28.06.2018, la Controparte_1
si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto
[...]
l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: l'infondatezza dell'eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la correttezza e la buona fede del comportamento tenuto dalla banca con la produzione dell'elenco movimenti dall'inizio del rapporto 2004 e fino al 2017, degli estratti conto ed estratto conto scalare;
la pattuizione per iscritto degli interessi;
con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, senza alcun approfondimento istruttorio, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.01.2025;la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 05.02.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Il merito
Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
Nel merito, l'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In
tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533
del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale. In conformità ai principi espressi, l'esame della documentazione depositata in atti rivela che solo parte opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando: i) i contratti di apertura di credito in c.c. n. 409380 del
30.09.2009, n. 004427 dell'11.02.2011, n. 004427 del 30.09.2010 e n. 410936 del
16.06.2010, completi delle condizioni contrattuali applicate, tutte debitamente sottoscritte da parte del cliente;
ii) elenco movimenti dall'inizio del rapporto 2004 e fino al 2017, gli estratti conto ed estratto conto scalare;
iii) l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB con la conseguenza che l'eccezione formulata da parte opponente in ordine alla carenza documentale probatoria della domanda monitoria deve ritenersi rigettata.
A fronte della produzione dell'opposta, parte opponente si è limitato ad una generica contestazione del credito, mai supportata sotto il profilo documentale.
Inoltre vi è da considerare che il convenuto deve prendere posizione
tempestivamente sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167,
primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”. Inoltre la Corte di Cassazione,
Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del
fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n.
21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata
contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del
fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere
del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere
posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale
onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti
specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a
tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003,
n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento
univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio,
con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia
controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale
processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento
difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass.,
09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 3702/2017 deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di , soccombente in giudizio, Parte_1
e sono liquidate in € 2.906 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3702/2017, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 3702/2017
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte opposta che si liquidano in euro 2.906,00 (Fase Studio € 851,00, Fase Introduttiva € 602,00, Fase Decisoria € 1.453,00), oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 27-5-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara