Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7062/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione Seconda Civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al numero 7062/2018 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 03.10.2024, vertente
tra
c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Latina al v.le Le Corbusier n. 39 presso lo studio dell'avv. Marco Cozzolino, per procura in atti
- attore -
e
, c.f. ,, Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Latina, via P.L. Nervi n. 188 presso lo studio degli avv.ti Sara Carella e Roberto D'Arcangelo che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da lesione del diritto all'onore e alla reputazione
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 3.10.2024 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e nella qualità di Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione del
[...]
, ha convenuto in Parte_2 giudizio chiedendo la condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni per i fatti allegati in citazione ed esponendo che durante l'assemblea dei consorziati tenuta addì 28.2.2018 dichiarava, alla presenza dell'attore, del Consiglio di Amministrazione e dei consorziati intervenuti, dopo varie invettive contro il Presidente, per quattro volte consecutive: “Siete delinquenti”, indicando tutto il tavolo dove erano seduti tutti i consiglieri, il presidente [omissis] ( cfr. verbale assemblea allegato c) al fascicolo di parte attrice). Ha altresì allegato che per effetto di tale condotta ha subito la lesione dell'onore, del decoro e della reputazione personale e professionale, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale che quantificava in complessivi euro 50.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Controparte, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto della domanda, allegando la insussistenza della legittimazione passiva, contestando il fatto storico così come riportato nel verbale assembleare agli atti, precisando di aver comunque proferito alcune espressioni per reazione all'epiteto ingiurioso utilizzato nei confronti suoi e del marito da tale del tenore: Per_1 Parte_3
“persone ignoranti che dicono parole ignoranti”. Ha negato che l'espressione, riportata nel verbale (ed) alla convenuta attribuita, sia stata diretta all'attore, anche tenuto conto del fatto che la stessa non fosse morosa rispetto ai pagamenti verso il . Negava comuque la prova del danno Parte_2 morale ed esistenziale ex adverso dedotto. La causa è stata istruita unicamente per documenti.
2.Venendo al merito della domanda, occorre anzitutto smentire che pur qualificando la domanda in esame quale risarcimento per il delitto ingiuria, oramai depenalizzato, anziché di diffamazione, venga meno l'illiceità e antigiuridicità della condotta lamentata dall'attore. Opera al riguardo il seguente principio di diritto: “l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato.” ( cfr. Cass. civ. 22190\09). 2.1 Anche il rilievo sul dedotto difetto di legittimazione passiva della convenuta va disatteso. Ed, infatti, la dichiarazione riportata è stata attribuita personalmente alla convenuta e non anche all'ente commerciale dalla stessa
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rappresentato, il riferimento al quale è in citazione descritto quale contesto nel quale la condotta offensiva si è svolta (id est durante l'assemblea dei consorziati nella quale la convenuta interveniva quale legale rappresentante della consorziata ditta US . Parte_4
3.In punto di prova occorre evidenziare che il verbale assembleare depositato soggiace al seguente principio di diritto: “ Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti;
tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale” ( cfr. Cass. civ. 33233\19). A tanto consegue la prova che le espressioni ingiuriose furono proferite all'indirizzo dell'attore unitamente al tavolo dei presenti del C.D.A, essendo le prove (non ammesse) richieste dall'attore tendenti a chiarire il contesto delle espressioni proferite ma non anche la loro esclusione (rectius di non essere mai state proferite).
4 Con riferimento alla reazione della convenuta alla dedotta espressione ingiuriosa rivoltale dal terzo è necessario delineare l'ambito del Per_1 diritto di critica e, nella fattispecie, nell'ambito della gestione di un ente di diritto privato.
4.1 Come noto, il diritto di critica costituisce manifestazione del diritto costituzionale ex art 21 Cost., e come tale consiste nella espressione di un giudizio soggettivo sui fatti, i quali devono però corrispondere a verità, anche solo putativa, e di disvalore motivato. Sul punto peraltro la Corte di CASSAZIONE ha precisato che: “il diritto di critica, inoltre, non diversamente da quello di cronaca, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e dev'essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione. (cfr. Cass. civ. 379\05). Ed ancora: “trascende il diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o di condotte comunque infamanti, in
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rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario” ( cfr. Cass. civ. 15112\13).
5.
Le espressioni riportate nel verbale assembleare prodotto sono le seguenti:
“siete delinquenti”. Tale espressione, si legge nel verbale, è stata ripetuta quattro volte consecutive dalla , dopo varie invettive al presidente, CP_1 indicando tutto il tavolo dove erano seduti tutti i consiglieri, il presidente,
l'avv. Cozzolino e il rag. . Controparte_2 Parte_5
5.1.Dinnanzi a un siffatto compendio probatorio, seppure in presenza delle contestazioni in fatto operate dalla convenuta e non tempestivamente contestate dall'attore nella I memoria ex art. 183 comma 6 cpc, emerge quindi che la convenuta abbia diretto all'intero consiglio di amministrazione dell'ente consortile e al suo Presidente una critica accesa per il modo in cui era stata apostrofata dal consigliere “parole ignoranti dette da persone Per_1 ignoranti”. Tale espressione invero non si rinviene nel verbale assembleare come diretta alla convenuta.
Occorre sul punto osservare che le prove orali richieste dalla convenuta afferiscono a fatti non allegati specificamente entro i termini preclusivi di legge ( difetto di allegazione). Risulta dunque provato che il chiedeva Per_1 ad un intervenuto di assistere all'assemblea e di non dare peso “alle parole ignoranti dette da persone ignoranti". Tale espressione, leggesi nel verbale agli atti, è stata proferita dopo le lamentele di la quale si Parte_6 doleva delle espressioni rivolte dal marito della convenuta, il quale poco prima aveva proferito, rivolgendosi al presidente, l'espressione: “quanti anni hai? 80, 81? Tanto devi morire, tanto devi morire presto”.
6. Rispetto a tali evidenze probatorie, non ricorrono elementi di fatto che consentano di escludere l'intenzione della convenuta di ledere l'immagine e la reputazione dell' attore, posto che è inverosimile che una persona di media intelligenza e cultura non si prefiguri consapevolmente le conseguenze, in termini di lesione dell'altrui immagine, dell'esplicita attribuzione all'intero consiglio di amministrazione (presente ad una assemblea) di una condotta criminale di gestione dell'ente. Né si ritiene, nel caso di specie, che ricorra l'esimente del diritto di critica per sproporzione delle espressioni utilizzate (difetto di continenza).
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già esercitato. Ne consegue che la relativa deduzione non ha natura di eccezione in senso stretto e che il giudice civile, ove debba accertare la sussistenza del carattere diffamatorio di un fatto, è tenuto a rilevare tutte le circostanze che siano state allegate e provate, atteso che l'eventuale esistenza di una esimente esclude il carattere diffamatorio del fatto” (cfr. Cass. civ. 2190\13). In secondo luogo, non si ritiene configurabile la richiamata scriminante in quanto le espressioni impiegate dalla attrice non sono consistite in un dissenso motivato, espresso in termini misurati, in merito all'operato del consiglio di amministrazione, e\o del il quale, stando al verbale, ha a sua volta Per_1 reagito alle espressioni ingiuriose rivolte dal marito della convenuta al Presidente odierno attore. La lesività dell'onore e della reputazione dell'attore propria delle espressioni impiegate dalla convenuta va tuttavia inquadrata nel contesto globale del suo operato, quale membro dell'intero consiglio di amministrazione, nei cui confronti in definitiva è intervenuta la critica (illegittima) della convenuta.
8. La reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale secondo il particolare contesto storico, costituisce l'oggetto di un diritto della persona costituzionalmente garantito e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la sua lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (Cass., n. 22190/2009). Nel caso concreto la lesione di tale diritto della personalità risulta comprovata dal carattere oggettivamente offensivo della condotta attribuita alla attrice. Tali circostanze attestano la lesione del bene-interesse costituzionalmente tutelato ed al contempo la presumibile derivazione dalla stessa di un danno conseguenza di carattere non patrimoniale risarcibile facendo ricorso alla liquidazione equitativa. E' noto come la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972 dell'11.11.2008 abbia chiarito che il danno non patrimoniale non coincide con la lesione di un interesse della persona di rango costituzionale, ma ne è conseguenza e consiste nelle ripercussioni negative sul valore uomo che possono manifestarsi attraverso la sofferenza morale, transeunte o durevole, e che è il soggetto che chiede il risarcimento ad essere gravato dell'onere di dimostrare il vulnus subito. Attesa, tuttavia, l'impossibilità di fornire una prova diretta di un pregiudizio derivante dalla compromissione o dalla perdita di un bene immateriale la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008 ha ribadito la possibilità del ricorso alla prova presuntiva, onerando il danneggiato di tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, rappresentato dalla sofferenza morale.
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8.1. Ciò impone, pertanto, alcune precisazioni in merito all'onere assertorio e probatorio in materia di danno non patrimoniale siddetto:
“In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” ( cfr. Cass. civ. 8861\21).
Sotto tale profilo l'attore ha allegato unicamente quanto riportato a pagina 5 della citazione, tuttavia contestato in fatto come indicato alle pagg.10-13 della comparsa di costituzione, cui si rimanda.
Non essendo state ammesse le prove orali richieste dall'attore, per tardività della II memoria istruttoria, le prove raccolte a sostegno del danno richiesto dall'attore, al netto delle contestazioni fattuali operate, non consentono di ritenere la prova presuntiva sufficientemente soddisfatta, restando da chiarire proprio gli aspetti prima evidenziati dalla pronuncia testè richiamata (cass. civ. 8861\21). Non sono state chiariti i fatti oggetto di contestazione sollevati dalla convenuta. Al mancato raggiungimento della prova del fatto costitutivo del risarcimento, quanto meno sotto il profilo della mancata dimostrazione del nesso causale tra evento di danno (presunto) e danno - conseguenza (non dimostrato a sufficienza) segue il rigetto della domanda.
9. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, devono essere integralmente compesate per il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta nonché per la dimostrazione del danno-evento, così come ricostruito in motivazione, ma non anche del danno-conseguenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
spese integralmente compensate tra le parti.
Latina, 15.06.2025 Il Giudice dott. Gaetano Negro
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7 Il diritto di critica deve, infatti, soggiacere al seguente principio di diritto: “in materia di diffamazione, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica non costituisce espressione di un diritto potestativo, da esercitare nel momento in cui viene proposta l'eccezione, ma integra un diritto sostanziale