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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 475/2022
All'udienza del 13.1.25 ore 10.06 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
FALCHI PIER LUIGI . Per parte resistente è presente l'avv. DOMENICI MATTEO e FRANCESCONI GIULIA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.36 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 475/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Falchi Parte_2 ricorrente contro n persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Domenici e Giulia Francesconi
e con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Domenici Controparte_2 CP_3 CP_4
e Giulia Francesconi resistente
OGGETTO: differenze retributive
Fatto e diritto
All'odierna udienza, all'esito di istruttoria testimoniale e documentale, la causa una volta discussa veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
Con ricorso depositato il 14 giugno 2022 l'odierna ricorrente agiva contro la società che gestisce lo stabilimento balneare “ e gli eredi del sig. rivendicando nei confronti delle CP_1 Persona_1 stesse differenze retributive in forza di due distinti rapporti di lavoro e per tale ragione adiva il Tribunale di
Lucca in funzione del Giudice del Lavoro affinché voglia:
“I) In tesi Condannare la società convenuta (c.f. e p.i. ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona dei soci, legali rappresentanti pro tempore, a dare e pagare alla ricorrente (c.f. Parte_2
) l'importo di euro 8.273,27 (euro 1.438,47 per la stagione 2016 ed euro 6.834,80 per la C.F._1 stagione 2017), al lordo delle ritenute di legge, per le ragioni di cui al presente ricorso.
1 II) In ipotesi subordinata e con riserva di impugnativa: Nel caso che non fosse accolta dall'Ufficio la deduzione relativa alla prescrizione decennale delle competenze non retributive, il petitum nei confronti della società sarà limitato ad euro 6.834,80
(per la stagione 2017), al lordo delle ritenute di legge, per le ragioni di cui al presente ricorso.
III) In ogni caso con interessi legali sulla somma via via rivalutata su base annua secondo i coefficienti Istat dalla data di interruzione del rapporto di lavoro al saldo.
IV) Con rimborso delle spese di causa. (nei confronti degli eredi del sig. Accertato e dichiarato che la Persona_1 ricorrente ha lavorato come collaboratrice familiare alle dipendenze del sig. dal 18 aprile 2015 al 30 Persona_1 settembre 2018,
V) In tesi: Condannare i signori (c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e (c.f. nei limiti delle rispettive quote ereditarie e nella C.F._3 CP_4 C.F._4 loro qualità di eredi del sig. a dare e pagare pro-quota alla ricorrente l'importo di euro 14.704,81, al lordo Persona_1 delle ritenute di legge, per le ragioni di cui al presente ricorso.
L'importo viene così ripartito: euro 7.352,40 a carico del sig. ed euro 3.676,20 a carico dei signori e Controparte_2 CP_3
CP_4
VI) In ipotesi subordinata: nella ipotesi che si accerti che il sig. non avesse aderito al CCNL del Lavoro Persona_1
Domestico del 16 luglio 2013, condannare i convenuti al pagamento dello stesso importo pro-quota ai sensi del I comma dell'art. 36 Cost., fermo restando quanto è stato richiesto in tesi.
VII) Con interessi legali sulla somma via via rivalutata su base annua secondo i coefficienti Istat dalla data dell'interruzione del rapporto al saldo. VIII) Con rimborso delle spese di causa.
Tale domanda, a seguito dell'espletata attività istruttoria, veniva ridotta per quanto concerne il rapporto di lavoro domestico della somma pari a euro 12.872,93
In particolare, il ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto: per quanto concerne il rapporto con lo stabilimento balneare, la ricorrente deduceva che il rapporto si è articolato su un arco temporale di due anni, dal primo maggio fino al 30 settembre del 2016 e dal 7 giugno al 30 settembre 2017 con inquadramento bagnina VII livello CCNL Turismo – sezione Stabilimenti
Balneari e rivendicava, per le mansioni svolte, l'applicazione del V livello.
Lamentava di non aver mai usufruito di riposo settimanale, né di aver mai goduto di ferie e del premio di fine stagione.
Deduceva che la prestazione si svolgeva per sette giorni alla settimana nella seguente articolazione oraria dalle ore 8 del mattino fino alle 19 senza alcuna interruzione.
Faceva presente di aver svolto le seguenti mansioni: ricevere i clienti, comunicandogli i prezzi praticati, riscuotere le somme per gli ombrelloni, fissare la tenda o l'ombrellone da assegnare ai clienti, controllare lo stabilimento ed effettuare dei rammendi in caso di strappo di un ombrellone ovvero provvedere alla loro
2 sostituzione in caso di danneggiamento e da ultimo effettuare piccoli interventi di pulizia dello stabilimento.
Rivendicava, pertanto per lo svolgimento di tali mansioni un livello superiore rispetto a quello risultante dal contratto e dalle buste paga.
In ordine alle retribuzioni la parte ricorrente dichiarava di aver percepito complessivamente euro 8.538,06 nel 2016 ed euro 6.921,56 nel 2017 al lordo delle ritenute di legge
In relaziona al rapporto di lavoro domestico la ricorrente deduceva di aver reso la propria prestazione lavorativa, in favore del sig. nel periodo compreso tra 18 aprile 2015 e il 30 settembre Persona_1
2018, in qualità di lavoratrice domestica coabitante, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale collaboratore familiare convivente che assiste persona autosufficiente e che svolge mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa livello B super.
Lamentava che le mansioni rese fossero tali da rientrare all'interno della qualifica di colf fino a CP_5 tutto aprile 2018 e di colf C- Super dal primo maggio 2018 al 30 settembre dello stesso anno.
Osservava che dal giorno 1° maggio 2018, a seguito di un ricovero ospedaliero, il sig. era Persona_1 da considerarsi non autosufficiente e che per tale motivo le mansioni della ricorrente, da quel momento fino alla fine del rapporto, comprendevano anche il prestare assistenza al badato.
Deducevav, anche in questo caso, di non aver mai goduto del riposo settimanale, né di aver goduto delle ferie, eccezion fatta per il periodo che va dal 27/28 aprile fino all'8 maggio.
In ordine all'orario di lavoro assumeva che le proprie prestazioni venivano svolte in regime di convivenza e durante i periodi di lavoro svolto, alle dipendenze dello stabilimento balneare, l'orario osservato era dalle
19 a mezzanotte. Mentre per quanto riguardava i mesi nei quali la ricorrente non lavorava nello stabilimento balneare nel 2016 e nel 2017, l'orario di lavoro della stessa era quello di almeno dieci ore giornaliere per un totale di cinquantaquattro ore settimanali per sette giorni su sette (art. 14 del CCNL di riferimento).
Quanto alle mansioni la ricorrente riferisce che ella assisteva principalmente il sig. ed Persona_1 effettuata la preparazione dei pasti e la pulizia della casa, svolgeva le faccende di casa ovvero lavava la biancheria ed i vestiti nella lavatrice e successivamente li stendeva su una terrazza coperta;
raccoglieva gli stessi e li stirava, usava l'aspirapolvere e passava uno straccio umido sul pavimento, a giorni alterni spolverava i mobili e puliva i vetri.
Circa il livello assegnato rivendicava per il solo periodo successivo al 30 aprile 2018 fino al 30 settembre
2018 il corretto inquadramento ricompreso nel livello C- Super a seguito del peggioramento delle condizioni di salute del badato e la maggiore intensità e la migliore qualità delle cure che si rendevano necessarie.
3 Fa presente circa gli importi percepiti che gli stessi ammontavano mensilmente a euro 850,00 e che complessivamente gli stessi ammontano a euro 41.411,18, importo posto in detrazione nel conteggio sindacale, parte integrante del ricorso. Cont Si costituiva la società che gestisce il Bagno la quale, in ordine alle differenze retributive rivendicate contestava, in primo luogo, integralmente il contenuto del ricorso, sia in punto di fatto sia di diritto nonché
l'assoluta genericità dello stesso.
In particolare, contestava che la ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili a un livello superiore a quello alla stessa assegnato e per il quale è stata sempre retribuita;
che ella abbia svolto attività lavorativa a favore della società Bagno Edy di NI TU e c. snc secondo l'orario dalla stessa indicato in ricorso.
Contestava che la ricorrente avesse svolto la propria attività lavorativa per un orario superiore a quanto previsto contrattualmente avendo viceversa sempre svolto attività per un orario inferiore;
contestava, altresì, che la ricorrente potesse vantare qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti della società convenuta a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato godimento di ferie, riposi e mancata corresponsione di tredicesima mensilità e t.f.r, o a qualsivoglia altro titolo.
Evidenziava che entrambi i rapporti di lavoro formalizzati fossero sui generis dato che tra la ricorrente e il Cont sig. (titolare delle quote di maggioranza della società che gestiva il bagno vi era una relazione Per_1 sentimentale fin dai primi anni duemila.
Eccepiva, altresì, la prescrizione per i crediti vantati nei confronti della società, dato che, come noto, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Si costituivano gli eredi del sig. circa le differenze retributive rivendicate per la Persona_1 prestazione lavorativa prestata dalla ricorrente in qualità di colf, i quali contestavano integralmente il contenuto del ricorso sia in fatto che in diritto e l'assoluta genericità dello stesso.
Segnatamente i resistenti contestavano che l'attività della ricorrente sia stata ininterrotta poiché la ricorrente aveva goduto di ferie, festività, giorni di riposo ben superiori a quelli previsti contrattualmente, inoltre la stessa aveva goduto anche di un lungo periodo di aspettativa per motivi personali;
contestavano, inoltre, che ella avesse svolto mansioni inquadrabili a un livello superiore a quello alla stessa assegnato e per il quale era stata sempre retribuita.
Contestavano integralmente le ulteriori rivendicazioni avanzate dalla ricorrente.
***
Il ricorso è accolto nei limiti di quanto di seguito espresso.
Giova innanzitutto rammentare che in tema di differenze retributive, così come più volte statuito dalla
Corte di Cassazione l'onere probatorio ricade su colui che vuol veder riconosciuto il proprio diritto in giudizio.
4 A tal proposito si cita il seguente arresto giurisprudenziale reso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione
Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696 : “ in tema di differenze retributive deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati
e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni, altrimenti si configura un'indebita inversione”.
Tenendo a mente l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, occorre pertanto esaminare, quanto emerso dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata, in ordine ai due distinti rapporti di lavoro.
Sul rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società che gestiva lo stabilimento balneare . CP_1
Preliminarmente con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, occorre osservare -così come correttamente esposto dalla parte ricorrente- che il diritto di credito rivendicato in Contr ordine alle ferie non godute nonché in ordine alla riduzione oraria c.d. ha natura risarcitoria e non retributiva, pertanto, esso si prescrive in dieci anni, tenuto conto che il credito è risalente all'anno 2016 e il ricorso è stato presentato nel 2022 lo stesso non può ritenersi prescritto.
A tal proposito si riporta l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto “l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria con la conseguenza che è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro. L'indennizzo, infatti, è correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo, quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile, al risarcimento del danno.”
La stessa statuizione si rinviene nella sentenza n. 1756/2016, ove la Corte di Cassazione osserva che:
“l'indennità dovuta al lavoratore per ferie e riposi non goduti non ha natura retributiva, bensì risarcitoria;
quindi, è assoggettata alla prescrizione decennale (prescrizione ordinaria).”
Esito istruttoria testimoniale.
L'unica teste che ha appreso e riportato circostanze dirette circa le rivendicate differenze retributive è la teste la quale ha confermato gli orari osservati e le mansioni svolte dalla ricorrente. La Testimone_1 teste dichiarava di aver lavorato nel periodo considerato presso lo stabilimento balneare in cui lavorava anche la ricorrente ed ha, altresì, confermato in maniera precisa e puntuale, quanto indicato nei capitoli di prova contenuti all'interno del ricorso.
La sua testimonianza, inoltre, risulta attendibile esaustiva e priva di contraddizioni, per quanto concerne, invece, gli altri testi sentiti sul punto, gli stessi riferiscono circostanze de relato o fatti risalenti a periodi antecedenti rispetto all'assunzione della ricorrente.
Circa il superiore inquadramento, la teste ha riferito che: “Confermo che la ricorrente era addetta Tes_1 alla reception nel senso che riceveva i clienti e li accompagnava all'ombrellone od alla tenda, spiegando loro le regole del bagno e quali fossero i servizi offerti dallo stabilimento balneare. Controllava che tutto fosse a
5 posto e che lo stabilimento fosse sempre ben pulito. Doveva controllare anche le condizioni delle sedie e degli ombrelloni e nel caso di lacerazioni eccezionalmente faceva i necessari rammendi od invitava il bagnino a cambiare le attrezzature.”
Sulla base di quanto sopra riportato occorre effettuare il c.d. giudizio trifasico così come più volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale sancisce che il Giudice in ordine alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato. “non può prescindere dal rispetto del c.d. percorso trifasico detto percorso presuppone che il giudicante debba sviluppare il proprio ragionamento in tre fasi successive, consistenti:
1. nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2. nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3. nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.”
Orbene, sulla base delle attività in concreto svolte, così come dedotte e confermate in sede testimoniale, e dal raffronto delle stesse con la declaratoria contrattuale presente nel CCNL Turismo- Confesercenti del 4 marzo 2010, circa il V livello si evince che appartengono allo stesso “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro come cassiere, addetti alla segreteria o l'addetto a mansioni d'ordine”. Dunque, sulla base di tale raffronto le attività in concreto svolte dalla ricorrente rientrano all'interno dell'inquadramento dedotto e rivendicato. Viceversa, il livello sancito contrattualmente, ovvero il VII livello, prevede che all'interno dello stesso siano ricompresi coloro che svolgono attività semplici, quali a titolo di esempio l'addetto alle pulizie anche dei servizi igienici.
In ordine al rapporto di lavoro quale collaboratrice domestica intervenuto tra la ricorrente e Per_1
[...]
Si rileva che in ordine alla durata del rapporto dal 17 aprile 2015 al 30 settembre 2018 lo stesso non è contestato e risulta confermato, dai documenti presenti in atti, ovvero dalle buste paga e dalla lettera di assunzione. Per quanto concerne, invece, l'orario osservato dalla lavoratrice, questo Giudicate rileva che stante gli oneri probatori, così come sopra richiamati da un autorevole arresto Giurisprudenziale, si evidenzia come dall'istruttoria svolta i testi escussi non hanno apportato elementi utili circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente. Quest'ultima si limita a dedurre, all'interno del ricorso, di aver prestato la propria attività lavorativa in un orario prestabilito pari a 54 ore settimanali senza apportare alcun riscontro concreto in merito l'osservanza dello stesso.
L'unica teste sentito sul punto, ovvero la teste non riferiva circostanze utile atte a suffragare la tesi Tes_2 proposta dalla parte resistente, ella, infatti, riferisce che: “in ordine al capitolo 3 posso solo dire che la ricorrente mi diceva che era impegnata dalla mattina alla sera presso lo stabilimento dove lavorava altro non so” ed aggiunge “quando ho conosciuto so che la stessa lavorava come badante del sig. perché me lo riferì la medesima, le date precise non le Pt_2 Per_1 so. Siccome la ricorrente mi diceva che era spesso impegnata a lavorare presso il bagno di cui non ricordo il nome mi chiedeva
6 aiuto per delle commissioni;
capitava con una frequenza di circa una volta a settimana soprattutto negli anni 2016 e 2017 in particolare nel fine settimana di portare la spesa presso l'abitazione del perché lei era impegnata presso lo stabilimento Per_1 balneare. Io facevo la spesa di prima necessita e la portavo la sera tardi dopo le 19.30 ed ivi incontravo la ricorrente che era presente in casa. È capitato quando sono andata che la vedevo che apparecchiava piuttosto che passava l'aspirapolvere altro non so aggiungere.” Tutte circostanze de relato, che viceversa, fanno apparire come inverosimile che la ricorrente possa aver lavorato per 54 ore settimanali, tanto più nel periodo indicato dalla teste, durante il quale ella dichiara di aver svolto delle attività per conto della ricorrente. Inoltre, essendo la lavoratrice convivente è difficile distinguere i periodi in cui la ricorrente ha prestato attività lavorativa dai momenti di riposo, pertanto, diventa di fondamentale importanza fornire la prova esatta della prestazione di lavoro fornita negli orari indicati.
Oltremodo, questo Giudicante condivide e non ritiene di doversi di discostare dalla statuizione di questo
Tribunale su un caso analogo reso all'interno del procedimento n. 1254/2015 sentenza n. 245/2018, all'interno del quale viene affermato che: “ Ai fini di causa, e con particolare riferimento alle ore di lavoro complementare e straordinario, dovrà quindi tenersi conto non solo dell'insegnamento giurisprudenziale per cui “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, [..] è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto”,(cfr. Cass., sez. L, sent. n. 3714/09), senza possibilità di ricorrere a valutazioni equitative. (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 1389/03), ma altresì dell'orientamento secondo il quale “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare (nel quale certamente deve farsi rientrare la convivenza more uxorio, non essendoci alcuna sostanziale differenza ai fini di cui si discute, ndr) - le quali vengono normalmente compiute
"affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità” (cfr. Cass. sez. L. sent. 9043/11). Né a diverse conclusioni, per quanto qui rileva, può giungersi in relazione alle più recenti sentenze di legittimità, che hanno escluso la necessaria prova dell'onerosità della prestazione, ma non quella della subordinazione (19304/15). In altre parole, in applicazione del combinato dei principi di cui sopra, la ricorrente è gravata di fornire una prova estremamente rigorosa dei fatti posti a fondamento delle richieste avanzate in giudizio, non solo per consentire la ricostruzione dell'esatta articolazione oraria della prestazione, ma anche per verificare che l'eventuale attività svolta al di fuori dell'orario formalizzato trovi giustificazione in una cogente imposizione del datore di lavoro e non nello spirito di comunione di interessi, condivisione e solidarietà che caratterizza le relazioni affettive.”
Circa le ferie non godute giova rammentare che con l'Ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020, la Suprema
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.”
Orbene, dall'istruttoria svolta e dai documenti presenti in atti, non si rinviene la prova dell'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni destinati alle ferie;
pertanto, le stesse non possono essere riconosciute.
7 Per quanto concerne, infine, il superiore inquadramento, tenuto fermo quanto statuito dalla Suprema Corte in merito, così come sopra riportato, si evidenzia che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta non sia stata fornita la prova delle attività lavorative in concreto svolte dalla ricorrente, le quali sono solo dedotte e non dimostrate. Tantomeno le stesse si possono evincere dalla documentazione medica del badato, in quanto dallo stato di salute del sig. non può necessariamente discendere che Per_1
l'attività di assistenza costante sia stata prestata in maniera esclusiva dalla lavoratrice.
Per i motivi sopra esposti la domanda inerente alle differenze retributive rivendicate all'interno del rapporto di lavoro domestico deve essere rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri fissati dal D.M n.55/2014 con aumento del 30% sui valori minimi ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del suddetto dm (esclusivamente in favore del procuratore di parte ricorrente che ha provveduto al collegamento ipertestuale)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- 1. Condanna la società convenuta (c.f. e p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1 nella persona dei soci, legali rappresentanti pro-tempore, a dare e pagare alla ricorrente
[...]
(c.f. ) l'importo di euro 8.273,27 (euro 1.438,47 per la stagione 2016 Parte_2 C.F._1 ed euro 6.834,80 per la stagione 2017), al lordo delle ritenute di legge, per le differenze retributive spettanti così come indicate nella parte motiva della sentenza;
- 2. Condanna la parte resistente come sopra indicata a rimborsare alla parte ricorrente le spese legali, che si liquidano in complessivi € 3503,50 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%,
i.v.a., c.p.a. con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Pier Luigi Falchi il quale si dichiara antistatario;
- 3 Rigetta la domanda circa le differenze retributive rivendicate nel rapporto di lavoro domestico intercorso tra la ricorrente e il sig. ; Persona_1
- 4 Condanna la parte ricorrente come sopra indicata a rimborsare alle parti resistenti le spese legali, che si liquidano in complessivi € 2.695 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.
Lucca, 13 Gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 475/2022
All'udienza del 13.1.25 ore 10.06 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
FALCHI PIER LUIGI . Per parte resistente è presente l'avv. DOMENICI MATTEO e FRANCESCONI GIULIA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.36 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 475/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Falchi Parte_2 ricorrente contro n persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Domenici e Giulia Francesconi
e con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Domenici Controparte_2 CP_3 CP_4
e Giulia Francesconi resistente
OGGETTO: differenze retributive
Fatto e diritto
All'odierna udienza, all'esito di istruttoria testimoniale e documentale, la causa una volta discussa veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
Con ricorso depositato il 14 giugno 2022 l'odierna ricorrente agiva contro la società che gestisce lo stabilimento balneare “ e gli eredi del sig. rivendicando nei confronti delle CP_1 Persona_1 stesse differenze retributive in forza di due distinti rapporti di lavoro e per tale ragione adiva il Tribunale di
Lucca in funzione del Giudice del Lavoro affinché voglia:
“I) In tesi Condannare la società convenuta (c.f. e p.i. ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona dei soci, legali rappresentanti pro tempore, a dare e pagare alla ricorrente (c.f. Parte_2
) l'importo di euro 8.273,27 (euro 1.438,47 per la stagione 2016 ed euro 6.834,80 per la C.F._1 stagione 2017), al lordo delle ritenute di legge, per le ragioni di cui al presente ricorso.
1 II) In ipotesi subordinata e con riserva di impugnativa: Nel caso che non fosse accolta dall'Ufficio la deduzione relativa alla prescrizione decennale delle competenze non retributive, il petitum nei confronti della società sarà limitato ad euro 6.834,80
(per la stagione 2017), al lordo delle ritenute di legge, per le ragioni di cui al presente ricorso.
III) In ogni caso con interessi legali sulla somma via via rivalutata su base annua secondo i coefficienti Istat dalla data di interruzione del rapporto di lavoro al saldo.
IV) Con rimborso delle spese di causa. (nei confronti degli eredi del sig. Accertato e dichiarato che la Persona_1 ricorrente ha lavorato come collaboratrice familiare alle dipendenze del sig. dal 18 aprile 2015 al 30 Persona_1 settembre 2018,
V) In tesi: Condannare i signori (c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e (c.f. nei limiti delle rispettive quote ereditarie e nella C.F._3 CP_4 C.F._4 loro qualità di eredi del sig. a dare e pagare pro-quota alla ricorrente l'importo di euro 14.704,81, al lordo Persona_1 delle ritenute di legge, per le ragioni di cui al presente ricorso.
L'importo viene così ripartito: euro 7.352,40 a carico del sig. ed euro 3.676,20 a carico dei signori e Controparte_2 CP_3
CP_4
VI) In ipotesi subordinata: nella ipotesi che si accerti che il sig. non avesse aderito al CCNL del Lavoro Persona_1
Domestico del 16 luglio 2013, condannare i convenuti al pagamento dello stesso importo pro-quota ai sensi del I comma dell'art. 36 Cost., fermo restando quanto è stato richiesto in tesi.
VII) Con interessi legali sulla somma via via rivalutata su base annua secondo i coefficienti Istat dalla data dell'interruzione del rapporto al saldo. VIII) Con rimborso delle spese di causa.
Tale domanda, a seguito dell'espletata attività istruttoria, veniva ridotta per quanto concerne il rapporto di lavoro domestico della somma pari a euro 12.872,93
In particolare, il ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto: per quanto concerne il rapporto con lo stabilimento balneare, la ricorrente deduceva che il rapporto si è articolato su un arco temporale di due anni, dal primo maggio fino al 30 settembre del 2016 e dal 7 giugno al 30 settembre 2017 con inquadramento bagnina VII livello CCNL Turismo – sezione Stabilimenti
Balneari e rivendicava, per le mansioni svolte, l'applicazione del V livello.
Lamentava di non aver mai usufruito di riposo settimanale, né di aver mai goduto di ferie e del premio di fine stagione.
Deduceva che la prestazione si svolgeva per sette giorni alla settimana nella seguente articolazione oraria dalle ore 8 del mattino fino alle 19 senza alcuna interruzione.
Faceva presente di aver svolto le seguenti mansioni: ricevere i clienti, comunicandogli i prezzi praticati, riscuotere le somme per gli ombrelloni, fissare la tenda o l'ombrellone da assegnare ai clienti, controllare lo stabilimento ed effettuare dei rammendi in caso di strappo di un ombrellone ovvero provvedere alla loro
2 sostituzione in caso di danneggiamento e da ultimo effettuare piccoli interventi di pulizia dello stabilimento.
Rivendicava, pertanto per lo svolgimento di tali mansioni un livello superiore rispetto a quello risultante dal contratto e dalle buste paga.
In ordine alle retribuzioni la parte ricorrente dichiarava di aver percepito complessivamente euro 8.538,06 nel 2016 ed euro 6.921,56 nel 2017 al lordo delle ritenute di legge
In relaziona al rapporto di lavoro domestico la ricorrente deduceva di aver reso la propria prestazione lavorativa, in favore del sig. nel periodo compreso tra 18 aprile 2015 e il 30 settembre Persona_1
2018, in qualità di lavoratrice domestica coabitante, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale collaboratore familiare convivente che assiste persona autosufficiente e che svolge mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa livello B super.
Lamentava che le mansioni rese fossero tali da rientrare all'interno della qualifica di colf fino a CP_5 tutto aprile 2018 e di colf C- Super dal primo maggio 2018 al 30 settembre dello stesso anno.
Osservava che dal giorno 1° maggio 2018, a seguito di un ricovero ospedaliero, il sig. era Persona_1 da considerarsi non autosufficiente e che per tale motivo le mansioni della ricorrente, da quel momento fino alla fine del rapporto, comprendevano anche il prestare assistenza al badato.
Deducevav, anche in questo caso, di non aver mai goduto del riposo settimanale, né di aver goduto delle ferie, eccezion fatta per il periodo che va dal 27/28 aprile fino all'8 maggio.
In ordine all'orario di lavoro assumeva che le proprie prestazioni venivano svolte in regime di convivenza e durante i periodi di lavoro svolto, alle dipendenze dello stabilimento balneare, l'orario osservato era dalle
19 a mezzanotte. Mentre per quanto riguardava i mesi nei quali la ricorrente non lavorava nello stabilimento balneare nel 2016 e nel 2017, l'orario di lavoro della stessa era quello di almeno dieci ore giornaliere per un totale di cinquantaquattro ore settimanali per sette giorni su sette (art. 14 del CCNL di riferimento).
Quanto alle mansioni la ricorrente riferisce che ella assisteva principalmente il sig. ed Persona_1 effettuata la preparazione dei pasti e la pulizia della casa, svolgeva le faccende di casa ovvero lavava la biancheria ed i vestiti nella lavatrice e successivamente li stendeva su una terrazza coperta;
raccoglieva gli stessi e li stirava, usava l'aspirapolvere e passava uno straccio umido sul pavimento, a giorni alterni spolverava i mobili e puliva i vetri.
Circa il livello assegnato rivendicava per il solo periodo successivo al 30 aprile 2018 fino al 30 settembre
2018 il corretto inquadramento ricompreso nel livello C- Super a seguito del peggioramento delle condizioni di salute del badato e la maggiore intensità e la migliore qualità delle cure che si rendevano necessarie.
3 Fa presente circa gli importi percepiti che gli stessi ammontavano mensilmente a euro 850,00 e che complessivamente gli stessi ammontano a euro 41.411,18, importo posto in detrazione nel conteggio sindacale, parte integrante del ricorso. Cont Si costituiva la società che gestisce il Bagno la quale, in ordine alle differenze retributive rivendicate contestava, in primo luogo, integralmente il contenuto del ricorso, sia in punto di fatto sia di diritto nonché
l'assoluta genericità dello stesso.
In particolare, contestava che la ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili a un livello superiore a quello alla stessa assegnato e per il quale è stata sempre retribuita;
che ella abbia svolto attività lavorativa a favore della società Bagno Edy di NI TU e c. snc secondo l'orario dalla stessa indicato in ricorso.
Contestava che la ricorrente avesse svolto la propria attività lavorativa per un orario superiore a quanto previsto contrattualmente avendo viceversa sempre svolto attività per un orario inferiore;
contestava, altresì, che la ricorrente potesse vantare qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti della società convenuta a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato godimento di ferie, riposi e mancata corresponsione di tredicesima mensilità e t.f.r, o a qualsivoglia altro titolo.
Evidenziava che entrambi i rapporti di lavoro formalizzati fossero sui generis dato che tra la ricorrente e il Cont sig. (titolare delle quote di maggioranza della società che gestiva il bagno vi era una relazione Per_1 sentimentale fin dai primi anni duemila.
Eccepiva, altresì, la prescrizione per i crediti vantati nei confronti della società, dato che, come noto, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Si costituivano gli eredi del sig. circa le differenze retributive rivendicate per la Persona_1 prestazione lavorativa prestata dalla ricorrente in qualità di colf, i quali contestavano integralmente il contenuto del ricorso sia in fatto che in diritto e l'assoluta genericità dello stesso.
Segnatamente i resistenti contestavano che l'attività della ricorrente sia stata ininterrotta poiché la ricorrente aveva goduto di ferie, festività, giorni di riposo ben superiori a quelli previsti contrattualmente, inoltre la stessa aveva goduto anche di un lungo periodo di aspettativa per motivi personali;
contestavano, inoltre, che ella avesse svolto mansioni inquadrabili a un livello superiore a quello alla stessa assegnato e per il quale era stata sempre retribuita.
Contestavano integralmente le ulteriori rivendicazioni avanzate dalla ricorrente.
***
Il ricorso è accolto nei limiti di quanto di seguito espresso.
Giova innanzitutto rammentare che in tema di differenze retributive, così come più volte statuito dalla
Corte di Cassazione l'onere probatorio ricade su colui che vuol veder riconosciuto il proprio diritto in giudizio.
4 A tal proposito si cita il seguente arresto giurisprudenziale reso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione
Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696 : “ in tema di differenze retributive deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati
e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni, altrimenti si configura un'indebita inversione”.
Tenendo a mente l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, occorre pertanto esaminare, quanto emerso dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata, in ordine ai due distinti rapporti di lavoro.
Sul rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società che gestiva lo stabilimento balneare . CP_1
Preliminarmente con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, occorre osservare -così come correttamente esposto dalla parte ricorrente- che il diritto di credito rivendicato in Contr ordine alle ferie non godute nonché in ordine alla riduzione oraria c.d. ha natura risarcitoria e non retributiva, pertanto, esso si prescrive in dieci anni, tenuto conto che il credito è risalente all'anno 2016 e il ricorso è stato presentato nel 2022 lo stesso non può ritenersi prescritto.
A tal proposito si riporta l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto “l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria con la conseguenza che è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro. L'indennizzo, infatti, è correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo, quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile, al risarcimento del danno.”
La stessa statuizione si rinviene nella sentenza n. 1756/2016, ove la Corte di Cassazione osserva che:
“l'indennità dovuta al lavoratore per ferie e riposi non goduti non ha natura retributiva, bensì risarcitoria;
quindi, è assoggettata alla prescrizione decennale (prescrizione ordinaria).”
Esito istruttoria testimoniale.
L'unica teste che ha appreso e riportato circostanze dirette circa le rivendicate differenze retributive è la teste la quale ha confermato gli orari osservati e le mansioni svolte dalla ricorrente. La Testimone_1 teste dichiarava di aver lavorato nel periodo considerato presso lo stabilimento balneare in cui lavorava anche la ricorrente ed ha, altresì, confermato in maniera precisa e puntuale, quanto indicato nei capitoli di prova contenuti all'interno del ricorso.
La sua testimonianza, inoltre, risulta attendibile esaustiva e priva di contraddizioni, per quanto concerne, invece, gli altri testi sentiti sul punto, gli stessi riferiscono circostanze de relato o fatti risalenti a periodi antecedenti rispetto all'assunzione della ricorrente.
Circa il superiore inquadramento, la teste ha riferito che: “Confermo che la ricorrente era addetta Tes_1 alla reception nel senso che riceveva i clienti e li accompagnava all'ombrellone od alla tenda, spiegando loro le regole del bagno e quali fossero i servizi offerti dallo stabilimento balneare. Controllava che tutto fosse a
5 posto e che lo stabilimento fosse sempre ben pulito. Doveva controllare anche le condizioni delle sedie e degli ombrelloni e nel caso di lacerazioni eccezionalmente faceva i necessari rammendi od invitava il bagnino a cambiare le attrezzature.”
Sulla base di quanto sopra riportato occorre effettuare il c.d. giudizio trifasico così come più volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale sancisce che il Giudice in ordine alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato. “non può prescindere dal rispetto del c.d. percorso trifasico detto percorso presuppone che il giudicante debba sviluppare il proprio ragionamento in tre fasi successive, consistenti:
1. nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2. nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3. nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.”
Orbene, sulla base delle attività in concreto svolte, così come dedotte e confermate in sede testimoniale, e dal raffronto delle stesse con la declaratoria contrattuale presente nel CCNL Turismo- Confesercenti del 4 marzo 2010, circa il V livello si evince che appartengono allo stesso “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro come cassiere, addetti alla segreteria o l'addetto a mansioni d'ordine”. Dunque, sulla base di tale raffronto le attività in concreto svolte dalla ricorrente rientrano all'interno dell'inquadramento dedotto e rivendicato. Viceversa, il livello sancito contrattualmente, ovvero il VII livello, prevede che all'interno dello stesso siano ricompresi coloro che svolgono attività semplici, quali a titolo di esempio l'addetto alle pulizie anche dei servizi igienici.
In ordine al rapporto di lavoro quale collaboratrice domestica intervenuto tra la ricorrente e Per_1
[...]
Si rileva che in ordine alla durata del rapporto dal 17 aprile 2015 al 30 settembre 2018 lo stesso non è contestato e risulta confermato, dai documenti presenti in atti, ovvero dalle buste paga e dalla lettera di assunzione. Per quanto concerne, invece, l'orario osservato dalla lavoratrice, questo Giudicate rileva che stante gli oneri probatori, così come sopra richiamati da un autorevole arresto Giurisprudenziale, si evidenzia come dall'istruttoria svolta i testi escussi non hanno apportato elementi utili circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente. Quest'ultima si limita a dedurre, all'interno del ricorso, di aver prestato la propria attività lavorativa in un orario prestabilito pari a 54 ore settimanali senza apportare alcun riscontro concreto in merito l'osservanza dello stesso.
L'unica teste sentito sul punto, ovvero la teste non riferiva circostanze utile atte a suffragare la tesi Tes_2 proposta dalla parte resistente, ella, infatti, riferisce che: “in ordine al capitolo 3 posso solo dire che la ricorrente mi diceva che era impegnata dalla mattina alla sera presso lo stabilimento dove lavorava altro non so” ed aggiunge “quando ho conosciuto so che la stessa lavorava come badante del sig. perché me lo riferì la medesima, le date precise non le Pt_2 Per_1 so. Siccome la ricorrente mi diceva che era spesso impegnata a lavorare presso il bagno di cui non ricordo il nome mi chiedeva
6 aiuto per delle commissioni;
capitava con una frequenza di circa una volta a settimana soprattutto negli anni 2016 e 2017 in particolare nel fine settimana di portare la spesa presso l'abitazione del perché lei era impegnata presso lo stabilimento Per_1 balneare. Io facevo la spesa di prima necessita e la portavo la sera tardi dopo le 19.30 ed ivi incontravo la ricorrente che era presente in casa. È capitato quando sono andata che la vedevo che apparecchiava piuttosto che passava l'aspirapolvere altro non so aggiungere.” Tutte circostanze de relato, che viceversa, fanno apparire come inverosimile che la ricorrente possa aver lavorato per 54 ore settimanali, tanto più nel periodo indicato dalla teste, durante il quale ella dichiara di aver svolto delle attività per conto della ricorrente. Inoltre, essendo la lavoratrice convivente è difficile distinguere i periodi in cui la ricorrente ha prestato attività lavorativa dai momenti di riposo, pertanto, diventa di fondamentale importanza fornire la prova esatta della prestazione di lavoro fornita negli orari indicati.
Oltremodo, questo Giudicante condivide e non ritiene di doversi di discostare dalla statuizione di questo
Tribunale su un caso analogo reso all'interno del procedimento n. 1254/2015 sentenza n. 245/2018, all'interno del quale viene affermato che: “ Ai fini di causa, e con particolare riferimento alle ore di lavoro complementare e straordinario, dovrà quindi tenersi conto non solo dell'insegnamento giurisprudenziale per cui “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, [..] è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto”,(cfr. Cass., sez. L, sent. n. 3714/09), senza possibilità di ricorrere a valutazioni equitative. (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 1389/03), ma altresì dell'orientamento secondo il quale “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare (nel quale certamente deve farsi rientrare la convivenza more uxorio, non essendoci alcuna sostanziale differenza ai fini di cui si discute, ndr) - le quali vengono normalmente compiute
"affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità” (cfr. Cass. sez. L. sent. 9043/11). Né a diverse conclusioni, per quanto qui rileva, può giungersi in relazione alle più recenti sentenze di legittimità, che hanno escluso la necessaria prova dell'onerosità della prestazione, ma non quella della subordinazione (19304/15). In altre parole, in applicazione del combinato dei principi di cui sopra, la ricorrente è gravata di fornire una prova estremamente rigorosa dei fatti posti a fondamento delle richieste avanzate in giudizio, non solo per consentire la ricostruzione dell'esatta articolazione oraria della prestazione, ma anche per verificare che l'eventuale attività svolta al di fuori dell'orario formalizzato trovi giustificazione in una cogente imposizione del datore di lavoro e non nello spirito di comunione di interessi, condivisione e solidarietà che caratterizza le relazioni affettive.”
Circa le ferie non godute giova rammentare che con l'Ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020, la Suprema
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.”
Orbene, dall'istruttoria svolta e dai documenti presenti in atti, non si rinviene la prova dell'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni destinati alle ferie;
pertanto, le stesse non possono essere riconosciute.
7 Per quanto concerne, infine, il superiore inquadramento, tenuto fermo quanto statuito dalla Suprema Corte in merito, così come sopra riportato, si evidenzia che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta non sia stata fornita la prova delle attività lavorative in concreto svolte dalla ricorrente, le quali sono solo dedotte e non dimostrate. Tantomeno le stesse si possono evincere dalla documentazione medica del badato, in quanto dallo stato di salute del sig. non può necessariamente discendere che Per_1
l'attività di assistenza costante sia stata prestata in maniera esclusiva dalla lavoratrice.
Per i motivi sopra esposti la domanda inerente alle differenze retributive rivendicate all'interno del rapporto di lavoro domestico deve essere rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri fissati dal D.M n.55/2014 con aumento del 30% sui valori minimi ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del suddetto dm (esclusivamente in favore del procuratore di parte ricorrente che ha provveduto al collegamento ipertestuale)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- 1. Condanna la società convenuta (c.f. e p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1 nella persona dei soci, legali rappresentanti pro-tempore, a dare e pagare alla ricorrente
[...]
(c.f. ) l'importo di euro 8.273,27 (euro 1.438,47 per la stagione 2016 Parte_2 C.F._1 ed euro 6.834,80 per la stagione 2017), al lordo delle ritenute di legge, per le differenze retributive spettanti così come indicate nella parte motiva della sentenza;
- 2. Condanna la parte resistente come sopra indicata a rimborsare alla parte ricorrente le spese legali, che si liquidano in complessivi € 3503,50 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%,
i.v.a., c.p.a. con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Pier Luigi Falchi il quale si dichiara antistatario;
- 3 Rigetta la domanda circa le differenze retributive rivendicate nel rapporto di lavoro domestico intercorso tra la ricorrente e il sig. ; Persona_1
- 4 Condanna la parte ricorrente come sopra indicata a rimborsare alle parti resistenti le spese legali, che si liquidano in complessivi € 2.695 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.
Lucca, 13 Gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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