Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/1997, n. 1467
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Sentenza 18 febbraio 1997

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Nel periodo di comporto per malattia vanno computati anche i giorni non lavorativi e le assenze intermedie del lavoratore tra una malattia e quella seguente, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, la continuità dell'episodio morboso, onde grava sul lavoratore l'onere della prova contraria a tale presunzione, ne' può sottrarsi a tale onere il lavoratore che, nelle aziende in cui siano previsti turni di lavoro nei giorni festivi, non sia rientrato in uno di tali giorni al lavoro perché non inserito nel turno, atteso che, in considerazione dei lunghi periodi di malattia, il datore di lavoro non può essere considerato responsabile per il mancato inserimento del lavoratore nel turno, e, d'altra parte, il lavoratore, in ottemperanza ai principi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto confermare con un certo anticipo il proprio rientro, o, almeno, presentarsi il giorno stesso, ancorché non previsto nel turno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/1997, n. 1467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1467
    Data del deposito : 18 febbraio 1997

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