Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2759 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 10/01/2025 e vertente
TRA
(p.IV ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Claudia D'Alessio in virtù di procura notarile allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLANTE
E
(P.IV ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Silimbani in virtù di procura rilasciata
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 18806/2019 del Tribunale di Roma depositata in data 2/10/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione regolarmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio , chiedendone la condanna al pagamento in suo Parte_1
favore della somma di euro 4.944,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quantificati sino alla data della citazione in euro 567,64, oltre quelli maturati durante il giudizio di primo grado ex art. 1284 c.c., così come novellato dalla l. n. 162/2014.
Esponeva:
1. di avere emesso l'assegno n. 8237744914-09 del 24.11.2011 di euro
1.800,00 in favore di e n. 8235878481-12 del 20.3.2010 di euro Persona_1
2.144,08 in favore di assegni entrambi muniti della clausola di Parte_2
intrasferibilità ex art. 43 l.a.; 2. Che detti assegni venivano posti all'incasso presso filiali di da soggetti diversi rispetto ai beneficiari, il tutto a causa Parte_1
di gravi negligenze poste in essere dalla convenuta in merito alla attività di identificazione dei soggetti presentatisi presso i loro sportelli;
3. Che detti incassi erano avvenuti previa apertura di libretto/conto bancario da parte dei sedicenti e Per_1
entrambi identificati con carta di identità;
4. Che in considerazione di quanto Pt_2
sopra, provvedeva ad emettere altri assegni per corrispondere le somme non versate al e alla Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto Per_1 Pt_2 Parte_1
delle domande attoree. Specificava:
1. Che gli assegni in contestazione risultavano negoziati in favore di soggetto indicato quale intestatario dello stesso ed erano stati portati all'incasso in versamento su un libretto postale intestato agli stessi;
2. Che gli stessi assegni erano stati regolati in stanza di compensazione senza che fosse riscontrata alcuna anomalia;
3. Che l'ufficio postale presso il quale lo stesso era stato portato all'incasso aveva provveduto ad identificare il beneficiario del titolo mediante l'esibizione del documento di identità e del codice fiscale dei presentatori;
4. Che, inoltre, l'attrice non aveva spedito l'assegno con le dovute cautele. Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 2 ottobre 2019, previa discussione orale della causa, la stessa veniva decisa come di seguito.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18806/2019 così statuiva: << dichiara la responsabilità della convenuta in ordine agli eventi di causa e, per l'effetto, la condanna alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di euro 4.944,08 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva. Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del primo grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.738,00, oltre euro 265,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< deve, preliminarmente, essere analizzata l'eccezione di parte convenuta relativa al dedotto utilizzo da parte dell'attrice di uno scorretto mezzo per la spedizione dell'assegno in esame e, in particolare, al dedotto concorso di colpa della in relazione agli eventi oggetto CP_1
di causa. Orbene, relativamente alla valutazione della responsabilità anche dell'attrice- creditore, ai fini di quanto disposto dall'art. 1227 c.c., la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che “l'accertata responsabilità di per aver operato il Parte_1
pagamento in favore di un soggetto non legittimato, che non è stato convenientemente identificato, si pone come fatto sopravvenuto all'inserimento del titolo nel plico inoltrato per posta ordinaria ed è tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta della compagnia assicuratrice e il pagamento operato in favore del soggetto accreditatosi come titolare del diritto cartolare – in altri termini l'evento dannoso prodottosi non dipende dall'inoltro dell'assegno a mezzo plico postale – evenienza questa da cui può solo derivare la conseguenza dell'appropriazione del titolo da parte del non legittimato – ma dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, siccome responsabile del pagamento in favore del soggetto diverso dal beneficiario” (cfr. Cass.
n. 23460/2014; 20.03.2010 n. 7618 e n. 2520/2018). Pertanto, non può essere riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice, idoneo a ridurre l'entità del risarcimento secondo l'art. 1227 primo o secondo comma, c.c., in riferimento alla modalità di spedizione dei titoli bancari tramite posta ordinaria. Sul punto, infatti, va applicato anche il principio di diritto affermato dalla S.C. secondo il quale “la condotta tenuta dal traente di un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione del nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante
l'evidente falsificazione, rispettivamente dell'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo” e poiché
“l'assegno non trasferibile e sbarrato non è equiparabile, né agli oggetti preziosi, né al denaro, né alle carte di valore esigibili al portatore” (Cass., n. 7618/2010; conf.
Cass., 23460/2014; Cass. con ordinanza 4381/2017). In ogni caso, rilevato che la spedizione del titolo anche a mezzo posta ordinaria, è un atto preventivo rispetto alle operazioni bancarie di cui si discute, la medesima convenuta avrebbe dovuto assicurarne la consegna al legittimo destinatario della posta. Ciò posto, occorre, preliminarmente, rilevare che, ai sensi dell'art. 43 legge assegni, “colui che paga
l'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento…”. Orbene, quanto alla natura della responsabilità imputabile alla banca che abbia provveduto a pagare colui che è persona diversa dal prenditore ma ne ha assunto le sembianze presentando documenti falsi con gli stessi indici anagrafici, giova ricordare che le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12477 del 2018, hanno ribadito, preliminarmente, che l'espressione
“colui che paga”, adoperata dall'art. 43, comma 2, l. assegno, va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento. Con la predetta pronuncia, poi, è stata riconosciuta natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata. A detta conclusione, in particolare, si è pervenuti sulla base della c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. In tale direzione, la sentenza sopra citata ha evidenziato come le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo. Inoltre, ha sottolineato che la professionalità del banchiere si riflette necessariamente su tutta la gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e, quindi, sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione egli dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno;
dal che, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge. Per cui la responsabilità della banca negoziatrice consiste nell'aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ed ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto – come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore”. È, tuttavia, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato, è quello delineato dagli artt. 1176 e 1218 c.c. Ne consegue che nell'azione promossa dal danneggiato la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale. Nella fattispecie, il caso oggetto del presente giudizio rientra nella fattispecie di errore nella identificazione dei soggetti legittimati cartolarmente (non risultando falsificati o alterati o contraffatti gli assegni negoziati), e appare dunque corretto l'indirizzo giurisprudenziale già recepito da questo Tribunale secondo il quale la responsabilità di e della banca trattaria non possa prescindere da una valutazione in concreto Pt_1 sull'uso della diligenza richiesta al bancario/operatore medio sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria di le disposizioni generali di Pt_1
cui agli artt. 1176, comma 2 e 1992, comma 2, c.c. Considerato, inoltre, che, in tali ipotesi, la responsabilità di è di tipo contrattuale, una volta contestato l'inesatto Pt_1
adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., competeva a provare di aver correttamente operato, ovvero, non essendo sufficiente una Pt_1
generica prova di diligenza, dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza esigibile, ai sensi degli articoli 1176, secondo comma c.c. e 1992, secondo comma, c.c. L'odierna parte attrice ha ravvisato la negligenza professionale di nella condotta tenuta in relazione Pt_1
all'identificazione del falso prenditore del titolo. In detta prospettiva, e in riferimento alla violazione degli obblighi di diligenza nella identificazione del s oggetto che ha presentato all'incasso il titolo, il Tribunale rileva che, trattandosi di soggetti non previamente conosciuti dagli operatori postali, i quali hanno contestualmente chiesto l'apertura di un libretto di risparmio sul quale accreditare le somme portate dai titoli,
non abbia diligentemente operato o comunque non risulta lo abbia fatto;
in primo Pt_1
luogo, infatti, avrebbe dovuto insospettirsi della contestuale apertura di un libretto di risparmio da parte del falso prenditore, trattandosi di un espediente noto agli operatori del settore, strumentale e preordinato alla percezione dell'illegittimo non dovuto pagamento da parte del falsario. Inoltre, non ha svolto gli opportuni accertamenti, Pt_1
finalizzati alla corretta identificazione del portatore, neppure in occasione della contestuale richiesta di un libretto di risparmio sul quale accreditare le somme incassate, né ha provato, nel corso del presente giudizio, che si sia trattato di un'ipotesi di omonimia, tra il soggetto che ha incassato il titolo e il legittimo intestatario dello stesso, essendo rimasta sempre ignota l'identità del falsario. Ancora, ulteriori profili di sospetto circa l'operazione di incasso sono rinvenibili dalla distanza del luogo di traenza e quello di incasso. Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la responsabilità in ordine all'erroneo o mancato accertamento dell'identità del soggetto che presenta l'assegno all'incasso sia astrattamente ascrivibile soltanto in capo a , in qualità di Pt_1 ente negoziatore, dal momento che “nessuna responsabilità può essere imputata alla banca emittente che ha autorizzato l'estinzione definitiva a mezzo stanza di compensazione. ___Infatti la banca emittente in detta occasione non ha responsabilità del titolo con riguardo alla firma del beneficiario che è soggetto sconosciuto all'emittente, né è venuta in contatto con il prenditore, non avendo curato direttamente la negoziazione del titolo” (Tribunale di Roma, sez. X, sentenza n. 17591/2011; cfr. anche Corte d'Appello, cit., secondo la quale “in sede di stanza di compensazione (art. 38 L. assegni) non vi è obbligo di verificare l'identità della persona che negozia l'assegno”; (Cass. 1377/2016). In applicazione, quindi, dei suddetti principi, la costante e recentissima giurisprudenza, rispetto alla qual non vi è motivo di discostarsi, ritiene che non possa considerarsi assolto l'onere della prova dell'impossibilità della prestazione non imputabile a (la corretta identificazione del presentatore del Pt_1
titolo), alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale (ex artt. 1176 e
1992, secondo comma, c.c.). In effetti, in presenza degli indici di allarme che avrebbero dovuto imporre al diligente operatore di non limitarsi al formale controllo del documento di identità e alla comparazione della firma di girata con quella dello specimen rilasciato dallo stesso soggetto falsario all'atto della contestuale apertura del libretto di risparmio, procedimento che però non è stato neanche provato, l'accorto operatore avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti, al fine di verificare la correttezza dei dati anagrafici del portatore e la genuinità del documento di identità esibito. Ciò interrogando direttamente il soggetto, richiedendogli ulteriori documenti di identità personale e assumendo informazioni utili a tal fine presso il sistema bancario o il Comune che aveva rilasciato il documento di identità, oppure tramite l'interrogazione di banche dati che permettevano il controllo dell'esattezza dei dati anagrafici e fiscali del prenditore. A tale stregua, il Tribunale rileva come non Pt_1
abbia assolto l'onere della prova sulla stessa incombente circa l'adeguatezza in concreto delle misure adottate per l'identificazione del prenditore del titolo in contestazione. Ne consegue la riscontrata responsabilità di nei confronti di Pt_1
per l'indebito pagamento del titolo. Alla luce di quanto sopra, CP_1 l'illegittima riscossione dell'assegno per cui è causa deve ascriversi all'esclusiva responsabilità di , soggetto che ha negoziato il titolo e che solo avrebbe potuto e Pt_1
dovuto avvedersi della truffa, con esclusione di qualsiasi concorso di responsabilità con l'attrice. In conclusione, e stante la produzione della documentazione attestante il nuovo pagamento della somma di euro 4.944,08, alla luce delle considerazioni esposte,
deve essere condannata a risarcire il danno subito dall'attrice a causa Pt_1
dell'indebito pagamento in suo favore della somma di euro 4.944,08. Su tale somma, trattandosi di obbligazione di natura risarcitoria, sono dovuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 4.944.08. Partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice, compensi nella misura di € 438 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120 per la fase istruttoria, € 810 per la fase conclusionale.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via principale, nel merito, rigettare integralmente le domande avverse formulate nei confronti di Parte_1
siccome infondate in fatto e diritto con condanna dell'appellata
[...] [...]
alla restituzione di quanto eventualmente già percepito in esecuzione Controparte_1
della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ex art. 1227
c.c., con conseguente determinazione delle rispettive colpe e responsabilità e con la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Con ogni riserva di merito e di istruttoria, nonché vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue le fasi del giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame Controparte_1
per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria - anche di nullità dei rapporti contrattuali instaurati tra ed Pt_1 il sedicente avente ad oggetto il libretto postale n. 37572178, e la Persona_1
sedicente avente ad oggetto il libretto postale n. 29553339 (su Parte_3
cui fu versato l'assegno intestato ad , di cui v'è copia agli atti di causa Parte_2
- anche in ordine alla responsabilità dell'appellante, respingere l'appello proposto da in relazione all'impugnata sentenza, dichiarandone nel merito la Parte_1
totale infondatezza, e comunque confermare integralmente la condanna di
[...]
al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_2
4.944,08# oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come liquidati in sentenza.
Con vittoria di ogni spesa e compenso per l'esplicata attività di difesa, oltre oneri fiscali, anche stragiudiziali, anche della fase avanti al Tribunale di Roma, come già liquidati,
e della presente fase, come per legge. In via istruttoria si reiterano le seguenti istanze, di cui si chiede l'accoglimento soltanto ove ritenuto d'uopo dalla Corte: 1) Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per testimoni, indicando questi ultimi: - Dr. domiciliato presso Via Testimone_1 Controparte_2
dell'Unione Europea 3/B, San Donato Milanese;
- , in persona del CP_3
suo legale rappresentante pro tempore o altro soggetto a ciò espressamente delegato ed informato sulle circostanze per cui è causa, con sede a Milano, P.zza F. Meda 4. Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di Milano. Per tali testi si chiede altresì di essere autorizzati - per motivi di economia processuale - ad indicare negli atti di intimazione testimoniale i numeri degli assegni per cui è causa. CAPITOLI DI PROVA (all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che") a) e Controparte_4 [...]
(ora intrattenevano rapporto di conto Controparte_5 Controparte_2
corrente bancario presso Banca Popolare dI Novara S.p.A. con la possibilità di emettere assegni di traenza;
b) Nell'ambito del rapporto di cui sopra, venivano emessi gli assegni n. 8237744914-09 di € 1.800,00, in favore di nato a [...] Persona_1
(AG) in data 08.07.1978 e ivi residente in [...] (docc.
2-3 da rammostrarsi) 8235878481-12 di € 3.144,08, in favore di , nata a Parte_2 AG (RG) in data 01.11.1990. e residente a [...] (docc.
6-7 da rammostrarsi) entrambi con clausola d'intrasferibilità ex art. 43 Legge
Assegnic) Gli assegni così emessi ed intestati, venivano posti all'incasso presso filiali di a soggetti diversi dagli effettivi beneficiari dei titoli, in Parte_1
palese violazione, altresì, della clausola di intrasferibilità di cui all'art. 43, 2° comma,
Legge Assegni;
d) Gli incassi dei titoli per cui è causa sono avvenuti da parte di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, previo apertura di rapporti bancari (libretto/conto bancario) come emerge dalle annotazioni a tergo dei titoli, ovvero dai sedicenti identificato nell'occasione con C.I. del Persona_1 Numero_1
12.10.2012 rilasciata dal Comune di Milano ed , identificata Parte_2
nell'occasione con C.I. rilasciata dal Comune di Villa Literno (CE); e) Numero_2
Tali circostanze sono emerse a seguito di contestazione operata dai legittimi beneficiari dei titoli, tali rispettivamente da nato a TA (AG) in [...] Persona_1
08.07.1978 e ivi residente in [...] (doc. 3) ed , Parte_2
nata a [...] in data [...]. e residente a [...] (doc. 7), i quali denunciavano di non aver mai ricevuto gli assegni di cui al capo b) e disconoscevano le firme ivi apposte. f) L'attrice, a seguito dei fatti sopra descritti, procedeva all'emissione di secondi pagamenti (come da docc.
5-9 da rammostrarsi al rispondente); 2) Ordinare a in persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore ex art. 210 cpc di produrre in giudizio ovvero ogni documento CP_6
attestante o comunque collegato all'emissione degli assegni oggetto di causa: -
8237744914-09 del 24.11.2011. di € 1.800,00, in favore di Persona_1
nato a [...] in data [...] e ivi residente in [...] (docc.
2-3) - 8235878481-12 del 20.03.2010. di € 3.144,08, in favore di , Parte_2
nata a [...] in data [...]. e residente a [...] (docc. 6-7) 3) CHIEDE ASSUMERE INFORMATIVE ANAGRAFICHE EX ART.
213 CPC presso i competenti uffici anagrafici in relazione ai nominativi: 1)
[...]
nato il [...] a [...] e residente a [...]. Per_1
Richiama ogni altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto e le conclusioni in atti per quanto d'occorrenza, declinato il contraddittorio su domande, documenti ed eccezioni nuove.>>
All'udienza di prima comparizione del 30 ottobre 2020 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 10 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§5. – i motivi di gravame
§5.1 – Con il primo motivo titolato: << illegittimo accertamento della responsabilità di dovuta ad erronea valutazione della documentazione probatoria Parte_1
prodotta >>, censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto di ascrivere un comportamento colposo ad essa , con ciò violando l'art. 43 della Pt_1
legge assegni. Sosteneva che il primo Giudice aveva ritenuto sussistente una responsabilità in capo a senza valutare se quest'ultima avesse adottato la corretta Pt_1
diligenza nella negoziazione del titolo oggetto di causa. Rappresentava di aver richiesto al presentatore di ogni singolo titolo due documenti identificativi, di cui uno munito di fotografia (codice fiscale e carta di identità), in conformità a quanto previsto dall'art. 19, lett. a) del d.lgs. n. 231/2007, di aver verificato la genuinità del titolo, che non recava segni o abrasioni di sorta, mentre lo sportellista non avrebbe potuto richiedere ai vari Comuni d'Italia il certificato di residenza del presentatore del titolo. Precisava che l'assegno n. 8235878481 emesso in favore di era privo della Parte_2
clausola di non trasferibilità ed era stato regolato in stanza di compensazione, mentre l'assegno n. 8237744914 emesso in favore di era stato regolato con Parte_4
procedura check truncation ed evidenziava che il Banco Popolare di Novara, in merito all'avvenuta negoziazione e successivo pagamento dei titoli, non aveva inviato alcuna segnalazione o messaggio tardivo di impagato ad essa nei termini previsti dagli Pt_1 accordi interbancari. Traeva da ciò la conseguenza di aver fornito la prova liberatoria di aver operato secondo l'ordinaria diligenza e, quindi, che alcun inadempimento potesse essere ad essa imputabile. Evidenziava, infine, di aver accettato di negoziare l'assegno con la clausola “salvo buon fine” e, quindi, senza rendere immediatamente disponibile la somma, ma annotando semplicemente l'operazione sul libretto postale aperto dal cliente e si sarebbe potuta rendere parte diligente e controllare lo CP_1
stato di pagamento dell'assegno.
§5.2 – Con il secondo motivo titolato: << omessa valutazione della responsabilità della parte attrice per violazione dell'art. 83 del vigente d.P.R. 29 marzo 1973 n° 156 >>, sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo Giudice omesso di valutare la responsabilità di con riguardo all'omessa specificazione delle CP_1
modalità con le quali l'assegno era stato inviato e consegnato al titolare. Sosteneva che, in difetto di tali indicazioni, era lecito supporre che il titolo fosse stato inviato a mezzo posta ordinaria;
evidenziava che in applicazione del principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9769/2020 suddetto mezzo di spedizione giustificava, ex art. 1227 c.c., il concorso di colpa del mittente, il quale si era esposto ad un rischio superiore rispetto a quello consentito, con conseguente negligenza dell'appellata, che avrebbe dovuto utilizzare la modalità di recapito della posta assicurata, con ciò violando anche l'art. 83 del d.P.R. n. 156/1973.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << illegittimo accertamento della responsabilità di e condanna al pagamento delle spese di lite >>, chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui essa era stata condannata al pagamento Pt_1
delle spese legali, << in quanto palesemente incongruo rispetto all'attività svolta >>.
In via subordinata, contestava l'entità economica della condanna, in quanto il giudizio si era celebrato in tre udienze, non era stata compiuta istruzione e non erano stati ascoltati i testi.
§ 6 – L'analisi dei motivi § 6.1 – il primo motivo è infondato e la pronuncia di prime cure nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che non abbia fornito la prova liberatoria va confermata, Pt_1
sia pure con diversa motivazione dovuta alla mancata allegazione in appello del fascicolo di parte di primo grado in cui la costituzione era avvenuta in forma cartacea
(in data 5 marzo 2018 come da annotazione al fascicolo telematico).
Osserva, preliminarmente, la Corte che la banca negoziatrice – o - è ammessa a Pt_1
provare che l'inadempimento non è ad essa imputabile allorché dimostri di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta e che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Va evidenziato, in iure che la
Suprema Corte con le pronunce rese a Sezioni unite n. 12477 e 12478 del 2018, richiamate anche dal primo giudice, ha enunciato il seguente principio :<< Il disposto dell'art. 43, comma 2, L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve
(...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>
Quanto all'onere di diligenza in capo alla banca/Poste nell'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, si registrano recenti pronunce della Suprema Corte ed in particolare vanno considerati i principi enunciati da Cass. n. 34107/2019: << In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale>>.
Rileva, a giudizio del Collegio, per l'approfondita motivazione, anche Cass. n.
15934/2022 (che ha cassato con rinvio una sentenza di questa Corte d'appello che aveva riformato la pronuncia di prime cure avendo ritenuto che non Parte_1
avesse adottato la diligenza necessaria nell'identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell'assegno, sia in relazione agli assegni contraffatti, sia in relazione a quelli incassati da soggetti muniti di falsi documenti.). Questa Corte territoriale aveva valorizzato la singolarità delle circostanze accertate (apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell'assegno presso l'Ufficio Postale, mancanza sui predetti libretti di ulteriori versamenti in data anteriore alla negoziazione dell'assegno) che avrebbero dovuto indurre ad un controllo maggiormente accurato Parte_1
nella identificazione dei soggetti presentatisi come legittimi beneficiari. Inoltre, non vi era prova che avesse seguito nella identificazione dei beneficiari degli Parte_1
assegni le modalità cautelative previste dalla circolare ABI (richiesta di un secondo documento di identità munito di fotografia) che, pur non essendo direttamente vincolanti, rappresentavano un utile parametro per valutare la diligenza dell'istituto nella negoziazione degli assegni. Orbene, la Suprema Corte, cassando con rinvio, dopo aver richiamato il principio espresso da Cass. n. 34107/2019 sottolineava che la ricorrente aveva: << evidenziato che la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale>> e così osservava: << Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello,
l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. Questo Collegio condivide pienamente tale impostazione. Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n.
34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale
(carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all'esame di questa
Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti
(come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass.
n. 6349/2021). Ne consegue che l'impostazione della Corte d'Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità (e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d'Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d'Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre ad un controllo più Parte_1
accurato nella identificazione del beneficiario dell'assegno (concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.>>
Osserva il Collegio che nel caso in esame ha sostenuto di aver identificato il Pt_1
sedicente e la sedicente all'atto della presentazione Persona_1 Parte_2
del titolo per mezzo della carta d'identità e del codice fiscale.
Il tribunale ha ritenuto che tale comportamento non consentisse di ritenere fornita la prova liberatoria avendo ravvisato la mancata diligenza nel fatto che : 1) non si Pt_1
fosse insospettita della contestuale apertura di un libretto di risparmio da parte del falso prenditore, trattandosi di un espediente noto agli operatori del settore come strumentale e preordinato alla percezione del pagamento;
2) non avesse svolto gli opportuni accertamenti finalizzati alla corretta identificazione del portatore neppure in occasione della contestuale richiesta di un libretto di risparmio sul quale accreditare le somme incassate;
3) non avesse provato che ricorresse un'ipotesi di omonimia;
4) non si fosse insospettita in relazione alle modalità di incasso rinvenibili dalla distanza del luogo di traenza e quello di incasso.
In sede di gravame ai fini della dimostrazione della propria diligenza idonea a Pt_1
fornire la prova liberatoria ex art. 1176 co. 2 cod. civ. ha valorizzato: la pacifica e palese assenza di segno di contraffazione o abrasione di sorta sui titoli presentati per il pagamento;
l'avvenuta identificazione per mezzo di carta di identità e codice fiscale;
l'aver proceduto a verificare l'apposizione sull'assegno della firma di traenza e per girata da parte del beneficiario con relativo controllo sull'identicità della firma apposta con lo specimen depositato e copia della carta d'identità/patente di guida e copia codice fiscale ( cfr. pag. 10 atto di appello); la messa a disposizione della somma di cui al titolo negoziato solo all'esito del suo precedente invio in stanza di compensazione, con corresponsione dell'accredito al cliente solo a seguito del mancato pervenimento, nel termine di legge, di alcun messaggio di impagato o altro warning da parte di detto istituto;
l'aver accettato di negoziare l'assegno con la clausola salvo buon fine e, perciò, senza rendere immediatamente disponibile la somma portata dal titolo;
gli assegni sono stati versati sul libretto di risparmio postale.
sottolinea nel motivo in esame: << si ribadisce che la negoziazione è avvenuta Pt_1
nei confronti di persona identificata come beneficiaria del titolo mediante l'esibizione di idoneo documento di identificazione quale è la carta di identità nonché il codice fiscale, trattandosi di documentazione depositata in copia unitamente alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado>>
Rileva la Corte che si è costituita nel giudizio di primo grado in cartaceo;
Pt_1
dall'esame del fascicolo telematico di primo grado risulta un solo atto depositato in telematico che è la memoria di replica ex art. 183 co. 6 c.p.c del 12 aprile 2019. La parte appellante non ha curato il deposito del proprio fascicolo di parte – né in cartaceo né, previa digitalizzazione, con inserimento di atti e documenti nel fascicolo telematico del presente giudizio di gravame.
La causa perviene alla decisione priva dei documenti che la parte ha prodotto – fatto non contestato – e, per quel che qui rileva: la carta d'identità ed il codice fiscale con cui ha identificato i sedicenti e ma che il Collegio non può Pt_1 Per_1 Pt_2
visionare per verificarne le caratteristiche.
Invero a confutazione del motivo d'appello, ha ribadito nelle difese svolte CP_1
nel presente grado (pag. 13 e ss comparsa di costituzione ed illustrato ampiamente nelle note conclusive autorizzate) i rilievi, svolti in primo grado, di inidoneità dei documenti di identità forniti dai sedicenti ed in ragione della falsità/falsificazione Per_1 Pt_2
della tessera sanitaria esibita e delle incongruenze nella compilazione della carta d'identità. ha sostenuto in primo grado e ribadito in appello, che i soggetti che hanno CP_1
presentato i titoli non sono stati correttamente identificati ed i titoli esibiti per l'identificazione presentavano anomalie. ha evidenziato nella prima CP_1
memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c a confutazione dei documenti prodotti da , quanto Pt_1
alla carta d'identità, di essersi:< fotografia, peraltro non leggibile nella sua interezza.>>; rilevava, inoltre, che la carta d'identità di (che risulta identificato da con Carta d'Identità n. Per_1 Pt_1
rilasciata il 12.10.2010 dal Comune di Milano) presentava l'incongruenza Numero_1
della scadenza (laddove scade il medesimo giorno dell'emissione, anziché il giorno prima VEDASI emessa il 20.10.10 e scadenza 20.10.2020). Quanto alla fotocopia della tessera sanitaria asseritamente esibita da eccepiva che ad una Persona_1
semplice verifica la stessa risultava falsa dal momento che il codice riportato nel retro della copia della tessera sanitaria esibita era palesemente errato in quanto risultava riportato il codice "150", ossia quello della regione Campania che non aveva nessuna correlazione né con la regione di nascita né con la regione di residenza di Per_1
Tenendo conto del luogo di nascita - essendo nato a [...] in Persona_1
data 08.07.1978 - la tessera avrebbe dovuto riportare il codice "190" che identifica la
Sicilia (ove fosse stata emessa dalla regione di nascita), oppure - ove fosse stata emessa dalla regione di residenza -avrebbe dovuto riportare il codice 030 che corrisponde alla
Lombardia. Lamenta inoltre che non si sia avveduta che nella tessera CP_1 Pt_1
esibita non sono presenti altresì “Tre lettere in formato Braille standard a 6 punti “ (il campo rappresenta la combinazione di 3 lettere del codice fiscale (le prime 2 che identificano il nome e il sedicesimo carattere del codice fiscale che ha la funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi undici caratteri) in formato braille, per agevolare i cittadini non vedenti nel riconoscimento tra più tessere in possesso della stessa persona nonché la direzione di utilizzo della stessa). Quanto ad contesta CP_7
l'identificazione per mezzo di un tesserino del codice fiscale (del 2002), mentre nell'anno 2011 - in cui l'assegno veniva negoziato - era già in vigore da anni (2003) la tessera sanitaria.
La verifica sui documenti esibiti dai soggetti che hanno presentato i titoli : carta d'identità e tessera sanitaria ( per ) e carta d'identità e tesserino del codice Per_1 fiscale (per al fine di escludere le indicate anomalie è indispensabile alla Corte CP_7
per valutare se la diligenza di sia idonea a fornire la prova liberatoria essendo Pt_1
“ neutri” o non dovuti o non esigibili i restanti comportamenti attesi ( e considerati dal primo giudice: essere cliente di per aver aperto un libretto di risparmio;
l'aver Pt_1
chiesto un solo documento e non due muniti di fotografia) in ragione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra trascritte e dai quali il
Collegio non ha motivo di discostarsi.
La mancata produzione documentale in grado d'appello non consente quindi di ritenere che abbia fornito la prova liberatoria di avere bene adempiuto all'obbligo di Pt_1
identificazione. Va ricordato che, con riguardo all'identificazione di colui che presenta l'assegno all'incasso, lo sforzo di diligenza richiesto all'operatore bancario in caso di presentazione all'incasso di titolo non alterato o contraffatto mediante documento di identità anch'esso privo di alterazioni, la Suprema Corte si è così espressa: <<(...) è da rilevarsi che nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo.>>(così Cass., n. 23390/2024), fattispecie che la
Corte non è in grado di ricostruire nel caso in esame non essendo stata posta in condizione di esaminare i documenti di identità e la tessera sanitaria al fine di escludere che fossero insussistenti le anomalie puntualmente contestate da non CP_1 Pt_1
ha quindi fornito la prova liberatoria.
§ 6.2– il secondo motivo è fondato
Con esso l'appellante si duole dell'omessa valutazione e motivazione dell'eccezione svolta circa la responsabilità di in relazione alle modalità con le quali ha CP_1
spedito i titoli, essendo la spedizione avvenuta in violazione dell'art.83 del DPR 156/1973 che vieta che si effettui con la posta ordinaria l'invio degli assegni non trasferibili.
Osserva la Corte che la questione relativa al concorso di colpa ex art. 1227 c.c., del soggetto che spedisce il titolo risulta affrontata, con pronuncia successiva alla pubblicazione della sentenza di prime cure, dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto: << la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore >> (Cass., S.U., n. 9769/2020).Tale principio di diritto può dirsi oramai consolidato in quanto recepito dalle più recenti sentenze di legittimità (tra cui Cass. ord. 31.12.2020 n. 30063 e n. 30069; Cass. ord. 14.4.2021 n.
9842; Cass. ord.
4.1.2023 n. 140; Cass. ord. 28.9.2023 n. 27579 e da ultimo, Cass., n.
23380/2024 e Cass., n. 26209/2024) ai cui principi questa Corte ha aderito in recenti sentenze (v. App. Roma, n. 935/2024 est. Carpinella e App. Roma n. 6086/2024 est.
Cirillo). Può pertanto richiamarsi quest'ultima sentenza, quale precedente, per la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c : < un divieto di invio di assegno per posta ordinaria, l'insegnamento della Corte di legittimità indica nella scelta della Banca traente di affidarsi alla posta ordinaria, anziché raccomandata o assicurata, per recapitare l'assegno, una palese violazione di regole di comune prudenza socialmente vincolanti, che agevola la riscossione da parte di soggetto non legittimato del titolo, la cui materiale disponibilità è, al pari dell'errore nell'identificazione, antecedente necessario dell'evento dannoso. Ne risulta smentito l'assunto per cui la banca traente avrebbe ragionevolmente confidato nella sicurezza del servizio postale ordinario che adotterebbe al pari di quello assicurato tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento dei plichi, perché la Corte di legittimità chiarisce che la scelta di servirsi della posta ordinaria determina la perdita di controllo della fase di trasmissione, la rinuncia alla tracciabilità della spedizione, e l'accresciuto rischio di sottrazione del plico immesso in cassetta. Quanto alla concreta incidenza percentuale dell'imprudente mezzo di spedizione scelto da (...), si reputa equo riconoscere un concorso apprezzabile nella misura del 30%, occorrendo proporzionalmente diminuire l'entità del risarcimento, facendo applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c. Più segnatamente, le emergenze processuali depongono nel senso di una graduazione delle rispettive responsabilità del 70% a carico di e Pt_1
della residua quota a carico di (...), perché l'errore di nell'aver pagato un assegno Pt_1
visibilmente contraffatto a cliente occasionale malamente identificato è eclatante rispetto a quello di (..) che, pur potendo con un minimo sforzo rendere più sicura la trasmissione e consegna del plico, ha spedito l'assegno di € (..) e di € (..) e affidandoli a normali servizi postali privi di tracciabilità e insidiati da più elevato pericolo di sottrazione>>. Traslando al caso di specie la motivazione, la maggiore incidenza percentuale in capo a nella misura indicata permane avendo anche nel caso in Pt_1
esame pagato l'assegno a cliente occasionale, malamente identificato.
Ne discende che, in parziale riforma della sentenza, deve essere Parte_1
condannata a pagare a la somma di € 1.260,00 (1.800,00: 100 X 70), oltre CP_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal pagamento ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata e di € 1.500,85 (2.144,08: 100 X
70) oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal pagamento ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata.
Rimangono assorbite le restanti questioni ed è del tutto superflua l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellata. § 6.3 – il terzo motivo rimane assorbito dalla riforma della sentenza che comporta la rimodulazione delle spese di lite all'esito della soccombenza finale del doppio grado di giudizio.
§ 7. – Le spese di lite del doppio grado vanno compensate per un terzo, stante la parziale reciproca soccombenza;
i restanti due terzi vanno posti a carico di Parte_1
attesa la prevalente soccombenza;
si liquidano sulla base dello scaglione di valore del decisum (fino a € 5.200,00) nei valori medi e, limitatamente alla fase istruttoria- trattazione del presente grado, nei valori medi dimidiati avendo essa avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
Tribunale di Roma n. 18806/2019 depositata in data 2/10/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna Parte_1
al pagamento in favore di del minore
[...] Controparte_1
importo dato: dalla somma di € 1.260,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal pagamento ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata e dalla somma di € 1.500,85, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal pagamento ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata;
2. compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
dei restanti due terzi di dette spese di lite che liquida, quanto al giudizio di primo grado, per l'intero in € 265,00 per esborsi e € 2.552,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie, IV e Cpa, come per legge e, quanto al presente grado, per l'intero, in € 2.419,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie, IV e Cpa, come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo