Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7531 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAT O5/017531/ Oggetto revoceturie fallimenture Composta dağl: Ill i Sig.ri Magistrati: R.G.N. 15355/99 Dott. Mario CORDA - Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.17327 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. 2789 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Ud. 02/02/2001 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 OR dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 300 il. 4 GJU. 2001 AMERICAN EXPRESS BANK LTD già AMERICAN EXPRESS IL CANCELLIERE INTERNATIONAL BANKING CORPORATION, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA VIA GAVINANA 1, presso l'avvocato FRANCESCO PECORA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO M. ZAMBELLI e DANIELA MEREGALLI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FALLIMENTO GANDOSSI & FOSSATI SpA, in persona del dal Sig. LI elettivamente domiciliato2001 Curat in ROMA VIA ore, per diritti L. 3000 8 SET. 2001 304 CICERONE 28, presso l'avvocato GIORGIO LI, II. CANCELLIERE DIRITTII CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentato difeso dall'avvocato WLADIMIRO Rilasciata copia legale al Sig. PECORA CATARISANO, giusta mandato a margine del controricorso;
per diritti L. 12000+2 || - 4 SET, 2001. - controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 2557/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/09/98; DIRITTI DI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pecora, che ha DIRITTI chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Catarisano, che ha A NA chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 女 Con sentenza del 25 settembre 1998, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di rigetto emessa il 13 marzo 1995 dal Tribunale della stessa città, accoglieva per l'importo di lire 226.643.515 la domanda con cui il fallimento della s.p.a. SS e FO aveva chiesto, nei confronti della American RE BA Ltd ed ai sensi dell'art. , 1. fall., la revoca delle rimesse che la 67, 2° CO. 2 fallita società aveva effettuato sul proprio conto cor- rente, per ripianare le esposizioni eccedenti i limiti dell'affidamento di cui godeva. In particolare, per quanto qui interessa, la Corte di merito osservava che: 1) la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della American RE BA Ltd si poteva desumere dai consistenti saldi negativi che avevano caratterizzato il conto corrente sin dall'inizio del rapporto, dal fatto che un precedente rapporto era stato interrotto su iniziativa della banca, dal fatto che la nuova aper- tura di credito era stata subordinata alla prestazione della garanzia personale di un socio ed alla garanzia di un istituto di credito, dal fatto, infine, che, come emerso dalle deposizioni di alcuni testi, la banca era stata costantemente informata della crisi in cui si di- batteva l'azienda ed aveva ricevuto copia del bilancio sociale del 1982, dal quale risultava chiaramente il carattere solo apparente dell'utile conseguito nel re- lativo esercizio;
2) il debito di restituzione della convenuta aveva natura di debito di valore in conside- razione della funzione indennitaria dell'azione revoca- toria. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione la American RE BA Ltd, deducendo tre moti- vi. Il fallimento della s.p.a. SS e FO resi- 3 ste con controricorso. Entrambe le parti hanno presen- tato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce la viola- zione degli artt. 5 e 67 1. fall. e dell'art. 2729 c.c. nonché il vizio di motivazione;
in particolare, lamenta che gli elementi presi in considerazione dalla sentenza impugnata non abbiano i connotati di gravità, precisio- ne e concordanza necessari per ritenere sussistente una effettiva conoscenza dello stato di insolvenza;
infat- ti, secondo la ricorrente, la richiesta di garanzie al momento della concessione di un finanziamento rappre- senta una normale cautela del banchiere, mentre la chiusura di un reparto di produzione e la conseguente richiesta di cassa integrazione per i relativi dipen- denti era significativa soltanto di una temporanea dif- uno stato di ficoltà dell'imprenditore e non anche di to insolvenza. Il motivo è infondato. La censura, malgrado la contestuale doglianza di violazione di legge, deduce nella sostanza soltanto un vizio di motivazione che nella specie non sussiste. Si deve anzitutto escludere, come è noto, la possibilità di un riesame in sede di legittimità del merito dell'intera vicenda, essendo de- mandato a questa Corte il solo controllo, sotto il pro- filo della correttezza giuridica e della coerenza logi- ―CO formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il com- pito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'at- tendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le com- plessive risultanze del processo, quelle ritenute mag- giormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Da ciò consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contradditto- rietà della medesima, può legittimamente dirsi sussi- stente solo quando, nel ragionamento del giudice di me- rito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato ) 0 insufficiente) esame di punti decisivi della controver- sia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argo- mentazioni complessivamente adottate, tale da non con- sentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Nella specie, la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento, con una motivazione immune da vizi logici e giuridici, non solo sugli elementi indicati dalla ricorrente, dei 5 quali ha sottolineato la valenza indiziaria nel senso della conoscenza dello stato di insolvenza, ma anche su altri univoci elementi, quali la richiesta di garanzia da parte di altro istituto di credito, i risultati del bilancio del 1982 e le informazioni che la banca aveva costantemente acquisito sulla situazione dell'azienda. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la vio- lazione e degli artt. 67 1. fall., 1224 C.C. e 112 c.p.c.; in particolare si duole che il debito restitu- torio non sia stato considerato come debito di valuta, in relazione alla natura costitutiva dell'azione revo- catoria ed alla originaria liceità ed efficacia del pa- gamento revocato. Il motivo è fondato. Questa Corte a sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto all'interno di una stessa sezione, ha affermato che il debito di restitu- zione del convenuto, rimasto soccombente di fronte ad una azione revocatoria di pagamento, è un debito di va- luta e che il maggior danno ex art. 1224 C.C. spetta soltanto se l'attore dimostri di averlo subito. Tali nuove prospettazioni della conclusioni, in difetto di devono essere ribadite (Cass. 15 giugno questione, 2000, n. 437). All'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento del terzo. 6 Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato. P . Q. M . rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo e di- chiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del- la Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore MARIO CORDA Giovanni Olla;
Sergio Di Amato Service Hi Amato мой Quit UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 RAJE R 2001 Registrato in dala 23 n. 35113. 4 021 40000 cn. 250.000 vorsato (lire DUFC p. 230'000 Korvizi (D.ssa Mari DI FLIPPO, Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) E D Li1-20) 7