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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa AR SS
Procedendo in trattazione scritta
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2355/2025, promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fabozzi, presso il quale elett.te Parte_1 domicilia in San Marcellino alla Via Ischia, 25 – giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico
-ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica ONroparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI: come da atto di costituzione in giudizio e da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 12.6.25, il ricorrente ha convenuto in giudizio il
, oggi (di seguito, per brevità, anche solo ONroparte_1 ONroparte_1 ON ON
“ ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, relativi per quanto qui rileva ad un solo a.s.:
- a.s. 2024/2025: dal 16/09/2024 al 30/06/2025 supplente fino al termine delle attivita' didattiche
Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione del menzionato contratto a termine, mansioni del tutto ON identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. ON L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida del ricorrente. ON Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Rispetto all'attuale posizione lavorativa del ricorrente, il difensore ha allegato l'ultimo contratto di lavoro sottoscritto dalla parte, dal quale emerge con chiarezza che lo stesso è stato individuato quale destinatario proposta di contratto individuale di lavoro, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado , in quanto “in quanto inserito nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza” .
Tale indicazione risulta conforme a quanto previsto dall'O.M. n. 88/2024, che disciplina l'utilizzo delle GPS per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026, e implica che la ricorrente abbia presentato regolare istanza di aggiornamento o inserimento nelle graduatorie per il suddetto periodo. La circostanza che il contratto abbia avuto decorrenza dal 16.9.24, costituisce ulteriore conferma della validità e vigenza dell'inserimento nella GPS per gli aa.ss. 2024/2025 - 2025/2026, in coerenza con la tempistica ordinaria delle nomine annuali.
Alla luce di ciò, si ritiene accertata la piena appartenenza della ricorrente al circuito scolastico nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di reclutamento del personale docente a tempo determinato. Tale condizione non può ritenersi circoscritta alla singola stipula contrattuale, bensì esprime una situazione giuridica qualificata e attuale di disponibilità alla prestazione lavorativa nell'ambito della scuola pubblica.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, nell'a.s. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, ON sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss.
e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia “uscito dal sistema scolastico”.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il 14/11/2023
RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 1058/2024 del 31.10.2024 nella causa n. 3059/2024 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: -la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; ON
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
ON 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; -la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo ON scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”;
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, parte ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico.
Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta, in relazione all'a.s. 2024/2025. ON Con riguardo a detto a.s., il va condannato, dunque, all'attribuzione al ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per l' a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
4. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della serialità del ON contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza;
si deve praticare, inoltre, un aumento del 30% stante la redazione del ricorso così da consentire la ricerca testuale dei documenti con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s. 2024/2025 e, quindi, per complessivi euro 500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data del diritto di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il , in persona del pro ONroparte_1 CP_3 tempore, ad assegnare al ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa l'importo indicato oltre i menzionati accessori;
condanna altresì il , in persona del Ministro pro ONroparte_1 tempore a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 417,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente antistatario.
Genova, 29/10/2025
IL GIUDICE
AR SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa AR SS
Procedendo in trattazione scritta
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2355/2025, promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fabozzi, presso il quale elett.te Parte_1 domicilia in San Marcellino alla Via Ischia, 25 – giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico
-ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica ONroparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI: come da atto di costituzione in giudizio e da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 12.6.25, il ricorrente ha convenuto in giudizio il
, oggi (di seguito, per brevità, anche solo ONroparte_1 ONroparte_1 ON ON
“ ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, relativi per quanto qui rileva ad un solo a.s.:
- a.s. 2024/2025: dal 16/09/2024 al 30/06/2025 supplente fino al termine delle attivita' didattiche
Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione del menzionato contratto a termine, mansioni del tutto ON identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. ON L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida del ricorrente. ON Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Rispetto all'attuale posizione lavorativa del ricorrente, il difensore ha allegato l'ultimo contratto di lavoro sottoscritto dalla parte, dal quale emerge con chiarezza che lo stesso è stato individuato quale destinatario proposta di contratto individuale di lavoro, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado , in quanto “in quanto inserito nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza” .
Tale indicazione risulta conforme a quanto previsto dall'O.M. n. 88/2024, che disciplina l'utilizzo delle GPS per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026, e implica che la ricorrente abbia presentato regolare istanza di aggiornamento o inserimento nelle graduatorie per il suddetto periodo. La circostanza che il contratto abbia avuto decorrenza dal 16.9.24, costituisce ulteriore conferma della validità e vigenza dell'inserimento nella GPS per gli aa.ss. 2024/2025 - 2025/2026, in coerenza con la tempistica ordinaria delle nomine annuali.
Alla luce di ciò, si ritiene accertata la piena appartenenza della ricorrente al circuito scolastico nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di reclutamento del personale docente a tempo determinato. Tale condizione non può ritenersi circoscritta alla singola stipula contrattuale, bensì esprime una situazione giuridica qualificata e attuale di disponibilità alla prestazione lavorativa nell'ambito della scuola pubblica.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, nell'a.s. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, ON sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss.
e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia “uscito dal sistema scolastico”.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il 14/11/2023
RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 1058/2024 del 31.10.2024 nella causa n. 3059/2024 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: -la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; ON
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
ON 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; -la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo ON scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”;
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, parte ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico.
Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta, in relazione all'a.s. 2024/2025. ON Con riguardo a detto a.s., il va condannato, dunque, all'attribuzione al ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per l' a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
4. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della serialità del ON contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza;
si deve praticare, inoltre, un aumento del 30% stante la redazione del ricorso così da consentire la ricerca testuale dei documenti con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s. 2024/2025 e, quindi, per complessivi euro 500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data del diritto di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il , in persona del pro ONroparte_1 CP_3 tempore, ad assegnare al ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa l'importo indicato oltre i menzionati accessori;
condanna altresì il , in persona del Ministro pro ONroparte_1 tempore a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 417,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente antistatario.
Genova, 29/10/2025
IL GIUDICE
AR SS