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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
avente causa di Controparte_1 Controparte_2
(già , Partita IVA in persona del
[...] Controparte_3 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in Busalla (GE), Via Milite Ignoto 7, presso e nello studio dell'Avvocato Matteo Tamagno (Cod. Fisc. - pec: CodiceFiscale_1
, dal quale è rappresentata e difesa;
Emai_1 Email_2
APPELLANTE CONTRO
, C.F.: rappresentato, assistito e difeso, sia Controparte_4 C.F._2 congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Carlo Colombo, C.F.:
, e Marta Canziani, C.F.: , elettivamente domiciliato C.F._3 C.F._4 in Busto Arsizio, Via Pergolesi, n. 1, presso lo studio dei suddetti difensori;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi mobiliare ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Varese num. 252/2023, pubblicata in data 14/03/2023, R.G. 3184/2017, non notificata, DICHIARARE la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata nel primo grado di giudizio e RESPINGERE ogni e qualsiasi domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'Esponente, siccome inammissibile,
1 illegittima, infondata e non provata. In via subordinata, DICHIARARE integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio. VINTE le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine, del presente grado di giudizio, ivi comprese le competenze professionali di avvocato”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
-premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge;
-disattesa e respinta ogni diversa contraria eccezione, contestazione, deduzione, domanda ed istanza avversaria;
In accoglimento dei motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello del
03.07.2023: 1. accertare e dichiarare l'appello inammissibile in quanto in materia di opposizione agli atti esecutivi il rimedio esperibile è il ricorso in Cassazione.
2. In subordine, accertare e dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello promosso da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e disporre che la discussione CP_1 Controparte_1 della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione ovvero in ragione della natura documentale della causa, con ogni conseguenza del caso e di legge.
3.Accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. domanda nuova di merito proposta per la prima volta in secondo grado da parte di volta a: Controparte_1
“DICHIARARE la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata nel primo grado di giudizio”, con ogni conseguenza del caso e di legge.
4. Accertare e dichiarare l'intervenuta l'acquiescenza da parte di Controparte_1 in ordine ai seguenti capi ed alle parti sostanziali della sentenza n. 252/2023 pubblicata il 14.03.2023 Tribunale di Varese, non contestati e non impugnati ex adverso (pagine 5 e 6): “Rilevato: - che con la predetta sentenza n. 131/2003, la Corte dei Conti ha condannato il sig. ed i Controparte_4 coobbligati solidali, al pagamento in favore dell'Erario della somma di Euro 180.759,91 per danno indiretto all'immagine; - che una volta divenuto esecutivo, tale provvedimento è stato azionato da parte di , mediante l'emissione dell'anzidetta cartella di pagamento (n. 117 2012 Controparte_3
0016068403000), avente quali destinatari i sig.ri e coobbligati Controparte_4 Persona_1 in solido, per la somma di euro 240.466,17; - che al fine di riscuotere il predetto credito, CP_3
ha introdotto innanzi al Tribunale di Varese un procedimento di pignoramento presso terzi
[...]
(INPS) sia nei confronti di (n. 618/2013 RG) sia nei confronti di Controparte_4 Persona_1
(n. 607/2014 RGE); - che entrambi i giudizi si sono conclusi con ordinanze di assegnazione delle somme per un totale pari a euro 521.349,78; - che, con riferimento al sig. , la suddetta CP_4 pronuncia ha statuito “l'assegnazione di 1/10 (un decimo) della differenza tra la pensione mensile netta corrisposta al lordo di eventuali cessioni volontarie dal terzo pignorato INPS al debitore esecutato e la misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e ciò fino alla concorrenza del credito specificato nell'atto di precetto”; - che dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, ha regolarmente percepito le somme ivi statuite e non è mai stato Controparte_3 contestato l' incasso dei ratei delle pensioni pignorate;
- che ciò nonostante, in data 4/3/2016, l'odierna opposta sulla base della medesima cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000, ha notificato nei confronti di l'intimazione di pagamento n. 117 2016 90013761 39/000 Controparte_4 (doc. 8 atto di citazione) per la maggiore somma di Euro 284.593,76 (opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese n. 1147/2016 R.G) e ha altresì notificato, in data 01/07/2016, atto di pignoramento dei crediti verso il terzo CA SA SA OL, (doc.10 atto di citazione) ove il sig. è titolare di un conto corrente sul quale viene accreditata la pensione Inps, già CP_4 pignorata da sin da Aprile 2013; - che in data 3/11/2016, il signor ha, Controparte_3 CP_4 quindi, proposto opposizione all'esecuzione avverso il predetto pignoramento presso terzi;
- che in data 17/01/2017 il Tribunale di Varese in accoglimento dell'istanza del sig. , ha sospeso la CP_4
2 provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta nell'ambito della causa recante n. 1147/2016 R.G ed ha invitato ad annullare in autotutela l'ordinanza di Controparte_3 ingiunzione opposta (n. 117 2016 90013761 39/000), nonché a corrispondere all'opponente la somma di 6.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese di lite (doc. 14 atto di citazione); - che, stante il rifiuto di di accettare la suddetta proposta conciliativa, con sentenza n. Controparte_3 633/2017 del 23/06/2017 il Tribunale di Varese ha accolto l'opposizione all'esecuzione (doc.16 atto di citazione); - che, successivamente, in data 08/09/2017 Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato un'ulteriore intimazione di pagamento (recante n. 117 2017 90037900 74/000) per la maggiore somma di Euro 295.264,50, 000, fondata sempre sul credito portato dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000; - che il sig. ha proposto formale opposizione anche CP_4 avverso tale ultima intimazione di pagamento (n. 117 2017 90037900 74/000) mediate l'introduzione del presente giudizio;
- che in data 15/2/2017 è stata accolto l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento de qua, formulata da parte opponente”, sulle quali si è formato il giudicato;
conseguentemente respingere e rigettare in toto l'appello promosso nei confronti di . Controparte_4
In ogni caso:
5. respingere l'appello promosso da , perché infondato in fatto ed Controparte_1 in diritto per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 03.07.2023 e confermare in toto la sentenza n. 252/2023 del 14.03.2023 del Tribunale di Varese emessa in decisione della causa n. 3184/2017 R.G.;
6. con vittoria di spese e di compensi professionali del secondo grado, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori come per legge, avuto riguardo ai criteri medi indicati dalla vigente D.M. 147/2022 con riferimento al valore della controversia in relazione all'importo dichiarato dall'appellante, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano intestatari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 la sentenza n. 252/2023, pubblicata il 14.3.2023, con cui il Tribunale di Varese ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 1172017 Controparte_4
9003790074/000 di euro 295.264,50, relativa alla cartella di pagamento n. 11720120016068403000, dichiarandola inefficace e condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'opponente, premesso che in data 16.8.2012 gli aveva CP_3 notificato la cartella di pagamento indicata in forza della sentenza della Corte dei Conti n. 131/2003 dell'8.5.2003 - di condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 180.759,91 in solido con per danno indiretto all'immagine - e che in seguito aveva instaurato Persona_1 nei suoi confronti una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (INPS) presso il Tribunale di
Varese conclusosi con ordinanza di assegnazione del 30.03.2016, ha dedotto:
- che a far data dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione, percepiva regolarmente le CP_3 somme derivanti dalla trattenuta della pensione a lui spettante;
- che ciò nonostante, in data 04.03.2016, gli aveva notificato l'ordinanza ingiunzione n. CP_3
11720169001376139/000 per la somma di euro 284.593,76 relativa alla medesima cartella di pagamento notificata il 16.8.2012, opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese (n. 1147/2016 R.G.);
- che in data 01.07.2016 aveva sottoposto a pignoramento presso CA SA SApaolo, CP_3 per la soddisfazione del maggior credito di euro 287.858,14, il conto corrente a lui intestato sul quale confluivano unicamente gli accrediti pensionistici, già ridotti di 1/10 per effetto della trattenuta operata dal terzo pignorato INPS, accrediti che costituivano la sua unica fonte di sostentamento;
- che pertanto, in data 3.11.2016, era stato costretto a notificare ad atto di opposizione CP_3 all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi, unitamente al decreto di fissazione di udienza di
3 comparizione delle parti emesso dal Tribunale di Varese nell'ambito del procedimento esecutivo incardinato al n. 998/2016 R.G.;
- che in data 17.01.2017 il Tribunale di Varese aveva accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta, invitando ad annullare in CP_3 autotutela l'atto impugnato, proposta che l'ente non aveva accettato;
- che, con sentenza n. 633/2017, il Tribunale di Varese aveva accolto l'opposizione accertando che non aveva il diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti per il recupero del credito CP_3 di € 284.593,76;
- che, infine, in data 8.9.2017 gli aveva notificato l'ulteriore intimazione di Controparte_1 pagamento n. 11720179003790074/000, opposta in questa sede, per la maggiore somma di euro
295.264,50, relativa sempre alla stessa cartella di pagamento n. 11720120016068403000 notificata il
16.08.2012. Ciò premesso, ha dedotto l'opponente che la condotta di doveva ritenersi illegittima e CP_5 ingiustamente vessatoria nei suoi confronti, avendo l'ente, con l'intimazione di pagamento dell'8.9.2017, minacciato una seconda volta l'esecuzione forzata per il recupero della maggior somma di Euro 295.264,50 in forza della medesima cartella di pagamento portante il credito di euro 240.466,17 notificata il 16.8.2012, “senza tenere conto delle somme già incassate dal (e dal CP_4 coobbligato in solido per il medesimo titolo), senza tenere conto del fatto che Persona_1 detta somma è già stata fruttuosamente azionata in sede esecutiva per il complessivo e maggiore importo di Euro 255.750,17 nei confronti del solo ed ancora peggio senza tenere Controparte_4 nella dovuta considerazione quanto disposto dal Tribunale di Varese con la sentenza n. 633/2017 del 23.06.2017”. Ha dedotto l'opponente la violazione da parte di el divieto di abuso dei mezzi di espropriazione CP_5 con ingiusto e immotivato aggravio della sua esposizione debitoria. Ha evidenziato, in proposito, che riceve già mensilmente le somme assegnatele da INPS in forza dell'ordinanza resa in data CP_5
30.3.2016 pienamente satisfattiva del credito, e che non vi sono ragioni che legittimano una duplicazione della pretesa azionata dall'Ente. Ha chiesto quindi di annullare o dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima l'intimazione di pagamento notificata l'8.9.2017 “in quanto Agenzia delle Entrate – Riscossione non può minacciare l'esecuzione forzata nei confronti del signor per la somma di euro 295.264,50”. Controparte_4
2. Il Tribunale, con la pronuncia gravata, ha accolto l'opposizione proposta dal e dichiarato CP_4 inefficacie l'intimazione di pagamento dell'8.9.2017 rilevando innanzitutto che “in materia di espropriazione forzata, il principio generale della cumulabilità dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. deve necessariamente essere coordinato con il divieto di abuso degli strumenti processuali (ex art. 111 primo comma, Cost.), i quali devono essere utilizzati con cautela in quanto incidono direttamente sulla sfera giuridica del debitore”. Secondo il primo giudice, quindi, sebbene l'emissione di un'ordinanza di assegnazione “non precluda sic et simpliciter la possibilità di ottenerne delle altre, sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, in nessun caso tali strumenti possono trasformarsi in un mezzo idoneo a moltiplicare, senza giustificazione alcuna, l'esposizione debitoria di quest'ultimo”. Il giudice di prime cure ha ritenuto illegittima la minaccia di una nuova esecuzione forzata
“nell'ipotesi in cui il creditore sia già stato integralmente soddisfatto ovvero qualora egli (come nel caso in esame) sia già stato destinatario di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario all'ordine di assegnazione, con la conseguenza che intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di un'ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva del credito vantato, in difetto anche di una mera allegazione in ordine a eventuali difficoltà di incasso di quanto oggetto della stessa ordinanza, rappresenta abuso dei mezzi di espropriazione (cfr. Cass. n. 7078/2015)”.
4 Il Tribunale ha quindi accolto i motivi di opposizione proposti dal in considerazione del fatto CP_4 che sebbene già destinataria di un'ordinanza di assegnazione avente ad oggetto l'intera somma CP_5 precettata e quindi pienamente satisfattiva del credito, aveva ciò nonostante illegittimamente notificato all'opponente l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, in tal modo aggravando ingiustamente la posizione debitoria dello stesso. Ha infine considerato irrilevante la circostanza dedotta dall'opposta in relazione al fatto che “…a fronte di un debito di quasi 300.000,00 euro, per effetto del pignoramento presso il terzo INPS l'esponente incassa la somma mensile di poco più di 200,00 euro, mentre il pignoramento presso la CA intesa ha determinato l'accantonamento della minima somma di 6.355,78 euro”, in quanto, attesa l'assegnazione dell'intera somma precettata, l'ordinanza in oggetto era da ritenersi pienamente satisfattiva della pretesa creditoria vantata da la quale non aveva mai eccepito difficoltà CP_5 riscontrate nell'incasso dei ratei dovuti dal terzo pignorato per omesso o tardivo ottemperamento all'obbligo sullo stesso gravante.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello articolando due motivi di censura con cui CP_5 lamenta:
- violazione dell'art. 483 c.p.c. da parte del Tribunale: l'appellante afferma che è del tutto legittimo l'avvio di una nuova procedura espropriativa - con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede - sul presupposto che i precedenti mezzi di espropriazione intrapresi non siano stati satisfattivi del credito azionato in via esecutiva.
Ader deduce che, a fronte di un debito di quasi euro 300.000,00 vantato nei confronti del , le CP_4 somme incassate per effetto del pignoramento presso il terzo INPS ammontano a poco più di euro 200,00 mensili, mentre il pignoramento presso CA SA ha determinato l'accantonamento della minima somma di euro 6.355,78, circostanze che denoterebbero la piena legittimità della condotta dell'Ente la cui pretesa creditoria non è stata ancora soddisfatta. Afferma altresì l'appellante che “l'azione avversaria si sarebbe potuta proporre contro un atto esecutivo vero e proprio, e .non già contro un atto finalizzato esclusivamente a preannunciare il successivo ed eventuale avvio di una successiva esecuzione, quale è l'intimazione di pagamento impugnata. In ogni caso, come del resto si evince dal tenore letterale dell'Art. 483 C.p.c., l'avvio anche contemporaneo di plurime azioni esecutive è pienamente legittimo, fatta solo eccezione “per il caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione e giustificazione della tutela del credito”. Secondo “nella fattispecie che ci occupa, vi era piena ragione e giustificazione nell'avvio di CP_5 ulteriori azioni esecutive, alla luce dell'esito delle precedenti esecuzioni, per effetto delle quali, ai fini dell'integrale soddisfacimento del credito, occorrerebbero circa 125 anni”;
- erroneità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale disposto la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. in considerazione dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale sulle questioni oggetto di causa.
4. si è costituito con comparsa depositata il 30.7.2023 chiedendo una pronuncia di Controparte_4 inammissibilità dell'appello proposto da , comunque, il suo rigetto nel merito per infondatezza. CP_5 All'udienza del 19.11.2024, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in esame sollevata dal sul presupposto che il giudizio di impugnazione sia stato introdotto da sotto la rubrica CP_4 CP_5 'opposizione agli atti esecutivi' ex art. 617 c.p.c.. Ed infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non
5 abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (da ultimo v.
Cass., sent. n. 13381/2017). Non rileva, quindi, la qualificazione dell'azione o della domanda operata dalla parte, ma solo quella compiuta dal giudice che ha deciso la causa in primo grado, e, in mancanza di questa, dal giudice dell'impugnazione. Nel caso di specie il Tribunale di Varese non ha espressamente qualificato l'opposizione proposta dal quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma è pacifico che le domande CP_4 dell'opponente, volte a contestare l'an dell'esecuzione forzata minacciata da e quindi il diritto CP_5 dell'opposta di procedervi in forza dell'intimazione di pagamento notificata, siano riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c., in assenza peraltro di atti esecutivi compiuti dall'Ente successivamente all'intimazione opposta in questa sede. Ne deriva la piena ammissibilità dell'impugnazione in esame.
6. Nel merito l'appello va rigettato. Occorre premettere che non ha fondamento l'affermazione di secondo la quale “l'azione CP_5 avversaria si sarebbe potuta proporre contro un atto esecutivo vero e proprio, e .non già contro un atto finalizzato esclusivamente a preannunciare il successivo ed eventuale avvio di una successiva esecuzione” in quanto, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, “in materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina del cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell'agente di riscossione, che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo egli già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito” (v. Cass., sent. n. 10668/2019). E' pertanto pienamente legittima l'azione intrapresa dal , che in questa sede ha opposto CP_4 l'intimazione di pagamento n. 1172017 9003790074/000 notificatagli l'8.9.2017 – con cui ha CP_5 solo preannunciato l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva nei suoi confronti – proprio al fine di far valere le condotte vessatorie dell'Ente e la violazione del divieto di abuso dei mezzi di espropriazione. Ciò premesso, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada confermata, avendo abusato CP_5 nel caso di specie della facoltà di cumulo dei diversi strumenti di espropriazione forzata prevista dall'art. 483 c.p.c.. E' invero pacifico in quanto documentalmente provato e non contestato che:
- con sentenza n. 131/2003 la Corte dei Conti ha condannato e i coobbligati solidali Controparte_4 al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 180.759,91 per danno indiretto all'immagine;
- una volta divenuto esecutivo, tale provvedimento è stato azionato da parte di Controparte_3 mediante l'emissione della cartella di pagamento n. 11720120016068403000, avente quali destinatari e coobbligati in solido, per la somma di euro 240.466,17; Controparte_4 Persona_1
- al fine di riscuotere il predetto credito, ha introdotto innanzi al Tribunale di Varese CP_3 un procedimento di pignoramento presso terzi (INPS) nei confronti di entrambi;
- i due giudizi si sono conclusi con ordinanze di assegnazione delle somme per un totale pari a euro
521.349,78;
- con particolare riferimento all'odierno opponente, il G.E. ha disposto “l'assegnazione di 1/10 (un decimo) della differenza tra la pensione mensile netta corrisposta al lordo di eventuali cessioni volontarie dal terzo pignorato INPS al debitore esecutato e la misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e ciò fino alla concorrenza del credito specificato nell'atto di precetto” (doc. n. 6 fascicolo di primo grado di ); Controparte_4
6 - dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, ha regolarmente percepito le somme CP_3 ivi indicate e non è mai stato contestato, nemmeno con l'appello in esame, l'incasso dei ratei delle pensioni pignorate;
- ciò nonostante, in data 4/3/2016 Ader, sulla base della medesima cartella di pagamento n. 117 20120016068403000 notificata il 16.8.2012, ha notificato nei confronti del l'intimazione di CP_4 pagamento n. 11720169001376139/000 (doc. 8) per la maggiore somma di euro 284.593,76 (opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese n. 1147/2016 R.G) e ha altresì notificato, in data 01/07/2016, atto di pignoramento dei crediti verso il terzo CA SA SA OL
(doc.10) presso cui il è titolare di un conto corrente sul quale viene accreditata la pensione CP_4
INPS, già pignorata da sin da aprile 2013; CP_3
- in data 3/11/2016, il ha quindi proposto opposizione all'esecuzione avverso il predetto CP_4 pignoramento presso terzi;
- in data 17/01/2017 il Tribunale di Varese, in accoglimento dell'istanza dell'opponente, ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta nell'ambito della causa recante n. 1147/2016 R.G ed ha invitato ad annullare in autotutela l'ordinanza stessa (n. 117 2016 CP_3
90013761 39/000). Stante il rifiuto di di accettare tale proposta conciliativa, con sentenza CP_3 n. 633/2017 del 23/06/2017 il Tribunale di Varese ha accolto l'opposizione (doc. n. 16), ritenendo che l'esecuzione forzata minacciata al nel marzo del 2016 in forza del medesimo titolo già CP_4 fruttuosamente azionato in sede esecutiva nell'aprile del 2013 senza “dare (e tenere) conto della parziale soddisfazione del credito ivi già conseguita” integri un abuso da parte di degli CP_3 strumenti messi a sua disposizione per la legittima piena soddisfazione delle pretese erariali e un ingiustificato aggravio della posizione del debitore;
- infine, successivamente alla pronuncia del Tribunale di Varese e in data 08/09/2017, ha CP_5 notificato l'ulteriore intimazione di pagamento recante n. 11720179003790074/000 per la maggiore somma di euro 295.264,50, 000, qui opposta, fondata sempre sul credito portato dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000. Ora, l'art. 483 c.p.c. attribuisce indubbiamente al creditore la facoltà di avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge al fine di ottenere piena e integrale soddisfazione del proprio credito;
tale facoltà, tuttavia, incontra un limite nel divieto di abuso degli strumenti processuali, ricavabile dalla previsione dell'art. 111 comma 1 Cost. nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale (v. Cass., sent. n. 7078/2015). Nella vicenda in esame la condotta di deve ritenersi abusiva ed illegittima innanzitutto perché, CP_5 come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'opposta è già risultata destinataria, nel marzo del 2016, di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva del credito azionato in via esecutiva con la cartella di pagamento n. 11720120016068403000 notificata il 16.8.2012 Credito di importo pari a complessivi euro 240.466,17 a fronte del quale il G.E., con l'ordinanza del 30.3.2016, ha assegnato in pagamento ad omme dovute dal terzo pignorato fino a concorrenza del maggior CP_5 importo di euro 255.750,17. Come affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7078/2015 sopra richiamata “sebbene l'emissione di un'ordinanza di assegnazione non precluda sic et simpliciter la possibilità di ottenerne delle altre, sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, in nessun caso tali strumenti possono trasformarsi in un mezzo idoneo a moltiplicare, senza giustificazione alcuna, l'esposizione debitoria di quest'ultimo”. Nel caso di specie destinataria dell'ordinanza di assegnazione di cui sopra, non ha mai dedotto CP_5 la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione, né ha mai lamentato l'omessa percezione dei ratei di pensione accreditati sul conto corrente del o anche semplici difficoltà di incasso, con CP_4 la conseguenza che l'avere, ciò nonostante, minacciato una nuova esecuzione con l'intimazione di pagamento opposta in questa sede rappresenta abuso dei mezzi di espropriazione (cfr. Cass. n.
7078/2015 cit.).
7 Secondo una simile prospettazione si porrebbe in contrasto con la facoltà attribuita al creditore CP_5 dall'art. 483 c.p.c. avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie in cui, a fronte di un debito di quasi euro 300.000,00 vantato nei confronti del , le somme incassate per effetto del CP_4 pignoramento presso il terzo INPS ammontano a poco più di euro 200,00 mensili, con “piena ragione e giustificazione nell'avvio di ulteriori azioni esecutive, alla luce dell'esito delle precedenti esecuzioni, per effetto delle quali, ai fini dell'integrale soddisfacimento del credito, occorrerebbero circa 125 anni”. Anche tale ragione di doglianza non può essere condivisa e accolta.
La ratio della norma in esame è quella di attribuire al creditore la possibilità di avvalersi di diverse forme di espropriazione, ad esempio mobiliare o immobiliare, al fine di ottenere integrale soddisfazione del proprio credito: in particolare, nel caso in cui un singolo mezzo di espropriazione non riesca a garantire la piena soddisfazione della pretesa azionata in via esecutiva, è attribuita al creditore la possibilità di valersi degli altri mezzi di espropriazione previsti dalla legge (ad es. dall'espropriazione mobiliare presso il debitore all'espropriazione presso terzi). L'art. 483 c.p.c. non giustifica però l'utilizzo ripetuto del medesimo mezzo di espropriazione forzata al fine di aggredire più volte lo stesso bene di titolarità del debitore esecutato.
Nella vicenda in esame ha proceduto o minacciato di procedere più volte in via esecutiva in CP_5 forza dell'unica cartella di pagamento notificata il 16.3.2012 azionando sempre lo stesso mezzo di espropriazione forzata: una prima volta tramite atto di pignoramento presso terzi (INPS) ottenendo, all'esito, la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 30.3.2016, una seconda volta tramite atto di pignoramento dei crediti verso il terzo CA SA SA OL, sottoponendo a vincolo il medesimo conto corrente sul quale viene accreditata la pensione INPS già pignorata da sin dall'aprile del CP_5
2013. Con l'intimazione di pagamento opposta in questo giudizio l'Ente ha minacciato, ancora una volta, in assenza di altri beni aggredibili, oltre a quelli già pignorati, l'inizio di un procedimento di esecuzione forzata che però, evidentemente, non potrà portare ad alcun esito di piena ed integrale soddisfazione delle pretese creditorie vantate nei confronti di . Controparte_4 Ed infatti proprio l'esito dei precedenti procedimenti di espropriazione forzata presso terzi – il secondo dei quali ha determinato l'accantonamento in favore di della minima somma di euro CP_5
6.355,78 – dimostra che l'opponente non è titolare di alcun altro bene, mobile o immobile, diverso dal denaro che confluisce sul suo conto corrente già pignorato per due volte, e quindi non più utilmente aggredibile nell'ambito di un ulteriore procedimento di esecuzione forzata quale quello preannunciato in questa sede. In tale contesto l'azione di illegittima, in quanto la scelta di procedere più volte in via esecutiva CP_5 sulla base dello stesso titolo per importi peraltro via via sempre più elevati e senza alcuna prospettiva di ottenere una piena soddisfazione delle proprie pretese creditorie – finalità cui è preordinata la facoltà attribuita al creditore dall'art. 483 c.p.c. – integra un abuso dei mezzi di espropriazione previsti dalla legge e una condotta vessatoria ai danni del debitore esecutato, costretto a difendersi in un giudizio di cognizione anche al fine di contenere l'ingiustificato e immotivato aggravio delle spese di esecuzione.
Per quanto ne deriva, in definitiva, il primo motivo di impugnazione va disatteso.
6.2 Va rigettato anche il secondo motivo di doglianza, in quanto le spese del giudizio di primo grado sono state poste correttamente dal Tribunale a carico integrale di in applicazione del principio CP_5 di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. come invece preteso dall'appellante, sia perché non vi è reciproca soccombenza, sia perché non si verte in ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di intervenuto mutamento giurisprudenziale sulle questioni oggetto di causa.
8 7. L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 295.264,50 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 252/2023, Controparte_1 pubblicata il 14.3.2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori Avv.ti Carlo
Colombo e Marta Canziani dichiaratisi antistatari.
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 25.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
avente causa di Controparte_1 Controparte_2
(già , Partita IVA in persona del
[...] Controparte_3 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in Busalla (GE), Via Milite Ignoto 7, presso e nello studio dell'Avvocato Matteo Tamagno (Cod. Fisc. - pec: CodiceFiscale_1
, dal quale è rappresentata e difesa;
Emai_1 Email_2
APPELLANTE CONTRO
, C.F.: rappresentato, assistito e difeso, sia Controparte_4 C.F._2 congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Carlo Colombo, C.F.:
, e Marta Canziani, C.F.: , elettivamente domiciliato C.F._3 C.F._4 in Busto Arsizio, Via Pergolesi, n. 1, presso lo studio dei suddetti difensori;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi mobiliare ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Varese num. 252/2023, pubblicata in data 14/03/2023, R.G. 3184/2017, non notificata, DICHIARARE la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata nel primo grado di giudizio e RESPINGERE ogni e qualsiasi domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'Esponente, siccome inammissibile,
1 illegittima, infondata e non provata. In via subordinata, DICHIARARE integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio. VINTE le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine, del presente grado di giudizio, ivi comprese le competenze professionali di avvocato”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
-premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge;
-disattesa e respinta ogni diversa contraria eccezione, contestazione, deduzione, domanda ed istanza avversaria;
In accoglimento dei motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello del
03.07.2023: 1. accertare e dichiarare l'appello inammissibile in quanto in materia di opposizione agli atti esecutivi il rimedio esperibile è il ricorso in Cassazione.
2. In subordine, accertare e dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello promosso da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e disporre che la discussione CP_1 Controparte_1 della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione ovvero in ragione della natura documentale della causa, con ogni conseguenza del caso e di legge.
3.Accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. domanda nuova di merito proposta per la prima volta in secondo grado da parte di volta a: Controparte_1
“DICHIARARE la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata nel primo grado di giudizio”, con ogni conseguenza del caso e di legge.
4. Accertare e dichiarare l'intervenuta l'acquiescenza da parte di Controparte_1 in ordine ai seguenti capi ed alle parti sostanziali della sentenza n. 252/2023 pubblicata il 14.03.2023 Tribunale di Varese, non contestati e non impugnati ex adverso (pagine 5 e 6): “Rilevato: - che con la predetta sentenza n. 131/2003, la Corte dei Conti ha condannato il sig. ed i Controparte_4 coobbligati solidali, al pagamento in favore dell'Erario della somma di Euro 180.759,91 per danno indiretto all'immagine; - che una volta divenuto esecutivo, tale provvedimento è stato azionato da parte di , mediante l'emissione dell'anzidetta cartella di pagamento (n. 117 2012 Controparte_3
0016068403000), avente quali destinatari i sig.ri e coobbligati Controparte_4 Persona_1 in solido, per la somma di euro 240.466,17; - che al fine di riscuotere il predetto credito, CP_3
ha introdotto innanzi al Tribunale di Varese un procedimento di pignoramento presso terzi
[...]
(INPS) sia nei confronti di (n. 618/2013 RG) sia nei confronti di Controparte_4 Persona_1
(n. 607/2014 RGE); - che entrambi i giudizi si sono conclusi con ordinanze di assegnazione delle somme per un totale pari a euro 521.349,78; - che, con riferimento al sig. , la suddetta CP_4 pronuncia ha statuito “l'assegnazione di 1/10 (un decimo) della differenza tra la pensione mensile netta corrisposta al lordo di eventuali cessioni volontarie dal terzo pignorato INPS al debitore esecutato e la misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e ciò fino alla concorrenza del credito specificato nell'atto di precetto”; - che dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, ha regolarmente percepito le somme ivi statuite e non è mai stato Controparte_3 contestato l' incasso dei ratei delle pensioni pignorate;
- che ciò nonostante, in data 4/3/2016, l'odierna opposta sulla base della medesima cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000, ha notificato nei confronti di l'intimazione di pagamento n. 117 2016 90013761 39/000 Controparte_4 (doc. 8 atto di citazione) per la maggiore somma di Euro 284.593,76 (opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese n. 1147/2016 R.G) e ha altresì notificato, in data 01/07/2016, atto di pignoramento dei crediti verso il terzo CA SA SA OL, (doc.10 atto di citazione) ove il sig. è titolare di un conto corrente sul quale viene accreditata la pensione Inps, già CP_4 pignorata da sin da Aprile 2013; - che in data 3/11/2016, il signor ha, Controparte_3 CP_4 quindi, proposto opposizione all'esecuzione avverso il predetto pignoramento presso terzi;
- che in data 17/01/2017 il Tribunale di Varese in accoglimento dell'istanza del sig. , ha sospeso la CP_4
2 provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta nell'ambito della causa recante n. 1147/2016 R.G ed ha invitato ad annullare in autotutela l'ordinanza di Controparte_3 ingiunzione opposta (n. 117 2016 90013761 39/000), nonché a corrispondere all'opponente la somma di 6.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese di lite (doc. 14 atto di citazione); - che, stante il rifiuto di di accettare la suddetta proposta conciliativa, con sentenza n. Controparte_3 633/2017 del 23/06/2017 il Tribunale di Varese ha accolto l'opposizione all'esecuzione (doc.16 atto di citazione); - che, successivamente, in data 08/09/2017 Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato un'ulteriore intimazione di pagamento (recante n. 117 2017 90037900 74/000) per la maggiore somma di Euro 295.264,50, 000, fondata sempre sul credito portato dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000; - che il sig. ha proposto formale opposizione anche CP_4 avverso tale ultima intimazione di pagamento (n. 117 2017 90037900 74/000) mediate l'introduzione del presente giudizio;
- che in data 15/2/2017 è stata accolto l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento de qua, formulata da parte opponente”, sulle quali si è formato il giudicato;
conseguentemente respingere e rigettare in toto l'appello promosso nei confronti di . Controparte_4
In ogni caso:
5. respingere l'appello promosso da , perché infondato in fatto ed Controparte_1 in diritto per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 03.07.2023 e confermare in toto la sentenza n. 252/2023 del 14.03.2023 del Tribunale di Varese emessa in decisione della causa n. 3184/2017 R.G.;
6. con vittoria di spese e di compensi professionali del secondo grado, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori come per legge, avuto riguardo ai criteri medi indicati dalla vigente D.M. 147/2022 con riferimento al valore della controversia in relazione all'importo dichiarato dall'appellante, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano intestatari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 la sentenza n. 252/2023, pubblicata il 14.3.2023, con cui il Tribunale di Varese ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 1172017 Controparte_4
9003790074/000 di euro 295.264,50, relativa alla cartella di pagamento n. 11720120016068403000, dichiarandola inefficace e condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'opponente, premesso che in data 16.8.2012 gli aveva CP_3 notificato la cartella di pagamento indicata in forza della sentenza della Corte dei Conti n. 131/2003 dell'8.5.2003 - di condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 180.759,91 in solido con per danno indiretto all'immagine - e che in seguito aveva instaurato Persona_1 nei suoi confronti una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (INPS) presso il Tribunale di
Varese conclusosi con ordinanza di assegnazione del 30.03.2016, ha dedotto:
- che a far data dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione, percepiva regolarmente le CP_3 somme derivanti dalla trattenuta della pensione a lui spettante;
- che ciò nonostante, in data 04.03.2016, gli aveva notificato l'ordinanza ingiunzione n. CP_3
11720169001376139/000 per la somma di euro 284.593,76 relativa alla medesima cartella di pagamento notificata il 16.8.2012, opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese (n. 1147/2016 R.G.);
- che in data 01.07.2016 aveva sottoposto a pignoramento presso CA SA SApaolo, CP_3 per la soddisfazione del maggior credito di euro 287.858,14, il conto corrente a lui intestato sul quale confluivano unicamente gli accrediti pensionistici, già ridotti di 1/10 per effetto della trattenuta operata dal terzo pignorato INPS, accrediti che costituivano la sua unica fonte di sostentamento;
- che pertanto, in data 3.11.2016, era stato costretto a notificare ad atto di opposizione CP_3 all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi, unitamente al decreto di fissazione di udienza di
3 comparizione delle parti emesso dal Tribunale di Varese nell'ambito del procedimento esecutivo incardinato al n. 998/2016 R.G.;
- che in data 17.01.2017 il Tribunale di Varese aveva accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta, invitando ad annullare in CP_3 autotutela l'atto impugnato, proposta che l'ente non aveva accettato;
- che, con sentenza n. 633/2017, il Tribunale di Varese aveva accolto l'opposizione accertando che non aveva il diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti per il recupero del credito CP_3 di € 284.593,76;
- che, infine, in data 8.9.2017 gli aveva notificato l'ulteriore intimazione di Controparte_1 pagamento n. 11720179003790074/000, opposta in questa sede, per la maggiore somma di euro
295.264,50, relativa sempre alla stessa cartella di pagamento n. 11720120016068403000 notificata il
16.08.2012. Ciò premesso, ha dedotto l'opponente che la condotta di doveva ritenersi illegittima e CP_5 ingiustamente vessatoria nei suoi confronti, avendo l'ente, con l'intimazione di pagamento dell'8.9.2017, minacciato una seconda volta l'esecuzione forzata per il recupero della maggior somma di Euro 295.264,50 in forza della medesima cartella di pagamento portante il credito di euro 240.466,17 notificata il 16.8.2012, “senza tenere conto delle somme già incassate dal (e dal CP_4 coobbligato in solido per il medesimo titolo), senza tenere conto del fatto che Persona_1 detta somma è già stata fruttuosamente azionata in sede esecutiva per il complessivo e maggiore importo di Euro 255.750,17 nei confronti del solo ed ancora peggio senza tenere Controparte_4 nella dovuta considerazione quanto disposto dal Tribunale di Varese con la sentenza n. 633/2017 del 23.06.2017”. Ha dedotto l'opponente la violazione da parte di el divieto di abuso dei mezzi di espropriazione CP_5 con ingiusto e immotivato aggravio della sua esposizione debitoria. Ha evidenziato, in proposito, che riceve già mensilmente le somme assegnatele da INPS in forza dell'ordinanza resa in data CP_5
30.3.2016 pienamente satisfattiva del credito, e che non vi sono ragioni che legittimano una duplicazione della pretesa azionata dall'Ente. Ha chiesto quindi di annullare o dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima l'intimazione di pagamento notificata l'8.9.2017 “in quanto Agenzia delle Entrate – Riscossione non può minacciare l'esecuzione forzata nei confronti del signor per la somma di euro 295.264,50”. Controparte_4
2. Il Tribunale, con la pronuncia gravata, ha accolto l'opposizione proposta dal e dichiarato CP_4 inefficacie l'intimazione di pagamento dell'8.9.2017 rilevando innanzitutto che “in materia di espropriazione forzata, il principio generale della cumulabilità dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. deve necessariamente essere coordinato con il divieto di abuso degli strumenti processuali (ex art. 111 primo comma, Cost.), i quali devono essere utilizzati con cautela in quanto incidono direttamente sulla sfera giuridica del debitore”. Secondo il primo giudice, quindi, sebbene l'emissione di un'ordinanza di assegnazione “non precluda sic et simpliciter la possibilità di ottenerne delle altre, sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, in nessun caso tali strumenti possono trasformarsi in un mezzo idoneo a moltiplicare, senza giustificazione alcuna, l'esposizione debitoria di quest'ultimo”. Il giudice di prime cure ha ritenuto illegittima la minaccia di una nuova esecuzione forzata
“nell'ipotesi in cui il creditore sia già stato integralmente soddisfatto ovvero qualora egli (come nel caso in esame) sia già stato destinatario di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario all'ordine di assegnazione, con la conseguenza che intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di un'ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva del credito vantato, in difetto anche di una mera allegazione in ordine a eventuali difficoltà di incasso di quanto oggetto della stessa ordinanza, rappresenta abuso dei mezzi di espropriazione (cfr. Cass. n. 7078/2015)”.
4 Il Tribunale ha quindi accolto i motivi di opposizione proposti dal in considerazione del fatto CP_4 che sebbene già destinataria di un'ordinanza di assegnazione avente ad oggetto l'intera somma CP_5 precettata e quindi pienamente satisfattiva del credito, aveva ciò nonostante illegittimamente notificato all'opponente l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, in tal modo aggravando ingiustamente la posizione debitoria dello stesso. Ha infine considerato irrilevante la circostanza dedotta dall'opposta in relazione al fatto che “…a fronte di un debito di quasi 300.000,00 euro, per effetto del pignoramento presso il terzo INPS l'esponente incassa la somma mensile di poco più di 200,00 euro, mentre il pignoramento presso la CA intesa ha determinato l'accantonamento della minima somma di 6.355,78 euro”, in quanto, attesa l'assegnazione dell'intera somma precettata, l'ordinanza in oggetto era da ritenersi pienamente satisfattiva della pretesa creditoria vantata da la quale non aveva mai eccepito difficoltà CP_5 riscontrate nell'incasso dei ratei dovuti dal terzo pignorato per omesso o tardivo ottemperamento all'obbligo sullo stesso gravante.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello articolando due motivi di censura con cui CP_5 lamenta:
- violazione dell'art. 483 c.p.c. da parte del Tribunale: l'appellante afferma che è del tutto legittimo l'avvio di una nuova procedura espropriativa - con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede - sul presupposto che i precedenti mezzi di espropriazione intrapresi non siano stati satisfattivi del credito azionato in via esecutiva.
Ader deduce che, a fronte di un debito di quasi euro 300.000,00 vantato nei confronti del , le CP_4 somme incassate per effetto del pignoramento presso il terzo INPS ammontano a poco più di euro 200,00 mensili, mentre il pignoramento presso CA SA ha determinato l'accantonamento della minima somma di euro 6.355,78, circostanze che denoterebbero la piena legittimità della condotta dell'Ente la cui pretesa creditoria non è stata ancora soddisfatta. Afferma altresì l'appellante che “l'azione avversaria si sarebbe potuta proporre contro un atto esecutivo vero e proprio, e .non già contro un atto finalizzato esclusivamente a preannunciare il successivo ed eventuale avvio di una successiva esecuzione, quale è l'intimazione di pagamento impugnata. In ogni caso, come del resto si evince dal tenore letterale dell'Art. 483 C.p.c., l'avvio anche contemporaneo di plurime azioni esecutive è pienamente legittimo, fatta solo eccezione “per il caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione e giustificazione della tutela del credito”. Secondo “nella fattispecie che ci occupa, vi era piena ragione e giustificazione nell'avvio di CP_5 ulteriori azioni esecutive, alla luce dell'esito delle precedenti esecuzioni, per effetto delle quali, ai fini dell'integrale soddisfacimento del credito, occorrerebbero circa 125 anni”;
- erroneità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale disposto la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. in considerazione dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale sulle questioni oggetto di causa.
4. si è costituito con comparsa depositata il 30.7.2023 chiedendo una pronuncia di Controparte_4 inammissibilità dell'appello proposto da , comunque, il suo rigetto nel merito per infondatezza. CP_5 All'udienza del 19.11.2024, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in esame sollevata dal sul presupposto che il giudizio di impugnazione sia stato introdotto da sotto la rubrica CP_4 CP_5 'opposizione agli atti esecutivi' ex art. 617 c.p.c.. Ed infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non
5 abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (da ultimo v.
Cass., sent. n. 13381/2017). Non rileva, quindi, la qualificazione dell'azione o della domanda operata dalla parte, ma solo quella compiuta dal giudice che ha deciso la causa in primo grado, e, in mancanza di questa, dal giudice dell'impugnazione. Nel caso di specie il Tribunale di Varese non ha espressamente qualificato l'opposizione proposta dal quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma è pacifico che le domande CP_4 dell'opponente, volte a contestare l'an dell'esecuzione forzata minacciata da e quindi il diritto CP_5 dell'opposta di procedervi in forza dell'intimazione di pagamento notificata, siano riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c., in assenza peraltro di atti esecutivi compiuti dall'Ente successivamente all'intimazione opposta in questa sede. Ne deriva la piena ammissibilità dell'impugnazione in esame.
6. Nel merito l'appello va rigettato. Occorre premettere che non ha fondamento l'affermazione di secondo la quale “l'azione CP_5 avversaria si sarebbe potuta proporre contro un atto esecutivo vero e proprio, e .non già contro un atto finalizzato esclusivamente a preannunciare il successivo ed eventuale avvio di una successiva esecuzione” in quanto, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, “in materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina del cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell'agente di riscossione, che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo egli già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito” (v. Cass., sent. n. 10668/2019). E' pertanto pienamente legittima l'azione intrapresa dal , che in questa sede ha opposto CP_4 l'intimazione di pagamento n. 1172017 9003790074/000 notificatagli l'8.9.2017 – con cui ha CP_5 solo preannunciato l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva nei suoi confronti – proprio al fine di far valere le condotte vessatorie dell'Ente e la violazione del divieto di abuso dei mezzi di espropriazione. Ciò premesso, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada confermata, avendo abusato CP_5 nel caso di specie della facoltà di cumulo dei diversi strumenti di espropriazione forzata prevista dall'art. 483 c.p.c.. E' invero pacifico in quanto documentalmente provato e non contestato che:
- con sentenza n. 131/2003 la Corte dei Conti ha condannato e i coobbligati solidali Controparte_4 al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 180.759,91 per danno indiretto all'immagine;
- una volta divenuto esecutivo, tale provvedimento è stato azionato da parte di Controparte_3 mediante l'emissione della cartella di pagamento n. 11720120016068403000, avente quali destinatari e coobbligati in solido, per la somma di euro 240.466,17; Controparte_4 Persona_1
- al fine di riscuotere il predetto credito, ha introdotto innanzi al Tribunale di Varese CP_3 un procedimento di pignoramento presso terzi (INPS) nei confronti di entrambi;
- i due giudizi si sono conclusi con ordinanze di assegnazione delle somme per un totale pari a euro
521.349,78;
- con particolare riferimento all'odierno opponente, il G.E. ha disposto “l'assegnazione di 1/10 (un decimo) della differenza tra la pensione mensile netta corrisposta al lordo di eventuali cessioni volontarie dal terzo pignorato INPS al debitore esecutato e la misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e ciò fino alla concorrenza del credito specificato nell'atto di precetto” (doc. n. 6 fascicolo di primo grado di ); Controparte_4
6 - dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, ha regolarmente percepito le somme CP_3 ivi indicate e non è mai stato contestato, nemmeno con l'appello in esame, l'incasso dei ratei delle pensioni pignorate;
- ciò nonostante, in data 4/3/2016 Ader, sulla base della medesima cartella di pagamento n. 117 20120016068403000 notificata il 16.8.2012, ha notificato nei confronti del l'intimazione di CP_4 pagamento n. 11720169001376139/000 (doc. 8) per la maggiore somma di euro 284.593,76 (opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese n. 1147/2016 R.G) e ha altresì notificato, in data 01/07/2016, atto di pignoramento dei crediti verso il terzo CA SA SA OL
(doc.10) presso cui il è titolare di un conto corrente sul quale viene accreditata la pensione CP_4
INPS, già pignorata da sin da aprile 2013; CP_3
- in data 3/11/2016, il ha quindi proposto opposizione all'esecuzione avverso il predetto CP_4 pignoramento presso terzi;
- in data 17/01/2017 il Tribunale di Varese, in accoglimento dell'istanza dell'opponente, ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta nell'ambito della causa recante n. 1147/2016 R.G ed ha invitato ad annullare in autotutela l'ordinanza stessa (n. 117 2016 CP_3
90013761 39/000). Stante il rifiuto di di accettare tale proposta conciliativa, con sentenza CP_3 n. 633/2017 del 23/06/2017 il Tribunale di Varese ha accolto l'opposizione (doc. n. 16), ritenendo che l'esecuzione forzata minacciata al nel marzo del 2016 in forza del medesimo titolo già CP_4 fruttuosamente azionato in sede esecutiva nell'aprile del 2013 senza “dare (e tenere) conto della parziale soddisfazione del credito ivi già conseguita” integri un abuso da parte di degli CP_3 strumenti messi a sua disposizione per la legittima piena soddisfazione delle pretese erariali e un ingiustificato aggravio della posizione del debitore;
- infine, successivamente alla pronuncia del Tribunale di Varese e in data 08/09/2017, ha CP_5 notificato l'ulteriore intimazione di pagamento recante n. 11720179003790074/000 per la maggiore somma di euro 295.264,50, 000, qui opposta, fondata sempre sul credito portato dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000. Ora, l'art. 483 c.p.c. attribuisce indubbiamente al creditore la facoltà di avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge al fine di ottenere piena e integrale soddisfazione del proprio credito;
tale facoltà, tuttavia, incontra un limite nel divieto di abuso degli strumenti processuali, ricavabile dalla previsione dell'art. 111 comma 1 Cost. nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale (v. Cass., sent. n. 7078/2015). Nella vicenda in esame la condotta di deve ritenersi abusiva ed illegittima innanzitutto perché, CP_5 come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'opposta è già risultata destinataria, nel marzo del 2016, di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva del credito azionato in via esecutiva con la cartella di pagamento n. 11720120016068403000 notificata il 16.8.2012 Credito di importo pari a complessivi euro 240.466,17 a fronte del quale il G.E., con l'ordinanza del 30.3.2016, ha assegnato in pagamento ad omme dovute dal terzo pignorato fino a concorrenza del maggior CP_5 importo di euro 255.750,17. Come affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7078/2015 sopra richiamata “sebbene l'emissione di un'ordinanza di assegnazione non precluda sic et simpliciter la possibilità di ottenerne delle altre, sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, in nessun caso tali strumenti possono trasformarsi in un mezzo idoneo a moltiplicare, senza giustificazione alcuna, l'esposizione debitoria di quest'ultimo”. Nel caso di specie destinataria dell'ordinanza di assegnazione di cui sopra, non ha mai dedotto CP_5 la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione, né ha mai lamentato l'omessa percezione dei ratei di pensione accreditati sul conto corrente del o anche semplici difficoltà di incasso, con CP_4 la conseguenza che l'avere, ciò nonostante, minacciato una nuova esecuzione con l'intimazione di pagamento opposta in questa sede rappresenta abuso dei mezzi di espropriazione (cfr. Cass. n.
7078/2015 cit.).
7 Secondo una simile prospettazione si porrebbe in contrasto con la facoltà attribuita al creditore CP_5 dall'art. 483 c.p.c. avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie in cui, a fronte di un debito di quasi euro 300.000,00 vantato nei confronti del , le somme incassate per effetto del CP_4 pignoramento presso il terzo INPS ammontano a poco più di euro 200,00 mensili, con “piena ragione e giustificazione nell'avvio di ulteriori azioni esecutive, alla luce dell'esito delle precedenti esecuzioni, per effetto delle quali, ai fini dell'integrale soddisfacimento del credito, occorrerebbero circa 125 anni”. Anche tale ragione di doglianza non può essere condivisa e accolta.
La ratio della norma in esame è quella di attribuire al creditore la possibilità di avvalersi di diverse forme di espropriazione, ad esempio mobiliare o immobiliare, al fine di ottenere integrale soddisfazione del proprio credito: in particolare, nel caso in cui un singolo mezzo di espropriazione non riesca a garantire la piena soddisfazione della pretesa azionata in via esecutiva, è attribuita al creditore la possibilità di valersi degli altri mezzi di espropriazione previsti dalla legge (ad es. dall'espropriazione mobiliare presso il debitore all'espropriazione presso terzi). L'art. 483 c.p.c. non giustifica però l'utilizzo ripetuto del medesimo mezzo di espropriazione forzata al fine di aggredire più volte lo stesso bene di titolarità del debitore esecutato.
Nella vicenda in esame ha proceduto o minacciato di procedere più volte in via esecutiva in CP_5 forza dell'unica cartella di pagamento notificata il 16.3.2012 azionando sempre lo stesso mezzo di espropriazione forzata: una prima volta tramite atto di pignoramento presso terzi (INPS) ottenendo, all'esito, la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 30.3.2016, una seconda volta tramite atto di pignoramento dei crediti verso il terzo CA SA SA OL, sottoponendo a vincolo il medesimo conto corrente sul quale viene accreditata la pensione INPS già pignorata da sin dall'aprile del CP_5
2013. Con l'intimazione di pagamento opposta in questo giudizio l'Ente ha minacciato, ancora una volta, in assenza di altri beni aggredibili, oltre a quelli già pignorati, l'inizio di un procedimento di esecuzione forzata che però, evidentemente, non potrà portare ad alcun esito di piena ed integrale soddisfazione delle pretese creditorie vantate nei confronti di . Controparte_4 Ed infatti proprio l'esito dei precedenti procedimenti di espropriazione forzata presso terzi – il secondo dei quali ha determinato l'accantonamento in favore di della minima somma di euro CP_5
6.355,78 – dimostra che l'opponente non è titolare di alcun altro bene, mobile o immobile, diverso dal denaro che confluisce sul suo conto corrente già pignorato per due volte, e quindi non più utilmente aggredibile nell'ambito di un ulteriore procedimento di esecuzione forzata quale quello preannunciato in questa sede. In tale contesto l'azione di illegittima, in quanto la scelta di procedere più volte in via esecutiva CP_5 sulla base dello stesso titolo per importi peraltro via via sempre più elevati e senza alcuna prospettiva di ottenere una piena soddisfazione delle proprie pretese creditorie – finalità cui è preordinata la facoltà attribuita al creditore dall'art. 483 c.p.c. – integra un abuso dei mezzi di espropriazione previsti dalla legge e una condotta vessatoria ai danni del debitore esecutato, costretto a difendersi in un giudizio di cognizione anche al fine di contenere l'ingiustificato e immotivato aggravio delle spese di esecuzione.
Per quanto ne deriva, in definitiva, il primo motivo di impugnazione va disatteso.
6.2 Va rigettato anche il secondo motivo di doglianza, in quanto le spese del giudizio di primo grado sono state poste correttamente dal Tribunale a carico integrale di in applicazione del principio CP_5 di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. come invece preteso dall'appellante, sia perché non vi è reciproca soccombenza, sia perché non si verte in ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di intervenuto mutamento giurisprudenziale sulle questioni oggetto di causa.
8 7. L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 295.264,50 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 252/2023, Controparte_1 pubblicata il 14.3.2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori Avv.ti Carlo
Colombo e Marta Canziani dichiaratisi antistatari.
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 25.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
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