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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.726 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Di Salvatore Cesidio (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ), alla C.F._2
Piazza Torlonia n. 42
- ATTORE -
e
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ) C.F._4 Controparte_3 C.F._5
in qualità di eredi di rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Persona_1
Daniela Bianchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._6
Avezzano (AQ), alla via XX Settembre n. 426/E
- CONVENUTI -
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
27.12.2024 e da note di trattazione scritta depositate in data 6.3.2025; per i convenuti, come da note
1 di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 5.3.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.4.2019 , premesso che con sentenza Parte_1
n. 366/16 del Tribunale di Avezzano era stato disposto ex art. 2932 c.c. il trasferimento in proprio favore della proprietà della quota sociale pari al 25% della società Chi.Gi. s.r.l. da Persona_1
e che tuttavia tale sentenza, pur passata in giudicato, non era stata eseguita, ha citato gli eredi di
, nelle more deceduto, chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto Persona_1
rinvenibile nella predetta sentenza per inadempimento dei convenuti e di condannare i convenuti medesimi al risarcimento dei danni da lui subiti e subendi, danni quantificati in complessivi €
400.024,08, di cui € 7.524,08 a titolo di danno emergente ed il residuo a titolo di lucro cessante.
A sostegno di tali domande l'attore ha principalmente dedotto:
- l'esperibilità del rimedio azionato anche a fronte dell'inadempimento del contratto di compravendita rinvenibile nella sentenza n. 366/16, trattandosi di inadempimento di evidente gravità in quanto attinente al trasferimento delle quote societarie;
- la risarcibilità del danno derivante da tale inadempimento con specifico riferimento all'importo corrisposto a titolo di prezzo di cessione delle quote societarie, ai costi sostenuti per il procedimento di mediazione, alle spese processuali sostenute nel giudizio concluso con la citata sentenza 366/16 ed alle successive spese di precetto, ai mancati guadagni derivanti dalla mancata partecipazione, pro quota, agli utili ed agli incrementi patrimoniali dal 2009 all'attualità.
Con la prima memoria ex art 183 sesto comma c.p.c. l'attore ha limitato la richiesta risarcitoria al minore importo di € 392.500,00, rinunciando ad alcune delle domande svolte a titolo di risarcimento del danno emergente (come di seguito meglio precisato), in quanto domande coperte dal giudicato formatosi nel giudizio definito con la citata sentenza n. 366/16.
2. Si sono tempestivamente costituiti , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 eccependo la nullità dell'atto introduttivo per incertezza sul petitum e chiedendo: in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione di , in quanto rinunciante all'eredità relitta Controparte_3
dal coniuge;
ancora in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere restituzioni e risarcimento del danno in quanto coperte dal giudicato formatosi nel giudizio definito con la sentenza n. 366/16; l'inammissibilità della domanda di risoluzione sia se avente ad oggetto il preliminare (in quanto coperta da giudicato) sia se avente ad oggetto il rapporto sorto con la citata
2 sentenza n. 366/16 (non venendo in rilievo ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere); in via preliminare di merito, di accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni;
ancora nel merito, di rigettare le domande non ricorrendo inadempimenti imputabili al loro dante causa e, in ogni caso, non essendo stato dimostrato il danno asseritamente subito.
3. Sottoposta alle parti la questione relativa alla competenza del Tribunale adito ovvero della competente Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 30.12.2020 il precedente magistrato assegnatario del procedimento ha ritenuto di poter riservare al merito la valutazione di tale questione.
Quindi ammessi i documenti prodotti e ritenuta, con ordinanza del 13.10.2021, la causa matura per la decisione, con ordinanza del 7.3.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del
6.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. Preliminarmente può affermarsi la competenza del Tribunale adito in quanto nella specie non ricorre un legame diretto tra le domande svolte in questa sede ed i rapporti societari, bensì un rapporto di mera conseguenzialità logica in quanto le quote sociali di cui si discute sono state oggetto del giudizio in precedenza coltivato ex art. 2932 c.c. (cfr., in tema di competenza delle sezioni specializzate, Cass., ord. n. 21363/20).
5. Ancora preliminarmente deve escludersi la ricorrenza della dedotta nullità dell'atto introduttivo della lite, essendo chiaramente evincibile dal tenore dell'atto introduttivo come l'attore lamenti il preteso inadempimento non del preliminare intervenuto in data 10.11.2008 ma del rapporto rinvenibile nella più volte citata sentenza n. 366/16 (si veda pagina n. 4 dell'atto introduttivo, oltre che la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).
6. Venendo quindi ad esaminare le domande proposte deve in primo luogo rilevarsi che, con ordinanza del 13.10.2021, è stato anche evidenziato che, pure a fronte dei riferimenti in atti alla intenzione di non coltivare il giudizio nei confronti di , non era stata all'epoca Controparte_3
depositata una rituale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. con riguardo alle domande originariamente proposte nei confronti della predetta . Controparte_3
Tale rituale rinuncia è stata infatti successivamente depositata in data 31.5.2022, con atto, in pari data notificato alla controparte, con cui parte attrice ha anche rappresentato di avere avuto contezza solo successivamente all'introduzione del giudizio dell'avvenuta rinunzia all'eredità.
3 La rinuncia in questione è stata ritualmente accettata con le note di trattazione scritta depositate in data 1.6.2022 in relazione all'udienza del 6.6.2022 e da tanto consegue la declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta CP_3
[...]
7. Quanto alle domande proposte nei confronti dei convenuti e CP_1 Controparte_2
deve innanzi tutto evidenziarsi che, come sopra esposto, l'attore ha rinunciato alle domande proposte al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 3.200,00 corrisposto in occasione del preliminare e la condanna al pagamento dell'importo di € 4.264,08 per spese di lite relative al giudizio definito con la sentenza n. 366/16, in quanto domande coperte dal giudicato.
Come noto, la rinuncia estingue l'azione rispetto a tali domande e non richiede l'accettazione della controparte, determinandosi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, il che rende superflua la disamina di eventuali ulteriori profili di inammissibilità di tali domande (fermi restando gli effetti in punto di spese di lite, le quali rimangono a carico del rinunciante).
8. Venendo dunque ad esaminare le residue domande svolte e, in particolare, la domanda di risoluzione, deve evidenziarsi che la più volte menzionata sentenza n. 366/16, pacificamente passata in giudicato, dovrebbe costituire in questa sede il titolo fonte delle obbligazioni asseritamente inadempiute.
Ebbene con tale sentenza il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. svolta dall'odierno attore ed ha quindi trasferito la proprietà della quota del 25% della Chi.Gi. s.r.l. da a Persona_1 Parte_1
Ciò posto, deve necessariamente escludersi che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di risoluzione svolta da parte attrice, come sopra meglio delineata.
Al riguardo occorre infatti premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 26364/17, Cass., sent. n. 690/16) è ben possibile che l'inadempimento dell'obbligazione sancita con una pronuncia resa ex art. 2932 c.c. dia luogo alla risoluzione del rapporto sorto con tale sentenza.
Deve tuttavia trattarsi, appunto, di un'obbligazione derivante da tale sentenza, tramite cui si sia originato un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica distinto rispetto a quello derivante dal preliminare (cfr., Cass., sent. n. 26233/05, Cass., sent. n. 10827/01).
4 Da tanto consegue il rigetto della domanda svolta non essendo stato dedotto un inadempimento di un obbligo sorto con la sentenza, con la quale, come detto, è già stato disposto il trasferimento delle quote con conseguente non configurabilità di inadempimenti sul punto.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi con riguardo all'ulteriore profilo dell'inopponibilità alla società di tale trasferimento disposto ex art. 2932 c.c.
Al riguardo occorre invero sottolineare che, come detto, parte attrice ha chiaramente prospettato, quale inadempimento, un fatto diverso e, segnatamente, l'inadempimento all'obbligo traslativo delle quote societarie della Chi.Gi. s.r.l. disposto in sentenza (come indicato a pagina 4 dell'atto introduttivo).
Tuttavia, come sopra esposto, tale trasferimento è stato già disposto in forza della più volte citata sentenza, sicché non può in radice configurarsi un'obbligazione rimasta inadempiuta con riguardo al trasferimento, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni prospettate dalle parti sul punto.
Né a diverse conclusioni potrebbe utilmente pervenirsi interpretando la domanda come inadempimento dell'obbligo di porre in essere un trasferimento effettivamente opponibile alla società, valorizzando quanto dedotto dall'attore in ordine al comportamento dell'alienante, permeato da indubbia volontà “fraudolenta” e configurante un'ipotesi di dolo contrattuale (si veda pagina 3 dell'atto di citazione).
Ed infatti, anche a voler prescindere dal corretto inquadramento di una simile domanda (prima facie non rientrante nel paradigma della risoluzione per inadempimento), è lo stesso attore, nelle note depositate in data 29.7.2020, ad evidenziare che l'opponibilità alla società del trasferimento esula dalla domanda proposta in questa sede.
In ogni caso deve rilevarsi che nel precedente giudizio definito con la sentenza n. 366/16 l'odierno attore aveva altresì chiesto di ordinare la trascrizione della cessione nel R.I. ex art. 2470 c.c. e l'iscrizione nel libro dei soci.
Tali ulteriori domande non sono state accolte ed anzi il Tribunale, con diffusa motivazione, ha chiarito che altro è la validità del trasferimento altro è la sua opponibilità alla società (peraltro non evocata in giudizio) a fronte di valide clausole di prelazione inserite nello statuto sociale.
Da quanto procede consegue che l'opponibilità del trasferimento non solo costituisce oggetto di un'obbligazione sorta dal rapporto negoziale originatosi con la sentenza ex art. 2932 c.c., ma è stata
5 anzi in radice esclusa da tale sentenza, passata in giudicato, sentenza che ha rigettato nel merito la relativa domanda proposta dall'odierno attore escludendo, tra l'altro, che l'opponibilità costituisca un effetto automaticamente ed ex lege conseguente alla produzione dell'effetto traslativo.
Anche con riguardo a tale profilo non potrebbe quindi ipotizzarsi la ricorrenza di un inadempimento di obblighi sorti con la sentenza ex art. 2932 c.c.
9. Quanto alle domande risarcitorie deve in primo luogo rilevarsi che quanto sopra esposto in punto di non ravvisabilità del dedotto inadempimento consente di escludere in radice che ricorra il fatto fonte della pretesa responsabilità risarcitoria, con conseguente superfluità delle istanze istruttorie formulate e non accolte.
Né peraltro a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi interpretando la richiesta risarcitoria come correlata non all'inadempimento del rapporto originatosi a seguito della sentenza ex art. 2932 c.c., ma all'originario inadempimento del contratto preliminare.
Deve infatti rilevarsi che con l'atto introduttivo del giudizio definito nel 2016 con sentenza passata in giudicato l'attore aveva già svolto domanda di risarcimento del danno causato dall'inadempimento, peraltro con specifico riferimento ai profitti maturati e non percepiti pro quota (anche per gli esercizi successivi) e senza riserva di agire in separata sede per eventuali danni diversi ed ulteriori.
Ne deriva che la domanda, laddove riferita ai danni derivanti dall'inadempimento del preliminare, sarebbe chiaramente inammissibile tenuto conto del carattere unitario della domanda risarcitoria per equivalente pecuniario, come tale comprensiva di tutte le possibili voci di danno asseritamente derivanti dal fatto illecito (cfr., Cass., sent. n. 26687/05).
10. Da quanto precede consegue dunque il rigetto delle domande proposte nei confronti di CP_1
e di e non rinunciate, con conseguente superfluità dell'esame delle ulteriori
[...] Controparte_2
questioni prospettate dalle parti.
11. Da ultimo, quanto alle spese di lite, si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'attore rinunciante agli atti con riferimento alle domande proposte nei confronti di , visto Controparte_3
l'art. 306 u.c. c.p.c. ed in assenza di diverso accordo tra le parti, come anche con riferimento alle domande proposte nei confronti di e che, come sopra meglio CP_1 Controparte_2
indicato, sono state oggetto di rinuncia.
Tali spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore ed i convenuti e CP_1 CP_2
con riguardo alle domande non rinunciate e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo,
[...]
6 avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento
(valore indeterminato – complessità bassa), tenuto conto della ridotta complessità della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 726 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. DICHIARA estinto il giudizio proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
2. DICHIARA la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte da nei confronti di e di condanna al Parte_1 CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno in ordine all'importo di € 4.264,08 per spese legali del giudizio definito con sentenza n. 366/16 del Tribunale di Avezzano ed all'importo di € 3.200,00 corrisposto in relazione al preliminare;
3. RIGETTA le ulteriori domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2
4. CONDANNA al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_3 CP_1
e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre
[...] Controparte_2
spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 6.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.726 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Di Salvatore Cesidio (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ), alla C.F._2
Piazza Torlonia n. 42
- ATTORE -
e
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ) C.F._4 Controparte_3 C.F._5
in qualità di eredi di rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Persona_1
Daniela Bianchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._6
Avezzano (AQ), alla via XX Settembre n. 426/E
- CONVENUTI -
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
27.12.2024 e da note di trattazione scritta depositate in data 6.3.2025; per i convenuti, come da note
1 di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 5.3.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.4.2019 , premesso che con sentenza Parte_1
n. 366/16 del Tribunale di Avezzano era stato disposto ex art. 2932 c.c. il trasferimento in proprio favore della proprietà della quota sociale pari al 25% della società Chi.Gi. s.r.l. da Persona_1
e che tuttavia tale sentenza, pur passata in giudicato, non era stata eseguita, ha citato gli eredi di
, nelle more deceduto, chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto Persona_1
rinvenibile nella predetta sentenza per inadempimento dei convenuti e di condannare i convenuti medesimi al risarcimento dei danni da lui subiti e subendi, danni quantificati in complessivi €
400.024,08, di cui € 7.524,08 a titolo di danno emergente ed il residuo a titolo di lucro cessante.
A sostegno di tali domande l'attore ha principalmente dedotto:
- l'esperibilità del rimedio azionato anche a fronte dell'inadempimento del contratto di compravendita rinvenibile nella sentenza n. 366/16, trattandosi di inadempimento di evidente gravità in quanto attinente al trasferimento delle quote societarie;
- la risarcibilità del danno derivante da tale inadempimento con specifico riferimento all'importo corrisposto a titolo di prezzo di cessione delle quote societarie, ai costi sostenuti per il procedimento di mediazione, alle spese processuali sostenute nel giudizio concluso con la citata sentenza 366/16 ed alle successive spese di precetto, ai mancati guadagni derivanti dalla mancata partecipazione, pro quota, agli utili ed agli incrementi patrimoniali dal 2009 all'attualità.
Con la prima memoria ex art 183 sesto comma c.p.c. l'attore ha limitato la richiesta risarcitoria al minore importo di € 392.500,00, rinunciando ad alcune delle domande svolte a titolo di risarcimento del danno emergente (come di seguito meglio precisato), in quanto domande coperte dal giudicato formatosi nel giudizio definito con la citata sentenza n. 366/16.
2. Si sono tempestivamente costituiti , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 eccependo la nullità dell'atto introduttivo per incertezza sul petitum e chiedendo: in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione di , in quanto rinunciante all'eredità relitta Controparte_3
dal coniuge;
ancora in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere restituzioni e risarcimento del danno in quanto coperte dal giudicato formatosi nel giudizio definito con la sentenza n. 366/16; l'inammissibilità della domanda di risoluzione sia se avente ad oggetto il preliminare (in quanto coperta da giudicato) sia se avente ad oggetto il rapporto sorto con la citata
2 sentenza n. 366/16 (non venendo in rilievo ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere); in via preliminare di merito, di accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni;
ancora nel merito, di rigettare le domande non ricorrendo inadempimenti imputabili al loro dante causa e, in ogni caso, non essendo stato dimostrato il danno asseritamente subito.
3. Sottoposta alle parti la questione relativa alla competenza del Tribunale adito ovvero della competente Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 30.12.2020 il precedente magistrato assegnatario del procedimento ha ritenuto di poter riservare al merito la valutazione di tale questione.
Quindi ammessi i documenti prodotti e ritenuta, con ordinanza del 13.10.2021, la causa matura per la decisione, con ordinanza del 7.3.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del
6.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. Preliminarmente può affermarsi la competenza del Tribunale adito in quanto nella specie non ricorre un legame diretto tra le domande svolte in questa sede ed i rapporti societari, bensì un rapporto di mera conseguenzialità logica in quanto le quote sociali di cui si discute sono state oggetto del giudizio in precedenza coltivato ex art. 2932 c.c. (cfr., in tema di competenza delle sezioni specializzate, Cass., ord. n. 21363/20).
5. Ancora preliminarmente deve escludersi la ricorrenza della dedotta nullità dell'atto introduttivo della lite, essendo chiaramente evincibile dal tenore dell'atto introduttivo come l'attore lamenti il preteso inadempimento non del preliminare intervenuto in data 10.11.2008 ma del rapporto rinvenibile nella più volte citata sentenza n. 366/16 (si veda pagina n. 4 dell'atto introduttivo, oltre che la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).
6. Venendo quindi ad esaminare le domande proposte deve in primo luogo rilevarsi che, con ordinanza del 13.10.2021, è stato anche evidenziato che, pure a fronte dei riferimenti in atti alla intenzione di non coltivare il giudizio nei confronti di , non era stata all'epoca Controparte_3
depositata una rituale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. con riguardo alle domande originariamente proposte nei confronti della predetta . Controparte_3
Tale rituale rinuncia è stata infatti successivamente depositata in data 31.5.2022, con atto, in pari data notificato alla controparte, con cui parte attrice ha anche rappresentato di avere avuto contezza solo successivamente all'introduzione del giudizio dell'avvenuta rinunzia all'eredità.
3 La rinuncia in questione è stata ritualmente accettata con le note di trattazione scritta depositate in data 1.6.2022 in relazione all'udienza del 6.6.2022 e da tanto consegue la declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta CP_3
[...]
7. Quanto alle domande proposte nei confronti dei convenuti e CP_1 Controparte_2
deve innanzi tutto evidenziarsi che, come sopra esposto, l'attore ha rinunciato alle domande proposte al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 3.200,00 corrisposto in occasione del preliminare e la condanna al pagamento dell'importo di € 4.264,08 per spese di lite relative al giudizio definito con la sentenza n. 366/16, in quanto domande coperte dal giudicato.
Come noto, la rinuncia estingue l'azione rispetto a tali domande e non richiede l'accettazione della controparte, determinandosi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, il che rende superflua la disamina di eventuali ulteriori profili di inammissibilità di tali domande (fermi restando gli effetti in punto di spese di lite, le quali rimangono a carico del rinunciante).
8. Venendo dunque ad esaminare le residue domande svolte e, in particolare, la domanda di risoluzione, deve evidenziarsi che la più volte menzionata sentenza n. 366/16, pacificamente passata in giudicato, dovrebbe costituire in questa sede il titolo fonte delle obbligazioni asseritamente inadempiute.
Ebbene con tale sentenza il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. svolta dall'odierno attore ed ha quindi trasferito la proprietà della quota del 25% della Chi.Gi. s.r.l. da a Persona_1 Parte_1
Ciò posto, deve necessariamente escludersi che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di risoluzione svolta da parte attrice, come sopra meglio delineata.
Al riguardo occorre infatti premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 26364/17, Cass., sent. n. 690/16) è ben possibile che l'inadempimento dell'obbligazione sancita con una pronuncia resa ex art. 2932 c.c. dia luogo alla risoluzione del rapporto sorto con tale sentenza.
Deve tuttavia trattarsi, appunto, di un'obbligazione derivante da tale sentenza, tramite cui si sia originato un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica distinto rispetto a quello derivante dal preliminare (cfr., Cass., sent. n. 26233/05, Cass., sent. n. 10827/01).
4 Da tanto consegue il rigetto della domanda svolta non essendo stato dedotto un inadempimento di un obbligo sorto con la sentenza, con la quale, come detto, è già stato disposto il trasferimento delle quote con conseguente non configurabilità di inadempimenti sul punto.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi con riguardo all'ulteriore profilo dell'inopponibilità alla società di tale trasferimento disposto ex art. 2932 c.c.
Al riguardo occorre invero sottolineare che, come detto, parte attrice ha chiaramente prospettato, quale inadempimento, un fatto diverso e, segnatamente, l'inadempimento all'obbligo traslativo delle quote societarie della Chi.Gi. s.r.l. disposto in sentenza (come indicato a pagina 4 dell'atto introduttivo).
Tuttavia, come sopra esposto, tale trasferimento è stato già disposto in forza della più volte citata sentenza, sicché non può in radice configurarsi un'obbligazione rimasta inadempiuta con riguardo al trasferimento, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni prospettate dalle parti sul punto.
Né a diverse conclusioni potrebbe utilmente pervenirsi interpretando la domanda come inadempimento dell'obbligo di porre in essere un trasferimento effettivamente opponibile alla società, valorizzando quanto dedotto dall'attore in ordine al comportamento dell'alienante, permeato da indubbia volontà “fraudolenta” e configurante un'ipotesi di dolo contrattuale (si veda pagina 3 dell'atto di citazione).
Ed infatti, anche a voler prescindere dal corretto inquadramento di una simile domanda (prima facie non rientrante nel paradigma della risoluzione per inadempimento), è lo stesso attore, nelle note depositate in data 29.7.2020, ad evidenziare che l'opponibilità alla società del trasferimento esula dalla domanda proposta in questa sede.
In ogni caso deve rilevarsi che nel precedente giudizio definito con la sentenza n. 366/16 l'odierno attore aveva altresì chiesto di ordinare la trascrizione della cessione nel R.I. ex art. 2470 c.c. e l'iscrizione nel libro dei soci.
Tali ulteriori domande non sono state accolte ed anzi il Tribunale, con diffusa motivazione, ha chiarito che altro è la validità del trasferimento altro è la sua opponibilità alla società (peraltro non evocata in giudizio) a fronte di valide clausole di prelazione inserite nello statuto sociale.
Da quanto procede consegue che l'opponibilità del trasferimento non solo costituisce oggetto di un'obbligazione sorta dal rapporto negoziale originatosi con la sentenza ex art. 2932 c.c., ma è stata
5 anzi in radice esclusa da tale sentenza, passata in giudicato, sentenza che ha rigettato nel merito la relativa domanda proposta dall'odierno attore escludendo, tra l'altro, che l'opponibilità costituisca un effetto automaticamente ed ex lege conseguente alla produzione dell'effetto traslativo.
Anche con riguardo a tale profilo non potrebbe quindi ipotizzarsi la ricorrenza di un inadempimento di obblighi sorti con la sentenza ex art. 2932 c.c.
9. Quanto alle domande risarcitorie deve in primo luogo rilevarsi che quanto sopra esposto in punto di non ravvisabilità del dedotto inadempimento consente di escludere in radice che ricorra il fatto fonte della pretesa responsabilità risarcitoria, con conseguente superfluità delle istanze istruttorie formulate e non accolte.
Né peraltro a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi interpretando la richiesta risarcitoria come correlata non all'inadempimento del rapporto originatosi a seguito della sentenza ex art. 2932 c.c., ma all'originario inadempimento del contratto preliminare.
Deve infatti rilevarsi che con l'atto introduttivo del giudizio definito nel 2016 con sentenza passata in giudicato l'attore aveva già svolto domanda di risarcimento del danno causato dall'inadempimento, peraltro con specifico riferimento ai profitti maturati e non percepiti pro quota (anche per gli esercizi successivi) e senza riserva di agire in separata sede per eventuali danni diversi ed ulteriori.
Ne deriva che la domanda, laddove riferita ai danni derivanti dall'inadempimento del preliminare, sarebbe chiaramente inammissibile tenuto conto del carattere unitario della domanda risarcitoria per equivalente pecuniario, come tale comprensiva di tutte le possibili voci di danno asseritamente derivanti dal fatto illecito (cfr., Cass., sent. n. 26687/05).
10. Da quanto precede consegue dunque il rigetto delle domande proposte nei confronti di CP_1
e di e non rinunciate, con conseguente superfluità dell'esame delle ulteriori
[...] Controparte_2
questioni prospettate dalle parti.
11. Da ultimo, quanto alle spese di lite, si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'attore rinunciante agli atti con riferimento alle domande proposte nei confronti di , visto Controparte_3
l'art. 306 u.c. c.p.c. ed in assenza di diverso accordo tra le parti, come anche con riferimento alle domande proposte nei confronti di e che, come sopra meglio CP_1 Controparte_2
indicato, sono state oggetto di rinuncia.
Tali spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore ed i convenuti e CP_1 CP_2
con riguardo alle domande non rinunciate e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo,
[...]
6 avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento
(valore indeterminato – complessità bassa), tenuto conto della ridotta complessità della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 726 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. DICHIARA estinto il giudizio proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
2. DICHIARA la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte da nei confronti di e di condanna al Parte_1 CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno in ordine all'importo di € 4.264,08 per spese legali del giudizio definito con sentenza n. 366/16 del Tribunale di Avezzano ed all'importo di € 3.200,00 corrisposto in relazione al preliminare;
3. RIGETTA le ulteriori domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2
4. CONDANNA al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_3 CP_1
e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre
[...] Controparte_2
spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 6.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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