Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1792/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di FI, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 16/09/2024 al n. 1792 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di CA n. 848 del 2024
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
PRETELLI ALESSANDRO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellante - contro elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIACCIO CP_1
FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di filiazione
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
madre, nella somma che sarà ritenuta congrua per far fronte alle esigenze primarie del minore;
A) dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di CA n. 848/2024 per violazione dell'art. 473-bis.8 e, conseguentemente, visto l'art. 354 c.p.c, rimettere la causa al giudice di primo grado, affinché provveda alla nomina del curatore speciale per il minor garantendo così una corretta rappresentanza degli interessi Persona_1
dello stesso nel procedimento;
B) in ipotesi, dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di CA n. 848/2024 per violazione degli artt. 473-bis.14, 473-bis.28 e 132 c.p.c., e, conseguentemente, rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. o, in alternativa, disporre la rinnovazione degli atti ai quali si estende la nullità;
C) nel merito: affidamento del minore e sue condizioni;
C.1) revocare l'affidamento del minor al Servizio Sociale del Comune di Persona_1
CA, reintegrando la ricorrente nel pieno esercizio della propria responsabilità genitoriale, anche previo esperimento della consulenza tecnica di ufficio, di cui alle conclusioni in via istruttoria;
C.2) collocare il bambino prevalentemente presso la madre, come già è adesso, confermando alla stessa anche l'assegnazione della casa familiare posta in via di
Moriano 4410 – CA;
C.3) prevedere che il minor trascorra, su un calendario di due settimane, Persona_1
previa valutazione in sede di consulenza tecnica di ufficio o comunque da parte del
Tribunale della compatibilità rispetto al trasferimento del resistente nel centro di
FI, quanto alla prima: con la madre il lunedì ed il martedì; con il padre i pomeriggi del mercoledì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20, orario in
2 cui lo stesso padre riaccompagnerà il figlio alla casa della madre;
con la madre il venerdì, il sabato e la domenica;
quanto alla seconda settimana, il lunedì con la madre;
il pomeriggio del martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20 con il padre, orario in cui lo stesso padre riaccompagnerà il figlio alla casa della madre, fino all'accompagnamento il mercoledì ed il giovedì con la madre;
il venerdì dall'uscita da scuola, il sabato e fino alla domenica alle ore 20:00 con il padre, orario in cui lo stesso padre riaccompagnerà il figlio alla casa della madre. Per il periodo estivo dalla fine della scuola a giugno al suo inizio a settembre (indicativamente dal 15 giugno al 15 settembre) il bambino seguirà il seguente calendario: pernottamento con il padre nei giorni di sua spettanza, giovedì nella prima settimana, e nella seconda martedì, venerdì, sabato e domenica, il padre prenderà il figlio da casa della madre alle ore
17.30/18 e lo riaccompagnerà il giorno successivo o se nel week end il lunedì mattina, alle ore 9.30. Nei giorni non scolastici che si verificano durante il periodo dal 15 settembre al 15 giugno, il padre prederà il figlio da casa della madre alle ore 16.30, se il figlio nei giorni di spettanza del padre in giorno seguente non avesse scuola anziché riportarlo alle ore 20, pernotterà dal padre e sarà riportata alla madre alle ore 9.30 della mattina seguente. Per quanto riguarda periodi di vacanza trascorrerà quanto Per_1
alle vacanze estive 15 giorni non consecutivi con entrambi i genitori, da individuarsi tra la fine e l'inizio della scuola (giugno/settembre), negli anni dispari sarà la madre a scegliere entro il 31.5 per prima il periodo e negli anni pari il padre. Il genitore avrà cura di iniziare il periodo di vacanze con il figlio, qualora lo abbia già con sé, facendolo coincidere con il primo giorno in cui prende il figlio. I periodi di vacanza saranno altresì fissati avendo cura che il figlio possa passare subito il week end successivo con l'altro genitore o comunque da non ledere eccessivamente la frequenza dell'altro genitore. Quanto alle vacanze di Natale bambino passerà il 24 dicembre con il padre e
Natale (dal 25 al 30 dicembre con la madre) negli anni pari e viceversa negli anni dispari, e dal Capodanno all'Epifania (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Più dettagliatamente, per quanto riguarda gli orari, trascorrerà dalla ore 9.30 del 24 dicembre fino alle 9.30 del 25 Per_1
3 dicembre con padre e dalle 9.30 del 25 dicembre fino alle 9.30 del 31 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari e dalle 9.30 del 31 dicembre alle
9.30 del 7 gennaio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari (il periodo 31 dicembre 6 gennaio viene considerato un unico periodo rientrante nei pari o dispari;
se il Natale ha segno pari anche il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio avrà il segno pari). Per quanto riguarda Pasqua ed il successivo giorno di Pasquetta e vacanze pasqual trascorrerà le vacanze suddividendole a metà tra i genitori. In Per_1
particolare, con il padre negli anni pari la Pasqua e con la madre la Pasquetta;
negli anni dispari con la madre la Pasqua e con il padre la Pasquetta. Chi passerà la Pasqua con il figlio ci passerà anche il sabato ed il Giovedì Santo, chi invece la Pasquetta ci passerà anche il Venerdì Santo ed il martedì. Il figlio sarà preso e riaccompagnato presso la casa della madre all'orario stabilito: preso alle 18 e riaccompagnato entro le
9.30.
Si chiede di disciplinare le feste ed i ponti nonché le date importanti che ogni genitore ha evidenziato nel proprio allegato genitoriale (all. D).
C.4) disporre che i genitori provvedano durate il periodo che hanno con sé il figlio a tenere attiva la propria utenza mobile in uso, che favoriscano contatti giornalieri tra il figlio e l'altro genitore tra le ore 18.30 e le ore 19 anche tramite la videochiamate e che il genitore che ha con sé il figlio comunichi all'altro ogni variazione del luogo del pernotto rispetto alla dimora abituale;
C.5) disporre che, qualora il genitore che ha con sé il figlio non possa occuparsene in prima persona, debba chiedere all'altro genitore se può tenerlo con sé, prima di lasciarlo a terze persone;
D) nel merito: mantenimento del minore;
D.1) in via principale, disporre l'aumento del contributo di del figlio a Persona_1
carico del padre ed in favore della madre, nella somma di euro 8.275,00 mensili o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata, disporre l'aumento dell'assegno predetto nella misura di euro 6.275,00 mensili, ponendo integralmente a carico del Sig le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie nonché CP_1
4 di tutte le utenze della casa familiare. Il tutto con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in primo grado di giudizio;
D.2) porre a carico integrale del padre tutte le spese straordinarie e, in subordine, ripartirle in misura non egualitaria (70% a carico del padre e 30% a carico della madre), con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in primo grado di giudizio;
D.3) disporre che il cosiddetto Assegno Unico o altro emolumento futuro equiparabile, sia integralmente corrisposto al 100% alla Sig.r Parte_1
ordinare l'estromissione dal fascicolo del doc. 13 di controparte riguardante dati sensibili della minor che è estranea a questo giudizio. Persona_2
Con vittoria di spese del presente giudizio e di quelle di primo grado” per la parte appellata: “affinché la Corte d'Appello voglia confermare la sentenza qui impugnata da controparte e rigettare il ricorso ex adverso proposto perché inammissibile, per non essersi verificato alcun fatto nuovo sopravvenuto idoneo a legittimare la modifica dei provvedimenti vigenti, e/o infondato, per essere tuttora adeguato il calendario delle frequentazioni minore/genitori e per essere congruo il contributo stabilito dalla Corte
d'Appello di FI in favore del primo con la sentenza n. 1994/2021 (confermata dalla Corte di NE con l'ordinanza n.28378/2022); in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari anche del presente secondo grado”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con sentenza n. 848/2024 pubblicata il 13/07/2024 il Tribunale di CA rigettava la domanda di modifica dei provvedimenti adottati in tema di affidamento di minori nati da unione di fatto introdotta dalla Sig. con ricorso proposto Parte_1
ai sensi degli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis. 47 c.p.c., ai fini della revisione delle vigenti condizioni di frequentazione e mantenimento, anche straordinario, del figlio minore , nato il [...] dalla relazione intercorsa tra la medesima e il Per_1
convenuto, Sig. CP_1
5 I.
1. La sentenza impugnata respingeva la domanda di modifica del calendario di frequentazione padre/figlio come formulata, evidenziando che la ricorrente chiedeva nella sostanza un marginale ritocco delle condizioni vigenti come fissate dalla Corte di Appello di FI, in sede di prima regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del minore, con la sentenza emessa in data 15.10.2021, confermata dalla Corte di NE con ordinanza n. 28378/2022 emessa in data 5 luglio 2022; rilevava a tale riguardo che la domanda introdotta aveva ad oggetto la sola riduzione di uno/due pernotti bisettimanali e la relativa riformulazione, secondo una diversa e complessa disciplina, per il periodo estivo e le principali festività, senza tuttavia addurre alcuna specifica esigenza sopravvenuta;
osservava, inoltre, il Tribunale che la ricorrente si limitava a dedurre di fatto, a sostegno dei propri assunti, la inidoneità di talune condotte paterne, mediante l'allegazione di copiosa documentazione di mail e messaggi Whatsapp da essa stessa inviate, comunque in contrasto con gli accertamenti compiuti sulla piena idoneità genitoriale del nel giudizio Per_1
conclusosi in tempi recenti (tanto rendendo superflua la richiesta preliminare di nuova Ctu avanzata dalla stessa . Parte_1
Quanto alla questione relativa ai profili economici il Tribunale evidenziava che l'unico motivo dedotto, ai fini dell'invocato aumento dell'assegno, fissato dalla Corte
di Appello con la richiamata pronuncia nella misura di € 1.000 mensili, fino all'importo di € 8.100 mensili, era costituito dalla sopravvenuta cessione al da Per_1
parte della di lui madre, che si era riservata l'usufrutto, della nuda proprietà di quote sociali, insuscettibile di alcuna incidenza sulle condizioni economiche del medesimo,
peraltro già floride come valutate dai giudici precedenti, mentre la valutazione complessiva dei redditi dichiarati e documentati dal per gli anni fiscali 2022 e Per_1
2023 non introduceva significativi elementi di novità (dai cedolini prodotti emergeva la percezione da parte del di emolumenti medi mensili di € 12.000 netti); a Per_1
fronte di tali dati, rilevava il Tribunale che la quantificazione del contributo operata dalla Corte di Appello risultava bilanciata dall'attribuzione in via esclusiva al padre delle spese sanitarie e della retta scolastica oltre che dall'onere sullo stesso gravante
6 costituito dal pagamento del mutuo (con rata di € 1.900 mensili) relativo alla casa familiare, di proprietà esclusiva del medesimo, assegnata alla stessa la Parte_1
quale ivi risiede insieme al figlio e ad altra figlia minore della medesima (fermo Per_1
restando che la stessa non aveva fatto cenno alcuno alle proprie Parte_1
condizioni economico-reddituali, pure connotate, dopo le difficoltà legate al Covid,
dalla nascita di nuove società ad essa intestate).
Riteneva, infine, inammissibili le nuove domande formulate dalla ricorrente solo in sede di memoria autorizzata conclusiva, al pari delle produzioni documentali ad essa allegate [trattasi della memoria depositata il 31 maggio 2024 ove era in particolare dedotto il sopravvenuto trasferimento del padre a FI con parziale modifica delle precedenti conclusioni risultando, in particolare, avanzata ex novo la domanda di revoca dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali ].
Sulla scorta di tali elementi rigettava la domanda di modifica delle condizioni vigenti e condannava la ricorrente alla rifusione in favore del convenuto delle spese processuali liquidate in complessivi € 7.200,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
II. Tanto premesso, l'appellante ha impugnato la suddetta sentenza alla stregua dei seguenti motivi:
Primo motivo di impugnazione - Nullità della sentenza di primo grado per mancata nomina del curatore speciale per il minore (art. 473-bis 8 c.p.c.) in Persona_1
presenza di affidamento del minore ai Servizi Sociali di CA fin dall'ordinanza resa dal Tribunale di CA in data 2.4.2021 (nel proc. n. R.G. 4532/2019) in quanto integrante provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;
Secondo motivo - Nullità della sentenza per la mancata indicazione delle conclusioni del (art. 473-bis 14 c.p.c.) in assenza di alcuna traccia delle Parte_2
prescritte comunicazioni da parte della Cancelleria;
Terzo motivo - Nullità della sentenza per violazione delle norme sulle modalità di decisione (art. 473-bis 28 c.p.c.) posto che non era stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione con termine alle parti per conclusionali e repliche,
7 così non garantendo il diritto di difesa, né erano state ascoltate le parti e tentata la conciliazione.
Quarto motivo - Inammissibilità delle domande e delle produzioni documentali (art. 473-bis.19 c.p.c.), erroneamente ritenuta in relazione alle domande e produzioni documentali del 31 maggio 2024, quando la norma richiamata non pone preclusioni.
Quinto motivo - violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su domande della ricorrente ove la stessa aveva richiesto la revoca dell'affidamento ai Servizi
Sociali e una diversa ripartizione delle spese straordinarie, nonché l'esibizione ex adverso della documentazione reddituale come previsto dall'art. 473-bis.12 c.p.c.)
Sesto motivo - Mutamento delle circostanze rilevanti ai fini dell'affidamento del minore , giustificanti l'accoglimento della domanda di revoca dell'affidamento Per_1
del minore ai Servizi Sociali di CA e la propria reintegrazione nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale, già formulata in sede di memoria depositata in data 31 maggio 2024, stante la natura provvisoria dell'affidamento ai Servizi Sociali (come previsto dall'art. 5 bis L. n. 184/1983) e la riscontrata inefficacia di tale misura, come pure evidenziato dagli stessi Servizi Sociali nella relazione in data 2.8.2024 depositata nel procedimento pendente innanzi al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c. (proc.
R.G.3232/2021); secondo la prospettazione dell'appellante il Tribunale non avrebbe considerato i fatti sopravvenuti giustificanti la revisione del regime di affido e di frequentazione , posto che il Sig. aveva contratto matrimonio e si Persona_3 Per_1
era trasferito da Forte dei Marmi a FI tanto comportando che la frequenza della prima elementare da parte del minore presso la scuola pubblica di Ponte a Moriano
(dal mese di settembre 2024) aveva determinato la maggiore gravosità degli spostamenti del minore per raggiungere l'istituto scolastico dal domicilio paterno, in occasione dei ricorrenti pernottamenti a FI (mercoledì e giovedì nella prima settimana e martedì, venerdì, sabato e domenica nella seconda settimana); propone di contro l'appellante la eliminazione del pernotto del mercoledì e giovedì della prima settimana e del martedì nella seconda settimana, con rientro presso l'abitazione materna in occasione di tali visite e alla domenica sera del fine settimana trascorso con
8 il padre, alle ore 20,00, ribadendo altresì la richiesta di revisione del calendario estivo e delle festività principali.
Settimo motivo -Mutamento delle circostanze rilevanti ai fini della determinazione del contributo di mantenimento a carico del padre
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe considerato il miglioramento delle condizioni economiche del padre, il peggioramento di quelle della madre e le accresciute esigenze del bambino;
in primo luogo la situazione reddituale del Sig.
Amministratore Unico di avrebbe avuto un Per_1 Controparte_2
miglioramento in ragione dell'incremento del reddito passato da € 110.000 nel 2021
ad euro 1.005.162 nel 2022 (di cui € 950.000,00 quale reddito da lavoro ed € 63.272,00 quale rendita di società di capitali), errando il Tribunale allorché riteneva detto incremento compreso nel periodo della decisione poiché intervenuto nella pendenza del giudizio innanzi alla NE (atteso che il ricorso per NE era stato notificato alla controparte il 17 dicembre 2021 e non nel 2022 e, comunque, in quanto tale giudizio era limitato all'esame dei profili di legittimità della decisione impugnata rispetto al quale deve ritenersi l'irrilevanza di eventuali fatti sopravvenuti, suscettibili di costituire oggetto di un nuovo giudizio); inoltre, quanto all'anno di imposta 2023,
la certificazione unica 2024 allegata ex adverso rendeva conto di un reddito da lavoro di euro 943.106,00 , con percezione di reddito da lavoro pari ad € 225.000, senza considerare le ulteriori fonti di reddito e il patrimonio acquisito (nella sostanza il nel 2022, conclusosi l'iter giudiziale, si sarebbe decuplicato il compenso quale Per_1
amministratore di salvo ridurlo nuovamente nel 2023 in Controparte_2
coincidenza con la nuova richiesta di aumento del contributo per il mantenimento del minore).
Rappresenta inoltre l'appellante, ancora in tema di fatti sopravvenuti, come le condizioni patrimoniali del Sig. abbiano subito un significativo CP_1
miglioramento in seguito alla stipula del patto di famiglia ex art. 768 bis c.c. datato
28/7/2022, con il quale egli aveva acquisito la nuda proprietà della intera partecipazione sociale nella società Black Wings S.r.l. e i connessi diritti di voto (con
9 riserva di usufrutto in capo alla madre, Sig. , con conseguente Parte_3
acquisizione di partecipazione del valore di € 33.180.874,00, già detratto l'usufrutto
(come indicato all'art. 3 dell'atto notarile allegato sub doc. 23); tale operazione aveva altresì attribuito al suddetto il controllo indiretto di cioè Controparte_2
della impresa di famiglia le cui quote sono di proprietà della Black Wings e che nel
2023 chiudeva il bilancio con proventi di € 45.267.048,00 ed un utile di € 4.535.513,00; ulteriore elemento valutabile, in termini di miglioramento delle condizioni economiche di controparte, sarebbe costituito dall'acquisto effettuato dal medesimo,
in data 12.1.2024, tramite la società Black Wings, di una abitazione nel centro di
FI per € 1.575.000,00, con previsione di canone di locazione irrisorio a proprio carico (peraltro versato a società di cui lo stesso è unico proprietario); infine, la scelta della iscrizione del piccolo presso una scuola pubblica aveva comportato il Per_1
risparmio della retta in precedenza versata presso un Istituto privato ove il minore aveva frequentato la scuola dell'infanzia.
Conclude l'appellante evidenziando che tutti tali elementi devono essere valutati nel complessivo, consistente, contesto economico del attestato dal suo elevatissimo Per_1
tenore di vita e dalla documentazione allegata ex adverso, da cui emerge una giacenza media su un conto di € 2,4 milioni nel 2022, con un saldo di € 3,3milioni , CP_3
secondo ricostruzione delle risorse conseguentemente per lo stesso disponibili alla luce della documentazione , seppure parziale, prodotta ex adverso.
Di contro, assume l'appellante, sarebbero nelle more peggiorate le condizioni della madre, la quale a causa della gravidanza a rischio aveva dovuto interrompere la propria attività imprenditoriale avviata nel 2003, e rimasta inattiva nel 2020 e nel
2021, mentre i successivi tentativi di ripresa erano stati frustrati dalle difficoltà
connesse al pregresso fallimento della sua azienda, LCBN TO S.r.l., avvenuto nel 2019,
nonché dai pignoramenti effettuati dal delle quote della società e del Per_1 Parte_4
contributo di euro 30.000 stanziato dal Comune di Chianciano (per far fronte a tali difficoltà ella aveva costituito in data 30.10.2023, la con capitale sociale di CP_4
10 peggioramento della situazione economica della era stato confermato Parte_1
dall'indagine di pt eseguita nei confronti della medesima nell'ambito di altro procedimento nel marzo 2024 (doc. 79) e dalla quale emergeva la indisponibilità di risorse economiche per la medesima con le conseguenti difficoltà a fare fronte alle esigenze di mantenimento del minore.
A riscontro di quanto sopra, l'appellante fornisce uno schema illustrativo dell'andamento dei propri redditi negli anni dal 2020 al 2023, tale da evidenziare la sussistenza di risorse al di sotto della soglia di sostentamento , anche tenuto conto degli oneri relativi alla manutenzione della casa familiare (oltre 300 mq con un giardino di 3000 metri quadri), e al mantenimento della figlia maggiore che Per_2
sulla stessa gravano, oltre che in ragione della netta prevalenza dei tempi di permanenza del minore presso la madre (per l'indisponibilità paterna).
Infine, assume l'appellante la necessità di valutare le mutate esigenze del figlio, attualmente di sei anni di età e pertanto interessato da nuove esperienze formative,
sociali e ricreative legate alla fase della crescita e alla scolarizzazione, con le conseguenti esigenze di rispetto di uno standard di vita e di comfort coerente con le rilevanti possibilità economiche del padre (in termini tali da evitare al minore la percezione di una differenza ingiustificata tra gli ambienti legati rispettivamente alla figura materna e paterna), nonché i maggiori tempi di permanenza del minore presso il domicilio materno.
Sulla scorta di tali elementi ha formulato le proprie richieste concludendo come in epigrafe.
III. L'appellato, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta evidenziando che la richiesta di modifica delle condizioni di affido e mantenimento del minore era stata avanzata dalla odierna appellante in data 14
giugno 2023 in difetto di nuovi fatti sopravvenuti rispetto al recente passaggio in giudicato delle precedenti statuizioni - peraltro vertenti sempre sulle medesime questioni - a seguito del rigetto, con ordinanza depositata in data 29.9.2022, del
11 ricorso in NE dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 1994/2021 emessa inter partes dalla Corte di Appello di FI, e pubblicata in data 15.10.2021.
Quanto ai motivi di appello, rileva la insussistenza dei vizi della sentenza dedotti nell'atto di gravame atteso che:
- la mancata nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c. non inficiava la sentenza impugnata atteso che con il ricorso introduttivo del giudizio era domandata la conferma dell'affidamento del minore ai Servizi
Sociali (senza che fosse stata sollevata analoga questione nel procedimento originario, definito con la richiamata sentenza della Corte di Appello di FI
che aveva confermato la limitazione della responsabilità genitoriale disposta nel giudizio di primo grado);
- il mancato avviso al Pubblico Ministero ai fini del relativo intervento risultava smentito dalle risultanze delle comunicazioni di Cancelleria e dalla stessa apposizione del visto del PM in data 28 giugno 2023;
- il vizio di violazione di legge per mancata concessione di termine per conclusionali e repliche era anch'esso escluso dalla concessione di termine per memorie conclusive e fissazione di udienza di discussione nel pieno rispetto del contraddittorio;
- la mancata acquisizione dei documenti prodotti ex adverso per l'udienza conclusiva era stata comunque motivata dal Tribunale in quanto ritenuti
“comunque irrilevanti”;
Nel merito, rileva che l'appellante, con il ricorso respinto dal Tribunale di CA con il provvedimento oggetto di gravame, aveva riproposto le medesime richieste già avanzate nel procedimento già definito per la prima regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del minore, supportate dalle deduzioni già
espresse nel precedente giudizio integrate dalle sole allegazioni in ordine al matrimonio contratto dal padre e alla crescita, medio tempore, del minore deducendo in corso di causa il trasferimento del da Forte dei Marmi a FI e il decorso Per_1
12 del tempo quanto al venir meno dei presupposti per l'affidamento del minore ai
Servizi Sociali.
Quanto al contenuto delle modifiche richieste ex adverso evidenzia che:
a) la misura dell'affidamento ai Servizi Sociali scaturiva dalle valutazioni espresse dal
Ctu nel precedente giudizio in merito alla conflittualità della relazione tra i genitori e, segnatamente, dalle criticità riscontrate nella figura materna, invitando comunque la Corte, ove ritenuto necessario, ad acquisire dal Tribunale di CA gli atti dell'indagine psicologica disposta sulla madre e nell'interesse dell'altra figlia minore della in data 5 luglio 2024 (proc. n. 2057/2023); Parte_1
b) la richiesta revisione del calendario di frequentazione padre/figlio si fondava essenzialmente, come ritenuto dal primo Giudice, su una serie di “valutazioni comportamentali” relative a pretese inadeguatezze della figura paterna del tutto smentite dalle relazioni dei Servizi Sociali, essendo comunque emerso, quanto alla nuova situazione familiare del padre e al relativo trasferimento a FI nel marzo
2024, che il minore risultava positivamente inserito nel nuovo contesto ambientale (in particolare, lo stesso non aveva manifestato alcun disagio anche in relazione agli spostamenti da FI alla scuola pubblica ove era stato iscritto, per scelta forse strumentale della madre al fine di complicare l'organizzazione paterna, comportanti solo un modesto aggravio dei tempi di percorrenza dall'abitazione di FI rispetto al precedente domicilio del padre in Forte dei Marmi);
c) la richiesta di incremento del contributo economico si fondava essenzialmente sull'intervento del patto di famiglia sottoscritto in data 28.7.2022, e pertanto nella pendenza del precedente giudizio, senza che tale operazione negoziale potesse comunque avere alcuna incidenza sulla condizione reddituale del resistente
(trattandosi di negozio giuridico con cui l'imprenditore anticipava la successione e favoriva il passaggio generazionale nell'impresa cedendo la nuda proprietà di quote societarie al figlio;
parimenti l'immobile di FI, attualmente adibito ad CP_1
abitazione dell'appellato, era stato acquistato dalla società di cui la madre era usufruttuaria con previsione di un canone di locazione tutt'altro che simbolico (pari
13 ad € 2.500,00 mensili); per il resto, le allegazioni formulate da controparte quanto alla capacità economica del coincidevano con quanto già dedotto nel precedente Per_1
giudizio risultando pretestuose le illazioni circa le modifiche del compenso percepito dal medesimo quale amministratore in termini strumentali rispetto alla pendenza dei giudizi;
di converso, le allegazioni quanto all'elevato tenore di vita del padre potevano essere riferite anche alla medesima (in quanto riscontrate dalle destinazioni non propriamente economiche scelte dalla medesima per le vacanze insieme ai figli pur risultando la stessa, formalmente, priva di redditi); il contributo per il mantenimento del figlio non risultava peraltro dalla stessa effettivamente impegnato per le Per_1
esigenze del minore, come risultante dagli estratti conto dalla medesima allegati;
infine, l'odierna appellante, pur lamentando anche nel corso dei precedenti giudizi,
di essere totalmente priva di redditi, ometteva di attivarsi per reperire una occupazione redditizia essendosi dimostrato, nelle more, il contributo corrisposto del tutto adeguato rispetto alle esigenze dell'intero suo nucleo.
Sulla scorta di tali elementi, ha pertanto concluso come in epigrafe.
IV. Disposta l'integrazione del contraddittorio con trasmissione degli atti al Pg al fine di consentirne l'intervento, con ordinanza del 17 dicembre 2024 l'intestata Corte
rigettava l'istanza proposta dall'appellante ex art. 473bis-15 c.p.c. disponendo l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali in ordine alle attuali condizioni psico-fisiche del minore.
All'udienza per la trattazione del merito della controversia erano assegnati alle parti termini per memorie difensive e note di replica ove le parti ribadivano le proprie richieste anche in via istruttoria, salva la richiesta di parte appellata di parziale modifica del calendario di frequentazione padre/figlio; alla successiva udienza del 7
marzo 2025, ad esito della discussione orale ex art. 473 bis 34 c.p.c., esclusa la sussistenza dei presupposti per la concessione del termine per il deposito di ulteriori memorie, la causa era trattenuta in decisione.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
14 Le questioni preliminari.
V. Ritiene la Corte la insussistenza delle violazioni di legge prospettate dall'appellante a sostegno della dedotta nullità della sentenza oggetto di gravame.
V.1 Quanto alla mancata nomina del curatore speciale, risulta dirimente osservare che l'obbligo previsto dall'art. 473 bis 8 c.p.c. risulta riferibile, tra le altre ipotesi e per quanto di interesse nella fattispecie, ai casi di “affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184”; la vigenza di tale disposizione risulta peraltro regolata dalla disciplina transitoria posta dall'art. 35, comma 1), D. Lgs.
n. 149/2022 nei seguenti termini "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Premesso, pertanto, che nella fattispecie in esame l'affidamento ai Servizi Sociali era disposto nel periodo antecedente all'entrata in vigore di detta norma, deve pure rilevarsi che la Suprema Corte, pronunciandosi in ordine alla necessità di nomina di curatore speciale, anche nella vigenza della precedente disciplina dell'affidamento ai
Servizi Sociali, ha distinto l'ipotesi in cui “a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;
nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i
15 compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina. (Cass. Sez. 1°, Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023).
La Suprema Corte ha poi ulteriormente precisato, ai fini della opportuna distinzione tra le ipotesi sopra considerate, che anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art. 5 bis citato, i compiti dei Servizi dovevano essere specificamente descritti nel provvedimento con cui era disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, con la precisazione di quali fossero i doveri e poteri sottratti dall'ambito della responsabilità
genitoriale, con la conseguenza che i Servizi non possono svolgere funzioni e compiti della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo (si veda in tal senso Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 aprile 2024 n. 11624).
Nel caso in esame, in sede di prima regolamentazione delle condizioni di affido del minore il Tribunale di CA, con la sentenza n. 4539/2021, confermata sul punto dalla
Corte di Appello di FI con la sentenza n 1994/2021, passata in giudicato, affidava il minore ai Servizi Sociali ai quali attribuiva “il potere decisionale esclusivo con riguardo alle scelte di natura sanitaria educativa e scolastica”, disponendo altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di CA
in collegamento con i Servizi Sociali del Comune di residenza del padre.
Ne consegue, che al aldilà di un criterio meramente nominalistico, il regime di affido come disposto non risultava connotato da una effettiva limitazione della responsabilità genitoriale, per il difetto di specificità delle competenze attribuite,
pertanto risolvendosi nella sostanziale previsione di “un continuativo e permanente monitoraggio della situazione”, tale da determinare il ruolo decisionale attribuito in termini puramente residuali e “solo di fronte all'impossibilità da parte dei genitori di prendere decisioni condivise nell'interesse del figlio” (così come espressamente interpretato e attuato dagli stessi Servizi Sociali - cfr. relazione 28 settembre 2022);
Ne consegue la insussistenza dei presupposti per la nomina del curatore speciale del minore, non ricorrendo peraltro alcuna delle ulteriori ipotesi previste dall'art. 473 bis
8 c.p.c..
16 V.2 Risultano pure destituiti di fondamento i motivi ulteriormente formulati ancora in termini preliminari, atteso che:
a) il Pubblico Ministero risultava ritualmente avvisato apponendo in data 28 giugno 2023 il proprio visto di intervento, senza formulazione di specifiche richieste;
b) la causa veniva trattata nel pieno rispetto del contraddittorio e delle garanzie della difesa, laddove il Tribunale, in accoglimento della espressa richiesta delle parti, come formulata all'udienza in data 8 marzo 2024, assegnava loro termine per il deposito di memorie riepilogative e relative conclusioni rinviando alla successiva udienza in cui consentiva la discussione orale della causa;
c) le doglianze circa il giudizio di inammissibilità delle produzioni documentali allegate alla memoria del 31 maggio 2024 e delle domande ivi formulate,
fondate sul disposto dell'art. 473 bis 19 c.p.c., conducono comunque a una rivalutazione nel merito di siffatte istanze, risultando comunque acquisite in questo grado le produzioni documentali riproposte dall'appellante;
d) parimenti, quanto al quinto motivo articolato, la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su domande proposte dalla ricorrente risulta insussistente atteso che il Tribunale ne dichiarava espressamente la inammissibilità; vale pertanto richiamare sul punto quanto già evidenziato al punto c) che precede anche in relazione al rinvio all'esame nel merito delle suddette domande.
VI. Il merito
VI.1 Il regime di affidamento del minore
Con il sesto motivo articolato l'appellante ribadisce la richiesta di revoca del regime di affidamento ai Servizi Sociali già disposto il 6 aprile 2021, chiedendo “la propria reintegrazione nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale” previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio volta a individuare il regime di affido più confacente alle esigenze del minore;
richiama a tale riguardo la relazione 2.8.2024
depositata dai Servizi Sociali di CA nel procedimento pendente innanzi al Giudice
17 tutelare competente per la vigilanza sulla situazione del minore (n. RG. 3232/2021)
circa la inefficacia del suddetto regime, in quanto destinato ad alimentare la conflittualità tra i genitori invece di favorire accordi per la crescita armonica del minore (doc. F1); deduce in tale contesto la sussistenza di una serie di comportamenti disfunzionali del padre (il quale non fornirebbe informazioni fondamentali sulla routine del bambino e mostrerebbe disinteresse per gli aspetti educativi e sociali di
, delegando frequentemente la cura del figlio a persone terze, come i nonni, e Per_1
omettendo di rispettare con regolarità il calendario di frequentazione vigente).
In subordine, chiede che, ove mantenuto l'affidamento ai Servizi Sociali siano definiti con precisione i compiti attribuiti, come previsto dall'art. 5 bis L. 1983 n. 184 e, in sede di memoria difensiva del 4 gennaio 2025, atteso il trasferimento del padre da
Forte dei Marmi a FI, chiede ulteriormente che la presa in carico del nucleo paterno sia trasferita ai servizi Sociali competenti in relazione alla sua attuale residenza , in conformità a quanto già previsto dal Giudice Tutelare di CA (doc. 32
di controparte).
Parte resistente contesta la sussistenza di fatti sopravvenuti tali da giustificare la modifica del regime di affidamento del minore evidenziando che la stessa Parte_1
continua a dare costantemente prova, ancora all'attualità, della conflittualità dalla stessa alimentata quotidianamente fornendo articolato elenco di condotte improprie poste in essere dalla suddetta, talvolta integranti comportamenti persecutori in danno dell'ex compagno;
sulla scorta di tali elementi chiede che sia confermato il regime di affidamento in atto eventualmente previa acquisizione degli atti dell'indagine psicologica disposta dal Tribunale di CA sulla medesima nell'interesse della figlia
(proc. n. RG 2057/2023, Giud. Rel. Dott.ssa . Per_2 Persona_4
Rileva la Corte che i Servizi Sociali affidatari, con relazione del 7 gennaio 2025, hanno fornito sufficienti elementi in ordine alle attuali condizioni del minore e alle dinamiche conflittuali interne alla coppia genitoriale;
hanno in particolare evidenziato che lo svolgimento del mandato loro conferito dal Tribunale di CA è
stato caratterizzato da momenti di contrasto divenuti sempre più numerosi e
18 complessi, tanto che gli interventi di mediazione posti in essere si sono rivelati insufficienti o, addirittura, in taluni casi suscettibili di inasprire il conflitto.
Ad illustrare adeguatamente il caso tale relazione richiama quanto già esposto nei precedenti aggiornamenti fino ad affermare che “L'attribuzione del potere esclusivo al Servizio Sociale ha aumentato di fatto la conflittualità offrendo alla coppia genitoriale uno “scenario” in cui perpetuare il conflitto stesso. L'investimento del
Servizio pubblico, con gli strumenti a disposizione dello stesso, a distanza di 3 anni, si
è dimostrato inefficace non potendo agire, per sua natura, su un livello terapeutico”.
Tali circostanze e i segnali di disagio da ultimo manifestati da , come Per_1
pacificamente rappresentati dalle parti, impongono la rivalutazione in questa sede del regime di affido del minore con le dovute, correlate, prescrizioni.
Si osserva a riguardo che la elevata conflittualità della coppia genitoriale era stata già
esplorata dal Ctu Dott.ssa nella consulenza tecnica espletata nel giudizio per Per_5
la prima regolamentazione delle condizioni di affido del minore;
in tale contesto erano state individuate significative criticità a carico della figura materna, venendo comunque esclusi per entrambi i genitori disturbi della personalità tali da inficiare l'idoneità genitoriale;
ciò posto, il Ctu individuava nella mancata cogenitorialità la fonte essenziale di rischio, segnalando la necessità di un percorso di Coordinazione
genitoriale di supporto alla gestione educativa, comportamentale ed emotivo-affettiva del figlio unitamente alla misura dell'affido ai Servizi Sociali, allora individuato come lo strumento essenziale in vista del pieno recupero delle competenze genitoriali,
mediante soluzione delle criticità emerse.
Ciò posto i Servizi Sociali hanno riferito, con la citata relazione del gennaio 2025, che i genitori hanno affrontato la situazione di disagio del bambino prendendo contatto con la Dott.ssa , psicologa-psicoterapeuta per fornire adeguato supporto Testimone_1
al minore.
Deve pure darsi atto di quanto riferito dai procuratori delle parti all'udienza di discussione in ordine agli accordi nelle more intervenuti per la designazione di un
19 coordinatore genitoriale, rimettendo la relativa nomina innanzi al Giudice Tutelare
già investito dei compiti di vigilanza sulla situazione del minore.
Tali intese assumono significativo rilievo nel complesso quadro già delineato dal Ctu,
e tuttora caratterizzato dalla persistenza delle problematiche descritte in quella sede,
come obiettivamente emerso anche in questo giudizio.
Ne consegue che la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza del minore, cui demandare compiti di monitoraggio ed interventi di sostegno alla genitorialità, deve essere adeguatamente conservata,
previa ridefinizione del regime di affidamento del minore nello schema giuridico dell'
affido condiviso a entrambi i genitori, con l'impegno, da essi formalmente assunto, di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale attraverso la nomina della figura del Coordinatore genitoriale;
questi, come già evidenziato nella relazione Ctu
allegata sub doc. 18 di parte appellata, deve ritenersi chiamato “a svolgere la funzione di riabilitazione delle figure genitoriali e delle loro competenze”, coadiuvando i genitori per il raggiungimento di scelte condivise, opportunamente coordinando tutte le figure professionali coinvolte (assistenti sociali e professionisti privati)” nonché intervenendo per definire eventuali diverse regolamentazioni della frequentazione padre/figlio rispetto al regime di seguito previsto e nell'ottica della individuazione di migliori accordi tra le parti (risultando rimessa in tale sede la gestione di tutti gli eventuali elementi di dettaglio relativi all'attuazione e/o integrazione delle condizioni oggetto di previsione).
Non risulta, di contro, necessario il coinvolgimento dei Servizi Sociali del luogo di residenza del padre in assenza di specifiche esigenze di monitoraggio sull'ambiente familiare paterno.
Alla luce dei dati della espletata Ctu, tuttora attuali per le ragioni sopra esposte, e delle prospettive di collaborazione emerse nella coppia genitoriale, risultano superflui ulteriori approfondimenti istruttori circa la capacità genitoriale delle parti e la individuazione del più idoneo regime di affidamento del minore, anche mediante acquisizione di atti relativi ad altri procedimenti.
20 Resta ferma la domiciliazione prevalente del minore presso la madre e la già disposta assegnazione della casa familiare alla suddetta in ragione del collocamento del minore presso tale domicilio.
VI.2 La modifica del calendario di frequentazione padre/figlio
Sussistono i presupposti per la modifica del calendario di frequentazione padre/figlio,
in considerazione del fatto sopravvenuto costituito dal trasferimento del padre da
Forte dei Marmi a FI, con i conseguenti maggiori tempi di percorrenza del tragitto dall'attuale residenza del padre, alla scuola frequentata dal minore, rispetto al precedente percorso considerato ai fini della regolamentazione del regime previgente (cfr. documento F2 di parte appellante, già prodotto in sede di giudizio di primo grado).
Ritiene a riguardo la Corte che il significativo incremento dei tempi di percorrenza
(pari, attualmente, a circa 80 Km) rende particolarmente gravosi gli impegni del minore per affrontare, specie al mattino, gli spostamenti fino all'Istituto scolastico,
anche alla luce delle diverse - maggiori - esigenze legate allo studio e alla pratica sportiva, proprie dell'attuale fase della crescita del bambino.
Tali circostanze devono peraltro essere valutate, in termini mediati, alla luce del positivo inserimento del minore nell'attuale ambiente paterno e della conseguente necessità di conservare le consuetudini di tale assetto, così da imporre una rivalutazione del calendario precedentemente stilato attraverso una adeguata limitazione dei pernottamenti settimanali presso il domicilio del padre a FI, in un'ottica di complessivo bilanciamento dei tempi di permanenza presso ciascun genitore con il recupero di maggiori spazi per il rapporto padre/figlio nei periodi di assenza della frequenza scolastica.
Considerate tali esigenze e fatti salvi migliori accordi tra le parti, lo schema di frequentazione risulta così riformulato, fatti salvi migliori accordi tra le parti:
prima settimana:
21 il minore starà con il padre dal martedì all'uscita da scuola fino alla mattina successiva,
quando il padre lo riporterà a scuola, e dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
seconda settimana il minore starà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola.
Nei periodi non interessati da frequenza scolastica, la permanenza presso il padre correrà dalle e fino alle ore 9,00/9,30 del mattino, come già indicato nella sentenza della Corte di Appello di FI n. 1994/2021 (potendo eventualmente il padre fruire del supporto dei propri genitori in relazione ai propri impegni lavorativi).
Per quanto attiene ai periodi interessati dalle festività natalizie e pasquali risulta opportuna una effettiva frequentazione paritaria tra i genitori per cui il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio , per quanto attiene alle festività natalizie, nonché le festività pasquali.
Quanto al periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre tre settimane, di cui due consecutive, la cui specifica collocazione risulta rimessa agli accordi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Ai fini della soluzione della questione sul punto controversa tra le parti, come prospettata all'udienza di discussione, risulta rimessa al padre la facoltà di delegare la nonna paterna a riprendere il bambino a scuola in caso di proprio impedimento, in assenza di elementi ostativi e anzi risultando tale misura pienamente coerente con l'esigenza di garantire, nell'interesse del minore, la cura del legame affettivo con la nonna paterna.
VI.3 Le condizioni per il mantenimento del minore.
Rileva la Corte che la situazione reddituale e patrimoniale del Sig. risulta Per_1
ampiamente documentata emergendo elementi sostanzialmente incontroversi tra le parti circa le ampie disponibilità del suddetto (come ricostruite dall'appellante e riportate in sede di settimo motivo) e risultando sostanzialmente confermato il dato
22 relativo ai mutamenti reddituali del medesimo, in quanto ricollegabili a scelte operate all'interno della gestione di natura familiare della relativa posizione nell'impresa.
Tale profilo di variabilità, inserito in un contesto pacificamente connotato da rilevanti risorse economico-reddituali disponibili per l'appellato, costituisce peraltro elemento già preso in considerazione all'interno del procedimento conclusosi con la richiamata sentenza n. 1994/2021 della Corte di Appello di FI e pertanto insuscettibile di incidenza ai fini della rivalutazione complessiva della fattispecie in termini modificativi della situazione precedentemente analizzata.
Assume di contro specifico rilievo il “patto di famiglia” del 28 luglio 2022 con il quale il Sig. ha ricevuto la nuda proprietà dell'intera partecipazione sociale nella Per_1
società Black Wings S.r.l. e i connessi diritti di voto, con un incremento patrimoniale valutato all'interno dello stesso atto nella misura di € 33.180.874,00, già tenuto conto dell'usufrutto riservato alla di lui madre, Sig. Parte_3
La portata di tale atto, intervenuto in tempi successivi all'arco temporale oggetto dell'accertamento in fatto del giudizio comunque conclusosi innanzi alla NE con la richiamata decisione in data 5 luglio 2022 (depositata in data 29 settembre
2022), deve essere opportunamente valutata quale fattore sopravvenuto di obiettivo accrescimento patrimoniale in favore dell'odierno appellato (non escluso di fatto dalla funzione di “passaggio generazionale nell'impresa” perseguita di fatto dalle parti contraenti, come dedotta dall'appellato, quale obiettivo che, piuttosto, ridimensiona il rilievo costituito dalla facoltà di recesso della disponente ex art. 768 septies c.c.,
richiamata dall'art. 8 del patto); sotto tale profilo la sentenza impugnata, che ne escludeva l'incidenza “in termini di (ulteriore) miglioramento della condizione reddituale e finanziaria (peraltro già florida e, come tale, già valutata dai giudici precedenti), trattandosi appunto di acquisizione di mera nuda proprietà” non tiene conto dei principi operanti in tema di valutazione della situazione economico/patrimoniale delle parti ai fini della regolamentazione delle condizioni di mantenimento della prole.
23 Si osserva a tale riguardo che, sulla base dei principi della Suprema Corte di NE
il Giudice deve determinare la misura del contributo al mantenimento tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma '' da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. Civ. n. 605/2017; conf. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013).
Non assumono di contro alcun rilievo la conduzione in locazione da parte dell'odierno appellato di immobile di proprietà di Black Wings, trattandosi di esborso connesso alla propria sistemazione alloggiativa, seppure realizzato all'interno della gestione della società di famiglia, in assenza di elementi univoci da cui desumere la sussistenza di alcuna ulteriore attribuzione economica in favore del medesimo;
parimenti non integrano elementi di novità gli esborsi connessi alle utenze e alle esigenze di manutenzione della casa familiare oggetto di assegnazione all'odierna appellante, trattandosi di costi connessi a tale attribuzione e aventi carattere di prevedibilità.
Ne consegue, alla stregua di quanto sopra, la necessità di rideterminare le condizioni per il mantenimento del figlio minore alla luce dell'obiettivo incremento patrimoniale derivante dalla stipula del patto di famiglia, individuandone le ricadute nel contesto della valutazione comparativa delle situazioni economico/finanziarie delle parti.
Si osserva a tale riguardo come non risultino attendibili le allegazioni formulate dalla appellante circa la persistente percezione da parte della medesima di redditi pari a 0
sin dall'anno di imposta 2021 tanto risultando in radice privo di alcuna credibilità anche alla luce della capacità di spesa della medesima come documentata in atti (cfr.
doc. 43 di parte nonché del suo stesso tenore di vita, come da allegazioni Per_1
24 avversarie rimaste incontestate (caratterizzato da viaggi e frequentazioni di località e strutture esclusive).
Tali elementi devono essere letti alla luce delle attività imprenditoriali svolte dalla odierna appellante che da ultimo, in data 30.10.2023, ha costituito la con CP_4
sede presso il domicilio della medesima, operante nel settore di attività per la gestione di parchi divertimento (doc. 61 di parte appellata), in termini sintomatici di adeguata redditività dell'attività imprenditoriale svolta (essendosi altrimenti ella orientata, in assenza di alcun incremento reddituale, a reperire una diversa occupazione confacente con la sua piena capacità lavorativa).
Ne consegue che, alla luce degli elementi forniti non emergono circostanze nuove integranti alcun peggioramento delle condizioni della medesima, già valutate in sede di prima regolamentazione delle condizioni economiche di mantenimento del minore, salvo comunque rilevare - ai fini della valutazione comparativa - la dimostrazione di situazioni di sofferenza quanto alle risorse per essa disponibili.
Quanto alla valutazione delle esigenze del minore, rapportate alla crescita di , Per_1
si osserva che la richiesta di modifica in esame è intervenuta a breve distanza dalla definizione dell'originario giudizio per la regolamentazione dell'assegno di mantenimento, senza che a distanza così ravvicinata possa neanche in astratto configurarsi un significativo mutamento dei bisogni del bambino, ancora nella fase dell'infanzia; peraltro, l'attuale frequenza della scuola primaria non risulta suscettibile di determinare, anche nel caso concreto, ulteriori esborsi non assumendo,
con ogni evidenza, alcuna significativo rilievo in termini modificativi della situazione pregressa le spese relative al corredo scolastico necessario.
Tenuto conto di tutti tali elementi, delle risorse disponibili per entrambi i genitori e degli oneri sugli stessi gravanti, nonché dei maggiori tempi di permanenza del minore presso il domicilio materno sulla base della conseguente revisione operata, l'assegno per il relativo mantenimento a carico del padre deve essere rideterminato nella misura di € 1.600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a decorrere dalla domanda di modifica proposta dall'appellante, con ripartizione delle spese
25 straordinarie - a decorrere dal presente provvedimento - nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre (ferma restando l'attribuzione in via esclusiva al padre delle spese straordinarie sanitarie e scolastiche occorrenti per il minore).
VII. La regolamentazione delle spese di lite
La riforma della sentenza appellata impone la nuova regolamentazione delle spese di lite, in termini unitari per entrambi i gradi, alla stregua dell'esito del giudizio;
ciò
posto, la natura degli interessi coinvolti e il limitato accoglimento delle domande svolte dalla odierna appellante giustificano la parziale compensazione tra le parti delle spese del giudizio restando a carico dell'appellato le ulteriori di pertinenza dell'appellante, come liquidate in dispositivo (secondo i parametri vigenti, valore indeterminabile complessità media).
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PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di FI, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
848/2024 emessa dal Tribunale di CA, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, dando atto dell'impegno, da essi assunto, di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale attraverso la nomina in altra sede del Coordinatore genitoriale,
ferme restando la domiciliazione del minore presso l'abitazione della madre e la già disposta assegnazione alla medesima della casa familiare;
2) dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali competenti in relazione alla residenza del minore, conferendo loro mandato di costante monitoraggio e supporto, anche mediante interventi di sostegno alla genitorialità, con deposito di relazione semestrale presso la cancelleria del
Giudice tutelare competente;
3) dispone che, fatti salvi migliori accordi tra le parti ed espressamente autorizzato il padre a delegare la propria madre a riprendere il figlio a Per_1
26 scuola o presso altri luoghi in caso di propri impegni, la frequentazione padre/figlio sia così regolata:
a) prima settimana il minore starà con il padre dal martedì all'uscita da scuola fino alla mattina successiva,
quando il padre lo riporterà a scuola, e dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando il padre lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
b) seconda settimana il minore starà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola;
c) nei periodi non interessati da frequenza scolastica, la permanenza presso il padre correrà dalle e fino alle ore 9,00/9,30 del mattino;
d) nei periodi interessati dalle festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio mentre le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
e) nel periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre tre settimane, di cui due consecutive, la cui specifica collocazione risulta rimessa agli accordi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) ridetermina il contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre Per_1
nella misura di € 1.600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, a decorrere dalla proposizione della domanda di modifica con ripartizione delle spese straordinarie - a decorrere dal presente provvedimento - nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre (fatta salva l'attribuzione esclusiva al padre del 100 % delle spese straordinarie sanitarie e scolastiche occorrenti per il minore);
5) dichiara compensate nella metà le spese relative a entrambi i gradi di giudizio ponendo a carico dell'appellato le ulteriori di pertinenza dell'appellante liquidate,
per tale quota, nella misura di € 2538,50, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, in relazione al giudizio di primo grado, e nella misura di € 4235,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, in relazione al presente giudizio;
27 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
FI, camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Presidente est.
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 euro, integrante nella sostanza un tentativo di sopravvivenza imprenditoriale); il