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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/01/2024, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3309/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
CP_1
- -, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Pellegrini - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2023 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio. Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Cervinara il 19 5 2018;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale comune al n. 400, P. II S. B dell'anno 2018;
- che hanno la figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
- che si sono separati consensualmente, giusta decreto del 24 1 2023 con il quale il
Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
All'udienza di comparizione delle parti del 22 11 2023 i coniugi hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di divorzio contemplata dall'art. 2 (cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio concordatario) e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per l'inefficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa della separazione innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nata a [...] il [...] - e - nato in [...] il Parte_1 CP_1
27/11/1988 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3309/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
CP_1
- -, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Pellegrini - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2023 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio. Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Cervinara il 19 5 2018;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale comune al n. 400, P. II S. B dell'anno 2018;
- che hanno la figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
- che si sono separati consensualmente, giusta decreto del 24 1 2023 con il quale il
Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
All'udienza di comparizione delle parti del 22 11 2023 i coniugi hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di divorzio contemplata dall'art. 2 (cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio concordatario) e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per l'inefficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa della separazione innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nata a [...] il [...] - e - nato in [...] il Parte_1 CP_1
27/11/1988 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano