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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente relatore
Dr. Alberto Iachini Bellisari Consigliere
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 199 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Ucci per mandato a Parte_1
margine dell'atto di citazione in riassunzione;
- attore in riassunzione –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Lazzari per mandato Controparte_1
allegato in copia informatica alla comparsa di costituzione depositata con modalità telematica;
- convenuto in riassunzione –
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della cassazione ex art. 622 c.p.p. della sentenza n. 1336/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila il 23/09/2020 nel procedimento penale n. 832/17 R.G. App.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'On.le Corte d'appello adita, in accoglimento della domanda, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni più utile declaratoria del caso: - sulla scorta delle motivazioni esposte nell'atto introduttivo e dei precedenti e successivi atti di causa anche in sede penale, nonché sulla base della sentenza di rinvio e dell'istruttoria compiuta in sede penale, e/o delle relative indagini giudiziali ove ritenute opportune anche in sede civile, verificata, ritenuta e dichiarata la responsabilità causativa da fatto illecito in capo al Sig. a seguito delle condotte illecite poste in essere Controparte_1
nelle date del 14 e 16 dicembre 2011, del danno da lesione dell'integrità fisica e morale dell'attore, condannare il medesimo, al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore, sia in tema di danno materiale, che di danno morale e biologico quantificati, come nella premessa dell'atto introduttivo e nelle perizie in atti, nella complessiva somma di €
12.365,01 (euro dodicimilatrecentoessantacinque/01) o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia o accertata in corso di causa, anche facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, al criterio equitativo, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al saldo, sulla scorta delle motivazioni e calcoli di cui in premessa. Con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio sin qui svolti, sia penali che civile, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Civile, quale
Giudice del rinvio ai soli effetti civili in relazione alla Sentenza della Corte Suprema di
Cassazione, quinta sezione penale, n. 1829/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigettare integralmente la domanda formulata dal sig.
nell'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente Parte_1
procedimento, con condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore del sig. CP_1
delle spese di lite del presente procedimento e dei precedenti tre gradi del
[...]
giudizio penale, da calcolarsi sulle base dei parametri di legge contenuti nel D.M.
55/2014, con liquidazione a discrezione di codesta Ecc.ma Corte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 554/2016 depositata il 14/10/2016, il Tribunale di Lanciano condannò alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per i reati Controparte_1
di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 9, 56 – 610 c.p., a lui ascritti come commessi in Lanciano il 14 ed il 16 dicembre 2011 ai danni di , costituitosi in quel giudizio Parte_1
come parte civile per richiedere la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, liquidati forfettariamente dal Giudice di prime cure in euro 1.000,00.
1.1. La Corte d'Appello di L'Aquila, investita dall'appello proposto dall'imputato, con sentenza n. 1336/2021 pronunciata il 23/09/2020, ribaltando la sentenza di condanna
(anche ai fini civili), assolse il suddetto (per insussistenza del fatto) dai reati a lui ascritti.
1.2. Tale ultima sentenza, impugnata per cassazione dalla parte civile, è stata, con sentenza n. 1829/2022 depositata il 17/01/2022, cassata “limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di pag. 2/20 appello”. La motivazione della pronuncia di cassazione ha evidenziato carenze argomentative della sentenza di appello, la quale aveva “insistito sulla legittimità dell'azione dell'imputato, che non sarebbe stata ispirata dall'intento di coartare la volontà della persona offesa, sì da costringerla sine causa ad interrompere i lavori, ma sarebbe stata volta a fronteggiare il pericolo che il coinvolgimento del tubo nei lavori in corso di svolgimento poteva determinare”, senza tenere conto “di quanto si legge nella sentenza di primo grado come frutto della ricostruzione della persona offesa, ma anche di tutti gli altri testi escussi, vale a dire che, nel momento del primo intervento di il tubo era stato messo in sicurezza, nel senso che la zona dove esso si trovava CP_1
era stata delimitata, e che i lavori stavano interessando un'area diversa” e senza consentire di “comprendere come sia stata sconfessata l'affermazione che si legge nella decisione di prime cure quanto alla circostanza che, al momento del secondo accesso di questa volta insieme alla troupe televisiva, vi fosse già stato l'intervento del CP_1
personale dell'azienda di erogazione del gas. Si tratta di due momenti topici, rispetto ai quali sarebbe stato necessario chiarire perché si fosse ritenuto che la condotta dell'imputato potesse ancora essere mossa dall'intento di evitare un pericolo, laddove detto pericolo era già stato fronteggiato o neutralizzato”.
2. Con atto di citazione notificato il 21/2/2022, ha riassunto il giudizio Parte_1
davanti a questa Corte d'Appello, sostenendo (mediante la sostanziale trascrizione del ricorso per cassazione contro la sentenza penale di appello) che la corretta valutazione delle prove già assunte in sede penale dimostrerebbe la commissione da parte del
PO dei fatti illeciti ivi ascrittigli, che avevano cagionato alla vittima danni patrimoniali e non patrimoniali (in particolare biologico per lesione dell'integrità fisio- psichica e morale) quantificati indicativamente in € 12.365,02 (salva ogni diversa liquidazione all'esito del giudizio), al cui risarcimento chiedeva che il convenuto fosse condannato.
3. si è costituito nel presente giudizio di rinvio ed ha, a sua volta, Controparte_1
sostanzialmente trascritto l'appello proposto in sede penale (contenente argomentazioni tese ad evidenziare la correttezza del suo operato e la conseguente esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità) e formulando le conclusioni anch'esse trascritte in epigrafe.
pag. 3/20 4. All'esito dell'udienza del 16/11/2023, questa Corte emetteva ordinanza con la quale disponeva C.T.U. medico-legale nella persona del dott. , cui sono stati Persona_1
sottoposti i quesiti specificati nell'ordinanza suindicata.
4.1. Espletato il mezzo istruttorio, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe trascritti. Con la comparsa conclusionale parte attrice ha aggiornato i termini monetari (comunque meramente indicativi) delle proprie conclusioni sulla scorta della CTU, quantificando il danno complessivo, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in un range risarcitorio compreso tra € 26.633,00 ed € 35.630,00.
4.2. La causa viene ora (con ritardo ascrivibile in gran parte al congedo straordinario per malattia del relatore) decisa con la presente sentenza.
5. Prima di esaminare il merito della controversia, è necessario – anche a fronte del tenore letterale delle difese di entrambe le parti, che sembrano configurare il presente giudizio quale giudizio di appello avverso la sentenza assolutoria della sezione penale di questa Corte – chiarire che, secondo l'ormai prevalente orientamento delle sezioni civili della Corte di cassazione (cui ha peraltro aderito anche la giurisprudenza penale nella sua massima espressione nomofilattica: Cass. SU penali, 22065/2021, Cremonini), la cassazione ex art. 622 c.p.p. e la successiva riassunzione del giudizio davanti al giudice civile competente in grado di appello determinano, piuttosto che la prosecuzione del processo penale, una sostanziale translatio iudicii, con instaurazione di un giudizio strutturalmente e funzionalmente autonomo – sia pure sui generis e sostanzialmente in unico grado di merito –, che deve svolgersi secondo le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile (si vedano, tra altre, Cass. 9358/2017; 15859/2019; 16916/2019;
517/2020; 457/2021; ord. 9128 e 9129/2021; ord. 1266/2021; ord. 1754/2022; ord.
8997/2022; ord. 23739/2023; ord. 15660/2024; ord. 3477/2025; ord. 6116/2025). Come chiariscono i suddetti arresti “trattandosi di una sostanziale, definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, la funzione della pronuncia resa dalla
Cassazione penale ex art. 622 c.p.p., al di là della restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario a cui essa naturalier appartiene, è limitata al trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione pag. 4/20 soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del “fatto” (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro” (così, ad esempio, le citate ordd. 9128 e 9129/2021).
5.1. I corollari che si devono trarre da tale configurazione del giudizio susseguente al rinvio (ma sarebbe più esatto parlare di rimessione) ex art. 622 c.p.p. possono essere precisati come segue, anche sulla scorta dei ricordati arresti nomofilattici:
a) il diritto al risarcimento del danno è un diritto etero-determinato, sicché
l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi, così come rappresentati dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile e come eventualmente dallo stesso modificati in sede di riassunzione;
b) i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato;
c) all'esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l'ambito entro il quale l'attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo (non del reato, ma) dell'illecito civile ex art. 2043 e ss. c.c.;
d) nel giudizio riassunto – e qualunque sia stato l'esito del processo penale divenuto, agli effetti penali, definitivo – il soggetto già costituitosi parte civile assume la veste sostanziale di attore-danneggiato, mentre colui che nel procedimento penale rivestiva il ruolo di imputato assume la veste sostanziale di convenuto-danneggiante: conseguentemente, i rispettivi oneri probatori non potranno che essere regolati secondo i criteri previsti dall'art. 2697 c.c.;
e) il giudice civile dovrà valutare autonomamente ed in base alle regole di giudizio proprie del processo civile, la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo (dolo o colpa) dell'illecito, senza alcun vincolo derivante dal principio di diritto eventualmente enunciato dalla Cassazione penale;
pag. 5/20 f) le regole probatorie saranno quelle del processo civile, per cui non sarà possibile, ad esempio, attribuire efficacia di piena prova alla testimonianza già resa dalla parte civile nel processo penale stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c. (testimonianza che potrà comunque essere valorizzata, ai fini della formazione del convincimento del giudice civile, quale argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c.) e non opererà il principio di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto proprio del processo penale, ma quello dell'ammissibilità di prove anche atipiche (tra quali anche quelle assunte nel processo penale conclusosi con la sentenza ex art. 622
c.p.p.);
g) il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il criterio di giudizio del “più probabile che non”.
6. Ciò posto, ritiene questa Corte che la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
con l'atto di riassunzione sia meritevole di accoglimento.
[...]
6.1. Il materiale istruttorio formato in sede penale (e qui documentato ed utilizzabile nei limiti già sopra indicati) e quello acquisito in questa sede, è sufficiente a dimostrare la commissione (peraltro di per sé incontestata), da parte del convenuto delle CP_1
condotte - poste in essere nelle date del 14 e del 16/12/2011 - dalle quali sarebbe derivato il danno ingiusto lamentato. Quest'ultimo sarebbe consistito (come precisato nell'atto di citazione in riassunzione) nella lesione della salute psico-fisica del
(all'epoca amministratore unico della srl Immobil Invest), eziologicamente Parte_1
derivante da condotte del (all'epoca consigliere del Comune di Lanciano), CP_1
consistite nel tentativo di bloccare i lavori di realizzazione di pavimentazione e recinzione, con posa di cancelli per l'accesso sia carrabile che pedonale, di un'area di proprietà della suddetta società (oggetto della SCIA depositata presso il Comune di
Lanciano nel dicembre 2011, prodotta in copia nel presente giudizio), posto in essere, nei confronti del NI nella qualità predetta, dapprima mediante abuso della propria qualifica di amministratore comunale (trattandosi di lavori su area privata non incidenti su interessi pubblici) e successivamente mediante minaccia di diffusione mediatica della vicenda (chiedendo ed ottenendo l'intervento di una troupe di un'emittente televisiva privata).
pag. 6/20 6.1.1. Vengono in rilievo, quanto alla commissione delle condotte appena descritte (e anche tralasciando le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel procedimento penale) le dichiarazioni testimoniali rese nel dibattimento penale da Parte_2 TE_1
, , ,
[...] TEtimone_2 TEtimone_3 TEtimone_4 TEtimone_5
Quanto al danno ingiusto da esse TEtimone_6 TEtimone_7
derivato, la testimonianza resa in sede penale da , il referto del Pronto Controparte_2
soccorso di Lanciano del 17/12/2011 (attestante uno “stato d'ansia reattivo” del con prognosi di sette giorni), i certificati medici dei diversi specialisti (dott. Parte_1
e dott. che negli anni a seguire rispetto all'evento occorso hanno avuto in Per_2 Per_3
cura il e la consulenza tecnica d'ufficio espletata in questa sede, dalla quale Parte_1
emerge altresì la (più probabile che non) sussistenza del nesso causale tra condotte del convenuto e lesione della salute del convenuto.
6.2. Ciò posto, circa le deposizioni rese nel procedimento penale – e precisato in linea generale che l'attendibilità di una deposizione deve essere valutata sulla base di elementi di natura oggettiva (quali quelli concernenti la precisione e completezza della dichiarazione e le possibili contraddizioni intrinseche ed estrinseche) e di carattere soggettivo (qualità personali del teste, rapporti con le parti, eventuale interesse ad un determinato esito della lite) – deve rilevarsi, oltre alla indifferenza dei testi escussi
(diversi dalla persona offesa) rispetto all'esito della vicenda, come le dichiarazioni de quibus siano state assunte nel contraddittorio tra le parti nel dibattimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Lanciano e sono state documentate in questa sede già al momento della riassunzione del giudizio. Esse, pertanto, sono idonee ad assumere valenza di prove atipiche, in quanto formatesi al di fuori del processo civile, ma ivi (ed anche nel processo penale nel quale sono state originariamente assunte) sottoposte comunque al contraddittorio delle parti, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.
6.3. Nel caso di specie, il racconto delle vicende occorse il 14 ed il 16/12/2011 rappresentato dai testi , , TEtimone_4 TEtimone_3 Parte_2 [...]
(nei termini in questa sede verificabili sulla TEtimone_1 TEtimone_2
scorta dei verbali d'udienza del dibattimento penale qui prodotti) appare univoco e privo di profili di incompletezza e contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca, ciò
pag. 7/20 che consente di conferire ad esso (peraltro sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni degli ulteriori testi e TEtimone_5 TEtimone_6
sufficiente valenza ai fini della formazione del TEtimone_7
convincimento giudiziale.
6.3.1. Sulla scorta delle appena ricordate testimonianze, deve ritenersi accertato che i recò, la mattina del 14/12/2011 e poi il 16/12/2011 presso il Controparte_1
cantiere della srl Immobil Invest (nel quale era presente anche il ove si Parte_1
stavano svolgendo i lavori (oggetto della SCIA già sopra ricordata) di recinzione dell'area adiacente ad un fabbricato, a completamento della ristrutturazione del fabbricato medesimo (oggetto – come documentato in atti – di permessi di costruire n. 224 del 4/10/2007 e n. 72 del 26/5/2009), ed intimò ai soggetti ivi presenti di interrompere i lavori, in ragione della presunta pericolosità di un tubo del gas apparentemente danneggiato nelle operazioni di scavo, prospettando che, in caso contrario, egli, quale consigliere comunale, avrebbe interessato il Sindaco e l'Ufficio tecnico comunale competente per ottenere la sospensione dei lavori ed avrebbe altresì dato rilievo mediatico alla vicenda. A tale ultima prospettazione fece seguito, il 16/12/2011, il coinvolgimento, da parte del PO, della giornalista
, la quale, su richiesta del primo, si recò con un cameraman TEtimone_7
presso il suddetto cantiere, pur rinunciando – all'esito del confronto con il
– ad effettuare riprese e servizi giornalistici in carenza di un qualsiasi Parte_1
interesse pubblico che lo giustificasse.
6.4. Simili condotte (che il convenuto non ha negato di avere posto in essere, pur tentando di giustificarle in funzione della necessaria tutela della incolumità collettiva che la presenza del tubo danneggiato – a lui, quale amministratore comunale, segnalata da diversi cittadini abitanti nei pressi del cantiere – metteva in pericolo) integrando minacce di ingiusti pregiudizi (la sospensione di lavori debitamente segnalati e costituenti il completamento di una onerosa ristrutturazione che la società amministrata dal aveva realizzato – ricorrendo anche ad Parte_1
altre imprese, come quella del teste - nel corso di alcuni anni;
la esposizione Pt_2
mediatica della attività presuntivamente pericolosa della società amministrata dal
NI, suscettibile di minarne la credibilità non solo commerciale) e non pag. 8/20 trovando alcuna giustificazione né nella carica pubblica ricoperta dal PO (e da costui spesa per conferire maggior peso alle minaccia di sospensione dei lavori), né
– come si dirà meglio tra poco - nella sussistenza di un reale pericolo per l'incolumità pubblica, anche ove circoscritta alla zona circostante il cantiere della srl Immobil Invest, sono idonee ad integrare un illecito civile e ad obbligare il loro autore a risarcire il danno (anche solo non patrimoniale) ad altri cagionato.
6.5. Prima di approfondire tale ultimo profilo, occorre verificare se, come sostenuto dal convenuto, le condotte di costui possano trovare giustificazione in esigenze di tutela della incolumità pubblica, delle quale egli, nella qualità di amministratore comunale, si fece portatore in quanto “attenzionato” da diversi cittadini, preoccupati che un tubo del gas danneggiato durante le operazioni di scavo venisse reinterrato senza alcuna previa verifica di sicurezza. Intanto, dal compendio istruttorio emerge che a sollecitare un intervento del PO fu essenzialmente TE
(il quale, nel rendere testimonianza nel dibattimento penale, a TEtimone_6
specifica domanda della difesa dell'imputato negò di sapere se anche altre persone avessero posto la questione della messa in sicurezza del tubo all'attenzione del
PO). Le produzioni documentali dell'odierno attore in riassunzione (docc. 13,
13ter) attestano come il suddetto in qualità di proprietario di unità TE_6
immobiliari facenti parte di un fabbricato confinante con quello la cui ristrutturazione era in corso di ultimazione da parte della srl Immobil Invest, fosse stato firmatario di varie istanze rivolte all'amministrazione comunale di Lanciano tese ad ottenere, sin dall'epoca immediatamente successiva al rilascio del primo permesso di costruire, la revoca di quest'ultimo in quanto lesivo di un asserito diritto di comproprietà sulla corte la cui recinzione stava, nel dicembre 2011, per essere ultimata. Tutte le istanze suddette – che comportarono il coinvolgimento nell'attività istruttoria comunale di – non sortirono l'effetto cui Parte_1
erano dirette ed analogo esito ebbero sia il giudizio petitorio promosso nel 2009 dal ed altri nei confronti anche della srl Immobil Invest, sia il giudizio TE_6
possessorio promosso dal condominio via per Fossacesia 142 (ricomprendente il
[...
tra i condomini) con ricorso depositato il 30/12/2011, teso ad ottenere la TE_6
reintegrazione nel possesso dell'area pretesamente comune, con ordine alla pag. 9/20 Immobil Invest di rimessione in pristino dell'area stessa. A parte l'esito negativo delle iniziative cui si è accennato (molte delle quali ben conoscibili dal se CP_1
solo avesse curato, prima di assumere iniziative dirette ad assecondare l'interesse privato del e dei suoi condomini, di compiere anche sommarie TEtimone_6
verifiche presso l'amministrazione comunale della quale faceva parte), emerge come esse – anche quella intrapresa dopo le vicende per cui è causa, cioè il ricorso possessorio – fossero basate esclusivamente sull'asserita comproprietà o compossesso dell'area oggetto della recinzione in corso di ultimazione, ma non anche su un preteso pericolo derivante dall'inglobamento nella recinzione stessa di un tubo del gas danneggiato e non messo preventivamente in sicurezza.
6.6. In ogni caso, ove anche di ritenesse che l'intervento del fu CP_1
inizialmente sollecitato da diversi cittadini abitanti (come lui stesso) nella zona preoccupati dalle possibili conseguenze del reinterro di un tubo del gas danneggiato, deve constatarsi non solo che dal compendio istruttorio emerge come già il 14/12 quel tubo fosse stato isolato e non fosse oggetto dei lavori in corso, ma soprattutto come il tubo stesso venne messo in sicurezza da addetti di un'impresa incaricata dalla società fornitrice del gas (GDF Suez, oggi Engie) già nel pomeriggio dello stesso giorno (14/12) e come di ciò il PO fosse a conoscenza allorché, il 16/12, rinnovò l'accesso nella zona ove era posto il cantiere, portando con se la giornalista ed il cameraman di cui si è detto e suscitando anche l'attenzione di persone presenti nei pressi.
6.6.1. Anzitutto, lo stesso dichiarò in sede penale di avere appreso dal TE_6
PO che “era intervenuta la società del gas” ed avere constatato visivamente che “su una parte del tubo, era stata rifatta la coibentazione”. Ma anche l'odierno convenuto, in sede penale, confermò la sua diretta conoscenza sul buon esito dell'intervento da parte degli incaricati dalla società del gas (“io che i lavori erano stati fatti, li ho visti, perché poi è arrivata la squadra, quindi ho dedotto che i lavori erano stati fatti”).
6.6.2. Circa le caratteristiche e la tempistica di tale intervento, rilevano, oltre alle dichiarazioni del teste (capo area della GDF Suez, il quale ha riferito di avere TE_5
dato, la stessa mattina del 14/12 su richiesta del PO disposizioni a due pag. 10/20 dipendenti della stessa società, tra i quali tale , di “chiamare l'impresa Per_4
nostra, perché non facevamo questi tipi di lavori direttamente ma avevamo un contratto con l'impresa CITI” e di avere appreso poi “che sono venuti e hanno eseguito le riparazioni”), quelle di e di , soci TEtimone_3 TEtimone_4
della suddetta impresa CITI, i quali intervennero personalmente per effettuare il controllo e la riparazione del tubo. Costoro hanno entrambi riferito che il loro intervento venne richiesto dal (il quale disse loro di essere stato Per_4
contattato dal alcuni giorni prima del 14/12 e che, nel pomeriggio di Parte_1
quest'ultimo giorno, alla presenza anche del , verificarono che il tubo Per_4
presentava una scheggiatura della guaina e che non vi era fuoriuscita di gas e provvidero a coibentarlo sostituendo la guaina ed apponendo anche una ulteriore protezione in materiale plastico.
6.6.3. Dunque, l'intervento di ricoimbentazione del tubo, avendo ripritinato la iniziale scheggiatura del manufatto interrato, avrebbe dovuto ragionevolmente fare venire meno qualsiasi “allarme sociale” (ove anche in precedenza manifestato al
PO) e qualsiasi ostacolo di rilevanza pubblicistica alla continuazione ed ultimazione dei lavori di recinzione del cortile, della quale il intimò CP_1
invece, anche successivamente al 14/12/2011, la sospensione spendendo ancora una volta la propria qualità di amministratore pubblico e rappresentando – con la concretezza derivante dalla presenza della giornalista e del cameraman da lui chiamati ed accompagnati in loco, come riferito dalla teste - la diffusione TE_7
mediatica della pericolosità dei lavori in corso di esecuzione. Con specifico riguardo al secondo accesso perpetrato dal Sig. in prossimità del cantiere CP_1
ed alle relative modalità, vengono in rilievo le dichiarazioni testimoniali di
[...]
e i quali hanno riferito di essersi avvicinati al TEtimone_1 TEtimone_2
luogo in cui era in corso una discussione animata e di avere sentito il dire CP_1
al “che bisognava smettere i lavori, assolutamente che era Parte_1
pericolosissimo, bisognava avvisare il sindaco”, che “il sindaco ne è già a conoscenza, sennò ti faccio passare un guaio”. Anche il teste oltre a Parte_2
riferire che il 14/12/2011 il PO disse “che dovevamo fermare i lavori, sennò lui chiamava il sindaco, mi faceva mettere nei guai”, ha confermato che il pag. 11/20 successivo 16/12 “è passato verso mezzogiorno con una squadra di televisione, una donna e un uomo... Io non mi sono avvicinato, perché dico la verità, ho avuto paura che mi bloccava i lavori e diceva sempre di filmare il tubo di gas, poi ha detto che portava altra squadra di televisione”.
6.7. Dunque, i testi indicati descrivono le vicende occorse nelle date del 14 e del 16 dicembre 2011 - avvenute in ambedue i casi con modalità aggressive pressoché identiche ed alla presenza di un apprezzabile numero di soggetti - soprattutto in ordine al secondo accesso effettuato dal Sig. pur reso edotto dell'intervento di CP_1
manutenzione e ricoimbentazione da parte della ditta interessata nel pomeriggio del
14/12/2011 con contestuale esclusione del presunto pericolo. Appare, pertanto, non prospettabile - anche a prescindere dalla già rilevata natura squisitamente privata delle ragioni che indussero il ad intervenire (dopo anni di inutili denunce da parte CP_1
dello stesso soggetto che sollecità quell'intervento) per impedire la recinzione di un'area di cui era controversa la proprietà - la ricorrenza di qualsiasi scriminante che faccia venire meno il carattere illecito delle condotte poste in essere (soprattutto il
16/12/2011) da parte dell'odierno convenuto.
7. Tali condotte hanno cagionato al un danno non patrimoniale che deve Parte_1
essere risarcito. Ricordato, in linea generale, che una minaccia può cagionare un danno non patrimoniale risarcibile se è idonea a provocare uno stato di paura, sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forza d'animo (Cass. ord.
18327/2017), va rilevato che le condotte minacciose del PO si sono inserite in un contesto di ripetuti tentativi – protrattisi per anni - di ostacolare la realizzazione dell'oneroso intervento edilizio da parte della società amministrata dal ed Parte_1
hanno assunto particolare rilevanza, in quanto provenienti direttamente da un consigliere comunale che prospettava di coinvolgere sia gli organi ed uffici amministrativi dell'ente locale, sia l'opinione pubblica, onde screditare la società che stava realizzando un intervento debitamente assentito e la cui presunta pericolosità era stata esclusa dalle operazioni di ricoibentazione del tubo del gas realizzate dagli incaricati dell'impresa erogatrice (e, quindi, da personale pienamente qualificato, per competenza es esperienza), delle quali era edotto lo stesso PO.
pag. 12/20 7.1. Si comprende, pertanto, come del tutto attendibilmente il teste Controparte_2
(maresciallo in servizio all'epoca presso la Stazione Carabinieri di Lanciano, che verbalizzò la denuncia-querela orale sporta dal alle ore 16,20 del Parte_1
16/12/2011) abbia riferito, in sede testimoniale nel processo penale, che il Parte_1
nell'occasione si palesava agitato “in quanto si sentiva vessato da questa cosa… esasperato da quanto stava accadendo”. Ed invero anche dal referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Lanciano del 17/12/2011 si apprende che al venne Parte_1
diagnosticato uno “stato d'ansia reattivo ad aggressione verbale avvenuta due giorni fa da persone a lui note sul posto di lavoro”.
7.2. Il 18/3/2013 il dott. specialista in psichiatria che aveva in cura il Persona_5
dal gennaio 2012 con periodici controlli psichiatrici, pur dando atto di una Parte_1
riduzione della intensità della sintomatologia iniziale, constatò la persistente presenza di
“disordini del ritmo sonno/veglia e distonie neurovegetative di vario tipo”, che lo indussero a diagnosticare al paziente un “disturbo dell'adattamento con ansia, di ripo cronico”, diagnosi confermata il 19/1/2022 dal medico legale Persona_6
7.3. Infine, il CTU officiato in questa sede, dott. , specialista in medicina Persona_1
legale, all'esito della visita del NI e della somministrazione al medesimo, con l'ausilio del dott. psicologo, dei test psicodiagnostici ritenuti affidabili Persona_7
e pertinenti (MCMI-III: Millon Clinical Multiaxial Inventory – III;
CISS: Coping
Inventory for Stressful Situations;
), ha evidenziato che dalla “inchiesta Per_8
anamnestica e psicologica eseguita nel corso delle operazioni peritali, quale elemento di rilievo, è emerso che il periziato presenta attualmente, quale esito dei fatti narrati, un disturbo indotto dall'esperienza traumatica denunciata in cui egli si è sentito aggredito e danneggiato e, conseguentemente al quale, ha sofferto la riduzione del proprio slancio vitale, della propria autostima e della fiducia nel futuro e nelle proprie capacità di affrontare funzionalmente problemi straordinari e complessi”, essendosi, nel corso del tempo, “palesata una forma di ottundimento affettivo volto a silenziare le emozioni disturbanti di stampo depressivo che se da una parte lo ha aiutato ad affrancarsi dall'ansia, che allo stato attuale non risulta più clinicamente significativa, dall'altra ha cronicizzato il disturbo depressivo”. Considerato che il riferito quadro clinico “risulta sostanzialmente confermato all'esame psicologico, eseguito dallo specialista unitamente pag. 13/20 ai test, che hanno consentito di rilevare a carico di una condizione Parte_1
caratterizzata da una emotività in generale coartata e discontrollata”, il CTU è dunque pervenuto alla conclusione che sia attualmente affetto da un “Disturbo Parte_1
Depressivo Persistente, con esordio tardivo e con sindrome distimica pura di gravità moderata”, la cui eziologia è “con certezza da ricondurre agli eventi occorsi dal dicembre 2011; sussiste, quindi, il necessario nesso di causalità materiale tra la patologia denunciata ed i fatti di causa”. Tali conclusioni sono state confermate dal CTU anche all'esito della valutazione delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, alle quali l'ausiliario dell'ufficio ha diffusamente risposto con considerazioni logicamente convincenti, cui è qui sufficiente fare rinvio, in assenza di ulteriori rilievi critici ad esse riferite da parte della difesa del convenuto.
7.4. Può, dunque, dirsi raggiunta sufficiente prova della commissione, da parte del convenuto in riassunzione, di un illecito aquiliano, da cui discende l'obbligazione di risarcire il danno dal medesimo illecito conseguito all'attore in riassunzione.
8. Tale danno-conseguenza, che non comprende conseguenze pregiudizievoli di carattere patrimoniale (non essendo state documentate spese sostenute, né essendo prevedibili – secondo quanto chiarito dal CTU - spese future necessarie per il trattamento della infermità rilevata), è costituito dai pregiudizi non patrimoniali, nella specie da ritenersi limitati al danno biologico. Sotto questo profilo, occorre prendere atto della durata della inabilità temporanea e dalla percentuale di invalidità permanente conseguite alla lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato, come motivatamente
(con specifica indicazione del barème di riferimento, desunto dalle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico predisposte dalla
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni - SIMLA nel 2016) e convincentemente quantificate dal CTU, il quale ha ravvisato una inabilità temporanea parziale del 30% protrattasi per 120 giorni (in relazione alle manifestazioni acute della affezione) e una successivamente stabilizzatasi nell'attuale configurazione nosologica incapacità permanente pari al 9%.
8.1. Non può, invece, ritenersi accertata anche la sussistenza di un danno morale, rappresentato dalla sofferenza interiore (sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione). Premesso che all'accertamento di un danno pag. 14/20 biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova) e che, tuttavia, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, l'efficacia di tale ultimo ragionamento inferenziale è tanto più limitata, quanto più basso è il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria, che nella specie manca) “tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così
Cass. ord. 6444/2023). Nella specie, appare evidente come la sofferenza interiore patita dal NI sia stata ampiamente valorizzata dal CTU nella quantificazione
(superiore a quella proposta dalla consulenza di parte ante causam prodotta dall'odierno attore) delle conseguenze biologico-relazionali, temporanee e permanenti, dell'illecito, sicché a queste ultime deve essere limitato il risarcimento, in quanto il riconoscimento di un coesistente danno morale si tradurrebbe, sostanzialmente, in una non consentita duplicazione risarcitoria.
8.2. Per la quantificazione monetaria del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile presso il Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'anno 2024 (quella attualmente vigente), le quali (sin dalla versione resa pubblica nel 2021) sono state adeguate ai principi affermati dalla giurisprudenza nomofilattica (e condivisi da questa Corte), secondo cui, pur nella riconosciuta autonomia del danno morale rispetto a quello biologico (nella sua duplice dimensione statica e dinamico-relazionale), “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per pag. 15/20 caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni”
(così, tra altre, Cass. ord. 15733/2022; negli stessi termini Cass. ord. 7892/2024; si veda anche Cass. 5119/2023). Le tabelle milanesi attuali hanno scorporato ed indicano separatamente il valore-punto e l'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico-relazionale (importo suscettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e l'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno morale) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato.
8.3. Va, infine, aggiunto, con riferimento specifico alla personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, come essa possa essere riconosciuta (comunque nel rispetto della misura massima del 30% oggi normativamente prevista: Cass. ord. 2433/2024), ad incremento della ordinaria liquidazione con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (così Cass. ord.
27482/2018), sicché la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal pag. 16/20 danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione'” in aumento (così Cass. 28988/2019; ord. 5865/2021).
8.3.1. Nella specie, tale personalizzazione non può essere riconosciuta, non risultando provati pregiudizi di carattere dinamico-relazionale diversi da quelli che costituiscono riflessi normali ed indefettibili delle lesioni patite dall'attore in riassunzione a causa degli eventi occorsi ed a nulla potendo rilevare la circostanza dedotta (ma, non provata), che a seguito degli eventi per cui è causa il NI, omise di difendersi da accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti.
8.4. Escluse, dunque, la risarcibilità del danno morale e la personalizzazione del danno biologico, l'applicazione delle tabelle milanesi nella versione attuale, consegna – tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (37 anni e 10 mesi, da arrotondare in 38 anni) – una liquidazione del danno non patrimoniale pari, in valori attuali, ad euro
22.024,00, come da analitica esposizione che segue:
Età del danneggiato alla data dell'illecito: 38 anni
Percentuale di invalidità permanente: 9%
Punto base danno biologico € 2.438,24
Danno biologico permanente: € 17.884,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea al 30% (giorni 120) € 4.140,00
Totale danno non patrimoniale € 22.024,00.
8.5. Al pagamento di tale ultima somma deve essere condannato il convenuto in riassunzione. Poiché, secondo principi giurisprudenziali consolidati (quanto meno dopo
Cass. SU 1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il risarcimento del lucro cessante costituito dal nocumento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo nocumento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva – salva diversa pag. 17/20 prova da parte del creditore, nella specie non offerta – il predetto lucro cessante.
Tuttavia, tali interessi non vanno calcolati né sulla sola somma originaria, né sulla somma stessa rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (si vedano, tra le più recenti, Cass. Ordd. 8766/2018;
2979/2023).
8.6. Va precisato che gli interessi da prendere in considerazione quale criterio equitativo di quantificazione del lucro cessante da ritardo (al pari di quelli che decorreranno dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo) sono quelli previsti dal comma 1 e non dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Infatti, in fattispecie quali la presente, oltre ad essere dubbia la stessa applicabilità di tale ultima norma (si veda, per l'espressione del dubbio, Cass. SU 12449/2024 in motivazione), la determinazione del criterio di ristoro del pregiudizio da ritardo non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, sicché, da un lato, la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione di tale danno non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; dall'altro lato, il ricorso agli interessi legali per così dire ordinari (quelli previsti dal comma 1 dell'art. 1284 c.c.) è l'unico che può nella specie trovare applicazione (quale misura minima ed ordinaria, e quindi presuntivamente accertabile, del pregiudizio in questione), in assenza di allegazione di elementi che possano giustificare la sua inadeguatezza all'effettivo ristoro del danno subito (si veda, in proposito, tra le più recenti, Cass. 19063/2023).
8.7. Pertanto, sulla somma come sopra rideterminata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, previa sua devalutazione (secondo gli indici FOI Istat) al dicembre
2011 (epoca del fatto illecito) e successiva rivalutazione (secondo i medesimi indici), spetteranno gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 16/12/2011 alla data di deposito della presente sentenza, da calcolare sull'importo iniziale e poi su quello anno per anno rivalutato (sempre secondo gli indici FOI Istat).
9. Quanto alle spese di lite, secondo un principio di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17134/2023), nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del pag. 18/20 giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.
9.1. Pertanto, tenuto conto della soccombenza dell'odierno convenuto e della non ravvisabilità di motivi di compensazione anche solo parziale delle spese, CP_1
deve essere condannato al rimborso, in favore di , delle spese
[...] Parte_1
dei tre giudizi di merito (quelli svoltisi in sede penale con la partecipazione del in veste di parte civile ed il presente giudizio di rinvio) e del giudizio di Parte_1
legittimità. La valutazione congiunta e complessiva dei parametri normativi di cui al d.m. 55/2014 (e, quanto alle attività difensive concluse dopo la sua entrata in vigore, al d.m. 147/2022), in uno con le concrete caratteristiche assunte dalle attività processuali ampiamente documentate in questa sede, induce a quantificare i compensi concernenti tutti i giudizi in valori tabellari medi, risultandone il seguente prospetto liquidatorio:
a) giudizio penale di primo grado davanti a tribunale monocratico: fase di studio €
450,00; fase introduttiva € 540,00; fase istruttoria/dibattimentale € 1.080,00; fase decisionale € 1.350,00, per complessivi € 3.420,00, cui devono aggiungersi le maggiorazioni progressive a titolo di rimborso forfettario del 15%, CAP del 4% ed IVA del 22%, nonché € 58,86 per esborsi, per un totale pari ad € 5.049,05;
b) giudizio penale davanti alla Corte d'appello: fase di studio € 450,00; fase introduttiva
€ 900,00; fase istruttoria/dibattimentale € 1.350,00; fase decisionale € 1.350,00, per complessivi € 4.050,00, che ascendono ad € 5.909,44 con le maggiorazioni progressive a titolo di rimborso forfettario del 15%, CAP del 4% ed IVA del 22%, mentre non sono stati esposti e tanto meno documentati esborsi;
c) giudizio penale di cassazione: fase di studio € 900,00; fase introduttiva € 2.520,00; fase decisionale € 2.610,00, per complessivi € 6.030,00, che ascendono ad € 8.798,49 con le maggiorazioni progressive a titolo di rimborso forfettario del 15%, CAP del 4% ed IVA del 22%, mentre non sono stati esposti e tanto meno documentati esborsi;
d) presente giudizio di rinvio, tenuto conto dello scaglione di valore in cui è ricompreso l'importo liquidato a titolo risarcitorio: fase di studio € 1.134,00; fase introduttiva €
pag. 19/20 921,00; fase istruttoria/trattazione € 1.843,00; fase decisionale € 1.911,00, per complessivi € 5.809,00, cui devono aggiungersi le maggiorazioni progressive a titolo di rimborso forfettario del 15%, CAP del 4% ed IVA del 22%, nonché € 22,63 per esborsi, per un totale pari ad € 8.498,65.
9.2. Vanno, infine, poste ad esclusivo carico del convenuto in riassunzione (nel rapporto con l'attore) le spese di CTU liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1) condanna a pagare a , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno biologico, la somma € 22.024,00, oltre rivalutazione ed interessi legali come da punto 8.5 della motivazione;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
del presente e dei precedenti gradi di giudizio, liquidate come da punto 9.1 della motivazione;
3) pone a carico esclusivo di le spese di CTU liquidate in corso di Controparte_1
causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente relatore
Dr. Alberto Iachini Bellisari Consigliere
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 199 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Ucci per mandato a Parte_1
margine dell'atto di citazione in riassunzione;
- attore in riassunzione –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Lazzari per mandato Controparte_1
allegato in copia informatica alla comparsa di costituzione depositata con modalità telematica;
- convenuto in riassunzione –
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della cassazione ex art. 622 c.p.p. della sentenza n. 1336/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila il 23/09/2020 nel procedimento penale n. 832/17 R.G. App.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'On.le Corte d'appello adita, in accoglimento della domanda, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni più utile declaratoria del caso: - sulla scorta delle motivazioni esposte nell'atto introduttivo e dei precedenti e successivi atti di causa anche in sede penale, nonché sulla base della sentenza di rinvio e dell'istruttoria compiuta in sede penale, e/o delle relative indagini giudiziali ove ritenute opportune anche in sede civile, verificata, ritenuta e dichiarata la responsabilità causativa da fatto illecito in capo al Sig. a seguito delle condotte illecite poste in essere Controparte_1
nelle date del 14 e 16 dicembre 2011, del danno da lesione dell'integrità fisica e morale dell'attore, condannare il medesimo, al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore, sia in tema di danno materiale, che di danno morale e biologico quantificati, come nella premessa dell'atto introduttivo e nelle perizie in atti, nella complessiva somma di €
12.365,01 (euro dodicimilatrecentoessantacinque/01) o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia o accertata in corso di causa, anche facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, al criterio equitativo, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al saldo, sulla scorta delle motivazioni e calcoli di cui in premessa. Con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio sin qui svolti, sia penali che civile, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Civile, quale
Giudice del rinvio ai soli effetti civili in relazione alla Sentenza della Corte Suprema di
Cassazione, quinta sezione penale, n. 1829/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigettare integralmente la domanda formulata dal sig.
nell'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente Parte_1
procedimento, con condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore del sig. CP_1
delle spese di lite del presente procedimento e dei precedenti tre gradi del
[...]
giudizio penale, da calcolarsi sulle base dei parametri di legge contenuti nel D.M.
55/2014, con liquidazione a discrezione di codesta Ecc.ma Corte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 554/2016 depositata il 14/10/2016, il Tribunale di Lanciano condannò alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per i reati Controparte_1
di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 9, 56 – 610 c.p., a lui ascritti come commessi in Lanciano il 14 ed il 16 dicembre 2011 ai danni di , costituitosi in quel giudizio Parte_1
come parte civile per richiedere la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, liquidati forfettariamente dal Giudice di prime cure in euro 1.000,00.
1.1. La Corte d'Appello di L'Aquila, investita dall'appello proposto dall'imputato, con sentenza n. 1336/2021 pronunciata il 23/09/2020, ribaltando la sentenza di condanna
(anche ai fini civili), assolse il suddetto (per insussistenza del fatto) dai reati a lui ascritti.
1.2. Tale ultima sentenza, impugnata per cassazione dalla parte civile, è stata, con sentenza n. 1829/2022 depositata il 17/01/2022, cassata “limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di pag. 2/20 appello”. La motivazione della pronuncia di cassazione ha evidenziato carenze argomentative della sentenza di appello, la quale aveva “insistito sulla legittimità dell'azione dell'imputato, che non sarebbe stata ispirata dall'intento di coartare la volontà della persona offesa, sì da costringerla sine causa ad interrompere i lavori, ma sarebbe stata volta a fronteggiare il pericolo che il coinvolgimento del tubo nei lavori in corso di svolgimento poteva determinare”, senza tenere conto “di quanto si legge nella sentenza di primo grado come frutto della ricostruzione della persona offesa, ma anche di tutti gli altri testi escussi, vale a dire che, nel momento del primo intervento di il tubo era stato messo in sicurezza, nel senso che la zona dove esso si trovava CP_1
era stata delimitata, e che i lavori stavano interessando un'area diversa” e senza consentire di “comprendere come sia stata sconfessata l'affermazione che si legge nella decisione di prime cure quanto alla circostanza che, al momento del secondo accesso di questa volta insieme alla troupe televisiva, vi fosse già stato l'intervento del CP_1
personale dell'azienda di erogazione del gas. Si tratta di due momenti topici, rispetto ai quali sarebbe stato necessario chiarire perché si fosse ritenuto che la condotta dell'imputato potesse ancora essere mossa dall'intento di evitare un pericolo, laddove detto pericolo era già stato fronteggiato o neutralizzato”.
2. Con atto di citazione notificato il 21/2/2022, ha riassunto il giudizio Parte_1
davanti a questa Corte d'Appello, sostenendo (mediante la sostanziale trascrizione del ricorso per cassazione contro la sentenza penale di appello) che la corretta valutazione delle prove già assunte in sede penale dimostrerebbe la commissione da parte del
PO dei fatti illeciti ivi ascrittigli, che avevano cagionato alla vittima danni patrimoniali e non patrimoniali (in particolare biologico per lesione dell'integrità fisio- psichica e morale) quantificati indicativamente in € 12.365,02 (salva ogni diversa liquidazione all'esito del giudizio), al cui risarcimento chiedeva che il convenuto fosse condannato.
3. si è costituito nel presente giudizio di rinvio ed ha, a sua volta, Controparte_1
sostanzialmente trascritto l'appello proposto in sede penale (contenente argomentazioni tese ad evidenziare la correttezza del suo operato e la conseguente esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità) e formulando le conclusioni anch'esse trascritte in epigrafe.
pag. 3/20 4. All'esito dell'udienza del 16/11/2023, questa Corte emetteva ordinanza con la quale disponeva C.T.U. medico-legale nella persona del dott. , cui sono stati Persona_1
sottoposti i quesiti specificati nell'ordinanza suindicata.
4.1. Espletato il mezzo istruttorio, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe trascritti. Con la comparsa conclusionale parte attrice ha aggiornato i termini monetari (comunque meramente indicativi) delle proprie conclusioni sulla scorta della CTU, quantificando il danno complessivo, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in un range risarcitorio compreso tra € 26.633,00 ed € 35.630,00.
4.2. La causa viene ora (con ritardo ascrivibile in gran parte al congedo straordinario per malattia del relatore) decisa con la presente sentenza.
5. Prima di esaminare il merito della controversia, è necessario – anche a fronte del tenore letterale delle difese di entrambe le parti, che sembrano configurare il presente giudizio quale giudizio di appello avverso la sentenza assolutoria della sezione penale di questa Corte – chiarire che, secondo l'ormai prevalente orientamento delle sezioni civili della Corte di cassazione (cui ha peraltro aderito anche la giurisprudenza penale nella sua massima espressione nomofilattica: Cass. SU penali, 22065/2021, Cremonini), la cassazione ex art. 622 c.p.p. e la successiva riassunzione del giudizio davanti al giudice civile competente in grado di appello determinano, piuttosto che la prosecuzione del processo penale, una sostanziale translatio iudicii, con instaurazione di un giudizio strutturalmente e funzionalmente autonomo – sia pure sui generis e sostanzialmente in unico grado di merito –, che deve svolgersi secondo le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile (si vedano, tra altre, Cass. 9358/2017; 15859/2019; 16916/2019;
517/2020; 457/2021; ord. 9128 e 9129/2021; ord. 1266/2021; ord. 1754/2022; ord.
8997/2022; ord. 23739/2023; ord. 15660/2024; ord. 3477/2025; ord. 6116/2025). Come chiariscono i suddetti arresti “trattandosi di una sostanziale, definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, la funzione della pronuncia resa dalla
Cassazione penale ex art. 622 c.p.p., al di là della restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario a cui essa naturalier appartiene, è limitata al trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione pag. 4/20 soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del “fatto” (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro” (così, ad esempio, le citate ordd. 9128 e 9129/2021).
5.1. I corollari che si devono trarre da tale configurazione del giudizio susseguente al rinvio (ma sarebbe più esatto parlare di rimessione) ex art. 622 c.p.p. possono essere precisati come segue, anche sulla scorta dei ricordati arresti nomofilattici:
a) il diritto al risarcimento del danno è un diritto etero-determinato, sicché
l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi, così come rappresentati dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile e come eventualmente dallo stesso modificati in sede di riassunzione;
b) i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato;
c) all'esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l'ambito entro il quale l'attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo (non del reato, ma) dell'illecito civile ex art. 2043 e ss. c.c.;
d) nel giudizio riassunto – e qualunque sia stato l'esito del processo penale divenuto, agli effetti penali, definitivo – il soggetto già costituitosi parte civile assume la veste sostanziale di attore-danneggiato, mentre colui che nel procedimento penale rivestiva il ruolo di imputato assume la veste sostanziale di convenuto-danneggiante: conseguentemente, i rispettivi oneri probatori non potranno che essere regolati secondo i criteri previsti dall'art. 2697 c.c.;
e) il giudice civile dovrà valutare autonomamente ed in base alle regole di giudizio proprie del processo civile, la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo (dolo o colpa) dell'illecito, senza alcun vincolo derivante dal principio di diritto eventualmente enunciato dalla Cassazione penale;
pag. 5/20 f) le regole probatorie saranno quelle del processo civile, per cui non sarà possibile, ad esempio, attribuire efficacia di piena prova alla testimonianza già resa dalla parte civile nel processo penale stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c. (testimonianza che potrà comunque essere valorizzata, ai fini della formazione del convincimento del giudice civile, quale argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c.) e non opererà il principio di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto proprio del processo penale, ma quello dell'ammissibilità di prove anche atipiche (tra quali anche quelle assunte nel processo penale conclusosi con la sentenza ex art. 622
c.p.p.);
g) il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il criterio di giudizio del “più probabile che non”.
6. Ciò posto, ritiene questa Corte che la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
con l'atto di riassunzione sia meritevole di accoglimento.
[...]
6.1. Il materiale istruttorio formato in sede penale (e qui documentato ed utilizzabile nei limiti già sopra indicati) e quello acquisito in questa sede, è sufficiente a dimostrare la commissione (peraltro di per sé incontestata), da parte del convenuto delle CP_1
condotte - poste in essere nelle date del 14 e del 16/12/2011 - dalle quali sarebbe derivato il danno ingiusto lamentato. Quest'ultimo sarebbe consistito (come precisato nell'atto di citazione in riassunzione) nella lesione della salute psico-fisica del
(all'epoca amministratore unico della srl Immobil Invest), eziologicamente Parte_1
derivante da condotte del (all'epoca consigliere del Comune di Lanciano), CP_1
consistite nel tentativo di bloccare i lavori di realizzazione di pavimentazione e recinzione, con posa di cancelli per l'accesso sia carrabile che pedonale, di un'area di proprietà della suddetta società (oggetto della SCIA depositata presso il Comune di
Lanciano nel dicembre 2011, prodotta in copia nel presente giudizio), posto in essere, nei confronti del NI nella qualità predetta, dapprima mediante abuso della propria qualifica di amministratore comunale (trattandosi di lavori su area privata non incidenti su interessi pubblici) e successivamente mediante minaccia di diffusione mediatica della vicenda (chiedendo ed ottenendo l'intervento di una troupe di un'emittente televisiva privata).
pag. 6/20 6.1.1. Vengono in rilievo, quanto alla commissione delle condotte appena descritte (e anche tralasciando le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel procedimento penale) le dichiarazioni testimoniali rese nel dibattimento penale da Parte_2 TE_1
, , ,
[...] TEtimone_2 TEtimone_3 TEtimone_4 TEtimone_5
Quanto al danno ingiusto da esse TEtimone_6 TEtimone_7
derivato, la testimonianza resa in sede penale da , il referto del Pronto Controparte_2
soccorso di Lanciano del 17/12/2011 (attestante uno “stato d'ansia reattivo” del con prognosi di sette giorni), i certificati medici dei diversi specialisti (dott. Parte_1
e dott. che negli anni a seguire rispetto all'evento occorso hanno avuto in Per_2 Per_3
cura il e la consulenza tecnica d'ufficio espletata in questa sede, dalla quale Parte_1
emerge altresì la (più probabile che non) sussistenza del nesso causale tra condotte del convenuto e lesione della salute del convenuto.
6.2. Ciò posto, circa le deposizioni rese nel procedimento penale – e precisato in linea generale che l'attendibilità di una deposizione deve essere valutata sulla base di elementi di natura oggettiva (quali quelli concernenti la precisione e completezza della dichiarazione e le possibili contraddizioni intrinseche ed estrinseche) e di carattere soggettivo (qualità personali del teste, rapporti con le parti, eventuale interesse ad un determinato esito della lite) – deve rilevarsi, oltre alla indifferenza dei testi escussi
(diversi dalla persona offesa) rispetto all'esito della vicenda, come le dichiarazioni de quibus siano state assunte nel contraddittorio tra le parti nel dibattimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Lanciano e sono state documentate in questa sede già al momento della riassunzione del giudizio. Esse, pertanto, sono idonee ad assumere valenza di prove atipiche, in quanto formatesi al di fuori del processo civile, ma ivi (ed anche nel processo penale nel quale sono state originariamente assunte) sottoposte comunque al contraddittorio delle parti, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.
6.3. Nel caso di specie, il racconto delle vicende occorse il 14 ed il 16/12/2011 rappresentato dai testi , , TEtimone_4 TEtimone_3 Parte_2 [...]
(nei termini in questa sede verificabili sulla TEtimone_1 TEtimone_2
scorta dei verbali d'udienza del dibattimento penale qui prodotti) appare univoco e privo di profili di incompletezza e contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca, ciò
pag. 7/20 che consente di conferire ad esso (peraltro sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni degli ulteriori testi e TEtimone_5 TEtimone_6
sufficiente valenza ai fini della formazione del TEtimone_7
convincimento giudiziale.
6.3.1. Sulla scorta delle appena ricordate testimonianze, deve ritenersi accertato che i recò, la mattina del 14/12/2011 e poi il 16/12/2011 presso il Controparte_1
cantiere della srl Immobil Invest (nel quale era presente anche il ove si Parte_1
stavano svolgendo i lavori (oggetto della SCIA già sopra ricordata) di recinzione dell'area adiacente ad un fabbricato, a completamento della ristrutturazione del fabbricato medesimo (oggetto – come documentato in atti – di permessi di costruire n. 224 del 4/10/2007 e n. 72 del 26/5/2009), ed intimò ai soggetti ivi presenti di interrompere i lavori, in ragione della presunta pericolosità di un tubo del gas apparentemente danneggiato nelle operazioni di scavo, prospettando che, in caso contrario, egli, quale consigliere comunale, avrebbe interessato il Sindaco e l'Ufficio tecnico comunale competente per ottenere la sospensione dei lavori ed avrebbe altresì dato rilievo mediatico alla vicenda. A tale ultima prospettazione fece seguito, il 16/12/2011, il coinvolgimento, da parte del PO, della giornalista
, la quale, su richiesta del primo, si recò con un cameraman TEtimone_7
presso il suddetto cantiere, pur rinunciando – all'esito del confronto con il
– ad effettuare riprese e servizi giornalistici in carenza di un qualsiasi Parte_1
interesse pubblico che lo giustificasse.
6.4. Simili condotte (che il convenuto non ha negato di avere posto in essere, pur tentando di giustificarle in funzione della necessaria tutela della incolumità collettiva che la presenza del tubo danneggiato – a lui, quale amministratore comunale, segnalata da diversi cittadini abitanti nei pressi del cantiere – metteva in pericolo) integrando minacce di ingiusti pregiudizi (la sospensione di lavori debitamente segnalati e costituenti il completamento di una onerosa ristrutturazione che la società amministrata dal aveva realizzato – ricorrendo anche ad Parte_1
altre imprese, come quella del teste - nel corso di alcuni anni;
la esposizione Pt_2
mediatica della attività presuntivamente pericolosa della società amministrata dal
NI, suscettibile di minarne la credibilità non solo commerciale) e non pag. 8/20 trovando alcuna giustificazione né nella carica pubblica ricoperta dal PO (e da costui spesa per conferire maggior peso alle minaccia di sospensione dei lavori), né
– come si dirà meglio tra poco - nella sussistenza di un reale pericolo per l'incolumità pubblica, anche ove circoscritta alla zona circostante il cantiere della srl Immobil Invest, sono idonee ad integrare un illecito civile e ad obbligare il loro autore a risarcire il danno (anche solo non patrimoniale) ad altri cagionato.
6.5. Prima di approfondire tale ultimo profilo, occorre verificare se, come sostenuto dal convenuto, le condotte di costui possano trovare giustificazione in esigenze di tutela della incolumità pubblica, delle quale egli, nella qualità di amministratore comunale, si fece portatore in quanto “attenzionato” da diversi cittadini, preoccupati che un tubo del gas danneggiato durante le operazioni di scavo venisse reinterrato senza alcuna previa verifica di sicurezza. Intanto, dal compendio istruttorio emerge che a sollecitare un intervento del PO fu essenzialmente TE
(il quale, nel rendere testimonianza nel dibattimento penale, a TEtimone_6
specifica domanda della difesa dell'imputato negò di sapere se anche altre persone avessero posto la questione della messa in sicurezza del tubo all'attenzione del
PO). Le produzioni documentali dell'odierno attore in riassunzione (docc. 13,
13ter) attestano come il suddetto in qualità di proprietario di unità TE_6
immobiliari facenti parte di un fabbricato confinante con quello la cui ristrutturazione era in corso di ultimazione da parte della srl Immobil Invest, fosse stato firmatario di varie istanze rivolte all'amministrazione comunale di Lanciano tese ad ottenere, sin dall'epoca immediatamente successiva al rilascio del primo permesso di costruire, la revoca di quest'ultimo in quanto lesivo di un asserito diritto di comproprietà sulla corte la cui recinzione stava, nel dicembre 2011, per essere ultimata. Tutte le istanze suddette – che comportarono il coinvolgimento nell'attività istruttoria comunale di – non sortirono l'effetto cui Parte_1
erano dirette ed analogo esito ebbero sia il giudizio petitorio promosso nel 2009 dal ed altri nei confronti anche della srl Immobil Invest, sia il giudizio TE_6
possessorio promosso dal condominio via per Fossacesia 142 (ricomprendente il
[...
tra i condomini) con ricorso depositato il 30/12/2011, teso ad ottenere la TE_6
reintegrazione nel possesso dell'area pretesamente comune, con ordine alla pag. 9/20 Immobil Invest di rimessione in pristino dell'area stessa. A parte l'esito negativo delle iniziative cui si è accennato (molte delle quali ben conoscibili dal se CP_1
solo avesse curato, prima di assumere iniziative dirette ad assecondare l'interesse privato del e dei suoi condomini, di compiere anche sommarie TEtimone_6
verifiche presso l'amministrazione comunale della quale faceva parte), emerge come esse – anche quella intrapresa dopo le vicende per cui è causa, cioè il ricorso possessorio – fossero basate esclusivamente sull'asserita comproprietà o compossesso dell'area oggetto della recinzione in corso di ultimazione, ma non anche su un preteso pericolo derivante dall'inglobamento nella recinzione stessa di un tubo del gas danneggiato e non messo preventivamente in sicurezza.
6.6. In ogni caso, ove anche di ritenesse che l'intervento del fu CP_1
inizialmente sollecitato da diversi cittadini abitanti (come lui stesso) nella zona preoccupati dalle possibili conseguenze del reinterro di un tubo del gas danneggiato, deve constatarsi non solo che dal compendio istruttorio emerge come già il 14/12 quel tubo fosse stato isolato e non fosse oggetto dei lavori in corso, ma soprattutto come il tubo stesso venne messo in sicurezza da addetti di un'impresa incaricata dalla società fornitrice del gas (GDF Suez, oggi Engie) già nel pomeriggio dello stesso giorno (14/12) e come di ciò il PO fosse a conoscenza allorché, il 16/12, rinnovò l'accesso nella zona ove era posto il cantiere, portando con se la giornalista ed il cameraman di cui si è detto e suscitando anche l'attenzione di persone presenti nei pressi.
6.6.1. Anzitutto, lo stesso dichiarò in sede penale di avere appreso dal TE_6
PO che “era intervenuta la società del gas” ed avere constatato visivamente che “su una parte del tubo, era stata rifatta la coibentazione”. Ma anche l'odierno convenuto, in sede penale, confermò la sua diretta conoscenza sul buon esito dell'intervento da parte degli incaricati dalla società del gas (“io che i lavori erano stati fatti, li ho visti, perché poi è arrivata la squadra, quindi ho dedotto che i lavori erano stati fatti”).
6.6.2. Circa le caratteristiche e la tempistica di tale intervento, rilevano, oltre alle dichiarazioni del teste (capo area della GDF Suez, il quale ha riferito di avere TE_5
dato, la stessa mattina del 14/12 su richiesta del PO disposizioni a due pag. 10/20 dipendenti della stessa società, tra i quali tale , di “chiamare l'impresa Per_4
nostra, perché non facevamo questi tipi di lavori direttamente ma avevamo un contratto con l'impresa CITI” e di avere appreso poi “che sono venuti e hanno eseguito le riparazioni”), quelle di e di , soci TEtimone_3 TEtimone_4
della suddetta impresa CITI, i quali intervennero personalmente per effettuare il controllo e la riparazione del tubo. Costoro hanno entrambi riferito che il loro intervento venne richiesto dal (il quale disse loro di essere stato Per_4
contattato dal alcuni giorni prima del 14/12 e che, nel pomeriggio di Parte_1
quest'ultimo giorno, alla presenza anche del , verificarono che il tubo Per_4
presentava una scheggiatura della guaina e che non vi era fuoriuscita di gas e provvidero a coibentarlo sostituendo la guaina ed apponendo anche una ulteriore protezione in materiale plastico.
6.6.3. Dunque, l'intervento di ricoimbentazione del tubo, avendo ripritinato la iniziale scheggiatura del manufatto interrato, avrebbe dovuto ragionevolmente fare venire meno qualsiasi “allarme sociale” (ove anche in precedenza manifestato al
PO) e qualsiasi ostacolo di rilevanza pubblicistica alla continuazione ed ultimazione dei lavori di recinzione del cortile, della quale il intimò CP_1
invece, anche successivamente al 14/12/2011, la sospensione spendendo ancora una volta la propria qualità di amministratore pubblico e rappresentando – con la concretezza derivante dalla presenza della giornalista e del cameraman da lui chiamati ed accompagnati in loco, come riferito dalla teste - la diffusione TE_7
mediatica della pericolosità dei lavori in corso di esecuzione. Con specifico riguardo al secondo accesso perpetrato dal Sig. in prossimità del cantiere CP_1
ed alle relative modalità, vengono in rilievo le dichiarazioni testimoniali di
[...]
e i quali hanno riferito di essersi avvicinati al TEtimone_1 TEtimone_2
luogo in cui era in corso una discussione animata e di avere sentito il dire CP_1
al “che bisognava smettere i lavori, assolutamente che era Parte_1
pericolosissimo, bisognava avvisare il sindaco”, che “il sindaco ne è già a conoscenza, sennò ti faccio passare un guaio”. Anche il teste oltre a Parte_2
riferire che il 14/12/2011 il PO disse “che dovevamo fermare i lavori, sennò lui chiamava il sindaco, mi faceva mettere nei guai”, ha confermato che il pag. 11/20 successivo 16/12 “è passato verso mezzogiorno con una squadra di televisione, una donna e un uomo... Io non mi sono avvicinato, perché dico la verità, ho avuto paura che mi bloccava i lavori e diceva sempre di filmare il tubo di gas, poi ha detto che portava altra squadra di televisione”.
6.7. Dunque, i testi indicati descrivono le vicende occorse nelle date del 14 e del 16 dicembre 2011 - avvenute in ambedue i casi con modalità aggressive pressoché identiche ed alla presenza di un apprezzabile numero di soggetti - soprattutto in ordine al secondo accesso effettuato dal Sig. pur reso edotto dell'intervento di CP_1
manutenzione e ricoimbentazione da parte della ditta interessata nel pomeriggio del
14/12/2011 con contestuale esclusione del presunto pericolo. Appare, pertanto, non prospettabile - anche a prescindere dalla già rilevata natura squisitamente privata delle ragioni che indussero il ad intervenire (dopo anni di inutili denunce da parte CP_1
dello stesso soggetto che sollecità quell'intervento) per impedire la recinzione di un'area di cui era controversa la proprietà - la ricorrenza di qualsiasi scriminante che faccia venire meno il carattere illecito delle condotte poste in essere (soprattutto il
16/12/2011) da parte dell'odierno convenuto.
7. Tali condotte hanno cagionato al un danno non patrimoniale che deve Parte_1
essere risarcito. Ricordato, in linea generale, che una minaccia può cagionare un danno non patrimoniale risarcibile se è idonea a provocare uno stato di paura, sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forza d'animo (Cass. ord.
18327/2017), va rilevato che le condotte minacciose del PO si sono inserite in un contesto di ripetuti tentativi – protrattisi per anni - di ostacolare la realizzazione dell'oneroso intervento edilizio da parte della società amministrata dal ed Parte_1
hanno assunto particolare rilevanza, in quanto provenienti direttamente da un consigliere comunale che prospettava di coinvolgere sia gli organi ed uffici amministrativi dell'ente locale, sia l'opinione pubblica, onde screditare la società che stava realizzando un intervento debitamente assentito e la cui presunta pericolosità era stata esclusa dalle operazioni di ricoibentazione del tubo del gas realizzate dagli incaricati dell'impresa erogatrice (e, quindi, da personale pienamente qualificato, per competenza es esperienza), delle quali era edotto lo stesso PO.
pag. 12/20 7.1. Si comprende, pertanto, come del tutto attendibilmente il teste Controparte_2
(maresciallo in servizio all'epoca presso la Stazione Carabinieri di Lanciano, che verbalizzò la denuncia-querela orale sporta dal alle ore 16,20 del Parte_1
16/12/2011) abbia riferito, in sede testimoniale nel processo penale, che il Parte_1
nell'occasione si palesava agitato “in quanto si sentiva vessato da questa cosa… esasperato da quanto stava accadendo”. Ed invero anche dal referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Lanciano del 17/12/2011 si apprende che al venne Parte_1
diagnosticato uno “stato d'ansia reattivo ad aggressione verbale avvenuta due giorni fa da persone a lui note sul posto di lavoro”.
7.2. Il 18/3/2013 il dott. specialista in psichiatria che aveva in cura il Persona_5
dal gennaio 2012 con periodici controlli psichiatrici, pur dando atto di una Parte_1
riduzione della intensità della sintomatologia iniziale, constatò la persistente presenza di
“disordini del ritmo sonno/veglia e distonie neurovegetative di vario tipo”, che lo indussero a diagnosticare al paziente un “disturbo dell'adattamento con ansia, di ripo cronico”, diagnosi confermata il 19/1/2022 dal medico legale Persona_6
7.3. Infine, il CTU officiato in questa sede, dott. , specialista in medicina Persona_1
legale, all'esito della visita del NI e della somministrazione al medesimo, con l'ausilio del dott. psicologo, dei test psicodiagnostici ritenuti affidabili Persona_7
e pertinenti (MCMI-III: Millon Clinical Multiaxial Inventory – III;
CISS: Coping
Inventory for Stressful Situations;
), ha evidenziato che dalla “inchiesta Per_8
anamnestica e psicologica eseguita nel corso delle operazioni peritali, quale elemento di rilievo, è emerso che il periziato presenta attualmente, quale esito dei fatti narrati, un disturbo indotto dall'esperienza traumatica denunciata in cui egli si è sentito aggredito e danneggiato e, conseguentemente al quale, ha sofferto la riduzione del proprio slancio vitale, della propria autostima e della fiducia nel futuro e nelle proprie capacità di affrontare funzionalmente problemi straordinari e complessi”, essendosi, nel corso del tempo, “palesata una forma di ottundimento affettivo volto a silenziare le emozioni disturbanti di stampo depressivo che se da una parte lo ha aiutato ad affrancarsi dall'ansia, che allo stato attuale non risulta più clinicamente significativa, dall'altra ha cronicizzato il disturbo depressivo”. Considerato che il riferito quadro clinico “risulta sostanzialmente confermato all'esame psicologico, eseguito dallo specialista unitamente pag. 13/20 ai test, che hanno consentito di rilevare a carico di una condizione Parte_1
caratterizzata da una emotività in generale coartata e discontrollata”, il CTU è dunque pervenuto alla conclusione che sia attualmente affetto da un “Disturbo Parte_1
Depressivo Persistente, con esordio tardivo e con sindrome distimica pura di gravità moderata”, la cui eziologia è “con certezza da ricondurre agli eventi occorsi dal dicembre 2011; sussiste, quindi, il necessario nesso di causalità materiale tra la patologia denunciata ed i fatti di causa”. Tali conclusioni sono state confermate dal CTU anche all'esito della valutazione delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, alle quali l'ausiliario dell'ufficio ha diffusamente risposto con considerazioni logicamente convincenti, cui è qui sufficiente fare rinvio, in assenza di ulteriori rilievi critici ad esse riferite da parte della difesa del convenuto.
7.4. Può, dunque, dirsi raggiunta sufficiente prova della commissione, da parte del convenuto in riassunzione, di un illecito aquiliano, da cui discende l'obbligazione di risarcire il danno dal medesimo illecito conseguito all'attore in riassunzione.
8. Tale danno-conseguenza, che non comprende conseguenze pregiudizievoli di carattere patrimoniale (non essendo state documentate spese sostenute, né essendo prevedibili – secondo quanto chiarito dal CTU - spese future necessarie per il trattamento della infermità rilevata), è costituito dai pregiudizi non patrimoniali, nella specie da ritenersi limitati al danno biologico. Sotto questo profilo, occorre prendere atto della durata della inabilità temporanea e dalla percentuale di invalidità permanente conseguite alla lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato, come motivatamente
(con specifica indicazione del barème di riferimento, desunto dalle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico predisposte dalla
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni - SIMLA nel 2016) e convincentemente quantificate dal CTU, il quale ha ravvisato una inabilità temporanea parziale del 30% protrattasi per 120 giorni (in relazione alle manifestazioni acute della affezione) e una successivamente stabilizzatasi nell'attuale configurazione nosologica incapacità permanente pari al 9%.
8.1. Non può, invece, ritenersi accertata anche la sussistenza di un danno morale, rappresentato dalla sofferenza interiore (sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione). Premesso che all'accertamento di un danno pag. 14/20 biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova) e che, tuttavia, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, l'efficacia di tale ultimo ragionamento inferenziale è tanto più limitata, quanto più basso è il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria, che nella specie manca) “tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così
Cass. ord. 6444/2023). Nella specie, appare evidente come la sofferenza interiore patita dal NI sia stata ampiamente valorizzata dal CTU nella quantificazione
(superiore a quella proposta dalla consulenza di parte ante causam prodotta dall'odierno attore) delle conseguenze biologico-relazionali, temporanee e permanenti, dell'illecito, sicché a queste ultime deve essere limitato il risarcimento, in quanto il riconoscimento di un coesistente danno morale si tradurrebbe, sostanzialmente, in una non consentita duplicazione risarcitoria.
8.2. Per la quantificazione monetaria del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile presso il Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'anno 2024 (quella attualmente vigente), le quali (sin dalla versione resa pubblica nel 2021) sono state adeguate ai principi affermati dalla giurisprudenza nomofilattica (e condivisi da questa Corte), secondo cui, pur nella riconosciuta autonomia del danno morale rispetto a quello biologico (nella sua duplice dimensione statica e dinamico-relazionale), “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per pag. 15/20 caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni”
(così, tra altre, Cass. ord. 15733/2022; negli stessi termini Cass. ord. 7892/2024; si veda anche Cass. 5119/2023). Le tabelle milanesi attuali hanno scorporato ed indicano separatamente il valore-punto e l'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico-relazionale (importo suscettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e l'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno morale) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato.
8.3. Va, infine, aggiunto, con riferimento specifico alla personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, come essa possa essere riconosciuta (comunque nel rispetto della misura massima del 30% oggi normativamente prevista: Cass. ord. 2433/2024), ad incremento della ordinaria liquidazione con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (così Cass. ord.
27482/2018), sicché la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal pag. 16/20 danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione'” in aumento (così Cass. 28988/2019; ord. 5865/2021).
8.3.1. Nella specie, tale personalizzazione non può essere riconosciuta, non risultando provati pregiudizi di carattere dinamico-relazionale diversi da quelli che costituiscono riflessi normali ed indefettibili delle lesioni patite dall'attore in riassunzione a causa degli eventi occorsi ed a nulla potendo rilevare la circostanza dedotta (ma, non provata), che a seguito degli eventi per cui è causa il NI, omise di difendersi da accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti.
8.4. Escluse, dunque, la risarcibilità del danno morale e la personalizzazione del danno biologico, l'applicazione delle tabelle milanesi nella versione attuale, consegna – tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (37 anni e 10 mesi, da arrotondare in 38 anni) – una liquidazione del danno non patrimoniale pari, in valori attuali, ad euro
22.024,00, come da analitica esposizione che segue:
Età del danneggiato alla data dell'illecito: 38 anni
Percentuale di invalidità permanente: 9%
Punto base danno biologico € 2.438,24
Danno biologico permanente: € 17.884,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea al 30% (giorni 120) € 4.140,00
Totale danno non patrimoniale € 22.024,00.
8.5. Al pagamento di tale ultima somma deve essere condannato il convenuto in riassunzione. Poiché, secondo principi giurisprudenziali consolidati (quanto meno dopo
Cass. SU 1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il risarcimento del lucro cessante costituito dal nocumento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo nocumento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva – salva diversa pag. 17/20 prova da parte del creditore, nella specie non offerta – il predetto lucro cessante.
Tuttavia, tali interessi non vanno calcolati né sulla sola somma originaria, né sulla somma stessa rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (si vedano, tra le più recenti, Cass. Ordd. 8766/2018;
2979/2023).
8.6. Va precisato che gli interessi da prendere in considerazione quale criterio equitativo di quantificazione del lucro cessante da ritardo (al pari di quelli che decorreranno dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo) sono quelli previsti dal comma 1 e non dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Infatti, in fattispecie quali la presente, oltre ad essere dubbia la stessa applicabilità di tale ultima norma (si veda, per l'espressione del dubbio, Cass. SU 12449/2024 in motivazione), la determinazione del criterio di ristoro del pregiudizio da ritardo non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, sicché, da un lato, la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione di tale danno non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; dall'altro lato, il ricorso agli interessi legali per così dire ordinari (quelli previsti dal comma 1 dell'art. 1284 c.c.) è l'unico che può nella specie trovare applicazione (quale misura minima ed ordinaria, e quindi presuntivamente accertabile, del pregiudizio in questione), in assenza di allegazione di elementi che possano giustificare la sua inadeguatezza all'effettivo ristoro del danno subito (si veda, in proposito, tra le più recenti, Cass. 19063/2023).
8.7. Pertanto, sulla somma come sopra rideterminata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, previa sua devalutazione (secondo gli indici FOI Istat) al dicembre
2011 (epoca del fatto illecito) e successiva rivalutazione (secondo i medesimi indici), spetteranno gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 16/12/2011 alla data di deposito della presente sentenza, da calcolare sull'importo iniziale e poi su quello anno per anno rivalutato (sempre secondo gli indici FOI Istat).
9. Quanto alle spese di lite, secondo un principio di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17134/2023), nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del pag. 18/20 giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.
9.1. Pertanto, tenuto conto della soccombenza dell'odierno convenuto e della non ravvisabilità di motivi di compensazione anche solo parziale delle spese, CP_1
deve essere condannato al rimborso, in favore di , delle spese
[...] Parte_1
dei tre giudizi di merito (quelli svoltisi in sede penale con la partecipazione del in veste di parte civile ed il presente giudizio di rinvio) e del giudizio di Parte_1
legittimità. La valutazione congiunta e complessiva dei parametri normativi di cui al d.m. 55/2014 (e, quanto alle attività difensive concluse dopo la sua entrata in vigore, al d.m. 147/2022), in uno con le concrete caratteristiche assunte dalle attività processuali ampiamente documentate in questa sede, induce a quantificare i compensi concernenti tutti i giudizi in valori tabellari medi, risultandone il seguente prospetto liquidatorio:
a) giudizio penale di primo grado davanti a tribunale monocratico: fase di studio €
450,00; fase introduttiva € 540,00; fase istruttoria/dibattimentale € 1.080,00; fase decisionale € 1.350,00, per complessivi € 3.420,00, cui devono aggiungersi le maggiorazioni progressive a titolo di rimborso forfettario del 15%, CAP del 4% ed IVA del 22%, nonché € 58,86 per esborsi, per un totale pari ad € 5.049,05;
b) giudizio penale davanti alla Corte d'appello: fase di studio € 450,00; fase introduttiva
€ 900,00; fase istruttoria/dibattimentale € 1.350,00; fase decisionale € 1.350,00, per complessivi € 4.050,00, che ascendono ad € 5.909,44 con le maggiorazioni progressive a titolo di rimborso forfettario del 15%, CAP del 4% ed IVA del 22%, mentre non sono stati esposti e tanto meno documentati esborsi;
c) giudizio penale di cassazione: fase di studio € 900,00; fase introduttiva € 2.520,00; fase decisionale € 2.610,00, per complessivi € 6.030,00, che ascendono ad € 8.798,49 con le maggiorazioni progressive a titolo di rimborso forfettario del 15%, CAP del 4% ed IVA del 22%, mentre non sono stati esposti e tanto meno documentati esborsi;
d) presente giudizio di rinvio, tenuto conto dello scaglione di valore in cui è ricompreso l'importo liquidato a titolo risarcitorio: fase di studio € 1.134,00; fase introduttiva €
pag. 19/20 921,00; fase istruttoria/trattazione € 1.843,00; fase decisionale € 1.911,00, per complessivi € 5.809,00, cui devono aggiungersi le maggiorazioni progressive a titolo di rimborso forfettario del 15%, CAP del 4% ed IVA del 22%, nonché € 22,63 per esborsi, per un totale pari ad € 8.498,65.
9.2. Vanno, infine, poste ad esclusivo carico del convenuto in riassunzione (nel rapporto con l'attore) le spese di CTU liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1) condanna a pagare a , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno biologico, la somma € 22.024,00, oltre rivalutazione ed interessi legali come da punto 8.5 della motivazione;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
del presente e dei precedenti gradi di giudizio, liquidate come da punto 9.1 della motivazione;
3) pone a carico esclusivo di le spese di CTU liquidate in corso di Controparte_1
causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 20/20