Articolo 42 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 gennaio 2000
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Versione
2 gennaio 2002
Art. 42.
(Fondo di previdenza per il clero).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il contributo annuo di cui all' articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903 , dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973 . ((13)) 2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui.
Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11 , 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 , previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni.
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. Dal 1 gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
5. All' articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903 , le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie ".
6. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 22 novembre 2001 (in G.U. 18/12/2001, n. 293) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, da L. 1.645.200 a L. 2.471.640 annue".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2002
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