Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1385/2022 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Barbara Camilla Manenti del foro di VO e dall'avv. Giacomo
Vinattieri del foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Firenze, via Cavour, n. 39;
APPELLANTE
E
, in persona del suo procuratore rappresentata CP_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Elena Dell'Utri Vizzini e dall'avv. Andrea Ettore Tracci del foro di Genova;
APPELLATA
All'udienza del 1°.10.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
(segnatamente sul risarcimento del danno) e, per l'effetto, pronunciarsi nel merito condannando la , in persona del legale rappresentante, al pagamento della CP_1 somma di € 113.529,35 in ragione del contratto di trasporto stipulato tra parti, quale risarcimento della perdita del carico trasportato o della diversa somma che risulterà di giustizia;
richiamato l'atto introduttivo di giudizio e gli atti in primo grado. Con vittoria di spese e onorari del primo e secondo grado>>.
Per l'appellata: < in riforma della sentenza impugnata per il motivo sopra svolto,
operata la corretta qualificazione e perimetrazione del rapporto contrattuale fra le parti, dichiarare applicabile al rapporto in essere la legge sostanziale della NI
(segnatamente sul risarcimento del danno) e, per l'effetto, pronunciarsi nel merito condannando la , in persona del legale rappresentante, al pagamento della CP_1 somma di € 113.529,35 in ragione del contratto di trasporto stipulato tra parti, quale risarcimento della perdita del carico trasportato o della diversa somma che risulterà di giustizia;
richiamato l'atto introduttivo di giudizio e gli atti in primo grado. Con vittoria
di spese e onorari del primo e secondo grado>>.
I FATTI DI CAUSA
(da ora in poi premettendo di essere stata Parte_1 Pt_1
incaricata da del trasporto di nove autovetture, COroparte_2
CO conveniva dinanzi al Tribunale di VO (da ora in poi al fine CP_1
di sentirla condannare al pagamento di € 113.529,35 perché, stipulato tra le parti un contratto di sub trasporto della merce da VO (luogo di carico) a CO
(luogo di scarico), l'automezzo attraverso il quale il trasporto aveva avuto luogo si era incendiato con distruzione di otto veicoli e grave danneggiamento del nono, per cui aveva dovuto risarcire la proprietaria delle COroparte_2
merci del corrispondente importo.
CO
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché
CO veva sede in NI e in Lituania e la litispendenza comunitaria, Pt_1
2 avendo ià adito il giudice polacco dinanzi al quale aveva chiesto il Pt_1
risarcimento degli stessi danni. Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione, giacché l'evento si era verificato nel 2014 e non constavano atti interruttivi. Eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di trasporto per divieto di sub sub vezione (legge 190/2014) e, in subordine, l'insussistenza dei presupposti della surroga nei diritti della proprietaria della merce. Nel merito invocava il caso fortuito in ragione dell'accidentalità dell'incendio dell'automezzo utilizzato per il trasporto e, in subordine, invocava il limite di responsabilità di cui all'art. 1696
cod. civ., per difetto di dolo o colpa grave. Infine, contestava i danni, non essendo stato provato che i rottami non fossero riutilizzabili.
Con sentenza depositata in data 11.6.2022 il Tribunale di VO:
- disattese le eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione, attesa
CO la tardiva costituzione in giudizio di
- ritenuta che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del paragrafo 4 delle condizioni generali del contratto di trasporto (documento,
peraltro, privo di sottoscrizioni o timbri riferibili alle parti) secondo cui il trasporto era disciplinato sulla base della Convenzione CMR ove si fosse trattato di trasporto internazionale e sulla base della legge polacca ove si fosse trattato di trasporto nazionale, perché, nel caso di specie, il luogo di carico e di scarico delle merci si trovava in Italia, per cui detta clausola non era destinata a regolare il caso di specie e andava conseguentemente applicata la legge italiana;
CO
- ritenuta la nullità del contratto di trasporto tra e per Pt_1
violazione del divieto di sub vezione stabilito dall'art. 6 ter del d.lgs. n. 286/2005
come novellato dalla legge n. 190/2014, che limitava il ricorso alla sub vezione assoggettandolo all'espressa autorizzazione del committente, insussistente nel caso di specie, posto che dal DDT prodotto dalla stessa isultava che Pt_1
(committente) aveva commissionato il traposto ad COroparte_3 [...]
[...
[...] indicando quale sub vettore alla quale era pertanto CP_4 Pt_1
precluso, in difetto di autorizzazione, stipulare un ulteriore contratto di sub
CO vezione con
- ritenuto che, avendo agito solo sulla base del contratto Pt_1
intercorso tra le parti, non poteva essere esaminata la domanda di responsabilità
extracontrattuale tardivamente articolata nella memoria istruttoria e sulla quale
CO non aveva accettato il contraddittorio;
- per tali ragioni così statuiva: <rigetta la domanda proposta da Parte_1
per quanto in motivazione;
condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano …>>.
Con citazione portata alla notificata in data 19.7.2019 roponeva Pt_1
appello per un unico articolato motivo col quale censurava la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1327 e 115 cod. proc. civ. per non avere il primo giudice apprezzato la costituzione del rapporto contrattuale di sub sub vezione che si era perfezionato mediante il procedimento incontro proposta –
CO inizio esecuzione, tenuto conto della non contestazione di Argomentava che il contratto di sub sub vezione si era validamente perfezionato tra le parti avendo
CO accettato l'ordine di trasporto per facta concludentia avendovi dato esecuzione, per cui il contratto era da reputarsi concluso ai sensi dell'art. 1327
cod. civ. nel tempo e nel luogo in cui aveva avuto inizio l'esecuzione. Era
conseguentemente valida ed efficace anche la clausola di elezione della legge sostanziale applicabile che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
rispettava i requisiti di forma e di sostanza ed imponeva l'applicazione della legge polacca. Lamentava inoltre la violazione degli artt. 1346, 1325, 1350 – 1341
e 1363 – 1367 cod. civ., nonché del Regolamento UE 593/2008, per avere il primo giudice apprezzato la clausola di elezione della legge applicabile al rapporto come “generale” senza compiere l'attività interpretativa richiesta dagli artt. 1362-
4 1367 cod. civ. e senza valutare la natura della transazione, il principio della libertà
delle forme dei contratti e la non applicabilità dell'art. 1341 cod. civ.. Invocava,
in particolare, l'art. 21 del Regolamento UE 583/2008, secondo cui il giudizio di conformità o meno della norma richiamata di altro paese con il divieto del paese domestico non doveva fermarsi alla soglia della nullità, ma verificare se detta disciplina era in manifesto contrasto con l'ordine pubblico interno, condizione questa che non ricorreva nel caso di specie, posto che la nullità prevista dall'art. 6 ter del d.lgs. n. 286/2005 era di natura testuale non per contrarietà all'ordine pubblico interno o internazionale secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Con la conseguenza che il richiamo contrattuale alla disciplina del rapporto ed al risarcimento del danno alla Convenzione CMR
– trasporto internazionale ovvero alla legge polacca sui trasporti – era da reputarsi giuridicamente valido ai sensi degli artt. 3, 5 e 21 del Regolamento UE
583/2008.
CO Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
cod. proc. civ.. Nel merito illustrava che non era controversa l'esistenza del contratto di trasporto, seppur affetto da nullità insanabile, quanto piuttosto
CO l'opponibilità a delle condizioni generali riportate contenute nel doc. 3
esibito in primo grado da perché tale documento era incompleto, non Pt_1
sottoscritto e privo di alcun timbro riferibile alle part. In ogni caso, anche volendo ritenere che detto documento regolasse le condizioni generali del contratto di trasporto concluso tra le parti, la clausola di elezione della legge sostanziale non era applicabile al caso di specie, perché relativa unicamente al domestic transport,
ossia al trasporto su territorio polacco o al trasporto internazionale, mentre nel caso di specie il trasporto aveva avuto luogo interamente in Italia e non era pertanto un trasporto internazionale né un trasporto su territorio polacco.
Riproponeva, nel merito, le eccezioni e le difese già svolte in primo grado,
5 CO invocando l'assenza di responsabilità in capo a in ragione della natura accidentale dell'incendio, contestando il quantum debeatur ed invocando la limitazione di responsabilità ex art. 1696 cod. civ.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 1° ottobre 2024,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che il passaggio alla fase decisoria preclude l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ.
reiterata dalla parte appellata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, l'appello è infondato.
E' pacifica tra le parti la conclusione del contratto di trasporto delle nove autovetture caricate a VO e destinate ad essere scaricate a CO, così come non è controverso che otto di tali autovetture siano state distrutte dall'incendio del mezzo su cui erano trasportate, mentre la nona era rimasta danneggiata.
Parimenti non controversa in causa è la qualificazione data dal primo
CO giudice al rapporto tra come contratto di sub sub vezione. Pt_1
Si tratta piuttosto di verificare se le condizioni generali di trasporto contenute nel doc. 3 esibito in primo grado da iano o meno destinate Pt_1
ad operare nel caso di specie e quale sia la loro portata.
Obiettivamente il doc. 3 non reca alcuna sottoscrizione o timbro riferibile alle parti in causa. Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado, neppure è
CO stato specificatamente contestato da che il rapporto fosse regolato dal contratto prodotto come doc. 3 e dunque che tali clausole fossero effettivamente
6 contenute nel contratto di sub sub vezione concluso tra le parti e concorressero a determinarne il contenuto.
Del resto, il primo giudice, pur riscontrando l'assenza di sottoscrizione o timbri riferibili alle parti, ha comunque ritenuto che la clausola che individua la legge applicabile rientrasse, tra le altre, nel contenuto del contratto, reputando,
tuttavia, che la stessa non trovasse applicazione nel caso di specie non perché il contratto non era sottoscritto, ma perché regolante fattispecie diverse da quelle in esame.
Pertanto, può ritenersi provato che il contratto di sub sub vezione
CO intercorso tra sia esattamente identificato dal doc. 3 esibito in Pt_1
primo grado dall'appellante.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la clausola che prevede l'applicazione della legge polacca (n. 4 del contratto di sub sub vezione) non sia applicabile al caso di specie, dovendosi sul punto confermare le valutazioni già espresse dal primo giudice.
Questo perché la clausola n. 4 prevede che il trasporto fosse regolato:
Convention CMR - in international transport;
Polich Transport Law - in domestic
transport e quindi che in caso di trasporto internazionale trovasse applicazione la
Convenzione CMR, mentre in caso di trasporto nel territorio polacco trovasse applicazione la legge polacca.
Non sono stati proposti specifici motivi di censura per contestare l'interpretazione della clausola in questione offerta dal primo giudice secondo cui per domestic doveva intendersi il trasporto all'interno del territorio Parte_3
polacco (dal carico allo scarico).
Deve, dunque, ritenersi che detta clausola contrattuale, pur disciplinando il regime della legge applicabile, non sia destinata a regolare il caso di specie,
7 perché inerente a casi differenti, ossia al trasporto internazionale o al trasporto che da svolgersi interamente all'interno del territorio della NI.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di trasporto da eseguirsi interamente all'interno del territorio italiano, le parti non abbiano specificatamente convenuto quale sia la legge applicabile al caso di specie, per cui esso va regolato, in base alla legge italiana (art. 57 l. 218/1995
secondo i criteri della Convenzione di Roma del 1980) posto che il territorio dello
Stato italiano è quello col quale il rapporto dedotto in giudizio mostra il collegamento più stretto, poiché il contratto di sub sub vezione, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, è stato concluso ex art. 1327 cod. civ. in Italia,
luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, ed in Italia avrebbe dovuto essere interamente eseguito (dal carico a VO, allo scarico ad CO).
Ritenuta l'applicabilità della legge italiana, va conseguentemente confermata l'accertamento della nullità del contratto di sub sub vezione contenuto nella sentenza impugnata per la violazione del divieto di sub vezione stabilito dall'art. 6 ter del d.lgs. n. 286/2005 come novellato dalla legge n. 190/2014
(secondo cui: <il sub vettore non può, a sua volta, affidare ad altro vettore lo
svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo
contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già
eseguite>>), che limita il ricorso alla sub vezione, assoggettandolo all'espressa autorizzazione del committente, insussistente nel caso di specie, posto che dal
DDT prodotto dalla stessa isulta che (committente) Pt_1 COroparte_3
aveva commissionato il traposto ad indicando quale COroparte_2
sub vettore alla quale era pertanto precluso, in difetto di Pt_1
CO autorizzazione, stipulare un ulteriore contratto di sub vezione con
8 Né, peraltro, sono stati proposti specifici motivi di impugnazione da parte di er contestare l'operatività della nullità come accertata dal primo Pt_1
giudice.
Va, infine, precisato che tale nullità non è esclusa dal richiamo operato dall'appellante al Regolamento 583/2008, destinato ad operare – secondo la stessa prospettazione dell'appellante solo ove si reputi che la clausola n. 4 Pt_1
del contratto di sub sub vezione sia da interpretarsi nel senso dell'applicabilità al caso di specie della legge polacca, ipotesi che, per le considerazioni che precedono non è configurabile in questa controversia.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa (€ 113.000) ed ai parametri prossimi ai minimi delle vigenti tariffe forensi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto portato alla notifica il 19.7.2019, avverso la sentenza del Tribunale di
VO depositata in data 11.6.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
9 2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore di Parte_1
che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CP_1
Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2012 inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 12.5.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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