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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1688/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1688 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 9077/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata il 22.10.2018,
TRA
(c.f.: , costituitasi in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario Dr. rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Gianpiero Mesco (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali C.F._1
Parte della predetta in alla via Comunale del Principe, n. 13/A Pt_1
Appellante
E
, (c.f. e P.IVA: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso, giusta procura a margine del ricorso monitorio, dagli avv.ti Vincenzo Cappello
(c.f.: ) e (c.f.: ), ed C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in alla P.zza Francese, n. 1/3 Pt_1
Appellato CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 968/2015, emesso in data 21.2.2015 in favore della Parte il Tribunale di Napoli ingiungeva alla Controparte_2 odierna appellante il pagamento della somma di € 8.854,33, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni sanitarie (rientranti nella branca di “ ”) CP_2 rese nel mese di luglio, agosto e settembre 2014 sulla base delle fatture nn. 4557del
6.8.2014, 4854 del 8.9.2014, 5574 del 8.10.2014.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo e deduceva, con il primo motivo, che il non aveva Pt_1 assolto l'onere probatorio su di esso gravante, non risultando agli atti alcun documento da cui poter evincere la corrispondenza delle prestazioni effettuate e quelle in regime di accreditamento, con la precisazione che non erano prova sufficiente le fatture depositate unitamente al ricorso monitorio;
con il secondo motivo di opposizione, eccepiva di aver già corrisposto, successivamente al ricorso monitorio, al Centro per i mesi in contestazione l'importo di € 6.153,04 (cfr. prot n. 12617 del 6.3.2015 del Direttore della Parte ella , come peraltro riconosciuto anche dal legale di controparte (cfr. Pt_2
PEC del 26.2.2015); con l'ultimo motivo di opposizione, argomentava che la somma residua di € 2.701,29 non era stato liquidato in quanto eccedente il tetto di spesa di branca per l'anno 2014, richiamando, a supporto, la relazione istruttoria dei funzionari Parte del Distretto Sanitario 32 della (prot. n. 348 del 6.3.2015) e la comunicazione inviata al Centro in data 16.12.2014 (prot. n. 2153 del 16.12.2014).
1.2. Con sentenza n. 9077/2018 del 22.10.2018, il Tribunale di Napoli rigettava Parte l'opposizione e condannava l' a pagare in favore del centro opposto la minor somma di € 2.701,29, oltre interessi calcolati al tasso e secondo le decorrenze di cui all'art. 7, co. 6, del contratto stipulato dalle parti. Parte In particolare, il primo giudice, rilevato che il rapporto tra l' e la
[...]
Parte non era contestato e che, dopo il ricorso monitorio, l' Controparte_2 aveva versato al Centro l'importo di € 6.153,04 a titolo di saldo per le prestazioni rese nei mesi da luglio a settembre 2014, delimitava l'oggetto della decisione al solo importo residuo di € 2.701,29, di cui l'opponente contestava la debenza in quanto relativo a prestazioni erogate extra budget. Sul punto, il Tribunale, illustrata la funzione dei c.d.
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n. 1688/2019 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
tetti di spesa, quali limiti invalicabili alle prestazioni remunerabili dal Servizio sanitario regionale, nonchè del sistema della regressione tariffaria - il cui rispetto è altresì “ oggetto di specifica previsione anche nel contratto stipulato tra le parti, in una pluralità di clausole…” (pag. 5 sentenza), richiamato, altresì, il principio per cui il superamento del tetto di spesa di macroarea/branca deve essere considerato un elemento impeditivo Parte Parte della domanda (il cui onere della prova incombe sull' , accertava che l' aveva dimostrato la data dell'avvenuto sforamento e l'entità economica dello stesso.
Il Tribunale dichiarava che, nel caso di specie, il superamento del tetto di spesa era stato effettivamente superato il 24.9.2014, prima della data del 30.9.2014 comunicata al
Centro, e per tale ragione, in virtù dell'art. 5 lett. a) del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, le prestazioni sanitarie erogate dal 24 al 30 settembre 2014 dovevano essere remunerate previa applicazione della cd. regressione tariffaria di cui all'allegato
C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 2008. Parte Tuttavia, accertato che l' non aveva rispettato la procedura stabilita dal contratto, non risultando “adottata la deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, Part avendo la convenuta indirizzato al centro opposto una richiesta di restituzione degli importi erogati in dipendenza delle prestazioni rese in data successiva a quella dell'avvenuto superamento del tetto di spesa, nella quale non vi è alcun riferimento all'applicazione della regressione tariffaria” (pag. 8 sentenza), rilevava che era dovuta l'integrale remunerazione delle prestazioni eseguite dal 24 al 30 settembre 2014 e respingeva per tale ragioni l'opposizione.
2. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 5.4.2019, ha proposto Parte appello l' chiedendo di:
“- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente Part l'opposizione così come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 968/15 emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il 25/02/2015,
e come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
- condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio…”.
Con un unico articolato motivo, ha dedotto che “il giudice di prime cure ha…errato Part nell'affermare che la appellante non ha rispettato il procedimento di recupero al
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n. 1688/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
quale si era obbligata in virtù del contratto sottoscritto” (pag. 9 atto di appello), precisando che la decisione è frutto di un'errata valutazione della vicenda in spregio del
“preminente ruolo e della fondamentale funzione demandata all'istituto del tetto di spesa”.
2.1. Costituendosi in giudizio la società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, attesa la correttezza della sentenza impugnata, conforme a precedenti di merito riportati in comparsa.
All'udienza del 30.4.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti (40 + 20) di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con un unico articolato motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale errato nel ritenere preminente l'osservanza delle norme contrattuali circa l'applicazione del procedimento di applicazione della R.T.U. rispetto al tetto di spesa e alla sua inderogabile funzione di programmazione, pur avendo riconosciuto che le prestazioni erano state rese “extra budget”, giacché tale soluzione Parte determinerebbe l'obbligo per l' di provvedere ad un pagamento senza la necessaria copertura finanziaria. Invero, a dire dell'appellante, “le conseguenze del superamento del tetto di spesa … sono sempre la non remunerabilità delle prestazioni rese” (pag. 15 Parte atto di appello). L ha poi dedicato le ultime pagine del proprio atto di appello: ad indicare l'iter percorso nel 2014 per la determinazione del tetto di spesa dell'anno 2014;
a delineare, mediante il richiamo alla giurisprudenza di merito in tema, la funzione e la natura del Tavoli Tecnici;
nonché a specificare l'onere del Centro di acquisire costante conoscenza dell'attività di monitoraggio.
3.1. L'appello è infondato.
Non è stata oggetto di specifica censura in questo grado di giudizio la sussistenza di un rapporto di accreditamento per l'erogazione dei servizi con la Controparte_2 nell'anno 2014, né che le prestazioni erogate e risultanti dalle
[...] fatture di cui è chiesto il pagamento fossero comprese nella branca di accreditamento;
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n. 1688/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
tali circostanze, quindi, devono ritenersi accertate definitivamente tra le parti, con conseguente prova della sussistenza del titolo del credito azionato.
Parimenti, non è stata oggetto di uno specifico motivo di appello la statuizione del primo giudice per cui l'importo azionato, al netto della somma già corrisposta, è riferibile proprio alle prestazioni rese dal centro, successivamente alla data di superamento del tetto di spesa determinata a consuntivo e prima della data di sforamento preventivata “essendo lo sforamento avvenuto il 24.9.2014 e dunque prima della data prevista del 30.9.2014” (pag. 8 della sentenza).
Deve, quindi, ritenersi definitivamente accertato che la fattispecie rientra nell'ipotesi in cui l'esaurimento del limite di spesa si è verificato “a consuntivo” prima della data Parte prevista dall'ultima comunicazione preventiva effettuata dall' Per le prestazioni rese occorre, quindi, ricondurre la spesa sanitaria nei limiti insuperabili del tetto e per Parte fare ciò l' è tenuta ad emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della cd. regressione tariffaria unica al fatturato annuale del singolo centro.
Nell'ipotesi in esame, quindi, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a Parte quella prevista e comunicata dall' non è sufficiente a giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data dell'effettivo superamento del tetto e quella Parte comunicata in sede di monitoraggio, dovendo l' adottare il provvedimento autoritativo di regressione tariffaria sulla base del procedimento contemplato dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale n. 1268/2008.
Ciò è previsto espressamente anche dal contratto stipulato tra le parti, che all'art. 5, avente ad oggetto i «criteri di remunerazione delle prestazioni», stabilisce che: “
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del
Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno
2014 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui all'art. 4, comma 1, lettera
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a), ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, Part comma 4;…3. La comunicherà a ciascun centro privato con lettera raccomandata
A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la Part
e gli operatori stessi):
1. la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
le suddette Part comunicazioni, oltre a quelle già effettuate dall' nei mesi scorsi in base alla Part proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, dovranno essere effettuate dall' secondo il seguente calendario: - entro il 10 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settembre, e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al
31 ottobre, e conseguenti proiezioni a finire. Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a Part consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data Parte_3 prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spese nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
…”.
Come correttamente ritenuto già dal giudice di prime cure, nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi prevista al punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto inter partes e, Parte quindi, l' non poteva rifiutare sic et simpliciter il pagamento, ma avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria percentuale, in conformità a quanto delineato dall'allegato C della Dgrc 1268/08.
Non può che condividersi la motivazione espressa dal tribunale, conforme alla disciplina dirimente, fin qui ripercorsa. Parte Può solo precisarsi che dalla documentazione depositata dall' - su cui grava l'onere probatorio - non si desume l'applicazione della necessaria procedura di regressione
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tariffaria, bensì la sola comunicazione inviata a mezzo PEC (prot. n. 2153 del Parte 16.12.2014) con la quale l' riferendo alla Controparte_2 che dal totale liquidato per le prestazioni erogate nel mese di settembre 2014
[...] aveva provveduto a detrarre la somma di € 2.681,20 per superamento del tetto di spesa di branca, chiedeva l'emissione della nota di credito di pari importo.
E' appena il caso di rilevare che detta comunicazione non è affatto equiparabile alla necessaria delibera di applicazione della regressione tariffaria.
Va ancora osservato che a pagina 14 dell'appello la società ha sinteticamente dedotto che la regressione tariffaria “[…] non è neanche necessaria in relazione alle prestazioni rese nel 2014, in quanto l'art. 5 bis del contratto prevede che, rispetto al suddetto anno, le prestazioni eseguite a tetto (trimestrale) già esaurito non devono essere in alcun modo remunerate e ciò a prescindere dall'emanazione di un apposito provvedimento di applicazione della regressione”.
Rileva la Corte che, ove si voglia attribuire a tale inciso il significato di doglianza in merito al giudizio espresso dal Tribunale sull'inidoneità della documentazione prodotta Parte dall' a dimostrare la regressione tariffaria applicabile al caso di specie, la censura si presenta anch'essa infondata, atteso che nell'accordo stipulato dalle parti, e prodotto nel giudizio di primo grado, non vi è alcun art. 5 bis, né tantomeno si rinviene all'interno di esso una disposizione di tale tenore.
Per tutto quanto esposto, respinto l'appello, la sentenza di primo grado va confermata.
4. Secondo la regola della soccombenza la va condannata a pagare Parte_1 all'appellata società le spese di giudizio, quantificate secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022, attesa la semplicità della questione trattata, con riferimento al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, con distrazione ai difensori per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 9077/2018, del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data
22.10.2018, non notificata, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 965,00 per Controparte_2 onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, con attribuzione ai difensori per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1688 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 9077/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata il 22.10.2018,
TRA
(c.f.: , costituitasi in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario Dr. rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Gianpiero Mesco (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali C.F._1
Parte della predetta in alla via Comunale del Principe, n. 13/A Pt_1
Appellante
E
, (c.f. e P.IVA: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso, giusta procura a margine del ricorso monitorio, dagli avv.ti Vincenzo Cappello
(c.f.: ) e (c.f.: ), ed C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in alla P.zza Francese, n. 1/3 Pt_1
Appellato CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 968/2015, emesso in data 21.2.2015 in favore della Parte il Tribunale di Napoli ingiungeva alla Controparte_2 odierna appellante il pagamento della somma di € 8.854,33, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni sanitarie (rientranti nella branca di “ ”) CP_2 rese nel mese di luglio, agosto e settembre 2014 sulla base delle fatture nn. 4557del
6.8.2014, 4854 del 8.9.2014, 5574 del 8.10.2014.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo e deduceva, con il primo motivo, che il non aveva Pt_1 assolto l'onere probatorio su di esso gravante, non risultando agli atti alcun documento da cui poter evincere la corrispondenza delle prestazioni effettuate e quelle in regime di accreditamento, con la precisazione che non erano prova sufficiente le fatture depositate unitamente al ricorso monitorio;
con il secondo motivo di opposizione, eccepiva di aver già corrisposto, successivamente al ricorso monitorio, al Centro per i mesi in contestazione l'importo di € 6.153,04 (cfr. prot n. 12617 del 6.3.2015 del Direttore della Parte ella , come peraltro riconosciuto anche dal legale di controparte (cfr. Pt_2
PEC del 26.2.2015); con l'ultimo motivo di opposizione, argomentava che la somma residua di € 2.701,29 non era stato liquidato in quanto eccedente il tetto di spesa di branca per l'anno 2014, richiamando, a supporto, la relazione istruttoria dei funzionari Parte del Distretto Sanitario 32 della (prot. n. 348 del 6.3.2015) e la comunicazione inviata al Centro in data 16.12.2014 (prot. n. 2153 del 16.12.2014).
1.2. Con sentenza n. 9077/2018 del 22.10.2018, il Tribunale di Napoli rigettava Parte l'opposizione e condannava l' a pagare in favore del centro opposto la minor somma di € 2.701,29, oltre interessi calcolati al tasso e secondo le decorrenze di cui all'art. 7, co. 6, del contratto stipulato dalle parti. Parte In particolare, il primo giudice, rilevato che il rapporto tra l' e la
[...]
Parte non era contestato e che, dopo il ricorso monitorio, l' Controparte_2 aveva versato al Centro l'importo di € 6.153,04 a titolo di saldo per le prestazioni rese nei mesi da luglio a settembre 2014, delimitava l'oggetto della decisione al solo importo residuo di € 2.701,29, di cui l'opponente contestava la debenza in quanto relativo a prestazioni erogate extra budget. Sul punto, il Tribunale, illustrata la funzione dei c.d.
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tetti di spesa, quali limiti invalicabili alle prestazioni remunerabili dal Servizio sanitario regionale, nonchè del sistema della regressione tariffaria - il cui rispetto è altresì “ oggetto di specifica previsione anche nel contratto stipulato tra le parti, in una pluralità di clausole…” (pag. 5 sentenza), richiamato, altresì, il principio per cui il superamento del tetto di spesa di macroarea/branca deve essere considerato un elemento impeditivo Parte Parte della domanda (il cui onere della prova incombe sull' , accertava che l' aveva dimostrato la data dell'avvenuto sforamento e l'entità economica dello stesso.
Il Tribunale dichiarava che, nel caso di specie, il superamento del tetto di spesa era stato effettivamente superato il 24.9.2014, prima della data del 30.9.2014 comunicata al
Centro, e per tale ragione, in virtù dell'art. 5 lett. a) del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, le prestazioni sanitarie erogate dal 24 al 30 settembre 2014 dovevano essere remunerate previa applicazione della cd. regressione tariffaria di cui all'allegato
C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 2008. Parte Tuttavia, accertato che l' non aveva rispettato la procedura stabilita dal contratto, non risultando “adottata la deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, Part avendo la convenuta indirizzato al centro opposto una richiesta di restituzione degli importi erogati in dipendenza delle prestazioni rese in data successiva a quella dell'avvenuto superamento del tetto di spesa, nella quale non vi è alcun riferimento all'applicazione della regressione tariffaria” (pag. 8 sentenza), rilevava che era dovuta l'integrale remunerazione delle prestazioni eseguite dal 24 al 30 settembre 2014 e respingeva per tale ragioni l'opposizione.
2. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 5.4.2019, ha proposto Parte appello l' chiedendo di:
“- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente Part l'opposizione così come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 968/15 emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il 25/02/2015,
e come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
- condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio…”.
Con un unico articolato motivo, ha dedotto che “il giudice di prime cure ha…errato Part nell'affermare che la appellante non ha rispettato il procedimento di recupero al
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n. 1688/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
quale si era obbligata in virtù del contratto sottoscritto” (pag. 9 atto di appello), precisando che la decisione è frutto di un'errata valutazione della vicenda in spregio del
“preminente ruolo e della fondamentale funzione demandata all'istituto del tetto di spesa”.
2.1. Costituendosi in giudizio la società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, attesa la correttezza della sentenza impugnata, conforme a precedenti di merito riportati in comparsa.
All'udienza del 30.4.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti (40 + 20) di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c..
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con un unico articolato motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale errato nel ritenere preminente l'osservanza delle norme contrattuali circa l'applicazione del procedimento di applicazione della R.T.U. rispetto al tetto di spesa e alla sua inderogabile funzione di programmazione, pur avendo riconosciuto che le prestazioni erano state rese “extra budget”, giacché tale soluzione Parte determinerebbe l'obbligo per l' di provvedere ad un pagamento senza la necessaria copertura finanziaria. Invero, a dire dell'appellante, “le conseguenze del superamento del tetto di spesa … sono sempre la non remunerabilità delle prestazioni rese” (pag. 15 Parte atto di appello). L ha poi dedicato le ultime pagine del proprio atto di appello: ad indicare l'iter percorso nel 2014 per la determinazione del tetto di spesa dell'anno 2014;
a delineare, mediante il richiamo alla giurisprudenza di merito in tema, la funzione e la natura del Tavoli Tecnici;
nonché a specificare l'onere del Centro di acquisire costante conoscenza dell'attività di monitoraggio.
3.1. L'appello è infondato.
Non è stata oggetto di specifica censura in questo grado di giudizio la sussistenza di un rapporto di accreditamento per l'erogazione dei servizi con la Controparte_2 nell'anno 2014, né che le prestazioni erogate e risultanti dalle
[...] fatture di cui è chiesto il pagamento fossero comprese nella branca di accreditamento;
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n. 1688/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
tali circostanze, quindi, devono ritenersi accertate definitivamente tra le parti, con conseguente prova della sussistenza del titolo del credito azionato.
Parimenti, non è stata oggetto di uno specifico motivo di appello la statuizione del primo giudice per cui l'importo azionato, al netto della somma già corrisposta, è riferibile proprio alle prestazioni rese dal centro, successivamente alla data di superamento del tetto di spesa determinata a consuntivo e prima della data di sforamento preventivata “essendo lo sforamento avvenuto il 24.9.2014 e dunque prima della data prevista del 30.9.2014” (pag. 8 della sentenza).
Deve, quindi, ritenersi definitivamente accertato che la fattispecie rientra nell'ipotesi in cui l'esaurimento del limite di spesa si è verificato “a consuntivo” prima della data Parte prevista dall'ultima comunicazione preventiva effettuata dall' Per le prestazioni rese occorre, quindi, ricondurre la spesa sanitaria nei limiti insuperabili del tetto e per Parte fare ciò l' è tenuta ad emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della cd. regressione tariffaria unica al fatturato annuale del singolo centro.
Nell'ipotesi in esame, quindi, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a Parte quella prevista e comunicata dall' non è sufficiente a giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data dell'effettivo superamento del tetto e quella Parte comunicata in sede di monitoraggio, dovendo l' adottare il provvedimento autoritativo di regressione tariffaria sulla base del procedimento contemplato dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale n. 1268/2008.
Ciò è previsto espressamente anche dal contratto stipulato tra le parti, che all'art. 5, avente ad oggetto i «criteri di remunerazione delle prestazioni», stabilisce che: “
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del
Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno
2014 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui all'art. 4, comma 1, lettera
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a), ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, Part comma 4;…3. La comunicherà a ciascun centro privato con lettera raccomandata
A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la Part
e gli operatori stessi):
1. la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
le suddette Part comunicazioni, oltre a quelle già effettuate dall' nei mesi scorsi in base alla Part proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, dovranno essere effettuate dall' secondo il seguente calendario: - entro il 10 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settembre, e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al
31 ottobre, e conseguenti proiezioni a finire. Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a Part consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data Parte_3 prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spese nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
…”.
Come correttamente ritenuto già dal giudice di prime cure, nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi prevista al punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto inter partes e, Parte quindi, l' non poteva rifiutare sic et simpliciter il pagamento, ma avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria percentuale, in conformità a quanto delineato dall'allegato C della Dgrc 1268/08.
Non può che condividersi la motivazione espressa dal tribunale, conforme alla disciplina dirimente, fin qui ripercorsa. Parte Può solo precisarsi che dalla documentazione depositata dall' - su cui grava l'onere probatorio - non si desume l'applicazione della necessaria procedura di regressione
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tariffaria, bensì la sola comunicazione inviata a mezzo PEC (prot. n. 2153 del Parte 16.12.2014) con la quale l' riferendo alla Controparte_2 che dal totale liquidato per le prestazioni erogate nel mese di settembre 2014
[...] aveva provveduto a detrarre la somma di € 2.681,20 per superamento del tetto di spesa di branca, chiedeva l'emissione della nota di credito di pari importo.
E' appena il caso di rilevare che detta comunicazione non è affatto equiparabile alla necessaria delibera di applicazione della regressione tariffaria.
Va ancora osservato che a pagina 14 dell'appello la società ha sinteticamente dedotto che la regressione tariffaria “[…] non è neanche necessaria in relazione alle prestazioni rese nel 2014, in quanto l'art. 5 bis del contratto prevede che, rispetto al suddetto anno, le prestazioni eseguite a tetto (trimestrale) già esaurito non devono essere in alcun modo remunerate e ciò a prescindere dall'emanazione di un apposito provvedimento di applicazione della regressione”.
Rileva la Corte che, ove si voglia attribuire a tale inciso il significato di doglianza in merito al giudizio espresso dal Tribunale sull'inidoneità della documentazione prodotta Parte dall' a dimostrare la regressione tariffaria applicabile al caso di specie, la censura si presenta anch'essa infondata, atteso che nell'accordo stipulato dalle parti, e prodotto nel giudizio di primo grado, non vi è alcun art. 5 bis, né tantomeno si rinviene all'interno di esso una disposizione di tale tenore.
Per tutto quanto esposto, respinto l'appello, la sentenza di primo grado va confermata.
4. Secondo la regola della soccombenza la va condannata a pagare Parte_1 all'appellata società le spese di giudizio, quantificate secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022, attesa la semplicità della questione trattata, con riferimento al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, con distrazione ai difensori per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 9077/2018, del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, pubblicata in data
22.10.2018, non notificata, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 965,00 per Controparte_2 onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP, con attribuzione ai difensori per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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