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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/08/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 271/2018 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 271 del 2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Travia, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco in virtù di mandato in atti
– appellante-
E
(C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Rosarno (RC), via Tito Speri n. 8, presso lo studio dell'avv. Giacomo
Francesco Saccomanno che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
- appellati ed appellanti incidentali – NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella Controparte_3 qualità di cessionaria del credito oggetto della presente causa, elettivamente domiciliata in Milano, via Gabrio Serbelloni n. 4, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Simone in forza di procura speciale in atti
-terza intervenuta-
oggetto: contratti bancari - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi
n. 824/2017, pubblicata il 26.09.2017.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 28.02.2025, il procuratore degli appellati così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avv. Giacomo Francesco Saccomano, difensore della parte appellata, in ossequio al provvedimento con cui è stata disposta la trattazione in modalità cartolare del presente procedimento, prende atto del deposito della CTU e insiste nell'accoglimento dell'ipotesi di calcolo prospettata dal proprio consulente di parte, dott. Per_1
, alle cui osservazioni esplicitamente si rimanda, che presuppongono
[...] l'eliminazione dal ricalcolo anche di € 22.044,02 a titolo di commissioni operate sul conto corrente”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 28.02.2025, il procuratore della terza intervenuta così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avv. Giovanni Simone, in qualità di procuratore di
[...]
e per essa preso atto dell'avvenuto deposito della CP_3 Controparte_4 Relazione Peritale a firma del Consulente nominato, Dott. nonché delle conclusioni Per_2 ivi rassegnate, ritenuta la causa matura per la decisione, insiste affinché l'On. Corte
d'Appello Voglia trattenere la causa in decisione e, dunque, fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/10 Con sentenza non definitiva n. 722/2024, depositata il 18.10.2024, questa
Corte così statuiva “la Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il primo motivo d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara validi ed efficaci i contratti di conto corrente n. ri
5943/64 e 5900/280136; b) accoglie, parzialmente, il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità del tasso di interesse applicato al c/c n. 5900/28136 sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso di rapporto
(ovvero in data 14.12.2011) e, per entrambi i rapporti di c/c, dichiara la nullità della commissione di massimo scoperto;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato;
e) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria;
f) riserva alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali”.
Con separata ordinanza pubblicata in pari data, questa Corte così disponeva
“vista la sentenza non definitiva emessa in pari data, che dispone la prosecuzione del processo per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; ritenuto, pertanto, necessario disporre la predetta consulenza affinché il nominando consulente tecnico, sulla scorta della documentazione in atti, proceda al ricalcolo dei c/c oggetto di causa
“partendo dal primo estratto conto relativo ad entrambi i rapporti e, nel caso di produzione incompleta espungendo il saldo contabile negativo recato dai documenti in atti, partendo dal saldo zero”; a) “ridetermini il saldo del c/c n. 5900/28136 con l'applicazione o il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione sino alla regolamentazione scritta intervenuta in data 14.12.2011 e, per il periodo successivo, applicando il tasso convenzionale pattuito tra le parti”; b) “depuri dai conti correnti oggetto di causa la c.m.s. comunque operata” conferendo l'incarico peritale al dott.
e rinviando la causa all'udienza del 4.11.2024 al fine di Persona_3 accertare l'avvenuta accettazione dell'incarico e la data di fissazione delle operazioni peritali, disponendo ex art 127 ter c.p.c. che l'udienza venisse sostituita dalla trattazione scritta ed assegnando termine alle parti fino alle ore 10,00 dello stesso 4.11.2024 per depositare sintetiche note di trattazione.
In data 24.10.2024, il nominato consulente accettava telematicamente l'incarico, fissando la data del 31.10.2024 per l'inizio delle operazioni peritali.
pag. 3/10 Con atto depositato in cancelleria il 28.10.2024, interveniva nel presente giudizio in persona del legale rappresentante, nella qualità Controparte_3 di cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, rappresentata da procuratrice a compiere, in nome e per conto della prima, Controparte_4 tutti gli atti necessari inerenti l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero credito facenti capo alla mandante, facendo proprie tutte le difese ed eccezioni avanzate dalla .. Parte_1
In data 10.02.2025, il CTU depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
Sicché, con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, sicché il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 6251/2018; n. 13621/2014).
Conformemente “cosa nota che il giudice che ha pronunciato la non definitiva è vincolato alla propria decisione. Si verifica cioè per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (Cass. 14 giugno 1999, n. 5860; Cass. 11 maggio 2006, n.
10889; Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n.
23862; Cass. 28 luglio 2017, n. 18834).
Nel caso in esame, questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza non definitiva sopra richiamata, dichiarando, in riforma della gravata sentenza, “la validità ed efficacia dei contratti di conto corrente n. ri 5943/64 e
5900/280136; la nullità del tasso di interesse applicato al c/c n. 5900/28136
pag. 4/10 sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso di rapporto
(ovvero in data 14.12.2011); la nullità della commissione di massimo scoperto per entrambi i rapporti di c/c; l'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato” rigettando, infine, ogni altra domanda.
Nella presente sede, pertanto, essendo il giudizio vincolato dalla precedente decisione, che ha già risolto nel merito tali questioni, non residua che verificare gli esiti dei conteggi richiesti al consulente tecnico nominato con l'ordinanza sopra richiamata.
In proposito, posto che, al contrario delle sentenze non definitive “i provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ. sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché non hanno alcuna attitudine al giudicato” (C.C. n. 27229/2014), la Corte deve ribadire la correttezza della rideterminazione dei saldi operata dal consulente tecnico d'ufficio sui c/c oggetto di causa applicando, agli stessi, come da appositi quesiti, gli interessi in misura legale ed escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto - in conseguenza delle dichiarata nullità delle relative clausole contrattuali – tenuto conto, altresì, delle competenze eventualmente prescritte.
Ciò detto, dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, di cui questa Corte condivide metodo e risultanze, è emerso che:
- “… dai documenti di sintesi del conto ordinario 5943/64, ove presenti, e del conto
5900/280136 non risulta alcuna commissione di massimo scoperto operata” pur se risulta l'applicazione, da parte dell'Istituto di Credito, di una c.d.
“commissione sull'affidamento”, con decorrenza dal 30.09.2011 sino al
31.12.2014, per un importo complessivo di €.22.044,02.
Orbene, a tal proposito, occorre precisare che, in sede di costituzione dinanzi al Giudice di prime cure, la ha prodotto una CP_5 dichiarazione di variazione contrattuale, regolarmente sottoscritta dal correntista in data 28.06.2011, con la quale le parti hanno, espressamente, concordato l'applicazione di una commissione trimestrale, in favore dell'Istituto di Credito, pari allo 0,3% sull'importo affidato di €. 300.000,00.
pag. 5/10 Tale pattuizione - contenente tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di cui si discute (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) - rispetta i requisiti di cui all'art 117 bis del D. Lgs. n. 385/1993 - introdotto dall'art. 6 bis del D.L. n. 201/2011 e ulteriormente disciplinato dal D.L. n.
1/2012, convertito con Legge n. 27/2012 - che sancisce che, nei contratti di apertura di credito e conto corrente, possa essere pattuita, quale unico onere aggiuntivo rispetto agli interessi, una commissione onnicomprensiva calcolata proporzionalmente alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, nel limite massimo dello 0,5% a trimestre.
Ne consegue la legittimità dell'addebito operato a tale titolo.
-relativamente al c/c n. 5.900/280136 è emerso che “la differenza tra gli interessi calcolati dall'istituto bancario e quelli calcolati dallo scrivente CTU è pari ad euro
8.703,28”. Sul punto ha precisato il nominato consulente che “l'importo predetto dovrà essere decurtato dal conto corrente ordinario n. 5943/64 poiché nel conto anticipi
5900/280136, in quanto tale, gli interessi debitori venivano quantificati e di fatto non addebitati. L'effettivo addebito avveniva sul conto corrente ordinario n. 5943/64” sicché
“il saldo rideterminato del conto corrente ordinario n. 5943/64 è il seguente: saldo c.c. ordinario n.5943/64 -€. 19.256,38, differenze interessi su c.c. 5900/280136 €. 8.703,28, totale -€. 10.553,10”:
Conclusivamente “a seguito delle opportune correzioni”, dalle operazioni di ricalcolo è emerso che il saldo dei c.c. è pari a complessivi €. 78.439,61 “di cui €. 10.553,10 sul conto corrente ordinario 5943/64 ed €. 67.886,51 sul conto corrente anticipi 5900/280136”.
Quindi, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo finale a debito del correntista, alla data del 31.12.2014, deve essere rideterminato in complessivi - €.78.439,61 (somma dei saldi di entrambi i conti correnti).
Con riferimento all'intervento spiegato da in persona del Controparte_3 legale rappresentante, nella qualità di cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, e per essa da la posizione processuale Controparte_4 assunta dalla cessionaria va definita alla luce dei principi espressi dall'art. 111, commi 1 e 3 c.p.c. nel senso che il trasferimento in corso di causa, per atto inter vivos ed a titolo particolare, del diritto controverso ed il successivo intervento nel giudizio da parte del soggetto cessionario non comportato l'estromissione del soggetto alienante sicché la Parte_1
pag. 6/10 è da considerarsi ancora parte del giudizio accanto all'intervenuta Pt_1 volontariamente in causa, così come consentito dallo stesso comma 3 dell'art. 113 c.p.c..
Nel caso in esame, non vi è stata formale estromissione della CP_5 talché, correttamente, il giudizio è proseguito tra le parti originarie nei confronti delle quali deve essere pronunciata sentenza.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n.
15483/2008; Cass. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass.
n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio - parzialmente compensate nella misura del
30% stante il parziale accoglimento del gravame - secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del
10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle pag. 7/10 spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti:
Primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio €. 814,00
Fase istruttoria €. 2.835,00
Fase decisoria €. 2.127,00
Totale compenso tabellare €. 7.052,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 4.936,40
Secondo grado
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Competenza: Corte d'Appello
Fase studio controversia €. 1489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 5.012,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
pag. 8/10 Le spese sostenute da interveniente volontaria, restano a Controparte_3 suo carico.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali in solido.
Si dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 824/2017, pubblicata il 26.09.2017, così decide:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che il saldo finale dei c.c. n.
5943/64 e n. 5900/280136 deve essere rideterminato in complessivi - €.
78.439,61 (somma dei saldi di entrambi i conti correnti) a debito del correntista, oltre interessi con decorrenza dal 31.12.2014 al soddisfo, in favore dell'Istituto di Credito;
-condanna e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, parzialmente compensate nella misura del 30%, in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificate
[...] per il primo grado di giudizio in €. 4.936,40 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 5.012,00
a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-- dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese sostenute dalla interveniente volontaria;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado di giudizio a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali in solido tra loro;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale condizionato.
pag. 9/10 Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 271/2018 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 271 del 2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Travia, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco in virtù di mandato in atti
– appellante-
E
(C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Rosarno (RC), via Tito Speri n. 8, presso lo studio dell'avv. Giacomo
Francesco Saccomanno che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
- appellati ed appellanti incidentali – NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella Controparte_3 qualità di cessionaria del credito oggetto della presente causa, elettivamente domiciliata in Milano, via Gabrio Serbelloni n. 4, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Simone in forza di procura speciale in atti
-terza intervenuta-
oggetto: contratti bancari - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi
n. 824/2017, pubblicata il 26.09.2017.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 28.02.2025, il procuratore degli appellati così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avv. Giacomo Francesco Saccomano, difensore della parte appellata, in ossequio al provvedimento con cui è stata disposta la trattazione in modalità cartolare del presente procedimento, prende atto del deposito della CTU e insiste nell'accoglimento dell'ipotesi di calcolo prospettata dal proprio consulente di parte, dott. Per_1
, alle cui osservazioni esplicitamente si rimanda, che presuppongono
[...] l'eliminazione dal ricalcolo anche di € 22.044,02 a titolo di commissioni operate sul conto corrente”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 28.02.2025, il procuratore della terza intervenuta così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avv. Giovanni Simone, in qualità di procuratore di
[...]
e per essa preso atto dell'avvenuto deposito della CP_3 Controparte_4 Relazione Peritale a firma del Consulente nominato, Dott. nonché delle conclusioni Per_2 ivi rassegnate, ritenuta la causa matura per la decisione, insiste affinché l'On. Corte
d'Appello Voglia trattenere la causa in decisione e, dunque, fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/10 Con sentenza non definitiva n. 722/2024, depositata il 18.10.2024, questa
Corte così statuiva “la Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il primo motivo d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara validi ed efficaci i contratti di conto corrente n. ri
5943/64 e 5900/280136; b) accoglie, parzialmente, il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità del tasso di interesse applicato al c/c n. 5900/28136 sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso di rapporto
(ovvero in data 14.12.2011) e, per entrambi i rapporti di c/c, dichiara la nullità della commissione di massimo scoperto;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato;
e) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria;
f) riserva alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali”.
Con separata ordinanza pubblicata in pari data, questa Corte così disponeva
“vista la sentenza non definitiva emessa in pari data, che dispone la prosecuzione del processo per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; ritenuto, pertanto, necessario disporre la predetta consulenza affinché il nominando consulente tecnico, sulla scorta della documentazione in atti, proceda al ricalcolo dei c/c oggetto di causa
“partendo dal primo estratto conto relativo ad entrambi i rapporti e, nel caso di produzione incompleta espungendo il saldo contabile negativo recato dai documenti in atti, partendo dal saldo zero”; a) “ridetermini il saldo del c/c n. 5900/28136 con l'applicazione o il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione sino alla regolamentazione scritta intervenuta in data 14.12.2011 e, per il periodo successivo, applicando il tasso convenzionale pattuito tra le parti”; b) “depuri dai conti correnti oggetto di causa la c.m.s. comunque operata” conferendo l'incarico peritale al dott.
e rinviando la causa all'udienza del 4.11.2024 al fine di Persona_3 accertare l'avvenuta accettazione dell'incarico e la data di fissazione delle operazioni peritali, disponendo ex art 127 ter c.p.c. che l'udienza venisse sostituita dalla trattazione scritta ed assegnando termine alle parti fino alle ore 10,00 dello stesso 4.11.2024 per depositare sintetiche note di trattazione.
In data 24.10.2024, il nominato consulente accettava telematicamente l'incarico, fissando la data del 31.10.2024 per l'inizio delle operazioni peritali.
pag. 3/10 Con atto depositato in cancelleria il 28.10.2024, interveniva nel presente giudizio in persona del legale rappresentante, nella qualità Controparte_3 di cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, rappresentata da procuratrice a compiere, in nome e per conto della prima, Controparte_4 tutti gli atti necessari inerenti l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero credito facenti capo alla mandante, facendo proprie tutte le difese ed eccezioni avanzate dalla .. Parte_1
In data 10.02.2025, il CTU depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
Sicché, con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, sicché il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 6251/2018; n. 13621/2014).
Conformemente “cosa nota che il giudice che ha pronunciato la non definitiva è vincolato alla propria decisione. Si verifica cioè per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (Cass. 14 giugno 1999, n. 5860; Cass. 11 maggio 2006, n.
10889; Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n.
23862; Cass. 28 luglio 2017, n. 18834).
Nel caso in esame, questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza non definitiva sopra richiamata, dichiarando, in riforma della gravata sentenza, “la validità ed efficacia dei contratti di conto corrente n. ri 5943/64 e
5900/280136; la nullità del tasso di interesse applicato al c/c n. 5900/28136
pag. 4/10 sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso di rapporto
(ovvero in data 14.12.2011); la nullità della commissione di massimo scoperto per entrambi i rapporti di c/c; l'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato” rigettando, infine, ogni altra domanda.
Nella presente sede, pertanto, essendo il giudizio vincolato dalla precedente decisione, che ha già risolto nel merito tali questioni, non residua che verificare gli esiti dei conteggi richiesti al consulente tecnico nominato con l'ordinanza sopra richiamata.
In proposito, posto che, al contrario delle sentenze non definitive “i provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ. sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché non hanno alcuna attitudine al giudicato” (C.C. n. 27229/2014), la Corte deve ribadire la correttezza della rideterminazione dei saldi operata dal consulente tecnico d'ufficio sui c/c oggetto di causa applicando, agli stessi, come da appositi quesiti, gli interessi in misura legale ed escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto - in conseguenza delle dichiarata nullità delle relative clausole contrattuali – tenuto conto, altresì, delle competenze eventualmente prescritte.
Ciò detto, dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, di cui questa Corte condivide metodo e risultanze, è emerso che:
- “… dai documenti di sintesi del conto ordinario 5943/64, ove presenti, e del conto
5900/280136 non risulta alcuna commissione di massimo scoperto operata” pur se risulta l'applicazione, da parte dell'Istituto di Credito, di una c.d.
“commissione sull'affidamento”, con decorrenza dal 30.09.2011 sino al
31.12.2014, per un importo complessivo di €.22.044,02.
Orbene, a tal proposito, occorre precisare che, in sede di costituzione dinanzi al Giudice di prime cure, la ha prodotto una CP_5 dichiarazione di variazione contrattuale, regolarmente sottoscritta dal correntista in data 28.06.2011, con la quale le parti hanno, espressamente, concordato l'applicazione di una commissione trimestrale, in favore dell'Istituto di Credito, pari allo 0,3% sull'importo affidato di €. 300.000,00.
pag. 5/10 Tale pattuizione - contenente tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di cui si discute (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) - rispetta i requisiti di cui all'art 117 bis del D. Lgs. n. 385/1993 - introdotto dall'art. 6 bis del D.L. n. 201/2011 e ulteriormente disciplinato dal D.L. n.
1/2012, convertito con Legge n. 27/2012 - che sancisce che, nei contratti di apertura di credito e conto corrente, possa essere pattuita, quale unico onere aggiuntivo rispetto agli interessi, una commissione onnicomprensiva calcolata proporzionalmente alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, nel limite massimo dello 0,5% a trimestre.
Ne consegue la legittimità dell'addebito operato a tale titolo.
-relativamente al c/c n. 5.900/280136 è emerso che “la differenza tra gli interessi calcolati dall'istituto bancario e quelli calcolati dallo scrivente CTU è pari ad euro
8.703,28”. Sul punto ha precisato il nominato consulente che “l'importo predetto dovrà essere decurtato dal conto corrente ordinario n. 5943/64 poiché nel conto anticipi
5900/280136, in quanto tale, gli interessi debitori venivano quantificati e di fatto non addebitati. L'effettivo addebito avveniva sul conto corrente ordinario n. 5943/64” sicché
“il saldo rideterminato del conto corrente ordinario n. 5943/64 è il seguente: saldo c.c. ordinario n.5943/64 -€. 19.256,38, differenze interessi su c.c. 5900/280136 €. 8.703,28, totale -€. 10.553,10”:
Conclusivamente “a seguito delle opportune correzioni”, dalle operazioni di ricalcolo è emerso che il saldo dei c.c. è pari a complessivi €. 78.439,61 “di cui €. 10.553,10 sul conto corrente ordinario 5943/64 ed €. 67.886,51 sul conto corrente anticipi 5900/280136”.
Quindi, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo finale a debito del correntista, alla data del 31.12.2014, deve essere rideterminato in complessivi - €.78.439,61 (somma dei saldi di entrambi i conti correnti).
Con riferimento all'intervento spiegato da in persona del Controparte_3 legale rappresentante, nella qualità di cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, e per essa da la posizione processuale Controparte_4 assunta dalla cessionaria va definita alla luce dei principi espressi dall'art. 111, commi 1 e 3 c.p.c. nel senso che il trasferimento in corso di causa, per atto inter vivos ed a titolo particolare, del diritto controverso ed il successivo intervento nel giudizio da parte del soggetto cessionario non comportato l'estromissione del soggetto alienante sicché la Parte_1
pag. 6/10 è da considerarsi ancora parte del giudizio accanto all'intervenuta Pt_1 volontariamente in causa, così come consentito dallo stesso comma 3 dell'art. 113 c.p.c..
Nel caso in esame, non vi è stata formale estromissione della CP_5 talché, correttamente, il giudizio è proseguito tra le parti originarie nei confronti delle quali deve essere pronunciata sentenza.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n.
15483/2008; Cass. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass.
n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio - parzialmente compensate nella misura del
30% stante il parziale accoglimento del gravame - secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del
10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle pag. 7/10 spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti:
Primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio €. 814,00
Fase istruttoria €. 2.835,00
Fase decisoria €. 2.127,00
Totale compenso tabellare €. 7.052,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 4.936,40
Secondo grado
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Competenza: Corte d'Appello
Fase studio controversia €. 1489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 5.012,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
pag. 8/10 Le spese sostenute da interveniente volontaria, restano a Controparte_3 suo carico.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali in solido.
Si dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 824/2017, pubblicata il 26.09.2017, così decide:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che il saldo finale dei c.c. n.
5943/64 e n. 5900/280136 deve essere rideterminato in complessivi - €.
78.439,61 (somma dei saldi di entrambi i conti correnti) a debito del correntista, oltre interessi con decorrenza dal 31.12.2014 al soddisfo, in favore dell'Istituto di Credito;
-condanna e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, parzialmente compensate nella misura del 30%, in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificate
[...] per il primo grado di giudizio in €. 4.936,40 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 5.012,00
a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-- dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese sostenute dalla interveniente volontaria;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado di giudizio a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali in solido tra loro;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale condizionato.
pag. 9/10 Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
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