Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 271/2024 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1
con sede in AR OS (VI) (C.F. Parte_1
– P.IVA ) rappresentata e difesa C.F._1 P.IVA_1
dall''avvocato Cesare Nascimben per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante con sede Campiglia Controparte_1
dei Berici (VI) (C.F./e P.IVA rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avvocati Liana Bellin e Daniela Segafredo per mandato e domiciliata come in atti – appellata e appellante incidentale –
o 0 o
1
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In via principale di merito: – Annullarsi e/o riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1513/2023 pubblicata il 09/08/2023,
Repert. n. 2373/23 del 09/08/2023 resa nel procedimento n. 727/2019 R.G.,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Grassi, non notificata e per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le conclusioni dell'appellante tutte formulate nel giudizio di primo grado, così
come precisate all'udienza del 14/02/2023 (N. 727/19 R.G. Tribunale di
Vicenza) celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge da intendersi richiamate e parte integrante e sostanziale dell'appellata sentenza, per i motivi in fatto e diritto di cui al presente atto, e invero: • nel merito, in via principale
– respingersi, per i motivi esposti in atti, tutte le domande proposte ex adverso perché infondate in fatto e diritto;
– ritenere e dichiarare la
[...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, debitrice nei confronti di Pt_1 [...]
della somma complessiva di € 11.380,00 e Parte_1
conseguentemente condannarla al pagamento della predetta somma, oltre interessi di mora per prodotti agricoli e agroalimentari ex art. 62 del D.L. 24
gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.
27 e s.m.i. dalla data della fattura al saldo;
• in via subordinata – nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato a favore di
[...]
un credito residuo diverso, condannarsi la Parte_1 [...]
, in Controparte_1
2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere il diverso importo determinato in esito al presente giudizio, oltre interessi di mora per prodotti agricoli e agroalimentari di cui sopra dalla data della fattura fino al saldo. Spese e competenze di causa, comprese quelle di CT già corrisposte anche per l'attrice/opponente e del proprio CTP dott.ssa , Persona_1
integralmente rifuse. In ogni caso – spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese spese generali e accessori di legge e quelle di CT già
corrisposte anche per l'attrice/opponente e del proprio CTP dott.ssa Per_1
, integralmente rifuse.
[...]
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Nel merito: 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati, e, per l'effetto,
[...]
confermare la sentenza n, 1513/2013 R. Sent. del Tribunale di Vicenza;
2) in via di appello incidentale, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non imputa la somma di € 1.500 pagata con assegno circolare datato 17/05/2016 a pagamento del debito di cui all'ingiunzione; 3) sempre in via di appello incidentale, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce la sottoscrizione da parte del sig. Parte_1
della quietanza di pagamento contenuta nella scrittura privata
[...]
allegata agli atti dall'opponente (doc. 2 fascicolo primo grado) ed in particolare i tre pagamenti datati 18/11/2015, 16/02/2016 e 20/02/2016; 4) in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla
[...]
alla ditta Controparte_1 Pt_1
3 per i motivi esposti, anche nel primo grado di Parte_1
giudizio, e, conseguentemente respingersi ogni domanda proposta nei confronti dell'odierna appellata perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque indimostrata per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata: 5) Disporsi la riduzione delle eventuali somme riconosciute come dovute dalla Controparte_1
alla ditta per il titolo
[...] Parte_1
di cui è causa, in base alle risultanze dell'espletata istruttoria;
In ogni caso:
spese e compensi di causa interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio,
comprese le spese di ctu e l'imposta di registro.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 22 febbraio 2024, Parte_1
evocava
[...] Controparte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_1
sentenza n. 1513/23 del Tribunale di Vicenza (pubblicata il 9 agosto 2023,
non notificata) che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3684/2018 chiesto ed ottenuto per €. 13.380 ed accessori su fattura (n. 5 del
2015), per il mancato pagamento di prodotti agricoli, condannando l'ingiunta al pagamento di €.
5.380 oltre agli interessi ex art. 1284 4^ co. Cod. Civ. e ponendo le spese processuali a suo carico e quelle della c.t.u a carico delle parti al 50% ciascuna ed in solido. Lamentava l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata imputazione dell'assegno circolare del 17 maggio 2016; l'errata considerazione dei titoli e l'errata valutazione della prova testimoniale;
l'errata imputazione a degli assegni circolari del 2016 a pagamento della fattura 5 del 2015. Si doleva del mancato riconoscimento degli interessi di
4 mora ex D.L. 21 gennaio 2012 e poneva censura all'addebito delle spese anche di c.t.u., chiedendo l'accoglimento della domanda detratto l'assegno di
€. 2.000.
Si costituiva la Controparte_1
contestando l'appello e chiedendo a propria volta la
[...]
riforma della sentenza lamentando con il primo motivo il mancato rilievo estintivo dell'assegno circolare del 17 maggio 2016 e con il secondo motivo il mancato riconoscimento dei pagamenti portati dalla scrittura privata erratamente non considerata in dissenso dalle risultanze della c.t.u.
grafologica.
La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza 9 giugno 2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale è fondato per quanto di ragione. L'appello incidentale è
infondato e va respinto.
La sentenza del Tribunale di Vicenza va riformata.
L'appellante incidentale va condannata alle spese dei due gradi di giudizio,
posta la soccombenza prevalente, e che si liquidano secondo i criteri del DM
55/2014 e successive modifiche unitamente a tutte le spese della c.t.u. posti gli esiti della stessa e del giudizio, in una con le spese del c.t.p. di parte appellante.
3.- Il Tribunale, adito dalla in opposizione Controparte_1
a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Parte_2
[...] , accolse parzialmente l'opposizione regolando le spese ed
[...]
osservando che:
-) la aveva riconosciuto il pagamento di € 2.000 in relazione alla Pt_1
fattura n. 5 del 2015 sicché la somma ingiunta era da ridurre ad € 11.380;
-) erano da escludere i pagamenti di cui alla scrittura privata prodotta da parte opponente e disconosciuta stante la non riconducibilità delle sottoscrizioni al come evidenziato dal c.t.u.; Pt_1
-) le critiche alla c.t.u. erano state riscontrate dal consulente con argomentazioni condivisibili;
-) era dunque da escludere che avesse sottoscritto la Parte_1
quietanza di pagamento con la conseguenza che i tre pagamenti del 18
novembre 2015, del 16 febbraio 2016 e del 20 febbraio 2016 non potevano dirsi avvenuti;
-) i pagamenti di cui agli assegni circolari emessi in data 17.6.2016,
19.4.2016, 30.6.2016 e 9.8.2016 per € 6.000,00, con l'esclusione di €. 1.500
di cui all'assegno del 17.5.2016 imputato alla diversa fattura n. 2 del 6.6.2016,
erano stati provati e dovevano essere portati in detrazione;
-) non avevano rilievo le dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1
e da , figli della parte in quanto “de relato Testimone_2 Parte_1
actoris” e non attendibili;
-) non era da accogliere la tesi della per la quale i pagamenti erano Pt_1
comunque destinati a saldare, benché anticipatamente, altre successive forniture quindi la fattura n. 2 del 6.6.2016 di euro 2.971,97 e la fattura n. 3
bis del 13.8.2016 di euro 9.635,00;
6 -) infatti, ai sensi dell'art. 1193 c.c., i pagamenti erano da imputare tra i più
debiti scaduti contratti da con , Controparte_1 Pt_1 Parte_1
a quello più risalente, e così quello portato dalla fattura n. 5 del 1.10.2015;
-) non era stato dimostrato che gli assegni, erano stati emessi a pagamento anticipato delle fatture dei mesi di giugno ed agosto 2016 posto che la prova testimoniale era priva di rilievo;
-) non poteva ammettersi l'eccezione di imputazione della in quanto Pt_1
il debito più oneroso era quello portato dalla fattura n. 5 del 1.10.2015, perché
di importo ben maggiore di quello portato dalle fatture nn. 2 del 6.6.2016 e 3
bis del 13.8.2016 (cfr. docc. 7 e 8 opposta) ed inoltre in quanto la somma portata dalla fattura n. 5 del 1.10.2015 coincideva anche con il debito più
antico;
-) il decreto ingiuntivo era da revocare con il riconoscimento alla ingiungente del credito di cui alla fattura n. 5 del 1^ ottobre 2015 limitatamente alla somma di euro 5.380,00 oltre agli interessi ex art. 1284 4^ co. Cod. Civ.;
-) le spese erano da addebitare per la soccombenza a parte opposta mentre quelle della c.t.u. erano da porre a carico di entrambe le parti.
3.2. – La motivazione non regge alle censure dell'appellante per quanto di seguito.
4.- Appello principale.
4.1.- Con il primo motivo si lamenta l'errata ricostruzione del fatto adducendo l'errata imputazione dell'assegno circolare di €.
1.500 del 17 maggio 2016.
Il motivo, confusamente proposto, non appare di rilievo. Infatti (Cass.
sentenza n. 27199/2017) l'art. 342, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che
7 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
La sentenza ha così argomentato “In effetti, dal quadro istruttorio e probatorio di causa, non emerge evidenza documentale del fatto estintivo allegato né
sono state richieste prove orali sul punto. Invece, va osservato quanto segue in ordine ai pagamenti che, altresì in tesi di parte opponente, sono avvenuti per il tramite degli assegni circolari emessi in data 17.6.2016, 19.4.2016,
30.6.2016 e 9.8.2016 per una somma complessiva di euro 6.000,00, con l'esclusione quindi della somma di euro 1.500,00 portata dall'assegno del
17.5.2016, che la parte riconosce ed imputa al pagamento della diversa fattura n. 2 del 6.6.2016 (cfr. doc. 2 opponente)”.
Ora, poiché il giudizio ha ad oggetto il pagamento della fattura n. 5 del 2016
e poiché, a prescindere dalla modifica della impostazione difensiva dell' appellata, l'assegno risulta imputato al pagamento di Parte_1
una diversa fattura, il motivo appare inammissibile per carenza di interesse della parte appellante che non ha dedotto, a fronte della critica, una valenza a proprio favore della ricostruzione in primo grado evidenziandosi che tale critica non comprova nemmeno una errata – a danno – ricostruzione dei fatti.
8 4.2.- Il secondo motivo, denominato “erroneo scambio dei titoli” è parimenti infondato per genericità e mancanza di chiarezza a fini censori.
Si adduce che a prescindere da € 2.000,00 di cui all'assegno circolare del
15/10/2015 e altri €. 200,00 ricevuti in contanti a metà novembre 2018 dopo una formale diffida del sottoscritto patrocinio priva di riscontro alcuna altra somma era stata corrisposta;
che per le tre forniture mai contestate erano state emesse tre fatture per complessivi € 26.186,97: la fattura n. 5 del 01/10/2015
di € 13.580,00 (azionata in monitorio – doc. 1 fasc. d.i.); la fattura n. 2 del
6/06/2016 di € 2.971,97 (doc. 7 – doc. 3 opponente) e la fattura n. 3/Bis del
13/08/2016 di € 9.635,00 (doc. 8); che la complessiva somma di 14.806,97 €
(12.806,97 + 2.000,00 dell'assegno circolare 15/10/2015) incassata riguardava tutte le tre forniture;
che da agosto 2016 non ha Parte_1
più fornito altro materiale alla , insistendo ripetutamente per Controparte_1
essere pagato;
che il tutto trovava conferma dal comportamento di
[...]
che, richiesto più volte del pagamento della fattura n. 5/2015, da CP_1
ultimo con la citata diffida del sottoscritto patrocinio (doc. 2), non aveva mai sollevato obiezioni di sorta, così come riferito anche dal teste Tes_1
(verb. ud. 23/10/2020, cap. 11 memoria 7/1/2020); che l'acconto di
[...]
200,00 € di metà novembre 2018 – il secondo relativo a detta fattura, non genericamente ad altre come sostenuto da controparte – confermava la sua volontà di onorare proprio quel debito;
che detratti dal totale tutti i ricordati pagamenti, residuava a favore di per la fattura Parte_1
azionata n. 5 del 01/10/2015 un credito in linea capitale di € 11.380,00; che questo era l'importo del credito di parte opposta da cui il Giudice aveva detratti €. 6.000,00 versati con assegni circolari di 1.5000,00 € ciascuno da
9 marzo ad agosto 2016 documentati in atti, tranne quello datato 17/05/2016 da imputare, a suo dire, alla fattura n. 2/2016; che il tribunale aveva disatteso le risultanze istruttorie come riferito dal testimone Testimone_2
giungendo a una conclusione del tutto errata.
Ora, fermo restando, quanto alle prove costituende, le valutazioni di cui sotto,
il motivo in sé é generico in quanto non pone affatto censura alla sentenza risolvendosi in mere affermazioni del tutto late ed inconducenti alla critica della ratio decidendi.
4.3.- Con il terzo motivo si censura la mancata valorizzazione delle prove costituende rilevandosi che non tutte le circostanze riferite dai due testimoni erano de relato actoris e che entrambi i testimoni e Tes_1 Controparte_2
erano credibili.
Il motivo è parzialmente fondato nel senso che il giudizio di inattendibilità
posto in sentenza e riferito a (relativamente alla risposta al Testimone_2
capitolo 8) appare errato.
La sentenza così motiva “Ad ogni buon conto, valga osservare che si tratta di testimoni comunque non attendibili, considerato che hanno entrambi confermato che SS non ha corrisposto il pagamento di euro CP_1
2.000,00 in data 15.10.2015 per mezzo di assegno circolare, benché detta circostanza sia poi stata successivamente ammessa dall'opposta stessa in corso di causa (cfr. verbali d'udienza del 23.10.2020 e del 10.6.2021, in relazione alle dichiarazioni rese da e con Testimone_1 Testimone_2
riferimento al capitolo di prova n. 8 delle seconda memoria istruttoria di parte opposta)”
10 In realtà, il capitolo 8, confermato dal testimone che ha Testimone_2
riferito di aver accompagnato anche il padre in banca a prendere l'assegno per poi riportarlo, ha un diverso contenuto: “Vero che a marzo 2016, come da accordi di cui al capitolo precedente, dopo aver Controparte_1
consegnato a un assegno di 2 000,00 e l'ha chiesto Parte_1
telefonicamente in restituzione e glielo ha restituito un paio Parte_1
d'ore dopo” sicché la motivazione della sentenza, che da questo ha tratto il giudizio di inattendibilità del testimone appare errata e le Testimone_2
dichiarazioni del testimone stesso, benché figlio della parte, non possono essere sminuite solo per questa ragione rilevandosi che le dichiarazioni rese non risultano de relato ma riferite a fatti appresi direttamente dal testimone e non altrimenti smentiti.
4.4.1.- Si lamenta, con il quarto motivo, che non sarebbe stato adeguatamente considerato che la debitrice aveva redatto quietanza di pagamento riconosciuta come non vera dal C.t.u. (relativa ai pagamenti del 18 novembre
2015; del 16 febbraio 2016 e del 20 febbraio 2016) nemmeno altrimenti dimostrata e che la parte aveva successivamente imputato a diversa fattura l'assegno di €.
1.500 del 17 maggio 2015; che non sarebbe stato dato rilievo al fatto che la parte aveva imputato un assegno di pari importo del 17 maggio
2016 non alla fattura n. 5/2015.
Trattasi di argomentazioni non di natura giuridica e che non pongono critica motivata, in termini di fatto e giuridici, alla previsione operata in sentenza.
4.4.2.- Con la seconda parte del motivo si censura l'applicazione dell'art. 1193 Cod. Civ. contraddetto dalle dichiarazioni di che ha Testimone_2
confermato, per conoscenza diretta, il contenuto dei capitoli 6 e 7
11 rispettivamente del seguente contenuto: 6) “Vero che a marzo 2016 per vendere i trinciati di frumento e mais aveva posto come Parte_1
condizione ad il pagamento anticipato a mezzo assegni Controparte_1
circolari”; 7) “Vero che a marzo 2016 e Parte_1 Controparte_1
avevano concordato di sospendere il pagamento della vendita di mais del
2015 e anticipare, a decorrere dallo stesso mese, quello delle future vendite di trinciato di frumento e mais con acconti a mezzo assegni circolari al momento dell'incasso mensile da parte del del ricavato della CP_1
vendita del latte”
Il motivo è fondato ed il suo accoglimento importa la riforma della sentenza.
Il profilo decisionale aggredito è il seguente “ Parte_1
allega che i pagamenti effettuati da parte opponente, come da accordi presi,
erano comunque destinati a saldare, benché anticipatamente, altre successive forniture oggetto delle fatture emesse a giugno ed agosto 2016, vale a dire la fattura n. 2 del 6.6.2016 di euro 2.971,97 (cfr. doc. 7 opposta;
doc. 3
opponente) e la fattura n. 3 bis del 13.8.2016 di euro 9.635,00 (cfr. doc. 8
opposta). Al netto di quanto detto per l'assegno datato 17.5.2016, la tesi è
contestata da la quale invece deduce che siccome né il Controparte_1
debitore né il creditore hanno concordato né precisato a quale debito imputare siffatti pagamenti avvenuti per mezzo di assegno, dunque, ai sensi dell'art. 1193 c.c. i medesimi vanno imputati a soddisfare, tra i più debiti scaduti contratti da quello più Parte_3 Pt_1 Parte_1
risalente, e così quello portato dalla fattura n. 5 del 1.10.2015. Il rilievo è
meritevole di accoglimento. Innanzitutto, va osservato che non è stata offerta prova in giudizio, come vorrebbe invece , che gli Parte_1
12 assegni indicati andassero tutti a costituire pagamento anticipato delle fatture emesse in giugno ed agosto 2016 (cfr. docc. 7 e 8 opposta), posto che la prova testimoniale resa sul punto è sostanzialmente da reputarsi priva di rilievo per le ragioni già enunciate. Ciò premesso, va allora osservato che per espressa previsione di legge, qualora il debitore abbia contratto più debiti, con la medesima persona, ove non diversamente stabilito dalle parti, il pagamento sopravvenuto del debitore va imputato comunque, tra l'altro, al debito più
oneroso e, a parità di onerosità dei debiti, a quello più antico. Orbene, allora non v'è dubbio che nella fattispecie concreta il debito più oneroso sia quello portato dalla fattura n. 5 del 1.10.2015, perché di importo ben maggiore di quello portato dalle fatture nn. 2 del 6.6.2016 e 3 bis del 13.8.2016 (cfr. docc.
7 e 8 opposta). Inoltre, la somma portata dalla fattura n. 5 del 1.10.2015
coincide anche con il debito più antico. Ne deriva che il pagamento della fattura oggetto di causa va ritenuto già avvenuto fino all'importo di euro
8.000,00, stante la prova offerta dal debitore opponente del fatto estintivo parziale della relativa obbligazione”.
Premettendosi, in senso contrario alle argomentazioni dell'appellata, che
(Cass. ordinanza n. 23414 del 19 settembre 2019) in tema di prova scritta, il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, posto dall'art. 2722 c.c., si riferisce ad un atto formato con l'accordo delle parti e non opera con riguardo ad una fattura che contiene,
invece, solo una dichiarazione unilaterale, tanto che le dichiarazioni del testimone non contraddicono affatto un precedente patto Testimone_2
scritto e sono per di più valorizzabili in quanto non de relato e non altrimenti sconfessate, se ne ricava esattamente che le parti avevano convenuto che gli
13 assegni circolari avrebbero dovuto esser destinati al pagamento delle fatture relative ai mesi dal marzo del 2016 in poi tanto che gli assegni per complessivi
€. 6.000 (assegni del 17.6.2016, 19.4.2016, 30.6.2016 e 9.8.2016) non avrebbero potuto essere imputati al pagamento della fattura n. 5 del 1^ ottobre
2015 in quanto era intervenuto un accordo per riferire gli stessi al pagamento dei cereali venduti da marzo 2016 in poi.
Segue che il pagamento della somma di €.
6.000 risulta erratamente imputata alla fattura n. 5/2015.
La sentenza va dunque riformata sul punto con assorbimento delle ulteriori eccezioni.
4.5.- La sentenza si espone a censura anche per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 4^ co. Cod. civ. in luogo degli interessi stabiliti per le vendite di prodotti agricoli dal D.L 24 gennaio 2012 n. 1 art. 62 che avrebbe dovuto applicarsi nella versione medio tempore vigente siccome oggetto di domanda.
5.- Appello incidentale.
5.1.- Con il primo motivo l' censura l'errata imputazione a Parte_1
pagamento dell'assegno del 17 maggio 2016 dell'importo di €.
1.500 alla fattura n. 2 del 6 agosto 2016 e non a quella oggetto della ingiunzione tanto che, sostiene, anche questo assegno va portato a deconto del debito.
Il motivo è infondato trovando applicazione gli accordi di cui sopra e per i quali il pagamento del corrispettivo di vendita di prodotti agricoli dal mese di marzo del 2016 avrebbe dovuto avvenire pro futuro e non con imputazione per debiti pregressi (fattura oggetto del monitorio).
14 5.2.1.- Con il secondo motivo si censura la sentenza per non aver riferito a la sottoscrizione della quietanza di pagamento. Si pone Parte_1
critica all'elaborato grafologico, accolto in sentenza, con asserti che non possono essere condivisi.
5.2.2.- Il primo giudice si è così espresso: “In effetti, la perizia grafologica su detta scrittura privata ha consentito di appurare con grado di elevatissima probabilità, anzi certezza tecnica (cfr. relazione p. 52), che la stessa Pt_4
non è stata sottoscritta da , titolare dell'omonima azienda Parte_1
agricola ingiungente (cfr. relazione p. 61: “Alla luce degli elementi Pt_4
tecnici esaminati nell'esame comparato tra le due grafie a confronto,
l'autografa del Sig. e la firma X1 apposta sul doc. 2 di parte Parte_1
opponente, verificata la prevalente incompatibilità tra le scritture esaminate,
considerate le notevoli differenze emerse e valutate le osservazioni delle parti,
concludo con il massimo grado di confidenza tecnica per la non attribuibilità
della firma contestata in verifica alla mano del Sig. ”). A tal Parte_1
riguardo è bene evidenziare che le censure svolte da parte opponente alla consulenza tecnica d'ufficio sono state già oggetto di confronto ed analisi in sede di risposta alle osservazioni di parte da parte del dott. I Pt_4
chiarimenti resi in detta sede dal medesimo sono da ritenersi esaustivi e congruamente motivati, e dunque debbono ricevere piena adesione anche in questa sede (cfr. relazione p. 53 e ss.: “…A mio avviso, nelle Pt_4
dimostrazioni con relative comparazioni, ho evidenziato sia le numerose e a mio avviso significative diversità grafiche e sia le analogie rilevate. Quelle
evidenziate sono le più significative ed utili per giungere a delle conclusioni… faccio presente che in un esame comparato è impossibile
15 evidenziare tutte le variabili autografe, ma si evidenziano alcune variabili, le più significative, sia che presentino analogie e sia che presentino differenze grafiche. Nell'esame comparato che riguarda gli elementi generali della grafia, oltre a descrivere le differenze o le similitudini grafiche, vengono da me riportate tre o quattro firme che ritengo significative per una immediata comparazione e per permettere alle parti e al Magistrato di comprendere quanto vado spiegando… Ho evidenziato come il segno grafico della tensione, ed altri segni grafici che riguardano la grafia nel suo insieme,
presentano sia analogie e sia differenze grafiche e poiché ci sono vanno evidenziati entrambi e non solo uno o solo l'altro. Credo che in un esame comparato sia grafologicamente corretto evidenziare tutti gli elementi grafici che emergono, sia di similitudine che di differenziazione. Il fatto di chiedere ad una persona che rilascia un saggio grafico di scrivere variando il tipo di posizione, ovvero da seduto ed in piedi, o chiedendo di scrivere alternando il nome ed il cognome, oppure di scrivere lentamente o velocemente, di scrivere piccolo o grande è un modus operandi di tutti i periti. Questo comporta chiaramente che la grafia presenta delle variazioni, variazioni che vengono poi confrontate con la grafia in verifica. Questo viene fatto in particolare, per smascherare eventuali tentativi di dissimulazione da parte dello scrivente.
Questa osservazione è stata da me fatta in particolare trattando del segno grafico della tensione, perché è in questo segno che generalmente si presenta la maggiore variabilità grafica. Chiaramente un conto se scrivo velocemente,
ed un conto è se scrivo lentamente. La tensione può variare in modo più
accentuato di altri segni grafici… si evidenziano analogie e differenze grafiche e solo alla fine, dopo aver fatto emergere le une e le altre si arriva
16 alla conclusione, conclusione in un senso o nell'altro in base al fatto che siano prevalenti o determinanti le une o le altre. Voglio inoltre evidenziare il fatto che le differenze e le analogie sono da me state sempre descritte e, quanto descritto si può osservare nelle macro da me riportate sotto la descrizione di quel determinato segno grafico… Le comparative pur vergate in modi differenti come da richiesta, mantengono però inalterata la propria struttura psico-grafica e l'esame comparato viene eseguito non su una firma ma su tutte le firme a disposizione, anche se chiaramente non tutte possono essere indicate o riprodotte altrimenti bisognerebbe scrivere un trattato e non una consulenza. L'assunto dell'avvocato Bellin per cui il risultato a cui sono giunto è perché ho associato la firma in verifica con una firma diversa è del tutto erroneo e fuorviante, perché la comparazione tra la firma in verifica e l'autografa, avviene sempre valutando tutte le autografe a disposizione e moltissimi segni grafici che l'avvocato Bellin non ha minimamente preso in considerazione… Nella propria disamina l'avvocato Bellin si è soffermato particolarmente su questi segni grafici oltre alla tensione. Faccio però
presenta che le valutazioni da me espresse hanno riguardato la grafia autografa valutando tutta la grafia nel suo insieme e non solamente una firma… Il valutare una sola firma, simile o differente, porta a conclusioni errate perché si coglie un solo aspetto grafico e non l'insieme. Se colgo solamente un aspetto grafico, posso effettivamente dimostrare quello che voglio e concludere indifferentemente nel senso che la firma è apocrifa o autografa… Il tutto va visto in un insieme e non si può estrapolare una piccola parte per dimostrare che è uguale o diversa nelle due grafie. Lo scatto per esempio nella firma X1 tra la lettera “o” e la lettera “b” ha un valore
17 decisamente significativo in quanto così accentuato non si riscontra mai nell'autografa. Non vedo pertanto come l'avvocato Bellin possa scrivere che:
“è una analogia che ha un forte probatorio oggettivo”… la parola ” Pt_1
di X1 non presenta un andamento ondulatorio, ma bensì un notevole scatto tra lettere che è una caratteristica grafica completamente diversa dalla tortuosità. Ciò non toglie che ci possa essere una caratteristica di tortuosità in altre firme autografe, ma una firma non può mai essere completamente appoggiata sul rigo di base, per cui una certa tortuosità ci sarà sempre in tutte le grafie. Quello che va evidenziato in questi casi è la presenza di un segno grafico con valori elevati come ad esempio una grafia altamente tortuosa con una leggermente tortuosa, mentre se le due grafie ad esempio sono entrambe leggermente tortuose, tale segno grafico rientra nella grafia della maggior parte delle persone per cui ha un valore probatorio decisamente limitato…”).
Alla luce di quanto precede, va dunque accertato che non Parte_1
ha sottoscritto la quietanza di pagamento contenuta nella scrittura privata allegata agli atti dall'opponente (cfr. doc. 2 opponente), con la conseguenza che i tre pagamenti datati 18.11.2015, 16.2.2016 e 20.2.2016 non possono ritenersi essere avvenuti in ragione di alcun espresso riconoscimento in tal senso da parte del creditore medesimo”
5.2.3.- Le censure portate con il motivo paiono inammissibili per due ragioni:
innanzi tutto perché (Cass. ordinanza n. 33742 del 16 novembre 2022)
qualora il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente
18 soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte,
che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. In secondo luogo in quanto, a tutto concedere, le argomentazioni di critica, oltre che ripetitive rispetto quelle già poste ed esaminate, appaiono infondate e comunque genericamente poste non indicando affatto, rispetto il decisum, una motivata prospettiva contraria.
5.2.4.- In ogni caso si osserva:
a.- Si assume che “Dalla disamina della verifica comparata prodotta dal dr.
si evince, ed è dimostrabile, che la stampa delle firme in verifica e Pt_4
di quelle autografe per esteso sic simpliciter (utilizzata dal in tutte le Pt_4
sue analisi e confronti da pag. 16 a pag. 32 per l'illustrazione delle divergenze apocrife in verifica) oltre ad essere deficitaria riguardo l'analisi “generale”
della scrittura nel suo insieme, è del tutto fuori da logica e coerenza metodologica se si considera che la stampa sic simpliciter delle firme per esteso è stata utilizzata dal anche per indicare alcune specificità Pt_4
“particolari””. Trattasi di censura del tutto generica non ponendo critica particolare concreta e specifica, ai dati scritturali esaminati dal c.t.u.;
b.- quanto alla premessa metodologica assuntivamente errata la censura appare ancora una volta generica non indicando carenze di fatto, logiche e scientifiche nelle risultanze peritali;
c.- si assume che il c.t.u. nello svolgere “l'esame comparato tra la scrittura autografa del sig. e la scrittura della firma X 1 in verifica e Parte_1
19 vergata sul documento n.2 di parte opponente”, ha costantemente tralasciato le variabili autografe di form niveau2 e/o di ductus della firma X1 in verifica che smentiscono o che, comunque, hanno il valore probatorio di non consentirgli di affermare che la firma a nome sia stata a Parte_1
buon diritto dallo stesso disconosciuta. Il c.t.u., in realtà, ha dato risposta precisando che “In merito a quanto sopra, faccio presente che in un esame comparato è impossibile evidenziare tutte le variabili autografe, ma si evidenziano alcune variabili, le più significative, sia che presentino analogie e sia che presentino differenze grafiche. Nell'esame comparato che riguarda gli elementi generali della grafia, oltre a descrivere le differenze o le similitudini grafiche, vengono da me riportate tre o quattro firme che ritengo significative per una immediata comparazione e per permettere alle parti e al
Magistrato di comprendere quanto vado spiegando”;
d.- quanto alla censura riguardo la valutazione della firma X1 in verifica ribadita dal dr. “Se passiamo ad analizzare la grafia della firma X1 Pt_4
in verifica, possiamo osservare delle analogie ma anche delle differenze grafiche con l'autografa”.
La critica, riferita alla mancata indicazione dei principi grafologici e/o deduzioni logiche che hanno portato a ritenere che il valore probatorio delle differenze superiore a quella delle analogie, nonostante la loro oggettività
grafologica fosse tanto palese da essere ripetutamente e puntualmente da lui stesso riconosciuta e ribadita, risulta del tutto generica non essendo stati indicati dati di fatto scientifici contrari a giustificazione.
e.- la censura avverso passi della c.t.u. (quindi nemmeno riferita alla sentenza)
secondo cui il dr. avrebbe concluso riferendo di poter individuare Pt_4
20 delle “palesi differenze grafiche” per quanto riguarda lo spazio tra le parole nella scrittura autografa e nella scrittura in verifica, senza però dare alcuna ulteriore spiegazione di quali sarebbero le riferite differenze, appare generica non essendo posti dati scientifici o di fatto contrari apparendo, la contestazione, generica ed immotivata;
f.- le osservazioni avverso la c.t.u. “dello scarto tra le lettere (“vi sono dunque delle analogie nello scarto tra le lettere delle due grafie a confronto, ma vi sono anche delle sostanziali differenze” pag. 22), della tensione ed allentamento (“ci sono pertanto delle differenze grafiche, come ci sono delle analogie nel segno grafico relativo alla tensione delle due grafie a confronto”
pag. 25), della pendenza (“vi sono delle analogie per quanto riguarda la pendenza tra le due grafie a confronto, ma vi sono anche delle sostanziali differenze” pag. 29)” appaiono generiche senza la prospettazione di una critica motivata di fatto e scientifica;
g.- si pone censura alla c.t.u. adducendo che non sarebbe stato spiegato “per quale motivo la sua discriminante disquisizione sul saggio grafico ha riguardato solo la valutazione della tensione grafica, e non quella di tutti gli altri elementi”; che la conclusione a cui giunge il dr. che la firma in Pt_4
verifica a nome é apocrifa, è fondata su un'indagine grafo- Parte_1
analitica sostanzialmente inadeguata e parziale rispetto alle variabili di form niveau e di ductus individualizzanti le firme del sig. ; che se Parte_1
nell'accertamento comparato la sottoscrizione in verifica è messa a confronto con la variabile autografa comparativa differente, invece che con quella analoga (come appunto fatto dal CT dr. , l'esito risulta Pt_4
inevitabilmente di firma apocrifa;
che se la detta sottoscrizione fosse associata
21 e confrontata con quella analoga (sempre e comunque rilevata dallo stesso ctu) la firma risulterebbe autografa;
che l'errore metodologico commesso da
CT è stato quello di confrontare la firma in verifica con l'autografa differente anziché con quella analoga.
Il c.t.u. ha riscontrato il tutto precisando di aver seguito una indagine grafica decisamente adeguata ed esaustiva riguardo ai vari parametri esaminati, form-
niveau e ductus compresi;
precisando che le comparative pur vergate in modi differenti, mantengono però inalterata la propria struttura psico-grafica e l'esame comparato viene eseguito non su una firma ma su tutte le firme a disposizione, anche se chiaramente non tutte possono essere indicate o riprodotte altrimenti bisognerebbe scrivere un trattato e non una consulenza;
che l'assunto dell'avvocato Bellin è da confutare in quanto la comparazione tra la firma in verifica e l'autografa, avviene sempre valutando tutte le autografe a disposizione e moltissimi segni grafici che l'avvocato Bellin non ha minimamente preso in considerazione. Inoltre perché “Il valutare una sola firma, simile o differente, porta a conclusioni errate perché si coglie un solo aspetto grafico e non l'insieme. Se colgo solamente un aspetto grafico, posso effettivamente dimostrare quello che voglio e concludere indifferentemente nel senso che la firma è apocrifa o autografa. Questo è un errore che un grafologo non deve mai commettere. Posso capire l'avvocato Bellin che non essendo grafologo si è limitata a comparare un aspetto particolare della grafia.
L'avvocato Bellin a pagina 6 e 7 delle proprie osservazioni riporta quanto da me scritto e presenta solamente due parti di una firma per dimostrare una similitudine tra le due grafie a confronto che similitudine per me lo è
decisamente in parte. Successivamente riporta sempre una parte di firma per
22 sostenere che la valutazione di divergenza tra le lettere “er” da me evidenziata
è priva di fondamento. Il tutto va visto in un insieme e non si può estrapolare una piccola parte per dimostrare che è uguale o diversa nelle due grafie. Lo
scatto per esempio nella firma X1 tra la lettera “o” e la lettera “b” ha un valore decisamente significativo in quanto così accentuato non si riscontra mai nell'autografa. Non vedo pertanto come l'avvocato Bellin possa scrivere che:
“è una analogia che ha un forte probatorio oggettivo”.
Il c.t.u. ha rilevato che l'avvocato Liana Bellin, termina le proprie osservazioni scrivendo: “Per ultimo si evidenzia come il dr. abbia Pt_4
anche omesso il confronto con elementi di maggior valore probatorio identificatore, come, a titolo esemplificativo, l'andamento ondulato della grafia”. A tal proposito, come confronto, riporta due firme, una in verifica e una autografa che riporto qui sotto. FIRMA IN VERIFICA Andamento
ondulato (Grafia Tortuosa) Firma autografe Apprezzo molto le osservazioni dell'avvocato Liana Bellin, ma la parola ” di X1 non presenta un Pt_1
andamento ondulatorio, ma bensì un notevole scatto tra lettere che è una caratteristica grafica completamente diversa dalla tortuosità. Ciò non toglie che ci possa essere una caratteristica di tortuosità in altre firme autografe, ma una firma non può mai essere completamente appoggiata sul rigo di base, per cui una certa tortuosità ci sarà sempre in tutte le grafie. Quello che va evidenziato in questi casi è la presenza di un segno grafico con valori elevati come ad esempio una grafia altamente tortuosa con una leggermente tortuosa,
mentre se le due grafie ad esempio sono entrambe leggermente tortuose, tale segno grafico rientra nella grafia della maggior parte delle persone per cui ha un valore probatorio decisamente limitato. La parte più importate della mia
23 consulenza comunque, è da pagina 32 a pagina 49, dove ho analizzato le singole lettere e i singoli grammi, confrontando quelli dell'autografa del con gli omologhi segni grafici della firma X1 in verifica. In Parte_1
tale confronto, ho provveduto ad indicare anche graficamente analogie e differenze, ma su tale analisi decisamente, a mio avviso, puntuale ed ampiamente dimostrativa, non ho ricevuto alcun commento ed osservazione da parte dell'avvocato Bellin”
5.2.5.- Le risultanze peritali, già esaminate in primo grado unitamente alle ripetitive osservazioni --- posto, oltretutto, che l'appellante incidentale non ha rispettato l'onere a suo carico di indicare le censure proposte alla c.t.u. e non esaminate in primo grado, limitandosi ad una generica riproposizione ----
come valutate in sentenza appaiono condivisibili.
6.- In accoglimento dell'appello principale, col rigetto di quello incidentale,
va riformata la sentenza del Tribunale di Vicenza.
In parziale accoglimento della domanda della Parte_1
va condannata la al pagamento
[...] Controparte_1
di €. 11.380 oltre agli interessi legali ex art. 62 D.L. 24 gennaio 2012 dalla data della fattura al saldo,
Le spese dei due gradi di giudizio, per la soccombenza prevalente, vanno poste a carico della unitamente alle Parte_5
spese della c.t.u. e del consulente di parte appellante;
posto che l'appellante incidentale vi ha dato causa inutilmente risultando smentite le sue tesi.
p.q.m.
24 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1 [...]
e così provvede: Controparte_1 Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettato quello incidentale,
riforma la sentenza del Tribunale di Vicenza;
- in parziale accoglimento della domanda condanna Controparte_1
al pagamento di €. 11.380 oltre agli interessi legali ex art. ex art. 62
[...]
D.L. 24 gennaio 2012 dalla fattura al saldo, a favore della;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 5.077 per compensi per il primo grado ed in €.
5.809 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta,
cpa e spese generali del 15%;
- pone le spese della c.t.u. e quelle del c.t.p. di parte appellante a carico della
; Controparte_1
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- la sentenza costituirà titolo per eventuali ripetizioni.
Venezia lì 11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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