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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1348/2025
Verbale di udienza del 02/12/2025
E 'presente per la ricorrente il procuratore costituito avv Raffaele D'Amore il quale si riporta ai propri atti e verbali di causa impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito, rilevando la tardività della costituzione avversaria. Chiede pertanto che la causa venga introitata a sentenza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
rilevata la rituale instaurazione del contraddittorio;
si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1348/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Raffaele D'Amore, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Montefalcione (Av), alla via Roma, 31 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_1 art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l'ufficio VII dell' Controparte_2 sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: CP_1
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/04/2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio presso l'I.C. Comprensivo G. Pascoli di Frigento, chiedeva di: “A)
Accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di €.
2 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 tramite la “Carta Elettronica del Docente” per l'aggiornamento del personale di cui all'art. 1 Legge 107/2015; B) Per l'effetto condannare il
[...]
ad accreditare €. 3.000,00 sulla “Carte Elettronica” da emettere a nome Controparte_1 della dott.ssa C) Condannare infine il convenuto al pagamento di spese, diritti ed Pt_1 onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese.”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto con plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, svolgendo funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Soggiungeva di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con missiva inviata il 30.08.2024, senza ottenere alcun riscontro.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda evidenziando che ricorrente aveva esteso la sua richiesta agli anni scolastici evidenzia che la ricorrente ha esteso la richiesta agli a.s. 2019/2020, 2020-
2021, 2021-2022 e 2022-2023 durante i quali ha prestato periodi di supplenza breve e saltuaria con conseguente preclusione del beneficio della carta docente. Eccepiva altresì la prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche rivendicate con riguardo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sosteneva la legittimità del comportamento assunto dal e rassegnava le seguenti conclusioni: “via pregiudiziale dichiarare il CP_1 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel
3 merito, rigettare l'avverso ricorso con riguardo agli a.s. 2019/2020, 2020/2021,2021/2022
e 2022/2023 per tutto quanto esposto in punto di fatto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo,
a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del
Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 /
Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
4 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21),
5 ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
5. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente in adesione alla citata pronuncia della Corte di Giustizia.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo determinato Controparte_1 per gli anni scolastici 2019/2020 (dal 13.11.2019 al 03.04.2020), 2020/2021 (dal
08.10.2020 al 30.06.2021), 2021/2022 (dal 04.10.2021 al 30.06.2022), 2022/2023 (dal
23.09.2022 al 10.06.2023), 2023/2024 (dal 05.09.2023 al 30.06.2024) e 2024/2025 (dal
11.09.2024 al 30.06.2025).
La tipologia di incarichi ricoperti impone di riconoscere alla ricorrente, ad oggi interna “al sistema delle docenze scolastiche”, poiché immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2025 (vedasi
6 lo stato matricolare della ricorrente in produzione resistente), il diritto all'attribuzione della carta docente con adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in suo favore della carta docente per gli CP_2 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7.Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dal , la tardività CP_1 dell'eccezione ne preclude il vaglio, non essendo tale eccezione suscettibile di rilievo officioso.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura dei un mezzo
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1348/2025 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 15/04/2025 nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1,
7 comma 121 della legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#3000# (eurotremila/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 657,00 (euroseicentocinquantasette/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 2/12/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 1348/2025
Verbale di udienza del 02/12/2025
E 'presente per la ricorrente il procuratore costituito avv Raffaele D'Amore il quale si riporta ai propri atti e verbali di causa impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito, rilevando la tardività della costituzione avversaria. Chiede pertanto che la causa venga introitata a sentenza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
rilevata la rituale instaurazione del contraddittorio;
si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1348/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Raffaele D'Amore, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Montefalcione (Av), alla via Roma, 31 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_1 art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l'ufficio VII dell' Controparte_2 sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: CP_1
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/04/2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio presso l'I.C. Comprensivo G. Pascoli di Frigento, chiedeva di: “A)
Accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di €.
2 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 tramite la “Carta Elettronica del Docente” per l'aggiornamento del personale di cui all'art. 1 Legge 107/2015; B) Per l'effetto condannare il
[...]
ad accreditare €. 3.000,00 sulla “Carte Elettronica” da emettere a nome Controparte_1 della dott.ssa C) Condannare infine il convenuto al pagamento di spese, diritti ed Pt_1 onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese.”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto con plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, svolgendo funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Soggiungeva di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con missiva inviata il 30.08.2024, senza ottenere alcun riscontro.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda evidenziando che ricorrente aveva esteso la sua richiesta agli anni scolastici evidenzia che la ricorrente ha esteso la richiesta agli a.s. 2019/2020, 2020-
2021, 2021-2022 e 2022-2023 durante i quali ha prestato periodi di supplenza breve e saltuaria con conseguente preclusione del beneficio della carta docente. Eccepiva altresì la prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche rivendicate con riguardo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sosteneva la legittimità del comportamento assunto dal e rassegnava le seguenti conclusioni: “via pregiudiziale dichiarare il CP_1 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel
3 merito, rigettare l'avverso ricorso con riguardo agli a.s. 2019/2020, 2020/2021,2021/2022
e 2022/2023 per tutto quanto esposto in punto di fatto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo,
a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del
Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 /
Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
4 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21),
5 ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
5. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente in adesione alla citata pronuncia della Corte di Giustizia.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo determinato Controparte_1 per gli anni scolastici 2019/2020 (dal 13.11.2019 al 03.04.2020), 2020/2021 (dal
08.10.2020 al 30.06.2021), 2021/2022 (dal 04.10.2021 al 30.06.2022), 2022/2023 (dal
23.09.2022 al 10.06.2023), 2023/2024 (dal 05.09.2023 al 30.06.2024) e 2024/2025 (dal
11.09.2024 al 30.06.2025).
La tipologia di incarichi ricoperti impone di riconoscere alla ricorrente, ad oggi interna “al sistema delle docenze scolastiche”, poiché immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2025 (vedasi
6 lo stato matricolare della ricorrente in produzione resistente), il diritto all'attribuzione della carta docente con adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in suo favore della carta docente per gli CP_2 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente emissione del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7.Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dal , la tardività CP_1 dell'eccezione ne preclude il vaglio, non essendo tale eccezione suscettibile di rilievo officioso.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura dei un mezzo
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1348/2025 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 15/04/2025 nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1,
7 comma 121 della legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#3000# (eurotremila/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 657,00 (euroseicentocinquantasette/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 2/12/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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