Articolo 10 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 dicembre 1965
Art. 10.
Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della, presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.
Le cambiali cosi' garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione o dell'atto costitutivo di privilegio.
Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.
Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
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