Articolo 3 della Legge 3 maggio 1989, n. 169
Articolo 2Articolo 4
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10 luglio 1989
Art. 3. Latte pastorizzato 1. Viene definito "latte pastorizzato" il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, e che presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali.
Entrata in vigore il 10 luglio 1989
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