Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/10/2024, n. 25975
CASS
Sentenza 3 ottobre 2024

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In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 (Corte cost., sentenza n.51 del 2024) la sanzione della rimozione non è più automaticamente applicabile al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p. e si riespande la disciplina generale di cui all'art. 4 (illeciti disciplinari conseguenti a reato), comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., così restituendo alla Sezione disciplinare del CSM la possibilità di comminare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una delle sanzioni previste dall'art. 5.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/10/2024, n. 25975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25975
Data del deposito : 3 ottobre 2024

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