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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 205/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG MI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 205/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a Scandiano (RE) in [...] Parte_1 C.F._1
31.12.1978, e (C.F. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Ferrari, ed elettivamente domiciliate a Reggio Emilia in via Sessi n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
In punto a: opposizione ad ordinanza ingiunzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2025 , in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante della società ha proposto opposizione avverso le Parte_2
ordinanze – ingiunzioni nn. OI – 002296566 di € 7.563,50, OI – 002457712 di € 13.481,93,
OI – 001987388 di € 2.810,69, emesse dall' in data 13.12.2024 e notificate il CP_1
10.1.2025, e n. OI - 002737363 di € 684,71 emessa dall' in data 13.12.2024 e CP_1 notificata il 14.1.2025 per omissioni contributive.
Parte opponente ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzioni per violazione della procedura prevista dalla L. n. 689/1981 e segnatamente del termine stabilito dall'art. 14 per la notificazione della violazione, chiedendo di dichiararne l'illegittimità.
L' non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. CP_1
Non necessitando la causa di attività istruttoria, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito del deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
Le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzioni di cui è opposizione sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016 che, CP_1 sostituendo l'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/83, convertito con modifiche in legge 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 8 citato prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
2 La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
In particolare l'art. 14 L. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento“.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta peraltro anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Nei casi in esame, pur ritenendo che gli atti di accertamento siano stati notificati nelle date della loro formazione, la notifica delle contestazioni risulterebbe tardiva, perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di accertamento delle violazioni.
3 Segnatamente:
- l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002296566 è relativa all'atto di accertamento n.
6800.20/10/2021.0334554 del 20/10/2021 riferito all'anno 2019, che riguarda CP_1
omissioni contributive già accertate con gli avvisi di addebito n. 395-2019- 00016539-
71000 e n. 395-2019-00017943-8000 emessi dall' nelle date del 24.10.2019 e CP_1
9.11.2019;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002457712 è relativa all'atto di accertamento n.
6800.07/09/2022.0278188 del 07/09/2022 riferito all'anno 2020, che fa CP_1 riferimento ad omissioni contributive già accertate con avviso di addebito n. 395-2022-
00000795-86000 emesso dall' in data 9.4.2022; CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001987388 è relativa all'atto di accertamento n.
6800.20/11/2019.0302771 del 20/11/2019 riferito all'anno 2018, che fa CP_1 riferimento ad omissioni contributive già accertate con avviso di addebito n. 395-2018-
00015493-65000 emesso dall' in data 7.7.2018; Controparte_2
- l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002737363 è relativa all'atto di accertamento n.
6800.22/03/2024.0092510 del 22/03/2024 riferito all'anno 2021, che fa CP_1 riferimento ad omissioni contributive già accertate con avviso di addebito n. 395-2022-
00000795-86 emesso dall' in data 9.4.2022. CP_1
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla luce di quanto suesposto, l'omessa notifica a parte opponente degli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni ex art. 14 L.689/1981, estingue l'obbligo di pagamento delle sanzioni che pertanto non sono dovute e le ordinanze ingiunzioni devono essere annullate.
L'opposizione deve quindi essere accolta.
4
La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI –
002296566, OI – 002457712, OI – 001987388 e OI – 002737363 emesse dall' CP_1
- condanna a rifondere a parte opponente € 1.865,00 per spese legali, € 237,00 per CP_1 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia 16/12/2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG MI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 205/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a Scandiano (RE) in [...] Parte_1 C.F._1
31.12.1978, e (C.F. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Ferrari, ed elettivamente domiciliate a Reggio Emilia in via Sessi n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
In punto a: opposizione ad ordinanza ingiunzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2025 , in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante della società ha proposto opposizione avverso le Parte_2
ordinanze – ingiunzioni nn. OI – 002296566 di € 7.563,50, OI – 002457712 di € 13.481,93,
OI – 001987388 di € 2.810,69, emesse dall' in data 13.12.2024 e notificate il CP_1
10.1.2025, e n. OI - 002737363 di € 684,71 emessa dall' in data 13.12.2024 e CP_1 notificata il 14.1.2025 per omissioni contributive.
Parte opponente ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzioni per violazione della procedura prevista dalla L. n. 689/1981 e segnatamente del termine stabilito dall'art. 14 per la notificazione della violazione, chiedendo di dichiararne l'illegittimità.
L' non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. CP_1
Non necessitando la causa di attività istruttoria, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito del deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
Le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzioni di cui è opposizione sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016 che, CP_1 sostituendo l'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/83, convertito con modifiche in legge 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 8 citato prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
2 La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
In particolare l'art. 14 L. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento“.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta peraltro anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Nei casi in esame, pur ritenendo che gli atti di accertamento siano stati notificati nelle date della loro formazione, la notifica delle contestazioni risulterebbe tardiva, perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di accertamento delle violazioni.
3 Segnatamente:
- l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002296566 è relativa all'atto di accertamento n.
6800.20/10/2021.0334554 del 20/10/2021 riferito all'anno 2019, che riguarda CP_1
omissioni contributive già accertate con gli avvisi di addebito n. 395-2019- 00016539-
71000 e n. 395-2019-00017943-8000 emessi dall' nelle date del 24.10.2019 e CP_1
9.11.2019;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002457712 è relativa all'atto di accertamento n.
6800.07/09/2022.0278188 del 07/09/2022 riferito all'anno 2020, che fa CP_1 riferimento ad omissioni contributive già accertate con avviso di addebito n. 395-2022-
00000795-86000 emesso dall' in data 9.4.2022; CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001987388 è relativa all'atto di accertamento n.
6800.20/11/2019.0302771 del 20/11/2019 riferito all'anno 2018, che fa CP_1 riferimento ad omissioni contributive già accertate con avviso di addebito n. 395-2018-
00015493-65000 emesso dall' in data 7.7.2018; Controparte_2
- l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002737363 è relativa all'atto di accertamento n.
6800.22/03/2024.0092510 del 22/03/2024 riferito all'anno 2021, che fa CP_1 riferimento ad omissioni contributive già accertate con avviso di addebito n. 395-2022-
00000795-86 emesso dall' in data 9.4.2022. CP_1
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla luce di quanto suesposto, l'omessa notifica a parte opponente degli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni ex art. 14 L.689/1981, estingue l'obbligo di pagamento delle sanzioni che pertanto non sono dovute e le ordinanze ingiunzioni devono essere annullate.
L'opposizione deve quindi essere accolta.
4
La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI –
002296566, OI – 002457712, OI – 001987388 e OI – 002737363 emesse dall' CP_1
- condanna a rifondere a parte opponente € 1.865,00 per spese legali, € 237,00 per CP_1 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia 16/12/2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
5