Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Calabria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del decreto di decadenza di assegnazione alloggio E.R.P. sito in c.da Bergamotto snc - Piano Terra - Interno 01 - -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ST De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del decreto di decadenza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. La ricorrente rappresenta di essere locataria, ai sensi dell’art. 2, co. 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dell’immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-; di avere, con nota n. -OMISSIS-, l’A.T.E. R.P./ Distretto di Cosenza chiesto al Comune di -OMISSIS- di avviare il procedimento ablativo ex art. 47 della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32 sostenendo che “ da accertamenti effettuati, risulta avere trasferito la propria residenza e quindi non abitare stabilmente l’alloggio ”; di avere, con nota del 2.1.2025, segnalato di aver trasferito la propria residenza solo per motivi “ familiari ”; di avere, in data 24.3.2025, presentato domanda di riscatto/acquisto dell’alloggio in questione.
3. Nei motivi del ricorso e rubricati il primo “ 1) Nullità del Decreto impugnato per insussistenza dei presupposti in fatto elencati, mancato riscontro all’istanza di riscatto del bene oggetto del decreto, Violazione e falsa applicazione della normativa sull’ERP .” e il secondo “ 2) Sulla competenza dell’emanazione del provvedimento impugnato, assenza di potere da parte del Sindaco del Comune ”, la ricorrente ha denunciato che l’impugnato decreto sarebbe nullo per difetto dei presupposti in quanto l’ente comunale non avrebbe potuto dichiarare alcuna decadenza avendo la ricorrente depositato, in data 24.3.2025, la richiesta di riscatto/acquisto dell’immobile in oggetto - sito nel Comune di -OMISSIS-,-OMISSIS-; che la ricorrente avrebbe sempre abitato stabilmente all’interno dell’immobile e non avrebbe mai manifestato la volontà di abbandonarlo; che, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il potere di adozione dei provvedimenti di assegnazione e di revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sarebbe attribuito al dirigente e non al Sindaco.
4. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito.
5. Alla udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il Collegio ha sollevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., la questione pregiudiziale in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo adito, trattenendo la causa in decisione.
6. La suindicata questione pregiudiziale è fondata per quanto di ragione.
7. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. SS.UU. ordinanza n. 30964 del 20 ottobre 2022) “ la controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l'impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell'esito sfavorevole della verifica per l'assegnatario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell'alloggio ” (Cass. Civ. SS.UU. ordinanza n. 30964 del 20 ottobre 2022).
8. Per quanto di interesse il Collegio osserva che l’art. 47, co. 1, lett. b) della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32 tra le ipotesi di decadenza dell'assegnatario dell’immobile prevede quella in cui lo stesso: “ non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata ”.
9. Nell’impugnato decreto la decadenza è stata dichiarata in quanto, come segnalato dall’ A.T.E.R.P./Distretto di Cosenza con nota n. -OMISSIS-, la odierna ricorrente avrebbe trasferito, da accertamenti effettuati, la propria residenza e non abiterebbe stabilmente nell’alloggio comunale.
10. Il Collegio ritiene, quindi, che, anche nel caso di specie, si versi in ipotesi di estinzione del rapporto locatizio per il venir meno dei requisiti in capo alla ricorrente (segnatamente, per la dedotta mancata stabile occupazione dell’immobile) e che, quindi, vada dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
10.1. A corroborare tale soluzione milita anche la circostanza che la ricorrente – come da documentazione dalla stessa depositata- si è rivolta al Giudice ordinario, seppure per un diverso provvedimento relativo alla vicenda in esame, avendo ottenuto, in data 4 novembre 2025, dal Tribunale di Paola l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di rilascio n. -OMISSIS-, notificato in data 24 giugno 2025.
11. In conclusione il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sussistendo, per le ragioni esposte, quella del Giudice ordinario, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a..
12. La decisione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, co., c.p.a..
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
NI Ciconte, Referendario
ST De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST De NN | RD AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.