TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. VG 8161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 8161/2025 vg promossa da:
LI , CP_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AIELLO CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 24/03/2023.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14/04/2025 e Parte_1 CP_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione relativamente all'affidamento del figlio minore, mantenimento e regime di visita, posto che la sig.ra è in procinto di Pt_1
trasferirsi alle Canarie e il figlio, sedicenne, rimarrà a vivere con il padre a Torino. ***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
il figlio minore nato a Rivoli il [...] in [...] esclusiva al padre;
Pt_2 Persona_1
DISPONE che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre;
DISPONE che il figlio possa incontrare liberamente la madre ogni qualvolta lo desideri, anche recandosi presso la residenza della madre in Spagna alle Isole Canarie;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio per il periodo che starà con ciascuno di loro, suddividendo al 50% le spese scolastiche, di carattere medico non coperte dal
SSN, sportive, ludico ricreative, necessitate o concordate e documentate, come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi integralmente richiamato.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico e universale per i figli a verrà percepito integralmente dal padre, genitore collocatario del ragazzo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 8161/2025 vg promossa da:
LI , CP_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AIELLO CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 24/03/2023.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14/04/2025 e Parte_1 CP_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione relativamente all'affidamento del figlio minore, mantenimento e regime di visita, posto che la sig.ra è in procinto di Pt_1
trasferirsi alle Canarie e il figlio, sedicenne, rimarrà a vivere con il padre a Torino. ***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
il figlio minore nato a Rivoli il [...] in [...] esclusiva al padre;
Pt_2 Persona_1
DISPONE che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre;
DISPONE che il figlio possa incontrare liberamente la madre ogni qualvolta lo desideri, anche recandosi presso la residenza della madre in Spagna alle Isole Canarie;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio per il periodo che starà con ciascuno di loro, suddividendo al 50% le spese scolastiche, di carattere medico non coperte dal
SSN, sportive, ludico ricreative, necessitate o concordate e documentate, come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi integralmente richiamato.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico e universale per i figli a verrà percepito integralmente dal padre, genitore collocatario del ragazzo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.