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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA BA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.1187/2025 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Inguscio come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Pensione di inabilità civile. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.01.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 85%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la pensione di inabilità civile, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo CP_1 di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
1 handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato.
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente, oltre a trovarsi in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali, versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71).
Disposta CTU medico-legale, la dott.ssa ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante Persona_1
(“spondilodiscoartrosi tratto lombare, OSAS di grado serio in obeso con C-PAP, obesità”) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 85%, inferiore al 100% e dunque insufficiente a consentire l'accesso al beneficio richiesto (cfr. la relazione di consulenza tecnica espletata nella precedente fase processuale).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ritenendole non rispondenti alla reale gravità della condizione dell'odierna parte convenuta.
Viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal consulente, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non è prospettata in termini specifici la esistenza di nuove patologie non valutate, né l'aggravamento di quelle preesistenti. Stesso è a dirsi per la nuova documentazione medica prodotta, atteso che dalla stessa non emerge l'insorgenza di nuove patologie e che non risulta convincentemente spiegato per quali ragioni
2 (ed in che misura) la stessa sarebbe idoneo ad incidere in senso peggiorativo sul quadro clinico già valutato.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del lavoro
(F. to EA BA)
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