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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/09/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 889/2024
promossa da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSANNA SCRIMALI giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti.
-resistente-
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2024, il ricorrente indicato in epigrafe, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-
ingiunzione n. OI-002022619 P OI-001458566, notificata il 24 febbraio 2024, con la quale gli
è stata ingiunta la sanzione pecuniaria di € 3.356,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2018; in particolare, eccepiva l'omessa e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la prescrizione dei crediti rivendicati con ordinanza ingiunzione. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, eccependo preliminarmente la decadenza dell'opposizione per tardività del ricorso ed argomentando, nel merito, variamente la sua infondatezza, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
In punto di diritto va rilevato che l'ordinanza di ingiunzione oggi opposta risulta emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n.
638/1983, il quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un
importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro
non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione”.
Tanto premesso, va ritenuta, innanzitutto, la tempestività della opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, essendo stato depositato il ricorso il 25 marzo 2024, ovvero entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 della
L. 689/1981.
Nel merito, parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 2, c.
1-bis, d.l. n. 463 del 1983
per avere l'ente omesso la notifica dell'avviso di accertamento.
Tuttavia, dalla produzione di parte convenuta, si evince che lo stesso è stato notificato al
, nella sua qualità di titolare e rappresentante legale della omonima Parte_1
ditta individuale, in data 17/12/2019 con di avvenuto deposito) Controparte_2 n. 66603681067-4 dell'atto giudiziario n. 78603681067-0 (Notificazione Atti giudiziari), con perfezionamento per giacenza nei successivi dieci giorni.
Parimenti, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, deve ritenersi infondata.
Ebbene, la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, che prevede che “il diritto
a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Sul punto, anche la giurisprudenza si è espressa con plurime pronunce, fissando con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 5076 del 2015 il seguente principio di diritto: “in materia
previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei
contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente
prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei
contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento
a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”; per cui, le sanzioni dovute per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali non soggiacciono al termine di prescrizione ordinario, ma a quello quinquennale. Il credito per sanzioni aggiuntive ha la stessa natura dell'obbligazione principale.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione n
OI-002022619 risulta essere stata effettuata entro i termini prescrizionali sanciti dalla normativa vigente tenuto conto che tale termine risulta essere stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento. Infatti, l'atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2,
comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) Prot. 0100.22/11/2019.0250585 del CP_1
22/11/2019 è stato notificato al ricorrente ai sensi della legge 890/82 in data 17/12/2019 e l'
Ordinanza Ingiunzione n OI-002022619 è stata notificata ai sensi della legge 890/82 in data
24/02/2024.
Pertanto, il ricorso va rigettato. Il peso delle spese segue la soccombenza e viene liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che si CP_1
liquidano in euro 886,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Agrigento, 10/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 889/2024
promossa da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSANNA SCRIMALI giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti.
-resistente-
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2024, il ricorrente indicato in epigrafe, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-
ingiunzione n. OI-002022619 P OI-001458566, notificata il 24 febbraio 2024, con la quale gli
è stata ingiunta la sanzione pecuniaria di € 3.356,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2018; in particolare, eccepiva l'omessa e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la prescrizione dei crediti rivendicati con ordinanza ingiunzione. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, eccependo preliminarmente la decadenza dell'opposizione per tardività del ricorso ed argomentando, nel merito, variamente la sua infondatezza, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
In punto di diritto va rilevato che l'ordinanza di ingiunzione oggi opposta risulta emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n.
638/1983, il quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un
importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro
non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione”.
Tanto premesso, va ritenuta, innanzitutto, la tempestività della opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, essendo stato depositato il ricorso il 25 marzo 2024, ovvero entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 della
L. 689/1981.
Nel merito, parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 2, c.
1-bis, d.l. n. 463 del 1983
per avere l'ente omesso la notifica dell'avviso di accertamento.
Tuttavia, dalla produzione di parte convenuta, si evince che lo stesso è stato notificato al
, nella sua qualità di titolare e rappresentante legale della omonima Parte_1
ditta individuale, in data 17/12/2019 con di avvenuto deposito) Controparte_2 n. 66603681067-4 dell'atto giudiziario n. 78603681067-0 (Notificazione Atti giudiziari), con perfezionamento per giacenza nei successivi dieci giorni.
Parimenti, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, deve ritenersi infondata.
Ebbene, la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, che prevede che “il diritto
a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Sul punto, anche la giurisprudenza si è espressa con plurime pronunce, fissando con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 5076 del 2015 il seguente principio di diritto: “in materia
previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei
contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente
prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei
contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento
a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”; per cui, le sanzioni dovute per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali non soggiacciono al termine di prescrizione ordinario, ma a quello quinquennale. Il credito per sanzioni aggiuntive ha la stessa natura dell'obbligazione principale.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione n
OI-002022619 risulta essere stata effettuata entro i termini prescrizionali sanciti dalla normativa vigente tenuto conto che tale termine risulta essere stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento. Infatti, l'atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2,
comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) Prot. 0100.22/11/2019.0250585 del CP_1
22/11/2019 è stato notificato al ricorrente ai sensi della legge 890/82 in data 17/12/2019 e l'
Ordinanza Ingiunzione n OI-002022619 è stata notificata ai sensi della legge 890/82 in data
24/02/2024.
Pertanto, il ricorso va rigettato. Il peso delle spese segue la soccombenza e viene liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che si CP_1
liquidano in euro 886,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Agrigento, 10/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo