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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5653/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Parte_1 C.F._1
Sartore
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Daniele Fantini e CP_1 C.F._2
Riccardo Cusinato
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni dell'attrice: “
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Berat (Albania) il 9.8.1999 c.f. e nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 CP_3
, matrimonio celebrato a Schio il giorno 6.10.2018, con addebito al signor C.F._2 CP_1
2. Affidarsi il figlio minore nato a Santorso il [...] in [...] esclusiva alla signora Persona_1
pagina 1 di 20 presso la cui dimora egli sarà collocato ed avrà anche la formale residenza. Parte_1
3. Disporsi che il padre possa vedere il figlio minore in forma protetta e alla presenza di operatori dei
Servizi Sociali competenti per territorio nei tempi che il Tribunale vorrà indicare come più favorevoli per il minore e che i Servizi individueranno come compatibili alla loro organizzazione interna.
4. Obbligarsi il signor a corrispondere alla signora a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento la somma mensile di € 350 a favore del figlio minore ed altresì un Persona_1
assegno di mantenimento a favore della ricorrente dell'ammontare di euro 300 fintanto che la signora non sia in grado di reperire un'attività lavorativa compatibile con le cure del minore, somme così quantificate dai provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati il 5.2.2024. Dette somme saranno annualmente rivalutate ex Istat e ad esse andranno aggiunte il 50% delle spese straordinarie che la ricorrente sosterrà a favore del figlio minore, spese da identificarsi secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale.
5. Disporsi che l'assegno di cui al punto che precede sia versato direttamente alla signora Parte_1
dal datore di lavoro di ordinando conseguentemente a Mano Amica Cooperativa
[...] Parte_2
Sociale onlus con sede in 36015 Schio via XX Settembre, 10; c.f. e p.i. (iscritta REA di P.IVA_1
Vicenza 0165676; iscritta Albo delle Scoietà Cooperative A142327) di provvedere al versamento diretto ex art. 156 CC su conto corrente intestato alla ricorrente e contraddistinto dal seguente Iban:
[...].
6. Spese e competenze di causa rifuse.”
Conclusioni del convenuto:
“Voglia il Tribunale di Vicenza, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e conclusione avversaria:
Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo al reciproco rispetto.
Affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre.
Disporsi che il padre possa vedere il figlio in maniera libera (non più in sede protetta), con tempi e frequenza graduali, tenuto conto delle esigenze e del benessere del minore, fino a giungere e tenerlo con sé:
• un fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina alle 09.00 alla domenica sera alle 20.00;
• il mercoledì dalle 18.00 sino al mattino successivo quando lo porterà direttamente a scuola;
• nella settimana in cui il weekend spetta alla madre, anche il venerdì dalle 18.00 sino al sabato mattina alle 09.00;
• sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
pagina 2 di 20 • tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze Pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
• 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo).
4. Disporsi che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 Parte_1 del figlio la somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. Disporsi che l'assegno unico per il figlio sia percepito da ciascun genitore nella misura del Per_1
50%.
6. Nessun assegno di mantenimento a favore della moglie per i motivi esposti in atti.
7. In via subordinata rispetto alla conclusione n. 6, disporsi che il sig. versi alla sig.ra CP_1 Parte_1 un assegno di mantenimento dell'ammontare di € 150,00.
8. Qualora riproposta, rigettarsi la domanda di addebito avversaria.
9. Spese e compensi di causa integralmente compensati tra le parti.
In via istruttoria, si insiste, previa parziale modifica del provvedimento datato 04.06.2024 assunto a scioglimento della riserva a seguito dell'udienza del 14.05.2024, per l'ammissione delle prove richieste con la propria memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, cpc e non ammesse e per l'assunzione delle prove orali ammesse ma non integralmente assunte;
si ribadiscono altresì gli operati disconoscimenti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte attrice
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 16.11.2023 l'attrice - premesso di aver contratto il 6.10.2018 matrimonio con il convenuto in Schio, unione da cui è nato il figlio (il 7.12.2020) - rappresentava che il rapporto Per_1
coniugale era entrato in crisi irreversibile.
Deduceva in particolare che la convivenza con l'attore e con i genitori (con cui i due avevano sempre convissuto) fosse diventata intollerabile, posto che il marito avrebbe considerato la moglie una sua proprietà, cui imporre scelte e azioni, avendone sempre controllato i movimenti e avendo da quasi subito tenuto con lei dei comportamenti violenti (schiaffi e pugni), in più occasioni, anche per motivi futili.
Osservava che i comportamenti del sarebbero continuati anche dopo che era rimasta incinta, CP_1
facendone “le veci” anche i genitori, nel periodo in cui il marito era all'estero per lavoro;
dopo la nascita di il marito e i genitori l'avrebbero più volte minacciata di sottrarle il bambino. Già Per_1
pagina 3 di 20 provata dalla depressione post partum, avrebbe subito ogni tipo di angherie e violenze e le sarebbe stato impedito di usufruire del sostegno psicologico presso il SSN.
Deduceva esserle stato impedito di uscire di casa per prestare attività lavorativa, che doveva prendersi cura dell'intera famiglia, collaborando nelle faccende domestiche;
allegava di essere stata costretta a subire rapporti sessuali non voluti. Deduceva di aver descritto nel dettaglio le violenze subite in un
“diario”, allegando che alcune sarebbero avvenute anche in presenza di che avrebbe sviluppato Per_1
una qualche patologia psicologica dovuta al disagio.
Rappresentava che il 23.2.2023, nonostante le minacce, aveva trovato il coraggio di rivolgersi al Centro
Antiviolenza di Schio, che aveva messo a disposizione per lei una struttura protetta e di aver quindi sporto denuncia il 6.3.2023 ai Carabinieri di Schio, da cui era scaturita un procedimento penale nel cui ambito era stato emessa ordinanza di ammissione di incidente probatorio.
Allegava che marito e famigliari avrebbero a lungo fatto pressioni presso il Centro Antiviolenza e le poche conoscenze della per ottenere informazioni sulla sua collocazione, anche telefonandole Pt_1
(senza che seguisse riscontro).
Deduceva di aver proposto ricorso ex art. 342bis e 342ter c.c e 42 c.p.c. presso l'intestato Tribunale, accolto dal Giudice (che aveva ordinato al marito la cessazione di ogni condotta violenta e lesiva e a lui e ai congiunti di non avvicinarsi alla ricorrente e al figlio, ordinando altresì il versamento di un assegno in favore della ). Parte_1
Riferiva che nei mesi successivi all'allontanamento avrebbe sottoposto il figlio a vari approfondimenti sanitari per comprendere e fronteggiare i disturbi che lo affliggevano, di aver avviato un percorso di formazione per ottenere competenze per accedere al mondo del lavoro e di stare frequentando la scuolaguida per ottenere la patente allo scopo di essere maggiormente autonoma. Allegava di sapere che il marito lavorasse per una società impiantistica.
Chiedeva dichiararsi la separazione, con addebito a carico del marito, affidarsi il figlio in via esclusiva a essa attrice, con visite esclusivamente in modalità protetta tra padre e figlio, e disporsi a carico del l'obbligo a contribuire al mantenimento (veniva chiesta la somma mensile di € 700,00 quale CP_1 contributo al figlio, otre spese straordinarie al 50% e di altri € 700,00 quale contributo a essa attrice), ordinandosi al datore di lavoro il versamento diretto ex art. 156 c.c.
Fissata ex art. 473bis.21 e 42 c.p.c. l'udienza al 18.1.2024, prima della costituzione del l'attrice, CP_1 con atto del 20.11.2023, rappresentava che fossero cessati gli effetti dell'ordine di protezione emesso in separata sede e che nel corso del relativo procedimento era stata prevista la possibilità per il padre di esercitare visite protette, sicché, cessati gli effetti dell'ordine, il marito avrebbe iniziato a pretendere di poter vedere il figlio liberamente. Chiedeva l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c., e in pagina 4 di 20 particolare il ripristino delle visite protette.
Per la discussione dell'istanza venivo aperto subprocedimento e fissata l'udienza del 21.12.2023. si costituiva nel merito con comparsa del 18.12.2023, contrastando la ricostruzione attorea. CP_1
Deduceva di aver conosciuto la moglie su Facebook nel febbraio 2018 e di essersi fidanzati a maggio
2018 e che, dopo essersi conosciuti di persona lo stesso anno e dopo che l'attrice si era trasferita in
Italia dall'Albania, i due avessero iniziato a convivere nell'abitazione dei di lui genitori, in Schio (Vi), anche dopo il matrimonio e la nascita di Per_1
Nei primi mesi di convivenza l'attrice si dedicava a apprendere l'italiano, in compagnia della suocera, impegnandosi d'accordo col marito nelle faccende domestiche, in attesa di trovare un'occupazione.
Osservava che nel 2019 la moglie si sarebbe iscritta all'Agenzia del Lavoro e che avrebbe lavorato da ottobre 2019 a maggio 2020 come badante, recandosi da sola presso il luogo lavoro, svolgendo anche nel frattempo a casa l'attività di ricostruzione delle unghie.
Nel frattempo, il marito, da giugno 2020 ad agosto 2022, si sarebbe trasferito in Inghilterra per lavoro, rientrando a Schio per soli 99 giorni: il 26.11.2020 per assistere alla nascita del figlio, ripartendo il giorno dopo, per l'intero mese di luglio 2021, da metà marzo a maggio 2022 per aiutare i genitori nel trasloco presso la nuova casa, in Schio, via Maglio Giavenale, 53. Nel periodo in cui il convenuto era all'estero i coniugi si sarebbero sentiti a distanza, senza che la moglie rappresentasse di minacce o angherie dai suoceri e non le avrebbe fatto mancare nulla, come riconosciuto dalla stessa moglie.
Nell'agosto 2022 prima di fare rientro in Italia dall'Inghilterra, raggiungeva la moglie e il figlio CP_1
in Albania, ove si trovavano in vacanza presso i genitori della . Parte_1
Dal rientro in Italia avrebbe lavorato per una società di impiantistica, lavorando spesso in trasferta (dal
10 al 20 novembre 2022, dal 7.11 al 6.12, dal 19.12 al 23.12); a Natale 2022 avrebbero ospitato degli amici della e tra gennaio al 17 febbraio 2023 avrebbe svolto altre trasferte di lavoro. Parte_1
Rientrato a casa il 24.2.2023 si accorgeva che la moglie, senza alcuna spiegazione, aveva lasciato la casa portando con sé il figlio. Negava di aver chiesto o fatto pressioni per sapere dove fossero collocati.
Rappresentava che l'ordine di protezione fosse stato emesso, con decreto inaudita, sulla scorta delle sole dichiarazioni della moglie e della denuncia penale e che nel corso del procedimento venivano autorizzate visite neuropsichiatriche sul minore e visite protette, con buon esito come indicato nelle relative relazioni dei servizi. Osservava che al figlio era stato diagnosticato un ritardo nello sviluppo e nelle competenze, non collegato alla figura paterna/all'ambiente familiare, come allegato dall'attrice.
Deduceva fosse la moglie ad aver ingiustificatamente interrotto le visite, dopo la cessazione degli effetti dell'ordine di protezione.
Ricostruiva il rapporto tra coniugi, rappresentando che la moglie fosse sempre apparsa come persona pagina 5 di 20 chiusa in sé stessa, fragile ed instabile emotivamente, provenendo da famiglia dalle modeste disponibilità economiche. Allegava di non sapere che fosse stata affetta da depressione post partum o che si fosse avvalsa di una psicologa. Negava che la moglie fosse stata reclusa in casa, deducendo piuttosto che fosse affetta da qualche forma di instabilità emotiva, riflessasi anche nell'educazione del figlio (sulla cui educazione vi erano state varie discussioni tra i coniugi, senza che l'attrice cogliesse i suggerimenti dati da terzi). Rappresentava di aver appreso, dopo l'allontanamento e una verifica sulle telefonate e messaggi della (dotata di utenza intestata alla madre del convenuto) che questa Parte_1
avesse più volte telefonato e inviato messaggi a , vicino di casa indicato come teste nel Testimone_1
ricorso; allegava che questi intrattenesse una relazione con la moglie.
Negava gli episodi di violenza dedotti dalla ricorrente, contestando il valore probatorio della denuncia, del diario allegato al ricorso (redatto ex post), disconoscendone il valore probatorio, come pure disconosceva “la conformità delle foto” prodotte dall'attrice: allegava di aver rinvenuto un libro
(“Streghe” di , sottolineato in vari punti dalla moglie e ove sarebbero descritti episodi CP_4
simili a quelli riportati nel diario. Contestava poi i singoli episodi di violenza a carico della moglie.
Osservava che solo nella denuncia querela la moglie avrebbe riferito che il marito avrebbe schiaffeggiato il figlio minore, circostanza questa non riferita nel “diario” precedente alla stessa denuncia.
Circa le condizioni economiche, allegava di aver trovato nuovo impiego presso una fonderia come operaio manutentore, per uno stipendio netto di € 1.638,00 al mese e di contribuire al pagamento delle spese di casa dei genitori, ove risiederebbe, per ca. € 750,00 al mese. Contestava la pretesa ex art. 156
c.c., trattandosi di disposizione abrogata. Chiedeva disporsi la separazione, con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso o in subordine esclusivo in suo favore, con collocamento presso la madre e diritto di visita libero, limitarsi il contributo al mantenimento ordinario del figlio ad € 300,00; si opponeva alla richiesta di mantenimento in favore della moglie e chiedeva prevedersi che avrebbe continuato a percepire in via esclusiva l'assegno unico per il figlio opponendosi per il resto alle Per_1
domande attoree.
Il convenuto depositava memoria anche nel subprocedimento relativo all'istanza sub. art. 473bis.15
c.p.c., opponendosi alla stessa per le ragioni già riportate nella comparsa di costituzione. All'udienza del 21.12.2023 le parti si riportavano alle relative istanze;
con ordinanza del 23.12.2023 veniva fissata nel subprocedimento l'udienza del 18.1.2024, differendo a detta udienza anche l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. per sentire i sommari indicati dall'attrice, e . Il CP_5 Testimone_1
18.1.2024 veniva escusso il solo , in quanto la i era dichiarata non disponibile a riferire, Tes_1 CP_5
temendo per la propria incolumità ed essendo tornata in Albania.
pagina 6 di 20 Con ordinanza del 15.2.2024, l'allora Giudice Delegato, “visto l'art. 473bis.22 c.p.c. e ritenuto di disporre provvedimenti provvisori che ricomprendano anche le istanze della ricorrente ex art.
473bis.15 c.p.c.”, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via esclusiva alla madre Per_1
con collocamento presso il suo attuale domicilio e diritto di visita del padre in modalità protetta presso i
SS secondo un calendario dagli stessi predisposto (garantendo compatibilmente con le risorse del servizio, almeno 1 ora a settimana alle visite padre-figlio); a carico del veniva posto un CP_1 contributo al mantenimento per il figlio di € 350,00, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese, e il
50% delle spese straordinarie. Veniva posto a carico del convenuto pure un contributo di € 300,00 per il mantenimento dell'attrice.
Venivano infine incaricati i SS di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, indicando:
a) quali siano le migliori condizioni di affidamento del minore;
b) quale sia il più idoneo luogo di residenza del minore;
c)quali siano le più opportune modalità ed i tempi di visita da parte del genitore non affidatario (o non collocatario); d) gli eventuali interventi di sostegno che reputino necessari per i genitori o per il minore, con termine per relazione al 30.7.2024.
L'ordinanza veniva impugnata dal convenuto e sostanzialmente confermata (salvo per quanto concerne la data di versamento del contributo) dalla Corte d'Appello, con condanna del alle spese. CP_1
Veniva quindi emessa in data 26.3.2024 sentenza sullo status e la causa rimessa sul ruolo istruttorio e rinviata al 14.5.2024 per la discussione sulla istanze istruttorie. Con ordinanza del 4.6.2024, ritenuto superfluo risentire il per parte attrice, veniva ammessa l'escussione di vari testi del convenuto e Tes_1 dell'attrice. Il 19.9.2024 veniva escusso MA Gjeci per il convenuto e per l'attrice Controparte_6
e il 12.11.2024 OR GO per parte convenuta, per Persona_2 Persona_3 CP_7
l'attrice. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata al 27.3.2025 per la rimessione della causa al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Con istanza del 28.11.2024 il convenuto chiedeva modificarsi i provvisori. Per la discussione dell'istanza veniva aperto subprocedimento e fissata l'udienza del 9.1.2025. Con ordinanza del
15.1.2025, i provvisori venivano modificati solo in parte, stante la prossimità della rimessione in decisione della causa (ampliandosi il diritto di visita, in modalità protetta, a 3 ore a settimana).
All'udienza del 27.3.2025, trattata ex art. 127ter c.p.c., riscontrato il deposito delle note di p.c. in cui le parti concludevano come in epigrafe e degli scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa trasmissione degli atti al PM che in data 18.4.2025 ha concluso come in epigrafe.
2. Deve anzitutto ribadirsi il rigetto delle istanze istruttorie delle parti, per le ragioni già espresse pagina 7 di 20 nell'ordinanza del precedente GD del 4.6.2024 e anche perché superflue alla luce degli elementi già acquisiti, come si dirà.
3. La separazione è stata già dichiarata con la sentenza parziale. Restano da risolvere le ulteriori domande (quelle contrapposte di addebito – non espressamente rinunciate dalle parti - e quelle in punto affido, collocamento, status e contributo al mantenimento).
A tal proposito, giacché negli scritti conclusivi le parti dibattono altresì della pendenza del procedimento penale (in cui la Procura ha formulato richiesta di rinvio a giudizio di per i reati di CP_8 cui agli art. 572, co. 1 e 2, 582 e 585 c.p., con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza del minore) (docc. 1 e 2 allegati a costiuzione del 29.12.2024 nel subprocedimento n. 2), si deve Parte_1
ricordare – stanti anche le domande svolte dall'attrice, che diverso è il parametro sotteso alle valutazioni di carattere strettamente civilistico, non essendo – ai fini dell'addebito – necessaria la dimostrazione di una condotta maltrattante reiterata, con le caratteristiche di cui all'art. 572 c.p., posto che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Sez. VI, ord. n. 7388 del
22/3/2017; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, sent. n. 433 del 14/1/2016; Cass. Sez. I, ord. n.
30721 del 29/11/2024).
4. Tanto premesso, nell'ambito del presente giudizio è emerso che l'unione tra le parti sia sorta senza una previa ampia frequentazione.
4.1. Per come ricostruito dal (cfr. comparsa di risposta, in parte qua non contestata, pagg. 1-3, ma CP_1
anche relazione dei SS del 12/14.8.2024, pagg. 2 ss e 6 ss) i due coniugi si son conosciuti su facebook nel febbraio 2018, si sono visti di persona per un periodo nel maggio 2018, si son fidanzati e quindi immediatamente sposati nell'ottobre 2018, concordando di abitare insieme ai genitori del convenuto.
Pacifico anche che abbia vissuto, per lavoro, in Inghilterra dal giugno 2020 all'agosto 2022, CP_1
rientrando brevemente per pochi giorni a inizio dicembre 2020, per assistere alla nascita del figlio, un mese a luglio 2021, da metà marzo a maggio 2022 per aiutare i genitori nel trasloco, per poi iniziare una stabile convivenza con la moglie dal settembre 2022 (dopo che nell'agosto 2022 i coniugi avevano trascorso un periodo di vacanza insieme in Albania, anche con la famiglia di lei – cfr. comparsa, pag. 2-
3 ss;
coerenti con tale cronistoria anche le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dall'attrice,
pagina 8 di 20 cfr. doc. 7, verbale udienza 28.4.2023, allegato a comparsa attorea del 29.12.2024 nel sub. 2).
4.2. Altro dato oggettivo utile a meglio delineare il quadro familiare è che è affetto da un Per_1
ritardo di sviluppo nelle competenze, soprattutto comunicativo linguistiche, con difficoltà di regolazione comportamentale/emozionale e atipie del neurosviluppo (doc. 8 attoreo), diagnosi resa a seguito di accertamenti eseguiti solo dopo che madre e figlio si allontanarono di casa.
4.3. Quanto alle violenze a suo danno, la ha prodotto un manoscritto (doc. 6), denominato Parte_1
“diario” ma in realtà redatto in data successiva agli eventi riportati, quando si rivolse ad un centro antiviolenza, in cui riporta vari episodi di violenza di cui sarebbe stata vittima a partire dalle nozze. In sé per sé, come pure dedotto dalla controparte in questa sede, detto manoscritto non ha valore probatorio, provenendo dalla stessa attrice, se non nella parte in cui risulti corroborato da elementi esterni.
Tra i vari episodi narrati nel manoscritto dalla se ne possono indicare sei, che si ritiene Parte_1
supportati da elementi a sostegno: (i) a luglio 2021 il marito la avrebbe colpita con un pugno al braccio, dopo che gli aveva chiesto di portare fuori il bambino (doc. 6, pag. 8 manoscritto, 4 del file;
episodio meglio ricostruito dall'attrice in sede di incidente probatorio, pag. 10 verbale); (ii) nell'ottobre 2022, una settimana in cui i parenti del erano in Albania e i coniugi erano entrambi in casa, una mattina CP_1
il marito, durante una discussione per futili motivi, la avrebbe colpita con un pugno in testa (doc. 6, pag. 14-15 manoscritto); (iii) il 7 dicembre 2022, il giorno del compleanno del figlio, nel corso di una discussione in camera da letto scaturita per la tipologia dei vestiti scelti dall'attrice per uscire la sera, la avrebbe stretta con forza al braccio “finche non viene viola” (cfr. doc. 6, pag. 15-16 CP_1
manoscritto) (iv) e ancora il giorno dopo, l'8 dicembre 2022, l'avrebbe presa per il collo, morsicandole la guancia, nel tentativo di avere con lei un rapporto sessuale anale (doc. 6, pagg. 17-18); (v) il 24 dicembre durante una discussione per il volume della televisione, la avrebbe colpita a un braccio graffiandola sulla guancia (doc. 6, pag. 20-21); (vi) il 28 gennaio 2023, durante una discussione avvenuta in macchina, alla presenza di il marito le avrebbe dato uno schiaffo, tirata per i capelli Per_1
e l'avrebbe colpita al braccio (doc. 6, pag. 20-21).
Quanto agli episodi (i), (iii), (iv) e (v) il teste del convenuto OR GO (amico di famiglia del padre), escusso sul capitolo 791 di parte convenuta ha dichiarato “a livello fisico non ho mai visto segni di violenza;
la signora mi ha riferito che aveva degli ematomi dovuti alla botte, ma io non li ho mai visti, né ho approfondito la cosa. Mi ha raccontato più volte di queste cose e mi ha detto che non stava bene. Io le ho consigliato di parlarne con marito.”.
La testimonianza del GO, amico di famiglia spesso presente in casa, conferma che la convenuta gli avesse riferito di “ematomi dovuti a botte”, nei periodi in cui l'attrice ha menzionato alcuni degli episodi. Il testimone, pur reticente, ha dunque confermato che la convenuta avesse, in costanza di rapporto, segnalato a terzi delle aggressioni.
Quanto all'episodio sub (ii) esso trova conferma dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , Tes_1
sentito come s.i., ma sotto impegno, a seguito dell'istanza sub. 15 attorea, all'udienza (cfr. verbale
28.1.2024). Anzitutto deve rilevarsi che, diversamente da quanto eccepito dal convenuto, non vi è alcuna prova che tra il teste e l'attrice vi fosse un rapporto sentimentale. è un vicino di casa che Tes_1
ha dichiarato di aver conosciuto la convenuta in una occasione in cui stava giocando col bambino che era entrato nel garage della casa del teste, nel giugno 2022, e che di lì, a poco a poco, la convenuta aveva iniziato a farle delle confidenze sul clima familiare e sulle violenze del marito;
al che le Tes_1
avrebbe suggerito di contattare un centro Anti-violenza. Il tutto sarebbe avvenuto o nelle occasioni in cui l'attrice si trovava a passeggiare nella corte sotto l'abitazione del , oppure via telefono Tes_1
(messaggi, telefonate), dato che i due si erano scambiati i numeri.
Ciò spiega anche la circostanza per cui dall'utenza utilizzata dalla all'epoca (intestata però Parte_1 alla suocera) risultassero varie chiamate/sms dalla prima al numero del , dall'autunno del 2022 in Tes_1 poi (cfr. doc. 26 convenuto), circostanza stigmatizzata dallo per dimostrare l'esistenza di un CP_1
rapporto tra attrice e teste e che, piuttosto, conferma che effettivamente e la di lui famiglia CP_1 esercitassero un controllo sull'attrice (che doveva utilizzare un numero intestato alla suocera, agevolmente “controllabile” dal convenuto).
Tanto premesso, il ha riferito […] “Una volta è successo che l'ho vista con un livido non ricordo Tes_1
se sulla guancia destra o sinistra, ma la signora mi ha detto non è successo niente, io ho insistito e alla fine lei, commossa non mi ricordo se si è messa a piangere, mi ha detto qualcosa come “non mi sono fatta male da sola”, lei mi ha detto ho risposto male e mio marito mi ha colpito con un pugno” […].
Richiesto di meglio chiarire a quando risalisse tale occasione, il teste ha riferito “[…] quanto al livido ricordo che era un periodo abbastanza caldo, quando me l'ha detto il bambino giocava nel corso
d'acqua vicino a casa mia, che era alto, quindi poteva essere settembre o ottobre”. Il livido di cui rammenta il può quindi verosimilmente ricondursi alla lite dell'ottobre 2022. Tes_1
Quanto all'episodio sub. vi) esso trova conferma dalle dichiarazioni della teste psicologa del CP_6
centro antiviolenza. Pur avendo riferito di aver avuto solo contatti telefonici con la (rapidi, Parte_1
perché aveva paura di essere scoperta) e che l'attrice avrebbe poi mandato i suoi scritti, quanto all'episodio de quo ha riferito che l'attrice “mi ha parlato di un episodio successo in macchina, in cui
pagina 10 di 20 non mi risulta che ci fosse il fratello MA, me l'ha detto nella telefonata del 1 febbraio 2023, i coniugi erano in macchina, lei stava allattando, i genitori del sig. l'avevano criticata per la CP_1 gestione della casa, in quell'occasione lei si era difesa e lui le avrebbe tirato un pugno, tirato i capelli, tirato una sberla e il bambino avrebbe fatto un movimento sbattendo la testa e mi ha fatto vedere anche una foto di un ematoma, ce l'ha mandata via whatsapp”. Gli scritti e le telefonate risalivano al gennaio/febbraio 2023: in tale contesto, la coincidenza con le tempistiche del narrato dell'attrice e il fatto che l'operatrice del centro antiviolenza abbia potuto visionare delle foto di un ematoma a ridosso dell'episodio de quo, consente di concludere che esso si sia verificato con le modalità rappresentate dalla . Parte_1
In ultima analisi, in base al criterio probatorio che informa il presente giudizio (quello della preponderanza dell'evidenza) può ritenersi provato che l'attrice sia stata vittima almeno dei summenzionati episodi di violenza.
Sempre in base al medesimo criterio, considerata l'età del minore, il fatto che lo stesso fosse pacificamente seguito e curato dalla madre, può ritenersi che non altro, nell'ultimo episodio, quello dell'auto nel febbraio 2023) questi abbia potuto assistere alla violenza a danno della madre
4.4. Non può dirsi dimostrato, invece, che il minore sia stato vittima di violenza da parte del padre. Non significativa in tal senso l'integrazione di denuncia della , in cui chiariva che, in aggiunta a Parte_1
quanto scritto nel diario/resoconto, in talune occasioni sarebbe avrebbe dato degli schiaffi al CP_1
figlio, quando questi manifestava alcuni comportamenti (colpire pareti/oggetti con la testa) poi ricostruito come sintomo del disturbo psicologico da cui WE risulta affetto (doc. 10). In corso di causa non è emerso alcun elemento a supporto delle dichiarazioni di parte attrice né è stata dimostrata l'ulteriore asserzione della , per cui il disturbo del minore sarebbe stato cagionato dalle Parte_1
violenze cui il minore avrebbe assistito/di cui sarebbe stato vittima.
5. Tanto premesso, considerata provata la commissione di vari episodi di violenza, è fondata la domanda di addebito della separazione, articolata dall'attrice.
Deve conseguentemente essere rigettata la domanda di addebito articolata dal convenuto.
6. In punto affido/diritto di visita il convenuto, dapprima con la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori su cui si è detto, quindi negli scritti conclusivi, ha chiesto disporsi l'affido condiviso e un diritto di visita libero.
Ciò sulla scorta del buon esito delle visite padre/figlio, tanto nel corso del procedimento diretto all'emissione dell'ordine di protezione, quanto in costanza di giudizio, buon esito di cui avrebbero dato atto anche i servizi, nella relazione del 12/14.8.2024, ove così concludono:
pagina 11 di 20 Ad ulteriore supporto delle richieste riportate in epigrafe, il convenuto ha prodotto degli scambi di e- mail tra le parti (nota dell'8.1.2025, in sub. 2) da cui parrebbe emergere una maggiore distensione dei rapporti tra le parti.
La difesa dell'attrice, tanto nel prendere posizione sulla richiesta di modifica dei provvisori
(costituzione del 29.12.2024), quanto negli scritti conclusivi ha contestato la richiesta, istando per la conferma dell'affido esclusivo in suo favore e per il mantenimento delle modalità di visita protette.
Ha osservato infatti di non condividere le conclusioni dei servizi, da un lato perché incoerenti con il contenuto della relazione in cui, quanto al padre, i SS hanno chiarito che “la giovane età e la lontananza non gli hanno permesso di costruire la sua identità paterna. Sia a livello personale che CP_ genitoriale, a parere degli scriventi, fa fatica a mettere dei confini funzionale con la sua famiglia di origine, appoggiandosi ad essa e subendo, a volte, delle decisioni senza differenziarsene pienamente
e senza affermare totalmente se stesso" […] "Preme tuttavia sottolineare, che il tempo limitato trascorso insieme con il figlio alla presenza di un educatore ed in luogo neutro non danno modo di valutare la reale capacità del padre di sintonizzarsi e di rispondere adeguatamente ai bisogni e alle necessità di l'ora passata insieme trascorre principalmente giocando o scartando regali che di Per_1
volta in volta il padre porta con sé, alle volte è stato necessario l'intervento dell'educatore per contenere il padre ad esempio alla somministrazione di dolciumi in quanto sembra che il signor CP_1
faccia fatica a gestire la frustrazione del figlio di fronte ai no" (cfr. relazione 12.8.2024, pag. 4, 5 del file depositato).
Ha quindi dedotto che la relazione non considererebbe che essa attrice sarebbe tutt'ora ospitata in una struttura protetta e la pendenza del procedimento penale, che potrebbe costituire causa di ulteriori conflitti tra i coniugi e che in generale i SS avrebbero sottovalutato il contesto in cui la separazione è occorsa, con il rischio di esporre la convenuta/il figlio al perpetrarsi della violenza già patita.
pagina 12 di 20 La ha poi dedotto e provato che in corso di causa il convenuto non avrebbe ottemperato Parte_1
puntualmente agli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti, eseguendo i pagamenti in misura ridotta rispetto a quanto indicato nei provvedimenti provvisori.
7. Ciò premesso, quanto all'affido, è opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del 9/2/2023; Cass. Sez. I, ord.
n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019).
Tanto ricordato, reputa il Collegio che il minore vada affidato in via esclusiva alla madre Persona_1
(con residenza e collocamento presso la stessa) così come richiesto dall'attrice e dal PM, non essendo sul punto percorribile la soluzione dell'affido condiviso, proposta – invero, in maniera assai sintetica, senza considerare il contesto che ha portato l'attrice all'allontanamento dal marito e come si vedrà quanto emerso nel corso dell'attività dei Servizi – dai SS.
Nel caso di specie ricorrono infatti entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, ossia l'incapacità/ inidoneità del padre alla cura ed educazione del figlio e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultimo derivante dall'affidamento condiviso.
Anzitutto, i SS - pur proponendo l'affido condiviso - hanno dato atto che il convenuto ha trascorso pochissimo tempo con il figlio: ciò perché, prima dell'allontanamento della moglie dalla casa familiare il soggetto deputato alla cura di era principalmente la (anche in ragione degli Per_1 Parte_1 impegni lavorativi del padre); dopo l'allontanamento, perché il diritto di visita garantito dai vari provvedimenti succedutisi nel corso del tempo è stato assai limitato.
La ridotta frequentazione del figlio ha inevitabilmente comportato il mancato sviluppo della capacità genitoriale del I SS, pur dando atto del consolidamento dei rapporti padre figlio (in particolare da CP_1
un punto di vista affettivo), hanno tuttavia evidenziato che il limitato tempo trascorso dal padre con il figlio non consente di apprezzare la capacità del di “sintonizzarsi e rispondere adeguatamente ai CP_1 bisogni e alle necessità di : nel periodo d'osservazione l'ora settimanale è stata per lo più Per_1
trascorsa dai due giocando, scartando i regali che il padre portava, tanto che l'educatore ha dovuto contenere il padre in occasione della somministrazione di dolciumi;
e ancora nella relazione si dà atto che sembra non essersi mai trovato a […] “gestire da solo la quotidianità del figlio (pasti, sonno, CP_1
cambi necessità mediche ecc.) in quanto, in passato, sono sempre stati presenti la madre o i nonni
pagina 13 di 20 mostrando delle difficoltà nel riconoscere i bisogni fisici del figlio (fame, sete, necessità di andare in bagno […]” (cfr. relazione 12.8.2024, pag. 5/4).
In ultima analisi, da un primo punto di vista, il padre è allo stato incapace/inidoneo alla cura del figlio: ciò non vuol dire che in assoluto non possa maturare le competenze genitoriali che finora ha dimostrato di non possedere, ma che è necessario che si trovi a gestire nella quotidianità il figlio per CP_1
acquisire quelle capacità che il poco tempo trascorso con non gli ha consentito di sviluppare (il Per_1 che potrà avvenire solamente con l'implementazione di un diritto di visita più esteso, come si vedrà, che consenta al padre di trascorrere maggior tempo con il figlio).
Da un secondo punto di vista, anche a non voler considerare la provata incapacità genitoriale del convenuto, il regime dell'affido condiviso è controindicato anche perché comporterebbe inevitabilmente la moltiplicazione di occasioni di contrasto e conflitto tra i genitori, che allo stato non può dirsi gestibile tra entrambi.
La infatti sta terminando il proprio percorso, per guadagnare autonomia (ottenendo la patente Parte_1
di guida, per avere libertà di movimento;
formandosi per trovare un lavoro, per conseguire un'autonomia economica); di contro il non ha collaborato affatto con la moglie, anche a seguito CP_1
del suo allontanamento, non corrispondendo integralmente la somma posta a suo carico a titolo di contributo al mantenimento, il che non agevola la recisione del legame di controllo tra convenuto e attrice, anche considerato che quest'ultima, a differenza del è priva in Italia di una rete familiare CP_1
o amicale di supporto.
In questo contesto, le comunicazioni allegate dal convenuto alle note dell'8.1.2025, da cui emerge una parziale distensione dei rapporti, non sono sufficienti a dimostrare la capacità della coppia di superare i possibili conflitti che inevitabilmente potrebbero sorgere con la previsione di un regime di affido condiviso che rischierebbe quindi di diventare il presupposto di tensioni tra le parti, con conseguente grave pregiudizio per Per_1
Di contro, dalle relazioni dei servizi non emergono criticità nei rapporti madre e figlio e anzi la
, nel periodo trascorso nella casa protetta, ha potuto affinare le sue capacità risultando […] Parte_1
“attenta ai bisogni del figlio e ha imparato a rispondere ad essi in maniera adeguata, distinguendo i capricci dalla reale necessità” ciò pur considerando che “Si sente tuttavia sola nel compito educativo, in quanto appare totalmente assente il dialogo con il padre di Inoltre, la sua bassa autostima, Per_1
la porta molto spesso a cercare conferme esterne rispetto al suo essere madre e alle sue scelte educative. Pur riconoscendo le sue risorse si ritiene che vi siano in lei ancora delle fragilità da sostenere ed affrontare nello svolgere in completa autonomia il suo ruolo genitoriale.” (cfr. relazione
12.8.2024, pag.
7-8 del file). Nonostante le riscontrate fragilità, la , diversamente dal marito, Parte_1
pagina 14 di 20 è senz'altro dotata di capacità genitoriale.
Deve dunque essere accolta la domanda dell'attrice di affidamento esclusivo del figlio.
8. Quanto al regime di collocamento, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei servizi (e di entrambe le parti) per cui deve essere collocato presso la madre. Per_1
9. Quanto al diritto di vista paterno, i servizi hanno proposto un graduale incremento del diritto di visita e l'eliminazione della modalità protetta, richiesta a cui da ultimo negli scritti conclusivi (cfr. conclusionale, pag. 37) l'attrice si è opposta, sia in ragione della pendenza del procedimento penale, sia perché non si sarebbe mai preso cura del bambino, delegandone l'attività alla famiglia d'origine. CP_1
Tali rilievi non sono condivisibili.
Anzitutto va ribadito che in questa sede non è stato dimostrato che il convenuto abbia mai compiuto atti di violenza nei confronti del figlio (che si tratti di abuso dei mezzi di correzione o altro).
Indubbiamente, come emerge dalla relazione, non è allo stato dotato di capacità genitoriale. CP_1
L'unico modo di consentire al padre di sviluppare il suo rapporto con il figlio e di maturare le competenze di cui è privo– con consequenziale benessere anche del figlio - è quello di prevedere un ampliamento del diritto di visita del padre, anche in modalità non protetta, così che il convenuto possa effettivamente dedicarsi alla cura del figlio, cosa che vuoi per una sua scelta (prima dell'allontanamento della moglie) vuoi per i provvedimenti adottati in sede di ordine di protezione e in corso di causa non è stato in grado di fare.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé il figlio una volta a settimana, il sabato dalle 9.30 alle 18.
Il diritto di visita dovrà tuttavia essere esercitato presso l'abitazione dei nonni paterni, l'unica visitata dai SS e di cui è stata vagliata l'idoneità ad accogliere (cfr. relazione 12.8.2024, pagg. 5-6, 6/7 Per_1
del file) e alla presenza di almeno uno dei nonni paterni, così da consentire al padre la graduale acquisizione degli strumenti nella gestione del figlio.
Giacché allo stato la madre è ancora collocata in una struttura protetta, ai Servizi territorialmente competenti dovrà essere delegato di consentire l'esercizio di visita da parte del padre in maniera tale da garantire la non conoscenza della collocazione della madre finché questa vi sarà accolta. Il padre dovrà dunque prelevare il figlio in una località indicata dai servizi, diversa dalla casa protetta (ad es. la sede del consultorio) alla presenza del personale dei SS e riconsegnarlo in tale sede, così da garantire la non conoscibilità della casa protetta da parte del padre.
Non è allo stato possibile prevedere un possibile, ulteriore ampliamento del diritto di visita, come richiesto dalla difesa del convenuto;
lo stesso dipenderà dall'effettiva graduale acquisizione delle capacità genitoriali e di gestione del figlio da parte del convenuto, che potrà essere vagliata, anche considerando gli esiti del monitoraggio che verrà demandato ai servizi e su istanza di parte, in separata pagina 15 di 20 sede (e, quindi, o nel giudizio di scioglimento del matrimonio o, eventualmente in distinto procedimento per la modifica delle condizioni di separazione;
ciò sempre che nel tempo non maturi una effettiva e stabile distensione dei rapporti, che consenta alle parti di raggiungere consensualmente una intesa per un ampliamento del diritto di visita).
10. Considerata la precarietà dei rapporti tra le parti e le criticità su evidenziate, si deve disporre che i
Servizi Sociali competenti in ragione della residenza del minore monitorino il nucleo familiare, perché vigilino sul rispetto del calendario adottato col presente provvedimento e offrano alle parti un sostegno alla genitorialità, sostenendo tutte le azioni utili a garantire il benessere del minore.
11. La residua materia del contendere attiene ai profili economici, quindi alla determinazione del contributo dovuto dal convenuto per il mantenimento del figlio e alla richiesta dell'attrice di un assegno in suo favore.
12. Quanto ai profili economici, all'atto dei provvedimenti provvisori il precedente Giudice Delegato aveva adottato le disposizioni su indicate sulla scorta delle seguenti considerazioni: il padre percepiva una retribuzione netta di ca. € 1.700,00 e pur avendo allegato di contribuire al menage familiare dei genitori, con il contributo di € 750 al mese, non avrebbe provato il versamento di tale importo (pur essendo ragionevole che in qualche misura contribuisse alle spese domestiche).
Nell'istanza del 28.11.2024 e quindi negli scritti conclusivi il convenuto ha chiesto ridursi l'assegno del figlio e annullarsi quello alla moglie (o comunque contenerlo ad € 350,00 sulla base di tali considerazioni): (i) la madre ha iniziato a percepire un assegno di invalidità per il figlio, di € 343,66;
(ii) dall'agosto 2024 la madre percepirebbe per l'intero l'AU (per € 235,00 mese) prima accreditato al padre;
(iii) non potrebbe escludersi che la abbia iniziato a lavorare, posto che nella relazione Parte_1
dei SS emergerebbe che starebbe conseguendo la patente di guida, e svolto un tirocinio presso una casa di riposo;
(iv) la retribuzione netta del è calata da € 1.700,00 ad € 1.400,00 dopo aver cambiato CP_1
lavoro (doc. 6, circostanza provata con la produzione di alcune buste paga).
Nel ricostruire la situazione reddituale/patrimoniale delle parti, deve anzitutto osservarsi che la circostanza che l'attrice percepisca un assegno di invalidità per le problematiche di è Per_1
indifferente, trattandosi di provvidenza non diretta ad aumentare il reddito del percipiente ma a far fronte alla situazione di invalidità e incapacità del beneficiato, costituendo una risorsa economica di cui non si deve tener conto in punto determinazione assegno mantenimento (cfr. in tal senso, in punto indennità di accompagnamento, Cass. Sez. I, ord. n. 10423 del 19/4/2023).
Il convenuto non ha provato poi che la convenuta abbia iniziato a svolgere un'attività lavorativa retribuita.
Quanto alla corresponsione dell'assegno unico, essa deve ritenersi già implicitamente vagliata in sede pagina 16 di 20 di provvisori, posto che prevedendo l'affido esclusivo al figlio, l'AU sarebbe stato corrisposto al genitore affidatario.
La decisione di cambiare lavoro (pur giustificata sulla scorta della necessità di avere un orario più flessibile, che gli consentisse di vedere il figlio) è stata comunque una scelta spontanea del padre, la cui capacità reddituale deve ritenersi integra, essendo il in grado eventualmente di individuare CP_1
ulteriori occasioni lavorative, per poter incrementare il proprio reddito mensile. Va poi evidenziato che l'attore non ha prodotto copia aggiornata delle dichiarazioni reddituali da cui potrebbe individuarsi la spettanza di tredicesime, straordinari etc, il che non consente di ricostruire appieno i redditi effettivamente percepiti a seguito dell'ottenimento del nuovo lavoro.
In corso di causa il convenuto non ha provato di contribuire economicamente al menage familiare dei genitori (desumendosi anzi dalla relazione dei servizi che egli si sia trasferito da una compagna, pur dicendosi disponibile a ritornare ad abitare presso i genitori per ospitare nella loro abitazione il minore, in caso di riconoscimento del diritto di visita, senza aver tuttavia provato l'eventuale contributo alle spese domestiche).
Nel valutare la globale situazione delle parti deve poi rilevarsi che nella relazione dell'agosto 2024 dei
SS veniva indicato che la madre, ancora ospitata in una struttura ricompresa nel centro antiviolenz, si sarebbe a breve trasferita in una struttura esterna. Deve ipotizzarsi e valorizzarsi altresì la circostanza che la madre, al termine del sostegno del centro, dovrà individuare una soluzione abitativa, per cui è ipotizzabile una spesa non inferiore ad € 400/450,00 al mese.
13. Ciò chiarito, quanto all'assegno del figlio si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio correlate alla sua età, della assoluta prevalenza dei tempi di permanenza del figlio presso la madre e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., anche in ragione delle sopravvenienze di cui si è detto si ritiene di confermare i provvisori, disponendo a carico del padre il contributo nella misura di € 350,00, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito, dandosi atto che l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla madre.
14. Resta a questo punto da esaminare la richiesta, avanzata da ai sensi dell'art. 156 Parte_1
c.c., di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento a carico del marito.
pagina 17 di 20 Secondo l'insegnamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, che viene condiviso e fatto proprio dal Tribunale, la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione
13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Può osservarsi, in linea con i provvedimenti provvisori, che sussiste effettivamente una disparità economica tra coniugi. La ricorrente non percepisce redditi (salvo l'AU, per € 250,00 ca. mese), mentre il convenuto ha documentato un reddito netto medio di circa 1.400,00 al mese.
Anche considerato che allo stato l'attrice non ha spese, ma che è verosimile che dovrà farsi carico a breve degli esborsi connessi ad una soluzione abitativa, ritiene il collegio che sussista una disparità economica tra le parti tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del in favore della moglie. Considerato quanto precede, pare congruo confermare la somma CP_1
individuata in sede di provvedimenti provvisori determinando dunque in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal convenuto al mantenimento della moglie.
15. Deve essere rigettata l'istanza della convenuta di prevedersi che gli assegni siano versati direttamente dal datore di lavoro, essendo la disposizione di cui all'art. 156, co. 6 c.c. stata abrogata e potendo al più l'attrice avvalersi, sulla base della presente sentenza, degli strumenti di cui all'art. 473bis.37 c.p.c.
16. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, stante la linearità in diritto della vicenda – e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00 oltre accessori. Il convenuto sarà tenuto al pagamento in favore dell'Erario, in quanto l'attrice è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Non sussistono i presupposti, come richiesto nella nota spese del difensore attoreo, di riconoscere ulteriori compensi per il subprocedimento aperto in ragione della richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c. o per quello aperto a seguito della richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori: il primo perché
l'istanza non ha comportato particolare attività difensiva, superiore a quella necessaria alla stesura del ricorso (avendo avuto l'istanza ad oggetto provvedimenti coincidenti con quelli adottabili ex art. 473bis.22 c.p.c.); il secondo, perché non trattasi di vero e proprio cautelare in corso di causa,
pagina 18 di 20 nonostante l'apertura di subprocedimento da parte della cancelleria (e ciò a prescindere dalla circostanza che la richiesta di modifica è stata parzialmente accolta). L'attività difensiva relativa a dette istanze deve dunque intendersi già ricompresa dalla liquidazione delle spese per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la separazione personale addebitabile al convenuto;
ii) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con residenza e collocamento presso Persona_1
la stessa;
iii) dispone che, salvo diverse intese tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, presso l'abitazione dei nonni paterni in Schio, via Maglio Giavenale, 53 e in presenza di almeno uno di essi, il sabato di ogni settimana, dalle 9.30 fino alle 18.00, prelevando e riaccompagnando il figlio presso il luogo che verrà indicato dai Servizi sociali, che avranno cura di garantire che il diritto di visita venga esercitato in maniera tale da evitare che il convenuto/il suo nucleo familiare venga a conoscenza della collocazione protetta dell'attrice; iv) dispone che i Servizi Sociali competenti monitorino il nucleo familiare, perché vigilino sul rispetto del calendario adottato col presente provvedimento e offrano alle parti un sostegno alla genitorialità, sostenendo tutte le azioni utili a garantire il benessere del minore;
v) fa obbligo a di contribuire, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e CP_1
fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile di € 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Per_1
da corrispondersi a entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
vi) fa obbligo a di contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo CP_1 Parte_1
alla stessa, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi gli effetti dei provvedimenti emessi in corso di causa, la somma di € 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese;
vii) rigetta per il resto le domande delle parti;
viii) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 a titolo di compensi, CP_1
oltre accessori, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
pagina 19 di 20 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “79- Vero che, nei mesi di luglio 2021, luglio 2022, dicembre 2022, specifichi meglio il teste quando, le braccia, le gambe
e il viso della sig.ra erano privi di ematomi e/o lividi e graffi e se la sig.ra abbia mai riferito tali Parte_1 Parte_1 circostanze” pagina 9 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5653/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Parte_1 C.F._1
Sartore
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Daniele Fantini e CP_1 C.F._2
Riccardo Cusinato
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni dell'attrice: “
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Berat (Albania) il 9.8.1999 c.f. e nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 CP_3
, matrimonio celebrato a Schio il giorno 6.10.2018, con addebito al signor C.F._2 CP_1
2. Affidarsi il figlio minore nato a Santorso il [...] in [...] esclusiva alla signora Persona_1
pagina 1 di 20 presso la cui dimora egli sarà collocato ed avrà anche la formale residenza. Parte_1
3. Disporsi che il padre possa vedere il figlio minore in forma protetta e alla presenza di operatori dei
Servizi Sociali competenti per territorio nei tempi che il Tribunale vorrà indicare come più favorevoli per il minore e che i Servizi individueranno come compatibili alla loro organizzazione interna.
4. Obbligarsi il signor a corrispondere alla signora a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento la somma mensile di € 350 a favore del figlio minore ed altresì un Persona_1
assegno di mantenimento a favore della ricorrente dell'ammontare di euro 300 fintanto che la signora non sia in grado di reperire un'attività lavorativa compatibile con le cure del minore, somme così quantificate dai provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati il 5.2.2024. Dette somme saranno annualmente rivalutate ex Istat e ad esse andranno aggiunte il 50% delle spese straordinarie che la ricorrente sosterrà a favore del figlio minore, spese da identificarsi secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale.
5. Disporsi che l'assegno di cui al punto che precede sia versato direttamente alla signora Parte_1
dal datore di lavoro di ordinando conseguentemente a Mano Amica Cooperativa
[...] Parte_2
Sociale onlus con sede in 36015 Schio via XX Settembre, 10; c.f. e p.i. (iscritta REA di P.IVA_1
Vicenza 0165676; iscritta Albo delle Scoietà Cooperative A142327) di provvedere al versamento diretto ex art. 156 CC su conto corrente intestato alla ricorrente e contraddistinto dal seguente Iban:
[...].
6. Spese e competenze di causa rifuse.”
Conclusioni del convenuto:
“Voglia il Tribunale di Vicenza, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e conclusione avversaria:
Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo al reciproco rispetto.
Affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre.
Disporsi che il padre possa vedere il figlio in maniera libera (non più in sede protetta), con tempi e frequenza graduali, tenuto conto delle esigenze e del benessere del minore, fino a giungere e tenerlo con sé:
• un fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina alle 09.00 alla domenica sera alle 20.00;
• il mercoledì dalle 18.00 sino al mattino successivo quando lo porterà direttamente a scuola;
• nella settimana in cui il weekend spetta alla madre, anche il venerdì dalle 18.00 sino al sabato mattina alle 09.00;
• sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
pagina 2 di 20 • tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze Pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
• 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo).
4. Disporsi che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 Parte_1 del figlio la somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. Disporsi che l'assegno unico per il figlio sia percepito da ciascun genitore nella misura del Per_1
50%.
6. Nessun assegno di mantenimento a favore della moglie per i motivi esposti in atti.
7. In via subordinata rispetto alla conclusione n. 6, disporsi che il sig. versi alla sig.ra CP_1 Parte_1 un assegno di mantenimento dell'ammontare di € 150,00.
8. Qualora riproposta, rigettarsi la domanda di addebito avversaria.
9. Spese e compensi di causa integralmente compensati tra le parti.
In via istruttoria, si insiste, previa parziale modifica del provvedimento datato 04.06.2024 assunto a scioglimento della riserva a seguito dell'udienza del 14.05.2024, per l'ammissione delle prove richieste con la propria memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, cpc e non ammesse e per l'assunzione delle prove orali ammesse ma non integralmente assunte;
si ribadiscono altresì gli operati disconoscimenti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte attrice
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 16.11.2023 l'attrice - premesso di aver contratto il 6.10.2018 matrimonio con il convenuto in Schio, unione da cui è nato il figlio (il 7.12.2020) - rappresentava che il rapporto Per_1
coniugale era entrato in crisi irreversibile.
Deduceva in particolare che la convivenza con l'attore e con i genitori (con cui i due avevano sempre convissuto) fosse diventata intollerabile, posto che il marito avrebbe considerato la moglie una sua proprietà, cui imporre scelte e azioni, avendone sempre controllato i movimenti e avendo da quasi subito tenuto con lei dei comportamenti violenti (schiaffi e pugni), in più occasioni, anche per motivi futili.
Osservava che i comportamenti del sarebbero continuati anche dopo che era rimasta incinta, CP_1
facendone “le veci” anche i genitori, nel periodo in cui il marito era all'estero per lavoro;
dopo la nascita di il marito e i genitori l'avrebbero più volte minacciata di sottrarle il bambino. Già Per_1
pagina 3 di 20 provata dalla depressione post partum, avrebbe subito ogni tipo di angherie e violenze e le sarebbe stato impedito di usufruire del sostegno psicologico presso il SSN.
Deduceva esserle stato impedito di uscire di casa per prestare attività lavorativa, che doveva prendersi cura dell'intera famiglia, collaborando nelle faccende domestiche;
allegava di essere stata costretta a subire rapporti sessuali non voluti. Deduceva di aver descritto nel dettaglio le violenze subite in un
“diario”, allegando che alcune sarebbero avvenute anche in presenza di che avrebbe sviluppato Per_1
una qualche patologia psicologica dovuta al disagio.
Rappresentava che il 23.2.2023, nonostante le minacce, aveva trovato il coraggio di rivolgersi al Centro
Antiviolenza di Schio, che aveva messo a disposizione per lei una struttura protetta e di aver quindi sporto denuncia il 6.3.2023 ai Carabinieri di Schio, da cui era scaturita un procedimento penale nel cui ambito era stato emessa ordinanza di ammissione di incidente probatorio.
Allegava che marito e famigliari avrebbero a lungo fatto pressioni presso il Centro Antiviolenza e le poche conoscenze della per ottenere informazioni sulla sua collocazione, anche telefonandole Pt_1
(senza che seguisse riscontro).
Deduceva di aver proposto ricorso ex art. 342bis e 342ter c.c e 42 c.p.c. presso l'intestato Tribunale, accolto dal Giudice (che aveva ordinato al marito la cessazione di ogni condotta violenta e lesiva e a lui e ai congiunti di non avvicinarsi alla ricorrente e al figlio, ordinando altresì il versamento di un assegno in favore della ). Parte_1
Riferiva che nei mesi successivi all'allontanamento avrebbe sottoposto il figlio a vari approfondimenti sanitari per comprendere e fronteggiare i disturbi che lo affliggevano, di aver avviato un percorso di formazione per ottenere competenze per accedere al mondo del lavoro e di stare frequentando la scuolaguida per ottenere la patente allo scopo di essere maggiormente autonoma. Allegava di sapere che il marito lavorasse per una società impiantistica.
Chiedeva dichiararsi la separazione, con addebito a carico del marito, affidarsi il figlio in via esclusiva a essa attrice, con visite esclusivamente in modalità protetta tra padre e figlio, e disporsi a carico del l'obbligo a contribuire al mantenimento (veniva chiesta la somma mensile di € 700,00 quale CP_1 contributo al figlio, otre spese straordinarie al 50% e di altri € 700,00 quale contributo a essa attrice), ordinandosi al datore di lavoro il versamento diretto ex art. 156 c.c.
Fissata ex art. 473bis.21 e 42 c.p.c. l'udienza al 18.1.2024, prima della costituzione del l'attrice, CP_1 con atto del 20.11.2023, rappresentava che fossero cessati gli effetti dell'ordine di protezione emesso in separata sede e che nel corso del relativo procedimento era stata prevista la possibilità per il padre di esercitare visite protette, sicché, cessati gli effetti dell'ordine, il marito avrebbe iniziato a pretendere di poter vedere il figlio liberamente. Chiedeva l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c., e in pagina 4 di 20 particolare il ripristino delle visite protette.
Per la discussione dell'istanza venivo aperto subprocedimento e fissata l'udienza del 21.12.2023. si costituiva nel merito con comparsa del 18.12.2023, contrastando la ricostruzione attorea. CP_1
Deduceva di aver conosciuto la moglie su Facebook nel febbraio 2018 e di essersi fidanzati a maggio
2018 e che, dopo essersi conosciuti di persona lo stesso anno e dopo che l'attrice si era trasferita in
Italia dall'Albania, i due avessero iniziato a convivere nell'abitazione dei di lui genitori, in Schio (Vi), anche dopo il matrimonio e la nascita di Per_1
Nei primi mesi di convivenza l'attrice si dedicava a apprendere l'italiano, in compagnia della suocera, impegnandosi d'accordo col marito nelle faccende domestiche, in attesa di trovare un'occupazione.
Osservava che nel 2019 la moglie si sarebbe iscritta all'Agenzia del Lavoro e che avrebbe lavorato da ottobre 2019 a maggio 2020 come badante, recandosi da sola presso il luogo lavoro, svolgendo anche nel frattempo a casa l'attività di ricostruzione delle unghie.
Nel frattempo, il marito, da giugno 2020 ad agosto 2022, si sarebbe trasferito in Inghilterra per lavoro, rientrando a Schio per soli 99 giorni: il 26.11.2020 per assistere alla nascita del figlio, ripartendo il giorno dopo, per l'intero mese di luglio 2021, da metà marzo a maggio 2022 per aiutare i genitori nel trasloco presso la nuova casa, in Schio, via Maglio Giavenale, 53. Nel periodo in cui il convenuto era all'estero i coniugi si sarebbero sentiti a distanza, senza che la moglie rappresentasse di minacce o angherie dai suoceri e non le avrebbe fatto mancare nulla, come riconosciuto dalla stessa moglie.
Nell'agosto 2022 prima di fare rientro in Italia dall'Inghilterra, raggiungeva la moglie e il figlio CP_1
in Albania, ove si trovavano in vacanza presso i genitori della . Parte_1
Dal rientro in Italia avrebbe lavorato per una società di impiantistica, lavorando spesso in trasferta (dal
10 al 20 novembre 2022, dal 7.11 al 6.12, dal 19.12 al 23.12); a Natale 2022 avrebbero ospitato degli amici della e tra gennaio al 17 febbraio 2023 avrebbe svolto altre trasferte di lavoro. Parte_1
Rientrato a casa il 24.2.2023 si accorgeva che la moglie, senza alcuna spiegazione, aveva lasciato la casa portando con sé il figlio. Negava di aver chiesto o fatto pressioni per sapere dove fossero collocati.
Rappresentava che l'ordine di protezione fosse stato emesso, con decreto inaudita, sulla scorta delle sole dichiarazioni della moglie e della denuncia penale e che nel corso del procedimento venivano autorizzate visite neuropsichiatriche sul minore e visite protette, con buon esito come indicato nelle relative relazioni dei servizi. Osservava che al figlio era stato diagnosticato un ritardo nello sviluppo e nelle competenze, non collegato alla figura paterna/all'ambiente familiare, come allegato dall'attrice.
Deduceva fosse la moglie ad aver ingiustificatamente interrotto le visite, dopo la cessazione degli effetti dell'ordine di protezione.
Ricostruiva il rapporto tra coniugi, rappresentando che la moglie fosse sempre apparsa come persona pagina 5 di 20 chiusa in sé stessa, fragile ed instabile emotivamente, provenendo da famiglia dalle modeste disponibilità economiche. Allegava di non sapere che fosse stata affetta da depressione post partum o che si fosse avvalsa di una psicologa. Negava che la moglie fosse stata reclusa in casa, deducendo piuttosto che fosse affetta da qualche forma di instabilità emotiva, riflessasi anche nell'educazione del figlio (sulla cui educazione vi erano state varie discussioni tra i coniugi, senza che l'attrice cogliesse i suggerimenti dati da terzi). Rappresentava di aver appreso, dopo l'allontanamento e una verifica sulle telefonate e messaggi della (dotata di utenza intestata alla madre del convenuto) che questa Parte_1
avesse più volte telefonato e inviato messaggi a , vicino di casa indicato come teste nel Testimone_1
ricorso; allegava che questi intrattenesse una relazione con la moglie.
Negava gli episodi di violenza dedotti dalla ricorrente, contestando il valore probatorio della denuncia, del diario allegato al ricorso (redatto ex post), disconoscendone il valore probatorio, come pure disconosceva “la conformità delle foto” prodotte dall'attrice: allegava di aver rinvenuto un libro
(“Streghe” di , sottolineato in vari punti dalla moglie e ove sarebbero descritti episodi CP_4
simili a quelli riportati nel diario. Contestava poi i singoli episodi di violenza a carico della moglie.
Osservava che solo nella denuncia querela la moglie avrebbe riferito che il marito avrebbe schiaffeggiato il figlio minore, circostanza questa non riferita nel “diario” precedente alla stessa denuncia.
Circa le condizioni economiche, allegava di aver trovato nuovo impiego presso una fonderia come operaio manutentore, per uno stipendio netto di € 1.638,00 al mese e di contribuire al pagamento delle spese di casa dei genitori, ove risiederebbe, per ca. € 750,00 al mese. Contestava la pretesa ex art. 156
c.c., trattandosi di disposizione abrogata. Chiedeva disporsi la separazione, con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso o in subordine esclusivo in suo favore, con collocamento presso la madre e diritto di visita libero, limitarsi il contributo al mantenimento ordinario del figlio ad € 300,00; si opponeva alla richiesta di mantenimento in favore della moglie e chiedeva prevedersi che avrebbe continuato a percepire in via esclusiva l'assegno unico per il figlio opponendosi per il resto alle Per_1
domande attoree.
Il convenuto depositava memoria anche nel subprocedimento relativo all'istanza sub. art. 473bis.15
c.p.c., opponendosi alla stessa per le ragioni già riportate nella comparsa di costituzione. All'udienza del 21.12.2023 le parti si riportavano alle relative istanze;
con ordinanza del 23.12.2023 veniva fissata nel subprocedimento l'udienza del 18.1.2024, differendo a detta udienza anche l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. per sentire i sommari indicati dall'attrice, e . Il CP_5 Testimone_1
18.1.2024 veniva escusso il solo , in quanto la i era dichiarata non disponibile a riferire, Tes_1 CP_5
temendo per la propria incolumità ed essendo tornata in Albania.
pagina 6 di 20 Con ordinanza del 15.2.2024, l'allora Giudice Delegato, “visto l'art. 473bis.22 c.p.c. e ritenuto di disporre provvedimenti provvisori che ricomprendano anche le istanze della ricorrente ex art.
473bis.15 c.p.c.”, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via esclusiva alla madre Per_1
con collocamento presso il suo attuale domicilio e diritto di visita del padre in modalità protetta presso i
SS secondo un calendario dagli stessi predisposto (garantendo compatibilmente con le risorse del servizio, almeno 1 ora a settimana alle visite padre-figlio); a carico del veniva posto un CP_1 contributo al mantenimento per il figlio di € 350,00, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese, e il
50% delle spese straordinarie. Veniva posto a carico del convenuto pure un contributo di € 300,00 per il mantenimento dell'attrice.
Venivano infine incaricati i SS di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, indicando:
a) quali siano le migliori condizioni di affidamento del minore;
b) quale sia il più idoneo luogo di residenza del minore;
c)quali siano le più opportune modalità ed i tempi di visita da parte del genitore non affidatario (o non collocatario); d) gli eventuali interventi di sostegno che reputino necessari per i genitori o per il minore, con termine per relazione al 30.7.2024.
L'ordinanza veniva impugnata dal convenuto e sostanzialmente confermata (salvo per quanto concerne la data di versamento del contributo) dalla Corte d'Appello, con condanna del alle spese. CP_1
Veniva quindi emessa in data 26.3.2024 sentenza sullo status e la causa rimessa sul ruolo istruttorio e rinviata al 14.5.2024 per la discussione sulla istanze istruttorie. Con ordinanza del 4.6.2024, ritenuto superfluo risentire il per parte attrice, veniva ammessa l'escussione di vari testi del convenuto e Tes_1 dell'attrice. Il 19.9.2024 veniva escusso MA Gjeci per il convenuto e per l'attrice Controparte_6
e il 12.11.2024 OR GO per parte convenuta, per Persona_2 Persona_3 CP_7
l'attrice. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata al 27.3.2025 per la rimessione della causa al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Con istanza del 28.11.2024 il convenuto chiedeva modificarsi i provvisori. Per la discussione dell'istanza veniva aperto subprocedimento e fissata l'udienza del 9.1.2025. Con ordinanza del
15.1.2025, i provvisori venivano modificati solo in parte, stante la prossimità della rimessione in decisione della causa (ampliandosi il diritto di visita, in modalità protetta, a 3 ore a settimana).
All'udienza del 27.3.2025, trattata ex art. 127ter c.p.c., riscontrato il deposito delle note di p.c. in cui le parti concludevano come in epigrafe e degli scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa trasmissione degli atti al PM che in data 18.4.2025 ha concluso come in epigrafe.
2. Deve anzitutto ribadirsi il rigetto delle istanze istruttorie delle parti, per le ragioni già espresse pagina 7 di 20 nell'ordinanza del precedente GD del 4.6.2024 e anche perché superflue alla luce degli elementi già acquisiti, come si dirà.
3. La separazione è stata già dichiarata con la sentenza parziale. Restano da risolvere le ulteriori domande (quelle contrapposte di addebito – non espressamente rinunciate dalle parti - e quelle in punto affido, collocamento, status e contributo al mantenimento).
A tal proposito, giacché negli scritti conclusivi le parti dibattono altresì della pendenza del procedimento penale (in cui la Procura ha formulato richiesta di rinvio a giudizio di per i reati di CP_8 cui agli art. 572, co. 1 e 2, 582 e 585 c.p., con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza del minore) (docc. 1 e 2 allegati a costiuzione del 29.12.2024 nel subprocedimento n. 2), si deve Parte_1
ricordare – stanti anche le domande svolte dall'attrice, che diverso è il parametro sotteso alle valutazioni di carattere strettamente civilistico, non essendo – ai fini dell'addebito – necessaria la dimostrazione di una condotta maltrattante reiterata, con le caratteristiche di cui all'art. 572 c.p., posto che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Sez. VI, ord. n. 7388 del
22/3/2017; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, sent. n. 433 del 14/1/2016; Cass. Sez. I, ord. n.
30721 del 29/11/2024).
4. Tanto premesso, nell'ambito del presente giudizio è emerso che l'unione tra le parti sia sorta senza una previa ampia frequentazione.
4.1. Per come ricostruito dal (cfr. comparsa di risposta, in parte qua non contestata, pagg. 1-3, ma CP_1
anche relazione dei SS del 12/14.8.2024, pagg. 2 ss e 6 ss) i due coniugi si son conosciuti su facebook nel febbraio 2018, si sono visti di persona per un periodo nel maggio 2018, si son fidanzati e quindi immediatamente sposati nell'ottobre 2018, concordando di abitare insieme ai genitori del convenuto.
Pacifico anche che abbia vissuto, per lavoro, in Inghilterra dal giugno 2020 all'agosto 2022, CP_1
rientrando brevemente per pochi giorni a inizio dicembre 2020, per assistere alla nascita del figlio, un mese a luglio 2021, da metà marzo a maggio 2022 per aiutare i genitori nel trasloco, per poi iniziare una stabile convivenza con la moglie dal settembre 2022 (dopo che nell'agosto 2022 i coniugi avevano trascorso un periodo di vacanza insieme in Albania, anche con la famiglia di lei – cfr. comparsa, pag. 2-
3 ss;
coerenti con tale cronistoria anche le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dall'attrice,
pagina 8 di 20 cfr. doc. 7, verbale udienza 28.4.2023, allegato a comparsa attorea del 29.12.2024 nel sub. 2).
4.2. Altro dato oggettivo utile a meglio delineare il quadro familiare è che è affetto da un Per_1
ritardo di sviluppo nelle competenze, soprattutto comunicativo linguistiche, con difficoltà di regolazione comportamentale/emozionale e atipie del neurosviluppo (doc. 8 attoreo), diagnosi resa a seguito di accertamenti eseguiti solo dopo che madre e figlio si allontanarono di casa.
4.3. Quanto alle violenze a suo danno, la ha prodotto un manoscritto (doc. 6), denominato Parte_1
“diario” ma in realtà redatto in data successiva agli eventi riportati, quando si rivolse ad un centro antiviolenza, in cui riporta vari episodi di violenza di cui sarebbe stata vittima a partire dalle nozze. In sé per sé, come pure dedotto dalla controparte in questa sede, detto manoscritto non ha valore probatorio, provenendo dalla stessa attrice, se non nella parte in cui risulti corroborato da elementi esterni.
Tra i vari episodi narrati nel manoscritto dalla se ne possono indicare sei, che si ritiene Parte_1
supportati da elementi a sostegno: (i) a luglio 2021 il marito la avrebbe colpita con un pugno al braccio, dopo che gli aveva chiesto di portare fuori il bambino (doc. 6, pag. 8 manoscritto, 4 del file;
episodio meglio ricostruito dall'attrice in sede di incidente probatorio, pag. 10 verbale); (ii) nell'ottobre 2022, una settimana in cui i parenti del erano in Albania e i coniugi erano entrambi in casa, una mattina CP_1
il marito, durante una discussione per futili motivi, la avrebbe colpita con un pugno in testa (doc. 6, pag. 14-15 manoscritto); (iii) il 7 dicembre 2022, il giorno del compleanno del figlio, nel corso di una discussione in camera da letto scaturita per la tipologia dei vestiti scelti dall'attrice per uscire la sera, la avrebbe stretta con forza al braccio “finche non viene viola” (cfr. doc. 6, pag. 15-16 CP_1
manoscritto) (iv) e ancora il giorno dopo, l'8 dicembre 2022, l'avrebbe presa per il collo, morsicandole la guancia, nel tentativo di avere con lei un rapporto sessuale anale (doc. 6, pagg. 17-18); (v) il 24 dicembre durante una discussione per il volume della televisione, la avrebbe colpita a un braccio graffiandola sulla guancia (doc. 6, pag. 20-21); (vi) il 28 gennaio 2023, durante una discussione avvenuta in macchina, alla presenza di il marito le avrebbe dato uno schiaffo, tirata per i capelli Per_1
e l'avrebbe colpita al braccio (doc. 6, pag. 20-21).
Quanto agli episodi (i), (iii), (iv) e (v) il teste del convenuto OR GO (amico di famiglia del padre), escusso sul capitolo 791 di parte convenuta ha dichiarato “a livello fisico non ho mai visto segni di violenza;
la signora mi ha riferito che aveva degli ematomi dovuti alla botte, ma io non li ho mai visti, né ho approfondito la cosa. Mi ha raccontato più volte di queste cose e mi ha detto che non stava bene. Io le ho consigliato di parlarne con marito.”.
La testimonianza del GO, amico di famiglia spesso presente in casa, conferma che la convenuta gli avesse riferito di “ematomi dovuti a botte”, nei periodi in cui l'attrice ha menzionato alcuni degli episodi. Il testimone, pur reticente, ha dunque confermato che la convenuta avesse, in costanza di rapporto, segnalato a terzi delle aggressioni.
Quanto all'episodio sub (ii) esso trova conferma dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , Tes_1
sentito come s.i., ma sotto impegno, a seguito dell'istanza sub. 15 attorea, all'udienza (cfr. verbale
28.1.2024). Anzitutto deve rilevarsi che, diversamente da quanto eccepito dal convenuto, non vi è alcuna prova che tra il teste e l'attrice vi fosse un rapporto sentimentale. è un vicino di casa che Tes_1
ha dichiarato di aver conosciuto la convenuta in una occasione in cui stava giocando col bambino che era entrato nel garage della casa del teste, nel giugno 2022, e che di lì, a poco a poco, la convenuta aveva iniziato a farle delle confidenze sul clima familiare e sulle violenze del marito;
al che le Tes_1
avrebbe suggerito di contattare un centro Anti-violenza. Il tutto sarebbe avvenuto o nelle occasioni in cui l'attrice si trovava a passeggiare nella corte sotto l'abitazione del , oppure via telefono Tes_1
(messaggi, telefonate), dato che i due si erano scambiati i numeri.
Ciò spiega anche la circostanza per cui dall'utenza utilizzata dalla all'epoca (intestata però Parte_1 alla suocera) risultassero varie chiamate/sms dalla prima al numero del , dall'autunno del 2022 in Tes_1 poi (cfr. doc. 26 convenuto), circostanza stigmatizzata dallo per dimostrare l'esistenza di un CP_1
rapporto tra attrice e teste e che, piuttosto, conferma che effettivamente e la di lui famiglia CP_1 esercitassero un controllo sull'attrice (che doveva utilizzare un numero intestato alla suocera, agevolmente “controllabile” dal convenuto).
Tanto premesso, il ha riferito […] “Una volta è successo che l'ho vista con un livido non ricordo Tes_1
se sulla guancia destra o sinistra, ma la signora mi ha detto non è successo niente, io ho insistito e alla fine lei, commossa non mi ricordo se si è messa a piangere, mi ha detto qualcosa come “non mi sono fatta male da sola”, lei mi ha detto ho risposto male e mio marito mi ha colpito con un pugno” […].
Richiesto di meglio chiarire a quando risalisse tale occasione, il teste ha riferito “[…] quanto al livido ricordo che era un periodo abbastanza caldo, quando me l'ha detto il bambino giocava nel corso
d'acqua vicino a casa mia, che era alto, quindi poteva essere settembre o ottobre”. Il livido di cui rammenta il può quindi verosimilmente ricondursi alla lite dell'ottobre 2022. Tes_1
Quanto all'episodio sub. vi) esso trova conferma dalle dichiarazioni della teste psicologa del CP_6
centro antiviolenza. Pur avendo riferito di aver avuto solo contatti telefonici con la (rapidi, Parte_1
perché aveva paura di essere scoperta) e che l'attrice avrebbe poi mandato i suoi scritti, quanto all'episodio de quo ha riferito che l'attrice “mi ha parlato di un episodio successo in macchina, in cui
pagina 10 di 20 non mi risulta che ci fosse il fratello MA, me l'ha detto nella telefonata del 1 febbraio 2023, i coniugi erano in macchina, lei stava allattando, i genitori del sig. l'avevano criticata per la CP_1 gestione della casa, in quell'occasione lei si era difesa e lui le avrebbe tirato un pugno, tirato i capelli, tirato una sberla e il bambino avrebbe fatto un movimento sbattendo la testa e mi ha fatto vedere anche una foto di un ematoma, ce l'ha mandata via whatsapp”. Gli scritti e le telefonate risalivano al gennaio/febbraio 2023: in tale contesto, la coincidenza con le tempistiche del narrato dell'attrice e il fatto che l'operatrice del centro antiviolenza abbia potuto visionare delle foto di un ematoma a ridosso dell'episodio de quo, consente di concludere che esso si sia verificato con le modalità rappresentate dalla . Parte_1
In ultima analisi, in base al criterio probatorio che informa il presente giudizio (quello della preponderanza dell'evidenza) può ritenersi provato che l'attrice sia stata vittima almeno dei summenzionati episodi di violenza.
Sempre in base al medesimo criterio, considerata l'età del minore, il fatto che lo stesso fosse pacificamente seguito e curato dalla madre, può ritenersi che non altro, nell'ultimo episodio, quello dell'auto nel febbraio 2023) questi abbia potuto assistere alla violenza a danno della madre
4.4. Non può dirsi dimostrato, invece, che il minore sia stato vittima di violenza da parte del padre. Non significativa in tal senso l'integrazione di denuncia della , in cui chiariva che, in aggiunta a Parte_1
quanto scritto nel diario/resoconto, in talune occasioni sarebbe avrebbe dato degli schiaffi al CP_1
figlio, quando questi manifestava alcuni comportamenti (colpire pareti/oggetti con la testa) poi ricostruito come sintomo del disturbo psicologico da cui WE risulta affetto (doc. 10). In corso di causa non è emerso alcun elemento a supporto delle dichiarazioni di parte attrice né è stata dimostrata l'ulteriore asserzione della , per cui il disturbo del minore sarebbe stato cagionato dalle Parte_1
violenze cui il minore avrebbe assistito/di cui sarebbe stato vittima.
5. Tanto premesso, considerata provata la commissione di vari episodi di violenza, è fondata la domanda di addebito della separazione, articolata dall'attrice.
Deve conseguentemente essere rigettata la domanda di addebito articolata dal convenuto.
6. In punto affido/diritto di visita il convenuto, dapprima con la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori su cui si è detto, quindi negli scritti conclusivi, ha chiesto disporsi l'affido condiviso e un diritto di visita libero.
Ciò sulla scorta del buon esito delle visite padre/figlio, tanto nel corso del procedimento diretto all'emissione dell'ordine di protezione, quanto in costanza di giudizio, buon esito di cui avrebbero dato atto anche i servizi, nella relazione del 12/14.8.2024, ove così concludono:
pagina 11 di 20 Ad ulteriore supporto delle richieste riportate in epigrafe, il convenuto ha prodotto degli scambi di e- mail tra le parti (nota dell'8.1.2025, in sub. 2) da cui parrebbe emergere una maggiore distensione dei rapporti tra le parti.
La difesa dell'attrice, tanto nel prendere posizione sulla richiesta di modifica dei provvisori
(costituzione del 29.12.2024), quanto negli scritti conclusivi ha contestato la richiesta, istando per la conferma dell'affido esclusivo in suo favore e per il mantenimento delle modalità di visita protette.
Ha osservato infatti di non condividere le conclusioni dei servizi, da un lato perché incoerenti con il contenuto della relazione in cui, quanto al padre, i SS hanno chiarito che “la giovane età e la lontananza non gli hanno permesso di costruire la sua identità paterna. Sia a livello personale che CP_ genitoriale, a parere degli scriventi, fa fatica a mettere dei confini funzionale con la sua famiglia di origine, appoggiandosi ad essa e subendo, a volte, delle decisioni senza differenziarsene pienamente
e senza affermare totalmente se stesso" […] "Preme tuttavia sottolineare, che il tempo limitato trascorso insieme con il figlio alla presenza di un educatore ed in luogo neutro non danno modo di valutare la reale capacità del padre di sintonizzarsi e di rispondere adeguatamente ai bisogni e alle necessità di l'ora passata insieme trascorre principalmente giocando o scartando regali che di Per_1
volta in volta il padre porta con sé, alle volte è stato necessario l'intervento dell'educatore per contenere il padre ad esempio alla somministrazione di dolciumi in quanto sembra che il signor CP_1
faccia fatica a gestire la frustrazione del figlio di fronte ai no" (cfr. relazione 12.8.2024, pag. 4, 5 del file depositato).
Ha quindi dedotto che la relazione non considererebbe che essa attrice sarebbe tutt'ora ospitata in una struttura protetta e la pendenza del procedimento penale, che potrebbe costituire causa di ulteriori conflitti tra i coniugi e che in generale i SS avrebbero sottovalutato il contesto in cui la separazione è occorsa, con il rischio di esporre la convenuta/il figlio al perpetrarsi della violenza già patita.
pagina 12 di 20 La ha poi dedotto e provato che in corso di causa il convenuto non avrebbe ottemperato Parte_1
puntualmente agli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti, eseguendo i pagamenti in misura ridotta rispetto a quanto indicato nei provvedimenti provvisori.
7. Ciò premesso, quanto all'affido, è opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del 9/2/2023; Cass. Sez. I, ord.
n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019).
Tanto ricordato, reputa il Collegio che il minore vada affidato in via esclusiva alla madre Persona_1
(con residenza e collocamento presso la stessa) così come richiesto dall'attrice e dal PM, non essendo sul punto percorribile la soluzione dell'affido condiviso, proposta – invero, in maniera assai sintetica, senza considerare il contesto che ha portato l'attrice all'allontanamento dal marito e come si vedrà quanto emerso nel corso dell'attività dei Servizi – dai SS.
Nel caso di specie ricorrono infatti entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, ossia l'incapacità/ inidoneità del padre alla cura ed educazione del figlio e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultimo derivante dall'affidamento condiviso.
Anzitutto, i SS - pur proponendo l'affido condiviso - hanno dato atto che il convenuto ha trascorso pochissimo tempo con il figlio: ciò perché, prima dell'allontanamento della moglie dalla casa familiare il soggetto deputato alla cura di era principalmente la (anche in ragione degli Per_1 Parte_1 impegni lavorativi del padre); dopo l'allontanamento, perché il diritto di visita garantito dai vari provvedimenti succedutisi nel corso del tempo è stato assai limitato.
La ridotta frequentazione del figlio ha inevitabilmente comportato il mancato sviluppo della capacità genitoriale del I SS, pur dando atto del consolidamento dei rapporti padre figlio (in particolare da CP_1
un punto di vista affettivo), hanno tuttavia evidenziato che il limitato tempo trascorso dal padre con il figlio non consente di apprezzare la capacità del di “sintonizzarsi e rispondere adeguatamente ai CP_1 bisogni e alle necessità di : nel periodo d'osservazione l'ora settimanale è stata per lo più Per_1
trascorsa dai due giocando, scartando i regali che il padre portava, tanto che l'educatore ha dovuto contenere il padre in occasione della somministrazione di dolciumi;
e ancora nella relazione si dà atto che sembra non essersi mai trovato a […] “gestire da solo la quotidianità del figlio (pasti, sonno, CP_1
cambi necessità mediche ecc.) in quanto, in passato, sono sempre stati presenti la madre o i nonni
pagina 13 di 20 mostrando delle difficoltà nel riconoscere i bisogni fisici del figlio (fame, sete, necessità di andare in bagno […]” (cfr. relazione 12.8.2024, pag. 5/4).
In ultima analisi, da un primo punto di vista, il padre è allo stato incapace/inidoneo alla cura del figlio: ciò non vuol dire che in assoluto non possa maturare le competenze genitoriali che finora ha dimostrato di non possedere, ma che è necessario che si trovi a gestire nella quotidianità il figlio per CP_1
acquisire quelle capacità che il poco tempo trascorso con non gli ha consentito di sviluppare (il Per_1 che potrà avvenire solamente con l'implementazione di un diritto di visita più esteso, come si vedrà, che consenta al padre di trascorrere maggior tempo con il figlio).
Da un secondo punto di vista, anche a non voler considerare la provata incapacità genitoriale del convenuto, il regime dell'affido condiviso è controindicato anche perché comporterebbe inevitabilmente la moltiplicazione di occasioni di contrasto e conflitto tra i genitori, che allo stato non può dirsi gestibile tra entrambi.
La infatti sta terminando il proprio percorso, per guadagnare autonomia (ottenendo la patente Parte_1
di guida, per avere libertà di movimento;
formandosi per trovare un lavoro, per conseguire un'autonomia economica); di contro il non ha collaborato affatto con la moglie, anche a seguito CP_1
del suo allontanamento, non corrispondendo integralmente la somma posta a suo carico a titolo di contributo al mantenimento, il che non agevola la recisione del legame di controllo tra convenuto e attrice, anche considerato che quest'ultima, a differenza del è priva in Italia di una rete familiare CP_1
o amicale di supporto.
In questo contesto, le comunicazioni allegate dal convenuto alle note dell'8.1.2025, da cui emerge una parziale distensione dei rapporti, non sono sufficienti a dimostrare la capacità della coppia di superare i possibili conflitti che inevitabilmente potrebbero sorgere con la previsione di un regime di affido condiviso che rischierebbe quindi di diventare il presupposto di tensioni tra le parti, con conseguente grave pregiudizio per Per_1
Di contro, dalle relazioni dei servizi non emergono criticità nei rapporti madre e figlio e anzi la
, nel periodo trascorso nella casa protetta, ha potuto affinare le sue capacità risultando […] Parte_1
“attenta ai bisogni del figlio e ha imparato a rispondere ad essi in maniera adeguata, distinguendo i capricci dalla reale necessità” ciò pur considerando che “Si sente tuttavia sola nel compito educativo, in quanto appare totalmente assente il dialogo con il padre di Inoltre, la sua bassa autostima, Per_1
la porta molto spesso a cercare conferme esterne rispetto al suo essere madre e alle sue scelte educative. Pur riconoscendo le sue risorse si ritiene che vi siano in lei ancora delle fragilità da sostenere ed affrontare nello svolgere in completa autonomia il suo ruolo genitoriale.” (cfr. relazione
12.8.2024, pag.
7-8 del file). Nonostante le riscontrate fragilità, la , diversamente dal marito, Parte_1
pagina 14 di 20 è senz'altro dotata di capacità genitoriale.
Deve dunque essere accolta la domanda dell'attrice di affidamento esclusivo del figlio.
8. Quanto al regime di collocamento, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei servizi (e di entrambe le parti) per cui deve essere collocato presso la madre. Per_1
9. Quanto al diritto di vista paterno, i servizi hanno proposto un graduale incremento del diritto di visita e l'eliminazione della modalità protetta, richiesta a cui da ultimo negli scritti conclusivi (cfr. conclusionale, pag. 37) l'attrice si è opposta, sia in ragione della pendenza del procedimento penale, sia perché non si sarebbe mai preso cura del bambino, delegandone l'attività alla famiglia d'origine. CP_1
Tali rilievi non sono condivisibili.
Anzitutto va ribadito che in questa sede non è stato dimostrato che il convenuto abbia mai compiuto atti di violenza nei confronti del figlio (che si tratti di abuso dei mezzi di correzione o altro).
Indubbiamente, come emerge dalla relazione, non è allo stato dotato di capacità genitoriale. CP_1
L'unico modo di consentire al padre di sviluppare il suo rapporto con il figlio e di maturare le competenze di cui è privo– con consequenziale benessere anche del figlio - è quello di prevedere un ampliamento del diritto di visita del padre, anche in modalità non protetta, così che il convenuto possa effettivamente dedicarsi alla cura del figlio, cosa che vuoi per una sua scelta (prima dell'allontanamento della moglie) vuoi per i provvedimenti adottati in sede di ordine di protezione e in corso di causa non è stato in grado di fare.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé il figlio una volta a settimana, il sabato dalle 9.30 alle 18.
Il diritto di visita dovrà tuttavia essere esercitato presso l'abitazione dei nonni paterni, l'unica visitata dai SS e di cui è stata vagliata l'idoneità ad accogliere (cfr. relazione 12.8.2024, pagg. 5-6, 6/7 Per_1
del file) e alla presenza di almeno uno dei nonni paterni, così da consentire al padre la graduale acquisizione degli strumenti nella gestione del figlio.
Giacché allo stato la madre è ancora collocata in una struttura protetta, ai Servizi territorialmente competenti dovrà essere delegato di consentire l'esercizio di visita da parte del padre in maniera tale da garantire la non conoscenza della collocazione della madre finché questa vi sarà accolta. Il padre dovrà dunque prelevare il figlio in una località indicata dai servizi, diversa dalla casa protetta (ad es. la sede del consultorio) alla presenza del personale dei SS e riconsegnarlo in tale sede, così da garantire la non conoscibilità della casa protetta da parte del padre.
Non è allo stato possibile prevedere un possibile, ulteriore ampliamento del diritto di visita, come richiesto dalla difesa del convenuto;
lo stesso dipenderà dall'effettiva graduale acquisizione delle capacità genitoriali e di gestione del figlio da parte del convenuto, che potrà essere vagliata, anche considerando gli esiti del monitoraggio che verrà demandato ai servizi e su istanza di parte, in separata pagina 15 di 20 sede (e, quindi, o nel giudizio di scioglimento del matrimonio o, eventualmente in distinto procedimento per la modifica delle condizioni di separazione;
ciò sempre che nel tempo non maturi una effettiva e stabile distensione dei rapporti, che consenta alle parti di raggiungere consensualmente una intesa per un ampliamento del diritto di visita).
10. Considerata la precarietà dei rapporti tra le parti e le criticità su evidenziate, si deve disporre che i
Servizi Sociali competenti in ragione della residenza del minore monitorino il nucleo familiare, perché vigilino sul rispetto del calendario adottato col presente provvedimento e offrano alle parti un sostegno alla genitorialità, sostenendo tutte le azioni utili a garantire il benessere del minore.
11. La residua materia del contendere attiene ai profili economici, quindi alla determinazione del contributo dovuto dal convenuto per il mantenimento del figlio e alla richiesta dell'attrice di un assegno in suo favore.
12. Quanto ai profili economici, all'atto dei provvedimenti provvisori il precedente Giudice Delegato aveva adottato le disposizioni su indicate sulla scorta delle seguenti considerazioni: il padre percepiva una retribuzione netta di ca. € 1.700,00 e pur avendo allegato di contribuire al menage familiare dei genitori, con il contributo di € 750 al mese, non avrebbe provato il versamento di tale importo (pur essendo ragionevole che in qualche misura contribuisse alle spese domestiche).
Nell'istanza del 28.11.2024 e quindi negli scritti conclusivi il convenuto ha chiesto ridursi l'assegno del figlio e annullarsi quello alla moglie (o comunque contenerlo ad € 350,00 sulla base di tali considerazioni): (i) la madre ha iniziato a percepire un assegno di invalidità per il figlio, di € 343,66;
(ii) dall'agosto 2024 la madre percepirebbe per l'intero l'AU (per € 235,00 mese) prima accreditato al padre;
(iii) non potrebbe escludersi che la abbia iniziato a lavorare, posto che nella relazione Parte_1
dei SS emergerebbe che starebbe conseguendo la patente di guida, e svolto un tirocinio presso una casa di riposo;
(iv) la retribuzione netta del è calata da € 1.700,00 ad € 1.400,00 dopo aver cambiato CP_1
lavoro (doc. 6, circostanza provata con la produzione di alcune buste paga).
Nel ricostruire la situazione reddituale/patrimoniale delle parti, deve anzitutto osservarsi che la circostanza che l'attrice percepisca un assegno di invalidità per le problematiche di è Per_1
indifferente, trattandosi di provvidenza non diretta ad aumentare il reddito del percipiente ma a far fronte alla situazione di invalidità e incapacità del beneficiato, costituendo una risorsa economica di cui non si deve tener conto in punto determinazione assegno mantenimento (cfr. in tal senso, in punto indennità di accompagnamento, Cass. Sez. I, ord. n. 10423 del 19/4/2023).
Il convenuto non ha provato poi che la convenuta abbia iniziato a svolgere un'attività lavorativa retribuita.
Quanto alla corresponsione dell'assegno unico, essa deve ritenersi già implicitamente vagliata in sede pagina 16 di 20 di provvisori, posto che prevedendo l'affido esclusivo al figlio, l'AU sarebbe stato corrisposto al genitore affidatario.
La decisione di cambiare lavoro (pur giustificata sulla scorta della necessità di avere un orario più flessibile, che gli consentisse di vedere il figlio) è stata comunque una scelta spontanea del padre, la cui capacità reddituale deve ritenersi integra, essendo il in grado eventualmente di individuare CP_1
ulteriori occasioni lavorative, per poter incrementare il proprio reddito mensile. Va poi evidenziato che l'attore non ha prodotto copia aggiornata delle dichiarazioni reddituali da cui potrebbe individuarsi la spettanza di tredicesime, straordinari etc, il che non consente di ricostruire appieno i redditi effettivamente percepiti a seguito dell'ottenimento del nuovo lavoro.
In corso di causa il convenuto non ha provato di contribuire economicamente al menage familiare dei genitori (desumendosi anzi dalla relazione dei servizi che egli si sia trasferito da una compagna, pur dicendosi disponibile a ritornare ad abitare presso i genitori per ospitare nella loro abitazione il minore, in caso di riconoscimento del diritto di visita, senza aver tuttavia provato l'eventuale contributo alle spese domestiche).
Nel valutare la globale situazione delle parti deve poi rilevarsi che nella relazione dell'agosto 2024 dei
SS veniva indicato che la madre, ancora ospitata in una struttura ricompresa nel centro antiviolenz, si sarebbe a breve trasferita in una struttura esterna. Deve ipotizzarsi e valorizzarsi altresì la circostanza che la madre, al termine del sostegno del centro, dovrà individuare una soluzione abitativa, per cui è ipotizzabile una spesa non inferiore ad € 400/450,00 al mese.
13. Ciò chiarito, quanto all'assegno del figlio si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio correlate alla sua età, della assoluta prevalenza dei tempi di permanenza del figlio presso la madre e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., anche in ragione delle sopravvenienze di cui si è detto si ritiene di confermare i provvisori, disponendo a carico del padre il contributo nella misura di € 350,00, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito, dandosi atto che l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla madre.
14. Resta a questo punto da esaminare la richiesta, avanzata da ai sensi dell'art. 156 Parte_1
c.c., di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento a carico del marito.
pagina 17 di 20 Secondo l'insegnamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, che viene condiviso e fatto proprio dal Tribunale, la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione
13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Può osservarsi, in linea con i provvedimenti provvisori, che sussiste effettivamente una disparità economica tra coniugi. La ricorrente non percepisce redditi (salvo l'AU, per € 250,00 ca. mese), mentre il convenuto ha documentato un reddito netto medio di circa 1.400,00 al mese.
Anche considerato che allo stato l'attrice non ha spese, ma che è verosimile che dovrà farsi carico a breve degli esborsi connessi ad una soluzione abitativa, ritiene il collegio che sussista una disparità economica tra le parti tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del in favore della moglie. Considerato quanto precede, pare congruo confermare la somma CP_1
individuata in sede di provvedimenti provvisori determinando dunque in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal convenuto al mantenimento della moglie.
15. Deve essere rigettata l'istanza della convenuta di prevedersi che gli assegni siano versati direttamente dal datore di lavoro, essendo la disposizione di cui all'art. 156, co. 6 c.c. stata abrogata e potendo al più l'attrice avvalersi, sulla base della presente sentenza, degli strumenti di cui all'art. 473bis.37 c.p.c.
16. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, stante la linearità in diritto della vicenda – e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00 oltre accessori. Il convenuto sarà tenuto al pagamento in favore dell'Erario, in quanto l'attrice è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Non sussistono i presupposti, come richiesto nella nota spese del difensore attoreo, di riconoscere ulteriori compensi per il subprocedimento aperto in ragione della richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c. o per quello aperto a seguito della richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori: il primo perché
l'istanza non ha comportato particolare attività difensiva, superiore a quella necessaria alla stesura del ricorso (avendo avuto l'istanza ad oggetto provvedimenti coincidenti con quelli adottabili ex art. 473bis.22 c.p.c.); il secondo, perché non trattasi di vero e proprio cautelare in corso di causa,
pagina 18 di 20 nonostante l'apertura di subprocedimento da parte della cancelleria (e ciò a prescindere dalla circostanza che la richiesta di modifica è stata parzialmente accolta). L'attività difensiva relativa a dette istanze deve dunque intendersi già ricompresa dalla liquidazione delle spese per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la separazione personale addebitabile al convenuto;
ii) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con residenza e collocamento presso Persona_1
la stessa;
iii) dispone che, salvo diverse intese tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, presso l'abitazione dei nonni paterni in Schio, via Maglio Giavenale, 53 e in presenza di almeno uno di essi, il sabato di ogni settimana, dalle 9.30 fino alle 18.00, prelevando e riaccompagnando il figlio presso il luogo che verrà indicato dai Servizi sociali, che avranno cura di garantire che il diritto di visita venga esercitato in maniera tale da evitare che il convenuto/il suo nucleo familiare venga a conoscenza della collocazione protetta dell'attrice; iv) dispone che i Servizi Sociali competenti monitorino il nucleo familiare, perché vigilino sul rispetto del calendario adottato col presente provvedimento e offrano alle parti un sostegno alla genitorialità, sostenendo tutte le azioni utili a garantire il benessere del minore;
v) fa obbligo a di contribuire, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e CP_1
fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile di € 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Per_1
da corrispondersi a entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
vi) fa obbligo a di contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo CP_1 Parte_1
alla stessa, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi gli effetti dei provvedimenti emessi in corso di causa, la somma di € 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese;
vii) rigetta per il resto le domande delle parti;
viii) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 a titolo di compensi, CP_1
oltre accessori, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
pagina 19 di 20 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “79- Vero che, nei mesi di luglio 2021, luglio 2022, dicembre 2022, specifichi meglio il teste quando, le braccia, le gambe
e il viso della sig.ra erano privi di ematomi e/o lividi e graffi e se la sig.ra abbia mai riferito tali Parte_1 Parte_1 circostanze” pagina 9 di 20