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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli conSIliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283 del ruolo generale delle cause dell'anno
2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.5.2023
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Copertino (Lecce), alla via Parte_1 C.F._1
Cosimo Mariano n.176, presso lo studio dell'avv. Emanuele Giuseppe Leo che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Oberdan n. 11, presso lo studio dell'avv. Luigi Coclite che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 3695/22 che ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 1201/2016 avverso la sentenza n. 1865/2012 del tribunale di Lecce
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale Parte_1
di Lecce, la concessionaria e la casa automobilistica al fine di ottenere CP_1 Controparte_2
la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 18.12.2007 avente ad oggetto l'acquisto della vettura Fiat Sedici Emotion 4x4 1.9 MJT, TG n. DL 578XX nonché la condanna in solido di
1 entrambe le società al pagamento della somma di € 22.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduceva sostanzialmente che l'autovettura acquistata dalla il 18.12.07 era stata ricoverata CP_1 in officina per ben quindici volte in due anni a causa di “una moltitudine di piccoli, grandi ed insanabili difetti”, mai eliminati, tra cui in particolare gravi ed inemendabili vizi al sistema frenante,
a quello sterzante ed al sistema antiparticolato (DFP) che ne avrebbero comportato la pericolosità; il sistema frenante sarebbe stato inefficiente ed il sistema anti-inquinamento di abbattimento del particolato, imposto dalle direttive comunitarie (Euro 4), avrebbe comportato un aumento di temperatura dei fumi con conseguente anomala frequenza di sostituzione del lubrificante, pericolo di danneggiamento del motore, mancanza delle condizioni di sicurezza nella marcia anche a causa della insicurezza del sistema frenante e degli strappi alla trasmissione.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la Controparte_3
4x4 1.9 MJT di proprietà dell'attrice è affetta da gravi ed inemendabili vizi tali da renderla
inidonea per lo scopo per cui è stata acquistata;
2) per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura per grave inadempimento del venditore;
3)
condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 22.000,00, pari alla somma versata al momento dell'acquisto in data 18.12.2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria o
a quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta, somma comunque compresa entro
i limiti di valore dello scaglione dichiarato in calce a questo atto;
4) condannare comunque le convenute al pagamento della somma di € 2.751,94 relativi ai danni quantificati in occasione dell'accertamento tecnico preventivo;
5) condannare i convenuti in solido al pagamento dell'accertamento tecnico preventivo, pari ad € 2.239,34; 6) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e compensi di causa, oltre iva e cap”.
Con comparsa di risposta depositata in data 06.10.2011 si costituiva in giudizio la società CP_1
eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto, e nel
[...]
merito contestando l'esistenza dei vizi e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la , la quale, in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_2
il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa, con sentenza n. 1865/2012 il tribunale di Lecce, così provvedeva: “dichiara risolto il contratto e, previa restituzione dell'autoveicolo oggetto di causa, condanna a CP_1 rifondere alla l'importo da quest'ultima corrisposto a titolo di corrispettivo per l'acquisto del Pt_1
predetto autoveicolo, pari ad euro 22.000,00, oltre interessi legali dal giorno della consegna delle somme al soddisfo;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
condanna a rifondere ed allo Stato le spese di lite pro-quota,
[...] CP_1 Parte_1
2 comprensive per la prima di quelle per la procedura di accertamento tecnico preventivo, liquidate, quanto a in € 212,98 per spese vive, € 1.200,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, e, quanto Pt_1 allo Stato, in € 950 per diritti ed € 600,00 per onorari oltre accessori di legge”; condanna CP_1
a rifondere a le spese per onorario del ctu nominato dal tribunale in sede di
[...] Parte_1
accertamento tecnico preventivo, per complessivi € 2.239,84; condanna a rifondere Parte_1 [...] le spese e competenze di lite, liquidate in € 1.850,00 per diritti Controparte_4 Controparte_2
ed € 1.250,00 per onorari, oltre accessori di legge”.
Avverso tale sentenza, con atto del 15.10.2012, proponeva appello la per i motivi ivi CP_1
indicati.
Resistevano al gravame la e la quest'ultima altresì proponendo appello Pt_1 Controparte_2
incidentale condizionato.
Con sentenza n. 1201/2016, depositata in data il 12.12.2016, la Corte di Appello di Lecce, sez. II^, così testualmente provvedeva: ”1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata che conferma solo riguardo la condanna alle spese in favore di ed a carico CP_2 dell'attrice e la carenza di legittimazione passiva di verso l'azione da questa esperita, CP_2
rigetta la domanda introduttiva della lite proposta da nei confronti di con Parte_1 CP_1 citazione notificata l'11.04.2011; 2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite di questo grado
e quelle di primo grado tra l'appellante e la . Pt_1
La Corte d'Appello di Lecce riteneva applicabile la disciplina consumeristica di cui al D. Lgs.
2006/2005, attesa la qualità di consumatore dell'acquirente ed accertava, ai sensi dell'art.130, comma
2, del Codice del Consumo che la denuncia dei vizi era intempestiva in quanto proposta dopo due mesi dalla scoperta. A tale conclusione la corte di merito giungeva ritenendo che l'onere della prova della tempestività della denuncia gravasse su parte acquirente mentre la non aveva provato Pt_1
l'osservanza del termine né vi era stato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore. Gli interventi di riparazione effettuati sull'autovettura, nel periodo in cui era in garanzia, non implicavano il riconoscimento dei vizi della cosa tale da renderla inidonea all'uso cui era destinata;
il difetto riscontrato consisteva in un maggior consumo dell'olio motore, causato dall'utilizzo urbano del mezzo che tuttavia era conforme alla normativa comunitaria e poteva essere riparato con l'esborso della somma di €.2700,00.
Con ricorso notificato il 21.2.2017 la SI.ra ricorreva dinanzi alla Suprema Corte per la Pt_1
cassazione della sentenza n. 1201/2016 della Corte d'appello di Lecce, articolando tre distinti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 c.c., degli artt. 132 comma 2 e 3 del D. Lgs 206/2005, in relazione all' art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., dell'art. 130 comma 7 del D. Lgs
206/2005, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, la SI.ra lamentava la violazione del principio di Pt_1 cui all'art. 112 c.p.c. per non aver la Corte d'Appello di Lecce pronunciato in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava che la Corte di merito, in violazione dell'art. 1495
c.c., aveva accolto l'eccezione di decadenza per tardiva denuncia dei vizi, che invece sarebbe stata tempestiva e non coincidente con la raccomandata del 19.11.2008.
Con l'ultimo motivo la denunciava l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione per aver Pt_1
la Corte di merito rigettato la domanda di risoluzione del contratto nonostante le riparazioni fossero impossibili o eccessivamente onerose.
Resisteva con controricorso l' CP_1
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 03695/2022 depositata il 07.02.2022, rigettato il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo ed il terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di Appello di
Lecce in diversa composizione per il corrispondente nuovo esame.
Nel rigettare il primo motivo di ricorso la Corte affermava che: “1.2. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice di merito comporti una statuizione
implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte (Cass. n. 20718 del
2018). la 1.3. Nel caso di specie, la corte territoriale, accogliendo l'appello, ha implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità dei motivi.
1.4. Peraltro, il
mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, come quella dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. non può dar luogo al vizio
d'omessa pronuncia, che è configurabile con esclusivo riferimento alle domande di merito e non può assurgere, pertanto, a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. n. 7406 del 2014;
Cass. n. 14276 del 2017)”.
Nell'accogliere il secondo ed il terzo motivo, la Corte di Cassazione affermava:
“
3.45. La corte di merito, pur avendo riconosciuto l'esistenza di riparazioni da parte della concessionaria, ha ritenuto che esse non comportassero riconoscimento dei vizi, nonostante fosse onere del consumatore effettuare la denuncia, senza necessità di indicare la causa del vizio. 3.46.
Non si è quindi tenuto conto dell'agevolazione probatoria posta in favore del consumatore, derivante dalla presunzione di esistenza del difetto al momento della consegna del bene, qualora
esso si sia manifestato entro i sei mesi successivi.
3.47. La Corte ha, inoltre, errato nel ritenere
4 che la risoluzione potesse essere dichiarata solo nell'ipotesi in cui i vizi fossero" di caratura tale da condurre all'inidoneità dell'uso del bene o al suo rilevante deprezzamento" sebbene il Codice
del Consumo preveda che possa pronunciarsi la risoluzione del contratto anche per vizi di lieve entità che non siano stati riparati.
3.48. Nel caso di specie, la corte di merito afferma che
l'impianto frenante era "accettabile ma da dotare di migliore tecnologia" e che la spesa totale per eliminare i difetti era pari ad appena € 2700,00. 3.49. Oltre ad affermare il difetto di conformità dell'impianto frenante, la Corte pone a carico del consumatore le spese necessarie
per la riparazione dei vizi - pari ad € 2700,00- che, nonostante i ripetuti interventi la concessionaria non è riuscita a riparare.
3.50. Va, infine evidenziato che, la risoluzione del
contratto era stata correttamente proposta dopo l'esperimento dei rimedi ordinari in quanto
l'attrice aveva inizialmente chiesto riparazione e la sostituzione dell'autovettura.
3.51. La
domanda di risoluzione, sulla base del Codice del Consumo, una volta esauriti i rimedi ordinari non richiede l'inidoneità dell'uso cui il bene è destinato ma l'assenza di riparazione del vizio.
3.52.Nel caso di specie, la stessa corte distrettuale afferma (pag.
5-6 della sentenza) che il vizio
persisteva tanto che consumatore avrebbe dovuto spendere la non inSInificante somma di
€ 2.7000,00 per la riparazione dei difetti di una autovettura pagata € 22.000,00. 3.53. A ciò si aggiunga l'affermazione di" innumerevoli esorbitanti interventi in garanzia con fermo dell'auto per lunghi periodi", attestante l'esistenza di un vizio originario in relazione al quale erano stati
necessari i ricoveri del mezzo presso la concessionaria.
4.Il ricorso va pertanto accolto.
4.1.La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte d'appello di Lecce in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto dettati dal supremo giudice di legittimità”.
Ciò posto, la SI.ra ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello di Lecce, con Pt_1
atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In accoglimento dell'odierno atto di citazione in riassunzione e, sulla scorta dei principi indicati dalla Suprema Corte, confermare la sentenza n. 1852/2012 emessa dal Tribunale di Lecce in data 13.07.2012 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di acquisto del veicolo Fiat Sedici tg. DL 578 XX con condanna di a rifondere a l'importo da quest'ultima CP_1 Parte_1 corrisposto a titolo di corrispettivo per l'acquisto del predetto autoveicolo, pari ad euro
22.000,00, oltre interessi legali dal giorno della consegna delle somme al soddisfo oltre le spese
liquidate in primo grado per onorario del ctu nominato dal tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo, per complessivi € 2.239,84 ed i diritti e le competenze legali del primo grado di giudizio;
- Condannare al pagamento delle spese e competenze legali di cui al CP_1
5 processo d'appello n. rg. 962/2012 successivamente cassato;
- Condannare al CP_1
pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di legittimità; - Condannare CP_1
al pagamento delle spese e competenze legali di questo giudizio. Si produce copia autentica
[...]
dell'ordinanza n. 3695/22 resa dalla Corte di Cassazione e depositata il 07.02.2022”.
La si costituiva, con comparsa del 08.09.2022, chiedendo testualmente: “1) rigettare CP_1
la domanda formulata dalla SI.ra nei confronti di perché inammissibile, Parte_1 CP_1
improcedibile, e comunque infondata in fatto e in diritto;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attrice, dichiarare CP_1
tenuta solo ed esclusivamente alla corresponsione, in favore della SI.ra , della
[...] Parte_1 somma di € 2.600,00 pari al valore attuale dell'automobile acquistata secondo le riviste specializzate
Eurotax e Quattroruote. Vinte le spese di lite”.
All'udienza del 17.5.2023 la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È appena il caso di osservare che in questa sede è demandato alla Corte d'Appello l'obbligo di attenersi alle statuizioni della Suprema Corte, la quale, nell'ordinanza che ha disposto il rinvio, dopo aver evidenziato gli errori di diritto di cui alla sentenza cassata, ha accolto il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto da , dettando i seguenti principi di diritto: " La denunzia dei Parte_1
vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del Consumo, può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati" "Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità" "La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame può concludersi, in primo luogo, che le eccezioni di decadenza e prescrizione, sollevate da devono ritenersi infondate. CP_1
Invero tali eccezioni erano già state rigettate dal tribunale di prime cure il quale aveva così affermato:
“Prive di pregio risultano, invece, le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate da entrambe
6 le parti convenute, risultando pacifico che l'autovettura, acquistata nel dicembre 2007, fu più volte ricoverata presso la concessionaria per fare fronte alle doglianze della a partire dall'1.2.2008 Pt_1
(cfr. doc in fasc. atp, doc. n. 3 in fasc. parte attrice) e tanto alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di compravendita, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva – sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art.
1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ. , ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.)” (Cass. Sez. Unite
21.06.2005 n. 13294).
Nella fattispecie, ai fini della tempestività della denuncia dei vizi, occorre tener conto dei numerosissimi ricoveri dell'autovettura presso la concessionaria “per riparazione in garanzia” che vanno considerati come una valida denuncia dei vizi, pur in assenza di una forma scritta, essendo palese che i ricoveri non furono determinati da controlli di routine previsti dopo l'acquisto del mezzo.
In ogni caso il Supremo giudice di legittimità oltre ad avere evidenziato che la denuncia dei vizi da parte del consumatore può essere fatta con qualunque mezzo che si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati, ha altresì affermato che il consumatore ha solo l'onere di allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista l'onere di provare la conformità del bene consegnato al contratto di vendita.
A fronte però dell'allegazione dei vizi da parte della ed anche della prova degli stessi, l' Pt_1 CP_1 non solo non ha soddisfatto l'onere della prova a cui era tenuta ma è risultato all'evidenza la non conformità al contratto di vendita dell'autovettura acquistata dall'attrice in primo grado.
Sul punto correttamente il tribunale aveva affermato: “Appare così evidente che i difetti riscontrati sull'autovettura acquistata da parte attrice, perché attinenti tanto a parti meccaniche che a quelle estetico – funzionali, destinate, le prime ad incrementare e rendere più funzionale il bene, le seconde,
a rendere possibile il godimento in condizioni di normalità, vadano considerate a tutti gli effetti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione, tali da rendere inidonea
l'autovettura in questione all'uso a cui doveva essere destinata e da diminuirne in modo apprezzabile il valore, ciò che appunto costituisce l'essenza del vizio redibitorio [ex plurimis: Cass. Civ. Sez. II,
7.3.2007, n. 5202]”.
7 Poiché il venditore non aveva provveduto né alla sostituzione né alla riparazione del mezzo acquistato dalla ne consegue che quest'ultima poteva legittimamente agire sia per la riduzione del prezzo Pt_1
sia per la risoluzione del contratto anche in presenza di un difetto di lieve entità.
In ultimo, la Suprema Corte ha invitato questa corte d'appello ad uniformarsi al principio di diritto secondo cui “La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore”
Dall'ampia documentazione in atti, oltre a risultare che nella fattispecie non si giunse né alla riparazione né alla sostituzione dell'autovettura in tempi congrui, è altresì emersa la sussistenza di notevoli disagi ed inconvenienti derivati al consumatore ed, in primis, la mancata disponibilità dell'autovettura per lunghi periodi a causa degli “innumerevoli esorbitanti interventi in garanzia con fermo dell'auto per lunghi periodi” nonché, tra gli altri, come evidenziato dal giudice di prime cure,
l'anomalo consumo di olio che comportava la necessità di procedere al cambio dello stesso dopo intervalli di percorrenza brevi.
In tale contesto l'appello proposto da va rigettato e la sentenza di primo grado confermata. CP_1
Le spese del I° giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, I^ sezione civile, pronunciando in sede di rinvio della Corte di cassazione così provvede:
- rigetta l'appello proposto da persona del legale rappresentante pro tempore e, Controparte_5 per l'effetto, conferma la sentenza n. 1865/12 del Tribunale di Lecce;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali del I° CP_1 Parte_1 giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio liquidate rispettivamente in €
3.500,00 per il primo giudizio di appello, € 2.800,00 per il giudizio di cassazione ed € 3.500,00 per il presente grado di giudizio oltre per tutti i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge.
Dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma
1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma
1-bis d.p.r. 115/2002 a carico di Controparte_1
Così deciso in Lecce nella camera di conSIlio del 6 giugno 2025
8 Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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