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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 300/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
Dispositivo di sentenza
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza di discussione del 25/09/2025, nella causa civile in grado di appello n. 300/2024 r.g.lav., pendente tra
, rappresentato e Parte_1 difeso da: avv.ti CAPANNOLO EMANUELA e MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante- e
, rappresentata e difesa da: avv. DI TEODORO FRANCO, elettivamente CP_1 domiciliata come in atti;
-appellata- ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, il seguente dispositivo accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di addebito n. 408 2021 000 10309 90 000, emesso dall' nei confronti di Pt_1
in data 09/11/2021 e notificato il 24/12/2021; accerta la sussistenza CP_1 dell'obbligo di di iscrizione alla Gestione assicurativa degli esercenti attività CP_1 commerciali ex artt. 1 l. n. 1397/60, 29 c. 1 l. n. 160/1975 e 1 c. 202 segg. l. n. 662/1996 per il periodo dal maggio 2015 al settembre 2016, e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore dell' , a titolo di contribuzione previdenziale relativa a tale periodo, Pt_1 della somma di €. 9.341,35 oltre ulteriori somme aggiuntive ed interessi ex art. 116 c. 8 lett. a) l. n. 388/2000 dal gennaio 2022 al saldo;
dichiara l'insussistenza di obbligo della CP_1 medesima di iscrizione alle Gestione commercianti per il periodo dall'ottobre 2016 all'ottobre 2017; compensa tra le parti in ragione della metà le spese del doppio grado del giudizio, condannando l'appellante alla refusione in favore dell'appellato della restante quota, in tale misura liquidata quanto al primo grado in €. 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge. Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/09/2025.
IL PRESIDENTE
- dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
Dispositivo di sentenza
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza di discussione del 25/09/2025, nella causa civile in grado di appello n. 300/2024 r.g.lav., pendente tra
, rappresentato e Parte_1 difeso da: avv.ti CAPANNOLO EMANUELA e MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante- e
, rappresentata e difesa da: avv. DI TEODORO FRANCO, elettivamente CP_1 domiciliata come in atti;
-appellata- ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, il seguente dispositivo accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di addebito n. 408 2021 000 10309 90 000, emesso dall' nei confronti di Pt_1
in data 09/11/2021 e notificato il 24/12/2021; accerta la sussistenza CP_1 dell'obbligo di di iscrizione alla Gestione assicurativa degli esercenti attività CP_1 commerciali ex artt. 1 l. n. 1397/60, 29 c. 1 l. n. 160/1975 e 1 c. 202 segg. l. n. 662/1996 per il periodo dal maggio 2015 al settembre 2016, e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore dell' , a titolo di contribuzione previdenziale relativa a tale periodo, Pt_1 della somma di €. 9.341,35 oltre ulteriori somme aggiuntive ed interessi ex art. 116 c. 8 lett. a) l. n. 388/2000 dal gennaio 2022 al saldo;
dichiara l'insussistenza di obbligo della CP_1 medesima di iscrizione alle Gestione commercianti per il periodo dall'ottobre 2016 all'ottobre 2017; compensa tra le parti in ragione della metà le spese del doppio grado del giudizio, condannando l'appellante alla refusione in favore dell'appellato della restante quota, in tale misura liquidata quanto al primo grado in €. 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge. Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/09/2025.
IL PRESIDENTE
- dott. Fabrizio Riga -