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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 1960/2023
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 21/04/2023 AVENTE AD
OGGETTO: restituzione dell'indebito , promossa avverso l'ordinanza n.871/2023 del Tribunale di Nola, emessa il 22.03.2023, non notificata , tra
(C.F. ), N. A CASERTA Parte_1 C.F._1
(CE) IL 06/05/1984 residente in [...] assistito e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.
FERRANTE PASQUALE ( ) VIA MARIETTA C.F._2
GAUDIOSI 1 84127 SALERNO;
Parte_2
( ) VIA GIANNONE N.84 80035 MARIGLIANO;
C.F._3
PICENZA 101 SALERNO, pec Parte_3
Email_1
appellante,
e (C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._4
NAPOLI (NA) il 20/08/1987 residente in [...], assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv.
CRISCUOLO RITA VIA DIAZ, I TRAVERSA 18 CASORIA C/O
AVV. DE ROSA KATIA , pec Email_2
appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello e rigetto delle richieste istruttorie della parte appellata;
per parte appellata rigetto dell'appello, in via subordinata accoglimento delle richieste istruttorie: il
P.G. accoglimento dell'appello .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 22.03.2023 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
n.871/2023 il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava alla Parte_1
restituzione, in favore di della somma di euro Controparte_1
2.434,32, pari all'importo degli assegni familiari indebitamente incassati dall'odierno appellante per la figlia minore, invece collocata presso la madre. Condannava altresì il al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Con atto di citazione, regolarmente iscritto a ruolo nel termine breve di giorni trenta, il impugnava la prefata ordinanza chiedendo , in Pt_1
parziale riforma della decisione del Tribunale di Nola, che fosse espunto, dal calcolo delle somme da lui dovute, l'importo di euro 1.204,88 in pag. 2/5 quanto dal mese di luglio 2018 in poi nessuna somma a tal titolo era stata da lui più percepita, come peraltro risultava dalla busta paga del luglio
2018, già da lui depositata in primo grado.
Si costituiva la che, contestando le affermazioni dell'appellante CP_1
chiedeva il rigetto dell'appello, in via istruttoria reiterava la richiesta, formulata espressamente nel ricorso introduttivo ex art 702 bis c.p.c. , di acquisizione, ex art. 210 c.p.c. , presso l'arma dei Carabinieri, nonché all'Inps o altro istituto previdenziale preposto , dell'ammontare della somma indebitamente percepita dall'appellante.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, dopo aver concesso alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************************************************
L'appello è fondato e deve essere accolto. La ha agito in giudizio CP_1
per ottenere, tra l'altro , la restituzione di somme indebitamente percepite dal a titolo di assegni familiari dal momento che, invece, poichè la Pt_1
figlia era collocata presso di lei ad essa spettava la provvidenza sociale in favore della prole all'epoca denominata “assegni familiari” . Si tratta, a ben vedere, di una causa civile ordinaria avente ad oggetto la restituzione dell'indebito, che quindi segue le regole generali sull'onere della prova di cui all'articolo 115 c.p.c.. Pertanto l'onere della prova grava sulla parte che intende far valere in giudizio il suo diritto e le evidenti carenze probatorie non possono essere colmate con l'ordine di esibizione, se non nel caso in cui la parte non dimostri di essere stata nell'impossibilità di acquisire il documento, ritenuto indispensabile per la decisione. Nel caso di specie la pur reiterando in appello la richiesta dell'ordine di esibizione non CP_1
pag. 3/5 ha in alcun modo dimostrato di non essere stata in grado di ottenere dall'INPS il documento da cui risultasse a chi erano stati pagati gli assegni familiari per la figlia dopo il luglio 2018.
Atteso che il ha contestato di aver incassato gli assegni familiari CP_2
per la figlia a partire dal mese di luglio 2018 e che la non ha Pt_4
provato i fatti posti a fondamento della sua domanda l'importo che l'appellante deve restituire alla è di euro 1.291,77 ( (2434,52- Pt_4
1.142,75) dovendosi escludere il periodo successivo al luglio 2018 da cui risulta che l'Inps abbia sospeso tale erogazione .
Il complessivo esito della vicenda giudiziale, con il solo parziale accoglimento della domanda e conseguente soccombenza reciproca, giustifica la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione depositato 21.4.2023 nei Parte_1
confronti di avverso l'ordinanza del Controparte_1
Tribunale di Nola n. 871/2023 in riforma della sentenza impugnata così provvede:
Condanna pagamento in favore di Parte_1 [...]
ella somma di euro 1.291,77, oltre interessi dal dì Controparte_1
della domanda, a quello del soddisfo,
Rigetta per il resto la domanda, Dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 01/04/2025.
pag. 4/5
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 1960/2023
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 21/04/2023 AVENTE AD
OGGETTO: restituzione dell'indebito , promossa avverso l'ordinanza n.871/2023 del Tribunale di Nola, emessa il 22.03.2023, non notificata , tra
(C.F. ), N. A CASERTA Parte_1 C.F._1
(CE) IL 06/05/1984 residente in [...] assistito e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.
FERRANTE PASQUALE ( ) VIA MARIETTA C.F._2
GAUDIOSI 1 84127 SALERNO;
Parte_2
( ) VIA GIANNONE N.84 80035 MARIGLIANO;
C.F._3
PICENZA 101 SALERNO, pec Parte_3
Email_1
appellante,
e (C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._4
NAPOLI (NA) il 20/08/1987 residente in [...], assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv.
CRISCUOLO RITA VIA DIAZ, I TRAVERSA 18 CASORIA C/O
AVV. DE ROSA KATIA , pec Email_2
appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello e rigetto delle richieste istruttorie della parte appellata;
per parte appellata rigetto dell'appello, in via subordinata accoglimento delle richieste istruttorie: il
P.G. accoglimento dell'appello .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 22.03.2023 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
n.871/2023 il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava alla Parte_1
restituzione, in favore di della somma di euro Controparte_1
2.434,32, pari all'importo degli assegni familiari indebitamente incassati dall'odierno appellante per la figlia minore, invece collocata presso la madre. Condannava altresì il al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Con atto di citazione, regolarmente iscritto a ruolo nel termine breve di giorni trenta, il impugnava la prefata ordinanza chiedendo , in Pt_1
parziale riforma della decisione del Tribunale di Nola, che fosse espunto, dal calcolo delle somme da lui dovute, l'importo di euro 1.204,88 in pag. 2/5 quanto dal mese di luglio 2018 in poi nessuna somma a tal titolo era stata da lui più percepita, come peraltro risultava dalla busta paga del luglio
2018, già da lui depositata in primo grado.
Si costituiva la che, contestando le affermazioni dell'appellante CP_1
chiedeva il rigetto dell'appello, in via istruttoria reiterava la richiesta, formulata espressamente nel ricorso introduttivo ex art 702 bis c.p.c. , di acquisizione, ex art. 210 c.p.c. , presso l'arma dei Carabinieri, nonché all'Inps o altro istituto previdenziale preposto , dell'ammontare della somma indebitamente percepita dall'appellante.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, dopo aver concesso alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello è fondato e deve essere accolto. La ha agito in giudizio CP_1
per ottenere, tra l'altro , la restituzione di somme indebitamente percepite dal a titolo di assegni familiari dal momento che, invece, poichè la Pt_1
figlia era collocata presso di lei ad essa spettava la provvidenza sociale in favore della prole all'epoca denominata “assegni familiari” . Si tratta, a ben vedere, di una causa civile ordinaria avente ad oggetto la restituzione dell'indebito, che quindi segue le regole generali sull'onere della prova di cui all'articolo 115 c.p.c.. Pertanto l'onere della prova grava sulla parte che intende far valere in giudizio il suo diritto e le evidenti carenze probatorie non possono essere colmate con l'ordine di esibizione, se non nel caso in cui la parte non dimostri di essere stata nell'impossibilità di acquisire il documento, ritenuto indispensabile per la decisione. Nel caso di specie la pur reiterando in appello la richiesta dell'ordine di esibizione non CP_1
pag. 3/5 ha in alcun modo dimostrato di non essere stata in grado di ottenere dall'INPS il documento da cui risultasse a chi erano stati pagati gli assegni familiari per la figlia dopo il luglio 2018.
Atteso che il ha contestato di aver incassato gli assegni familiari CP_2
per la figlia a partire dal mese di luglio 2018 e che la non ha Pt_4
provato i fatti posti a fondamento della sua domanda l'importo che l'appellante deve restituire alla è di euro 1.291,77 ( (2434,52- Pt_4
1.142,75) dovendosi escludere il periodo successivo al luglio 2018 da cui risulta che l'Inps abbia sospeso tale erogazione .
Il complessivo esito della vicenda giudiziale, con il solo parziale accoglimento della domanda e conseguente soccombenza reciproca, giustifica la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione depositato 21.4.2023 nei Parte_1
confronti di avverso l'ordinanza del Controparte_1
Tribunale di Nola n. 871/2023 in riforma della sentenza impugnata così provvede:
Condanna pagamento in favore di Parte_1 [...]
ella somma di euro 1.291,77, oltre interessi dal dì Controparte_1
della domanda, a quello del soddisfo,
Rigetta per il resto la domanda, Dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 01/04/2025.
pag. 4/5
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 5/5